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Aspettativa per infermitá dipendente da causa di servizio.

Inviato: mer gen 04, 2017 5:26 pm
da Anto88
Buonasera, volevo chiedere ai piú esperti o chi si é trovato di fronte ad una situazione simile alla mia, se i giorni di licenza covalescenza per malattia SI dipendente da causa di servizio cumulano ai fini dei due anni nel quinquennio.
Di fatto, il mio Comando ha emesso ed inviato a Roma un provvedimento di collocamento di aspettativa al termine del periodo licenza convalescenza per totali 111 centoundici giorni per patologia SI dipendente da causa di servizio.
Ringrazio anticipatamente chi mi dará risposta.

Re: Aspettativa per infermitá dipendente da causa di servizi

Inviato: mer gen 04, 2017 6:27 pm
da christian71
Ciao Salvatore...
Si, certo che vengono conteggiati ai fini dei 2 anni nel quinquennio... C'è però il vantaggio che non si incorre nella decurtazione del 50% dello stipendio dopo il 12° mese e stipendio zero dopo il 18° mese...

Saluti
Christian

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Re: Aspettativa per infermitá dipendente da causa di servizi

Inviato: mer gen 04, 2017 9:35 pm
da aeronatica
Buona sera a tutti.
Ritengo utile e necessario effettuare alcune precisazioni in merito al quesito.
Il sempre disponibile Christian71 nel suo riscontro non ha sbagliato; è certo che i Comandi contino nel cd. periodo di comporto anche l'aspettativa per infermità derivante da C.S. riconosciuta si dipendente.
Lo confermo, lo fanno!
Non è detto però che ciò sia giusto e conforme alle disposizioni del nostro ordinamento.
Purtroppo non è sempre vero che l'operato della P.A. sia conforme alla legge.
In ogni caso bisogna distinguere, innanzi tutto, se l'aspettativa derivi anche da infortunio ferita lesione occorsa in servizio dato che in quel caso .....fino a completa guarigione ed ove non comporti inidoneità assoluta non può essere inserita nel computo dei 730/731 giorni indipendentemente dal fatto che sia o meno riconosciuta come si dipendente da C.S.O.
Bisogna verificare e distinguere se in quel periodo di aspettativa vi è stato un ricovero ospedaliero o meno perchè in detto caso i giorni di ricovero non devono essere conteggiati.
Quanto sopra è sancito in ossequio a precise norme e previsioni del ns. ordinamento con tanto di precisi articoli e leggi specifiche.
Qui......iniziano i problemini.....!
Come altri ordinamenti giuridici anche in quello italiano esiste una gerarchia delle fonti in modo tale che una norma di rango superiore non possa essere "scalfita" da quella di rango inferiore e nell'ordinamento esistono precetti generali di vario tipo.
Uno di questi (e dei tanti) è quello relativo alla circostanza che l'esistenza di una norma speciale
deroga a quella generale.
Cioè la norma generale vale fino a quando non interviene una speciale e più specifica in materia.
E' evidente che i frequentatori di questo forum ben conoscono tale principio ed il sistema funzionale del nostro ordinamento dato che per anni, lustri e decenni hanno operato in seno allo stesso, quindi chiedo scusa per l'esplicitazione, ma l'inciso mi serviva per precisare il fatto che in tema di conteggio del periodo di comporto esistono norme generali che valgono per tutti i cittadini e norme speciali applicabili al settore di impiego.
Spesso si legge nelle sentenze del G.A. che la norma fatta valere per i CC non è applicabile alla GDF, oppure alla P.S. od ancora alle FF.AA..
Nel caso del computo del periodo di aspettativa è bene ricordare che il C.O.M. è legge dello Stato, i D.P.R. che valgono come CCNL per il comparto hanno forza di legge e le varie direttive ministeriali sono di rango inferiore...
Pertanto, veniamo al dunque, per quanto afferente al conteggio dell'aspettativa e nel senso generale il conteggio del periodo di comporto la nostra Corte Suprema ha precisato e disposto quanto segue:
“(…) Ai fini del calcolo del periodo di comporto superato il quale il datore può recedere dal rapporto vanno calcolate le sole assenze per malattia e non anche quelle per infortunio sul lavoro o malattia professionale atteso che non possono porsi a carico del lavoratore le conseguenze del pregiudizio da lui subito a causa dell’attività lavorativa espletata (…)”.
Prefato precetto vale per tutti, essendo una indicazione generale applicabile al rapporto datore-lavoratore e come regola generale vale fino a quando e fino a dove non intervenga una norma specifica, alias speciale che deroghi alla norma generale (ecco il perchè del richiamo fatto in precedenza)!
La Corte di Cassazione indica all'ordinamento le regole generali applicabili agli amministrati dall'ordinamento medesimo.
Orbene, ecco il nodo gordiano da sciogliere (in realtà è già stato fatto...) esiste nel C.O.M. oppure altro D.P.R. o legge una norma speciale che disponga diversamente da quanto sancito dalla Suprema Corte e quindi la non applicabilità della norma generale per i militari?
Correggetemi se sbaglio, perchè lo spirito del forum è proprio il reciproco confronto.
Nel C.O.M. oppure altra legge specifica militare non esiste nessun articolo e nessuna disposizione che deroghi alla norma generale e quindi in mancanza di lex specialis vale la regola generale.
Nell’ordinamento giuridico militare esiste articolo specifico di legge che disponga – come scrivevo in precedenza - la non computabilità nel periodo di comporto dell’aspettativa derivante da infortuni ferita lesione fino a completa guarigione se non cagionante inabilità permanente, esiste articolo che vieta il computo dei giorni di ricovero, ma - ripeto – non esiste un articolo che disponga di dover conteggiare nel periodo di comporto l’aspettativa generata da patologia ed infermità riconosciuta come si dipendente!!!!
Quindi non esiste nessuna norma derogatoria la legge peculiare e di conseguenza deve valere la regola generale dettata dalla Suprema Corte.
Quanto sopra è certamente una mera ed insignificante mia modesta convinzione e parere che trova, peraltro, conforto e condivisione anche da diverse pronunce emesse dal G.A. in cause afferenti proprio a colleghi militari che vertevano sul collocamento in congedo per asserito superamento del periodo di comporto ove era dirimente ai fini del giudizio proprio il conteggio esatto ai sensi di legge del periodo di aspettativa fruito.
Il TAR per la Lombardia ad esempio decidendo una richiesta sospensiva cautelare urgente ha emesso ordinanza cautelare urgente favorevole precisando testualmente quanto segue:
“(…) Ritenuto, ad un sommario esame proprio della fase cautelare, che la valutazione della legittimità del provvedimento di collocamento in congedo non possa prescindere dalla conoscenza dell’esito della procedura volta all’accertamento circa la dipendenza da causa di servizio dell’infermità dovuta a “….omissis…”, riportata dall’interessato in data 26 aprile 2007: procedura che allo stato degli atti risulta ancora in corso;
Ritenuto opportuno, in attesa che si definisca la suddetta procedura, ed in ragione del grave pregiudizio non solo economico che il provvedimento impugnato arreca al ricorrente, accogliere l’istanza cautelare proposta dallo stesso, fatte salve le ulteriori determinazioni che l’autorità amministrativa deciderà di assumere in seguito all’espletamento degli accertamenti suesposti; (…)”.
Sembra essere evidente il fatto che ove fosse ritenuto, dai Magistrati Amministrativi, in ogni caso dovuto il conteggio nel periodo di comporto dell’aspettativa anche ove essa fosse si dipendente non avrebbe avuto senso procedere a concedere la misura cautelare sopra evidenziata e riammettere in servizio il militare ricorrente per il solo fatto che poteva essere dirimente la determinazione eventuale di riconoscimento di si dipendenza da causa di servizio del periodo conteggiato.
Sembra, invece, che ai fini del conteggio dell’aspettativa nel periodo di comporto anche per i militari rilevi effettivamente secondo i principi sanciti dalla Corte di Cassazione la scriminante di essere detta aspettativa riconosciuta si oppure no dipendente da C.S.O..
Diversi altri T.A.R. hanno emesso pronunce simili a quella sopra evidenziata andando a considerare nello specifico se l’aspettativa era derivante da patologia ed infermità riconosciute o meno come dipendenti da C.S.O..
La regola generale espressa dalla Suprema Corte è applicazione chiara ed univoca della tutela del posto di lavoro quale bene Costituzionalmente protetto ed è evidente che ove non riformato per inabilità il dipendente militare non possa perdere il lavoro – quindi fatto decadere - con il conteggio dell’aspettativa derivante dalla malattia professionale o infortunio riconosciuta si dipendente perché ciò si tradurrebbe in una mancanza di tutela.
Per tutto quanto sopra (ed altro ancora) sono convinto che l’Amministrazione che conteggia nel periodo di comporto l’aspettativa riconosciuta come si dipendente stia violando il sistema giuridico esistente in modo arbitrario.
Ulteriore segnale di ciò è dato anche dalla direttiva della DGPM che riguarda proprio la redazione degli atti dispositivi di collocamento in aspettativa che crea un differente modello di redazione a seguito del fatto che l’aspettativa sia si dipendente, no dipendente oppure in via di riconoscimento e ciò non è solo ai fini dei benefici stipendiali.
Esempi analoghi si hanno proprio anche in merito a quali periodi di assenza vengono inseriti nel computo.
Ancora oggi c’è che conteggia nel computo come aspettativa i periodi trascorsi a disposizione dell’organo sanitario militare – che sia C.M.O. oppure C.M.I. – e ciò è sbagliato e sancito con numerose sentenze della G.A..
Ancora oggi la maggioranza degli uffici collocano in aspettativa il dipendente senza concedergli prima le licenze maturate e spettanti in violazione degli art. 905, 912 e 929 del C.O.M. e ciò è sbagliato ma solo impugnando dinanzi alla G.A. si riesce ad ottenere l’annullamento degli atti dispositivi o determine dei comandi generali.
Ho visto in passato periodi di cure termali o licenza matrimoniale computata nel periodo di assenza per aspettativa che ha visto poi congedato il dipendente……che per altro quindi è come se fosse stato fatto decadere a causa del fatto che si era sposato……!
In ogni caso, ripeto e preciso che quanto sopra è solo mio modesto parere in attesa di vostri confronti e magari smentite.
Buona serata a tutti.

Re: Aspettativa per infermitá dipendente da causa di servizi

Inviato: mer gen 04, 2017 10:38 pm
da christian71
Salve e ben risentito aeronatica...

Ti ringrazio per essere intervenuto facendo le giuste e competenti precisazioni...
Io, nel mio piccolo, provo a dare un contributo sulla base delle mie personali esperienze e dove posso, se ne ho la certezza più che altro, azardo anche a citare riferimenti normativi...
Sul computo dell'aspettativa se ne è parlato e se ne continuerà a parlare tanto purtroppo, perchè effettivamente le nostre Amministrazioni non sono affatto impeccabili al riguardo, basta pensare che, di consueto, nel conteggio includono anche i giorni o mesi (nel mio caso almeno 4 mesi) in cui si rimane a disposizione della CMO (in attesa di visite o definizione per esempio) o del Ministero stesso... Tutti inconvenienti che, nel caso dovessero arrecare danni importanti, come sai (ovvio che lo sai, è il tuo lavoro!!!... ;-) ...), bisognerà rivolgersi ad un legale competente in materia che sappia tirarci fuori dai guai...

Buona serata e ancora grazie...
Christian

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Re: Aspettativa per infermitá dipendente da causa di servizi

Inviato: gio gen 05, 2017 9:23 pm
da Anto88
Comunque ho trovato una circolare del 2014 dove c'è scritto che se trattasi di aspettativa per malattia lesione traumatica (modello C) come nel mio caso non fa cumulo.

Re: Aspettativa per infermitá dipendente da causa di servizi

Inviato: ven gen 06, 2017 2:13 pm
da antoniomlg
Salvatore69 ha scritto:Comunque ho trovato una circolare del 2014 dove c'è scritto che se trattasi di aspettativa per malattia lesione traumatica (modello C) come nel mio caso non fa cumulo.
come è stato già scritto e chiarito sopra,

nel tuo caso essendo una causa di servizio riconosciuta con modello "C"
l'assenza non fà cumulo, fino a quando non sarai valutato e rientri
in servizio.

se una volta rientrato in servizio ed a distanza di anche di qualche mese ti metti in malattia
per lo stesso problema fisico di cui al modello "C".
in questo caso si cumula......

ciao