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Re: Art.54......aiutatemi a capire meglio

Inviato: gio feb 23, 2017 7:23 pm
da bizio1965
Qualcuno conosce la L.16/1986 indicata nella determina di pensione come coeff Tab "A"

Re: Art.54......aiutatemi a capire meglio

Inviato: ven feb 24, 2017 10:33 am
da lino
bizio1965 ha scritto:anche il sindacato cade dalle nuvole domani provo a contattare assodipro sardegna, oppure Maricommi Pensioni per capire in base a quale legge è stato fatto il mio calcolo, perchè non è stato applicato il dpr 1092/73 art.54.Tutti continuano a rispondere che i calcoli vengono fatti dagli enti amministrativi per noi Marinai Maricommi Pensioni Via Taormina 4 00135 roma (RM)
guarda che i calcoli con l'art.54 non li hanno fatti a nessuno di noi!!!!
l'esempio del collega retributivo non centra nulla tu sei un ex misto....
io conosco dei parigrado che percepiscono 500 euro in piu' di altri perché sono ex retributivi!!!
Se la corte dei conti ci dara' ragione (come tutti speriamo) allora le differenze con il parigrado si ridurranno, ma non percepirai mai l'importo del retributivo o meglio non lo percepira' nessuno di noi!!!!

Re: Art.54......aiutatemi a capire meglio

Inviato: ven feb 24, 2017 1:12 pm
da gino59
bizio1965 ha scritto:Qualcuno conosce la L.16/1986 indicata nella determina di pensione come coeff Tab "A"
==================Srà questa...???===========================

Legge Ordinaria n. 16 del 24/01/1986 (Pubblicata nella G. U del 6 febbraio 1986 n. 30)
Trattamento di quiescenza per gli iscritti a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai coadiutori.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:
Art. 1.

1. A decorrere dal 1 gennaio 1983, la retribuzione annua
contributiva, per gli iscritti alla Cassa per le pensioni agli
ufficiali giudiziari, agli aiutanti ufficiali giudiziari ed ai
coadiutori, e' costituita dal trattamento economico minimo garantito,
comprensivo della tredicesima mensilita' e dell'indennita'
integrativa speciale di cui all'articolo 2 della legge 27 maggio
1959, n. 324, e successive modificazioni.
2. Detta retribuzione viene arrotondata di diecimila in diecimila
lire, trascurando il suo importo marginale nel caso in cui non
risulti superiore a lire cinquemila.

NOTE

Nota all'art. 1:
La legge n. 324/1959, concerne "Miglioramenti economici
al personale in attivita' ed in quiescenza". Il testo
dell'art. 2 di tale legge e' il seguente:
"Art. 2 - Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni,
vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di
riversibilita', sia normali che privilegiati, gia'
liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo
pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione
ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di
beneficenza e di religione della citta' di Roma,
dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali e degli
Archivi notarili, e' concessa a decorrere dal 1 luglio
1959, una indennita' integrativa speciale determinata per
ogni anno finanziario applicando su una base fissata in
lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la
variazione percentuale dell'indice del costo della vita
relativo all'anno solare immediatamente precedente,
rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a
100. Nella percentuale che misura la variazione, si
trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si
arrotondano per eccesso le frazioni superiori.
L'indennita' di cui al presente articolo compete anche ai
titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20
della legge 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10 della
legge 12 febbraio 1955, n. 44.
Si intende per indice del costo della vita relativo a
ciascun anno solare, la media aritmetica degli indici
mensili del costo della vita che per l'anno stesso sono
stati accertati dall'Istituto centrale di statistica per i
settori dell'industria e del commercio.
L'indennita' integrativa speciale di cui al presente
articolo:
a) e' corrisposta in misura intera a coloro che sono
provvisti di pensione od assegno non inferiore alle lire
24.000 mensili lorde;
b) e' dovuta in ragione rispettivamente di un
ventiquattresimo o di un diciottesimo per ogni mille lire o
frazione di mille lire di pensione od assegno nei confronti
dei titolari di pensioni od assegni diretti inferiori alle
lire 24.000 mensili lorde e dei titolari di pensioni o
assegni indiretti o di riversibilita' inferiori alle lire
18.000 mensili lorde;
e) non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile;
d) e' esente da ritenute erariali e non concorre a
formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta
complementare.
Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello
Stato o delle amministrazioni di cui al primo comma, ed in
parte a carico di altri enti, l'indennita' integrativa
speciale e' corrisposta per la parte proporzionale alla
quota di pensione od assegno originariamente liquidata a
carico dello Stato o delle amministrazioni anzidette.
L'indennita' integrativa speciale compete ad un solo
titolo, con opzione per la misura piu' favorevole, ai
titolari di piu' pensioni od assegni ordinari.
La corresponsione della suddetta indennita' integrativa
speciale e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni
od assegni ordinari che prestino opera retribuita in
dipendenza della quale gia' percepiscono la medesima
indennita'. Qualora pero' quest'ultima indennita'
risultasse meno favorevole. se ne dovra' sospendere la
corresponsione e disporre il pagamento dell'indennita'
integrativa speciale annessa alla pensione.
La concessione dell'indennita' integrativa speciale di
cui al presente articolo e' disposta, d'ufficio, dagli
uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le
rispettive partite di pensione od assegno.
Per l'esercizio 1 luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo
dell'indennita' integrativa speciale di cui al presente
articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette.
Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo della
indennita' integrativa speciale sara' determinato con
decreto del Ministro per il tesoro.
Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo
per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n.
656.
Il relativo maggior onere resta a carico del fondo
medesimo".
Le principali modifiche apportate successivamente in
materia, risultano dalle leggi qui appresso citate, per
ciascuna delle quali si riporta brevemente il contenuto
essenziale:
1) legge 31 luglio 1975, n. 364 (Modifiche alla
disciplina dell'indennita' integrativa speciale e delle
quote di aggiunta di famiglia):
introduce progressivamente il sistema del punto unico
di scala mobile e le variazioni dell'indennita' integrativa
speciale sono apportate ogni semestre;
2) legge 21 dicembre 1978, n. 843 [Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria):
introduce il divieto di cumulo dell'indennita'
integrativa, speciale con la retribuzione percepita in
costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi.
Amplia il divieto fino allora limitato all'attivita' svolta
nel settore pubblico (art. 99 del D.P.R. n. 1092/1973);
inoltre conferma il sistema di perequazione annuale con
l'applicazione dell'indice del settore privato, abbassando
di 3 punti l'indice stesso che viene fissato in 2,9% per
tutte le pensioni private e pubbliche;
3) legge 30 marzo 1981, n. 119 [Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 1981):
introduce la quadrimestralizzazione delle
variazioni dell'indennita' integrativa speciale;
4) legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del
trattamento di fine servizio e norme in materia
pensionistica): introduce la trimestralizzazione delle
variazioni dell'indennita' integrativa speciale;
5) decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17,
convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983,
n. 79: modifica la disciplina dell'indennita' integrativa
speciale nei casi di prepensionamento e stabilisce il
differimento della pensione per le donne coniugate che
chiedono le dimissioni con 15 anni di servizio;
6) legge 27 dicembre 1983, n. 730 [Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1984):
l'art. 21 stabilisce un nuovo sistema di
calcolo per la scala mobile. Indice del costo vita
predeterminato e attribuito per fasce d'importo della
pensione: 100% dell'indice fino a 640.000 mensili, 90%
dell'indice fino a 960.000 mensili e 75% dell'indice per le
pensioni d'importo superiore.
Inoltre viene garantita la liquidazione immediata
della pensione alle donne coniugate che hanno presentato
domanda di pensionamento con 15 anni di servizio prima del
29 gennaio 1983 e siano state gia' collocate a riposo alla
data di entrata in vigore della legge finanziaria.

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it

Re: Art.54......aiutatemi a capire meglio

Inviato: ven feb 24, 2017 5:05 pm
da bizio1965
Grazie Gino, cosa abbiamo a che fare con questa legge noi militari?

Re: Art.54......aiutatemi a capire meglio

Inviato: ven feb 24, 2017 6:34 pm
da lino
bizio1965 ha scritto:Grazie Gino, cosa abbiamo a che fare con questa legge noi militari?
Credo nulla.... parla di ufficiali giudiziari e uditori!!!
Anch'io in passato avevo chiesto cosa centravano i militari con gli ufficiali giudiziari, ma non ebbi risposte certe.
Ciao.
PS. un saluto in particolare a Gino 59 che ha una pazienza infinita con noi tutti.