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Dipendenza da causa di servizio

Inviato: dom giu 19, 2016 11:00 pm
da Bernardino82
Buona sera vorrei delle delucidazioni dopo il ricorso effettuato alla corte dei conti con esito positivo dipendenza da causa di servizio una tantum per 4 annualità 8 cat A ho ricevuto la richiesta del codice iban .la mia domanda è questa essendo stato riformato nel luglio del 2001 come fcm/anf vfb con 6 mesi di servizio naturalmente sono un civile da un bel po, la somma che verrà elargita a quanto ammonta ed i tempi grazie anticipatamente per la vostra collaborazione

Re: Dipendenza da causa di servizio

Inviato: lun giu 20, 2016 9:01 am
da gino59
Bernardino82 ha scritto:Buona sera vorrei delle delucidazioni dopo il ricorso effettuato alla corte dei conti con esito positivo dipendenza da causa di servizio una tantum per 4 annualità 8 cat A ho ricevuto la richiesta del codice iban .la mia domanda è questa essendo stato riformato nel luglio del 2001 come fcm/anf vfb con 6 mesi di servizio naturalmente sono un civile da un bel po, la somma che verrà elargita a quanto ammonta ed i tempi grazie anticipatamente per la vostra collaborazione
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Non stiamo parlando di equo indennizzo,vero...???

Per una tantum 4AA...??? in media,di quanto era il tuo stipendio.....???

Re: Dipendenza da causa di servizio

Inviato: lun giu 20, 2016 9:32 am
da Bernardino82
Era in lire su 900.000 milalire

Re: Dipendenza da causa di servizio

Inviato: mar giu 21, 2016 2:50 pm
da Bernardino82
Qualcuno sa darmi qualche delucidazione perpiacere .è vero che la marina liquida 2 volte l'anno cioè agosto e dicembre? Così mi è stato detto

Re: Dipendenza da causa di servizio

Inviato: mar giu 21, 2016 5:09 pm
da gino59
Bernardino82 ha scritto:Era in lire su 900.000 milalire
==============================================================================================Grosso modo dovrebbe essere così: Se è vero che la tua media retributiva era di £900.000 e quindi il 10% è £90.000 x 12=£1.080.000 x 4AA=£4.320.000 che in €uro sono 2.240 e rotti...

Ma per la precisione,dovresti vedere/cercare le tabelle delle P.P. tabellari corrispondente a quell'anno
che hai presentato domanda di riconoscimento.-Saluti

Re: Dipendenza da causa di servizio

Inviato: mar giu 21, 2016 5:16 pm
da gino59
Bernardino82 ha scritto:Qualcuno sa darmi qualche delucidazione perpiacere .è vero che la marina liquida 2 volte l'anno cioè agosto e dicembre? Così mi è stato detto
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Se ti è stato chiesto l'Iban, è probabile che in agosto (salvo complicazioni)verrai risarcito.-

P.S. Non scordarti che successivamente all'accredito,invia istanza per avere il foglio di calcolo e
sottolineando che chiedi gli interessi legali rivalutati.-Saluti

Re: Dipendenza da causa di servizio

Inviato: mar giu 21, 2016 6:18 pm
da Bernardino82
Grazie mille

Re: Dipendenza da causa di servizio

Inviato: mar giu 21, 2016 8:52 pm
da gino59
Bernardino82 ha scritto:Grazie mille
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Dimenticavo una una cosa importante......Se questa una tantum è scaturita da tab. "B",avrai l'accredito
di questi 4 annualità solo una volta.

Invece,se questa, effettivamente è ascritta a tab "A" x 4AA, la situazione potrebbe cambiare.-

Re: Dipendenza da causa di servizio

Inviato: mar giu 21, 2016 11:15 pm
da Bernardino82
C'è scritto 8 cat tab A

Re: Dipendenza da causa di servizio

Inviato: mar giu 21, 2016 11:16 pm
da Bernardino82
Una tantum per 4 annualità

Re: Dipendenza da causa di servizio

Inviato: mar giu 21, 2016 11:33 pm
da gino59
Bernardino82 ha scritto:C'è scritto 8 cat tab A
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Si va bene.-

Anche mio figlio pochi mesi di servizio VFP1,gli viene assegnata una tab. "B" x 4 annualità e quindi,
questa corrisponde ad AA4 di P.P. di 8^ cat. una tantum..ma non ha veramente l'8^ cat. .-

Se invece è veramente Tab. "A" allora la cosa potrebbe cambiare:-


IL PENSIONAMENTO PRIVILEGIATO: PRESUPPOSTI – MISURA - PROCEDIMENTO -Corte dei conti-


I presupposti

Il trattamento pensionistico privilegiato si fonda sulla menomazione inabilitante dell’integrità personale riportata dal lavoratore delle amministrazioni pubbliche a causa dell’adempimento degli obblighi di servizio; esso presuppone solo l’instaurazione, di fatto o di diritto, del rapporto di servizio, prescindendo da limiti di tempo (per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., art. 33 R.D.L. 3.3.1938 n. 680).

Per questo si distingue da quello normale, che presuppone che il rapporto di servizio si sia svolto almeno per un periodo di tempo minimo (nel sistema a ripartizione) o che vi sia stato una contribuzione minima (nel sistema contributivo).

Il pensionamento privilegiato può essere speciale o ordinario; il primo presuppone una menomazione dell’integrità personale dovuta a causa violenta, di per sé estranea alla normale logica di svolgimento del rapporto di servizio, ma ad esso, sia pure indirettamente, riconducibile (c.d. adempimento del dovere); il secondo trova il suo fondamento nell’adempimento dei "normali" obblighi connessi al rapporto di servizio.

Il diritto soggettivo, con contenuto patrimoniale, del trattamento pensionistico privilegiato ordinario implica necessariamente (condizione necessaria ed indispensabile) la cessazione ("risoluzione" secondo i vari c.n. l.) del rapporto di impiego per una invalidità (art. 70, comma 1, d.P.R. 29.12.1973 n. 1092) cagionata da eventi di servizio di natura ed entità tali da rendere il dipendente totalmente inabile a continuarlo (art. 64, comma 1, d.P.R. n. 1092/1973, per i dipendenti "civili" delle pubbliche amministrazioni; art. 33 r.d.l. 3.3.1938 n. 680 e art. 7 comma 2 legge 11.4.1955 n. 379 per i dipendenti iscritti all’I.N. P.D.A.P.); l’inabilità deve essere la causa unica ed esclusiva della cessazione del rapporto di lavoro.

Nel caso in cui l’inabilità sia dovuta ad infermità o lesione che, all’atto della risoluzione del rapporto di lavoro, non siano state ancora riconosciute come dipendenti da causa di servizio, l’interessato, entro cinque anni (tre anni, per gli iscritti alle casse I.N. P.D.A.P. (art. 33, comma 3, R.D.L. n. 680/1938, art. 7, comma 2, l. n. 379/1955) dalla cessazione del rapporto, può chiedere che si proceda a tale riconoscimento (art. 169, comma 1, cit. d.P.R.); se, invece, in costanza di rapporto di servizio, vi è stata constatazione dell’infermità causa dell’inabilità, il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesta senza limiti di tempo.

Il termine è perentorio (cit. artt. 33 e 7); è elevato a dieci anni se l’invalidità è derivata da parkinsonismo; per gli incapaci, è sospeso per il periodo di durata dello stato di incapacità di agire (art. 191, comma 4, d.P.R. n. 1092/1973).

Per i dipendenti militari e assimilati, l’inabilità deve sussistere al momento del collocamento in pensione o in congedo o nella riserva, in caso di invalidità comportante inabilità parziale, con possibilità di continuare a prestare servizio (art. 67, comma 1, cit. d.P.R.).

In entrambi i casi, è stata affermata la natura retributiva del trattamento di privilegio, che è integrativa della pensione ordinaria normale (artt. 65, 67 cit. d.P.R.).

La pensione privilegiata ordinaria tabellare (tab. n. 3 allegata al cit. d.P.R.; tab. allegata alla legge 29.4.1976 n. 177), assimilabile al trattamento privilegiato di guerra, spetta ai militari in servizio di leva ed ai militari e militarizzati con grado inferiore a quello di caporale compreso (art. 67, comma 5, cit. d.P.R.), i quali, abbiano subito una menomazione dell’integrità personale invalidante.

Il trattamento pensionistico tabellare corrisposto ai militari in servizio di leva, i quali intrattengono con il pubblico potere un rapporto di servizio obbligatorio (imposto) – e non il tipico rapporto di servizio volontario qualificato come di impiego - ha natura risarcitoria ed è soggetto ad un regime giuridico diverso rispetto a quello del trattamento pensionistico ordinario (normale o privilegiato), quale è quello tabellare corrisposto ai militari ed assimilati in servizio volontario (cit. comma 5).

Il presupposto del trattamento pensionistico privilegiato "ordinario" è la cessazione del rapporto di lavoro per inabilità (permanente, comma 1 lett. c cit. art. 33 R.D.L. n. 680/1933) che consegua ad invalidità dovuta in modo diretto immediato ed esclusivo a menomazione dell’integrità personale scaturita da infermità o lesione insorte per causa di servizio (art. 64, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973; cit., comma 1 lett. c).

Esso implica l’esistenza di infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio dalle quali sia derivata una menomazione dell’integrità alla persona tale da comportare inabilità al servizio; dalla menomazione, conseguente all’infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, deve essere derivata una invalidità permanente dalla quale esclusivamente deve conseguire l’inidoneità per inabilità al servizio, causa unica della risoluzione del rapporto di servizio.

Poiché l’inabilità al servizio consegue ad un grado di invalidità superiore al 60%, questa fattispecie ricorre nel caso in cui l’infermità, dalla quale deriva l’invalidità, è ascrivibile a categ. superiore alla V della tab. A.

Per i dipendenti "civili", pertanto, il presupposto immediato del pensionamento privilegiato non è l’infermità (presupposto mediato), ma l’inabilità.

Per i dipendenti militari e assimilati, sono previsti due tipi di pensionamenti privilegiati: quello tabellare e quello ordinario. Presupposto del trattamento privilegiato tabellare (art. 67, comma 1, cit. d.P.R.), sono le "infermità o lesione dipendenti da fatti di servizio … non suscettibili di miglioramento"; esso prescinde dall’inabilità al servizio e, quindi, non implica risoluzione del rapporto di servizio; consegue a infermità o lesione i cui effetti sulla compagine della persona del militare sono irregredibili nel tempo; ancorché non suscettibili di ingravescenza, quindi stabili nel tempo, non si presentano, però, per la loro natura in rapporto al soggetto portatore dell’infermità, "suscettibili di regredire", in tal senso dovendosi intendere il "miglioramento" di cui parla il legislatore.

Quando l’infermità o lesione comportano l’inabilità, con conseguente cessazione del rapporto di servizio, anche per questi dipendenti si ha il trattamento pensionistico ordinario privilegiato.

Nel caso in cui il militare "sia divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o che abbia riacquistato l’idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio incondizionato dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa o che gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, è tolto dai ruoli del servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell’idoneità".

Se l’infermità proviene da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinenti alla guerra, consegue la pensione privilegiata rispettivamente ordinaria o di guerra o l’assegno rinnovabile (art. 36 ss. L. 10.4.1954, n. 113).

Per la polizia di stato, dopo la smilitarizzazione, "le cause di cessazione dal servizio … sono quelle previste" dal d.P.R. n. 1092/1973; agli allievi della polizia di stato che frequentano i corsi dell’istituto superiore di polizia i quali "siano stati dimessi per aver perso l’idoneità fisica, psichica, per infermità o lesioni riportate durante il corso e per causa di esso e che comportino l’inidoneità ai servizi di istituto", compete il trattamento privilegiato previsto dalle leggi 25.5.1981, n. 280 e 3.6.1981, n. 308.

Agli allievi in servizio di polizia, per le stesse cause, compete il trattamento privilegiato di cui ai d.P.R. 25.10.1981 n. 738 e 24.4.1982 n. 339.

Per i militari (e assimilati), condizione necessaria ed indispensabile dell’insorgenza del diritto alla pensione tabellare è che l’infermità (o lesione) non sia suscettibile di miglioramento e che sia ascrivibile ad una delle categ. della tab. A allegata alla legge 18.3.1968, n. 313; quando è suscettibile di miglioramento ed è classificabile nella detta tab. A, spetta temporaneamente l’assegno rinnovabile (art. 68, comma 1, cit. d.P.R.); nel caso in cui l’infermità sia ascrivibile alla tab. B della stessa legge, "all’atto della cessazione del servizio e purché non gli spetti la pensione normale", è corrisposta l’indennità una volta tanto (art. 69, comma 1, cit. d.P.R.).

Il trattamento privilegiato tabellare, poiché non comporta la cessazione del rapporto di servizio, non essendo esclusivamente connesso all’inabilità, è compatibile con l’attività di servizio (militare o "civile").

Il trattamento privilegiato ordinario (per i dipendenti civili o militari) implica sempre la cessazione del rapporto di servizio per inidoneità e non è compatibile, entro dati limiti, con altra attività di servizio.

L’accertamento dell’inabilità al servizio può essere disposta di ufficio, secondo la disciplina contenuta nei contratti collettivi di lavoro, quando l’amministrazione, sulla scorta della documentazione medica in atti presentata in occasione di assenze per malattia e tenuto conto dell’obiettivo comportamento del dipendente, ha il fondato convincimento che il dipendente non sia in grado di svolgere le attività dovute inerenti il suo profilo professionale; può essere richiesto dallo stesso interessato o dagli aventi diritto, in caso di morte o di incapacità del dipendente, quando ritiene che, a causa del servizio, versi in uno stato di inabilità.

In tal caso, l’interessato nel richiedere che si accerti tale stato e la causa che lo ha prodotto, deve produrre un certificato medico rilasciato dall’apposito servizio dell’a.s.l. "attestante tale stato e il carattere permanente di esso" (art. 194 cit. d.P.R.).

Per la stessa infermità o lesione, si può chiedere, senza limiti di tempo, la revisione, per sopravvenuto aggravamento, del trattamento pensionistico privilegiato; nel caso in cui questo è stato negato perché le infermità o lesioni non erano state ritenute valutabili a fini di classificazione o non invalidanti alla data dell’accertamento sanitario, si può chiedere per due volte, o tre dopo dieci anni dalla data dell’ultimo provvedimento negativo, la revisione (art. 7 comma 1 cit. d.P.R.).





La misura

L’importo del trattamento pensionistico privilegiato è una frazione, variabile a seconda della classificazione dell’infermità nelle categorie della tab. A e delle categorie di dipendenti, della base pensionabile, come determinata per il pensionamento normale dall’art. 43 del cit. d.P.R; per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., la pensione diretta privilegiata annua si determina moltiplicando la retribuzione fondamentale (parte A) annua pensionabile riferita alla data di cessazione dal servizio per il coefficiente indicato nell’alleg. A della legge 26.7.1965 n. 965, corrispondente agli anni e mesi utili di servizio, maggiorato di un decimo; il coefficiente non può essere inferiore a 0,66667; ogni campagna di guerra comporta l’aumento del coefficiente di 0,02200; comunque, il coefficiente, per effetto delle maggiorazione, non può essere superiore a 1 (art. 3 cit. legge n. 965/1965); la parte B della retribuzione è aumentata di un decimo.

Esso si differenzia a seconda che trattasi di dipendenti "civili" o militari ed assimilati; per il personale civile, diverge con riferimento ai dipendenti non operai o operai.

Per i dipendenti "civili" non operai (art. 65 cit. d.P.R.), nel caso in cui l’infermità o lesione è ascrivile alla categoria:

prima, la pensione privilegiata è pari a otto decimi della base pensionabile (comma 1 cit. art. );

ad altre categorie, essa è pari ad un quarantesimo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile, ma non può essere inferiore ad un terzo né superiore a otto decimi della stessa base (comma 2 cit. art. ).

Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta ad infortunio sul lavoro che dia diritto ad una rendita per inabilità, la pensione privilegiata è diminuita dell’importo della rendita; per effetto di tale decurtazione, essa, comunque, non può essere inferiore alla pensione normale calcolata in base ai servizi prestati (comma 3 cit. art. ).

Per i funzionari della polizia di stato, il trattamento privilegiato è liquidato secondo la disciplina regolante quella dei militari, se più favorevole (comma 4 cit. art. ).

Per i dipendenti "civili" operai (art. 66 cit. d.P.R.), il trattamento pensionistico privilegiata è pari a quello normale, calcolato in base al servizio utile aumentato di dieci anni; esso, comunque, non può superare l’ottanta per cento della base pensionabile e non può essere inferiore al quaranta quattro per cento della stessa (comma 1 cit. art. ).

Nel caso in cui spetta l’indennità di infortunio (sul lavoro), l’interessato può optare per il cumulo di detta indennità con il trattamento pensionistico normale o per la pensione privilegiata con rinuncia del trattamento infortunistico (comma 2 cit. art. ).

Per i dipendenti militari ed assimilati con grado superiore a quello di caporale ed equivalente (art. 67 comma 5 cit. d.P.R.), il trattamento economico privilegiato è calcolato in relazione alla base pensionabile, come determinata dall’art. 53 del cit. d.P.R., tenuto conto della ascrizione dell’infermità o lesione in categ. della tab. A (cit. art. 67):

prima, è pari alla base pensionabile (comma 2 cit. art. ):

per altre categorie, si ha la seguente proporzione: 90% per la II categ., 80% per III categ., 70% per IV categ., 60% per V categ., 50% per VI categ., 40% per VII, 30% per VIII categ. (cit. comma).

Per i militari i quali, all’atto della cessazione dal servizio, non abbiano maturato l’anzianità per conseguire la pensione normale ma abbiano prestato almeno cinque anni di servizio militare effettivo, i trattamenti privilegiati di VII ed VIII categ. sono aumentati rispettivamente dello 0,20% e dello 0,70% della base pensionabile per ogni anno di servizio utile; esso, comunque, non può superare il trattamento previsto dal primo comma dell’art. 54 (comma 3 cit. art. ).

Per i militari con grado inferiore a quello di caporale (ed equivalente) compreso, il trattamento privilegiato è quello "tabellare" previsto dalla tab. n. 3 annessa al cit. d.P.R. (comma 5 cit. art. ).

L’assegno rinnovabile (art. 68 cit. d.P.R.) è di importo uguale alla pensione privilegiata ed ha durata da due a sei anni in relazione al tempo previsto per il miglioramento dell’infermità (comma 1 cit. art. ).

Alla scadenza, l’infermità può essere ancora ritenuta migliorabile o non più suscettibile di miglioramento; se è ritenuta non più migliorabile ed è ascrivibile a categ. della tab. A, spetta la pensione privilegiata, se è ascrivibile alla tab. B, spetta l’indennità una tantum; se è ancora suscettibile di miglioramento ed è ascrivibile a categ. della tab. A, "spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni, spetta la pensione" (comma 2 cit. art. ); alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta o meno la pensione o l’indennità a seconda della ascrivibilità o non ascrivibilità nelle tab. A e B. (comma 3 cit. d.P.R.).

Se si riscontra miglioramento e quindi non può farsi luogo ad ascrizione a tabelle, non spetta alcun trattamento privilegiato (cit. comma 2); se per miglioramento l’infermità è ascrivibile a categ. inferiore alla prima, il trattamento economico in godimento è mantenuto per due anni, alla scadenza dei quali viene corrisposto il trattamento corrispondente alla categ. inferiore di ascrizione (comma 4 cit. art. ).

La rinnovabilità dell’assegno è al massimo di quattro anni per le infermità ascrivibile alla tab. E cit. legge n. 313/1968 con superinvalidità (comma 4 cit. art. ).

Nel caso in cui alla scadenza dell’assegno non può essere corrisposta la pensione privilegiata o l’assegno rinnovabile, "il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell’assegno rinnovabile" (comma 5 cit. art. ).

L’indennità una tantum è pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica (art. 69, comma 1, cit. d.P.R.); l’indennità è cumulabile con la pensione privilegiata e con l’assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tab. A, ma la somma dei due trattamenti non può essere superiore a quello stabilito per la ottava categ. tab. A.





Il procedimento

Il procedimento di concessione del trattamento pensionistico privilegiato presuppone il procedimento ed il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione dalle quali sono scaturite la menomazione, l’invalidità e l’inabilità alla prosecuzione del servizio o, per il personale militare e assimilato, in dati casi, la sola infermità o lesione; inoltre, presuppone (ma, per i militari e assimilati non sempre), il provvedimento di risoluzione, per inabilità, del rapporto di servizio.

Esso, per alcune varianti, è diverso a seconda che si tratti di trattamento privilegiato diretto o di riversibilità.

Il procedimento per la liquidazione del trattamento pensionistico privilegiato diretto può essere iniziato di ufficio o ad istanza di parte.

L’iniziativa è di ufficio quando la cessazione dal servizio per inabilità è dovuta ad infermità riconosciuta, in costanza di servizio o all’atto della risoluzione del rapporto, dipendente da causa di servizio; altrimenti, l’iniziativa è a domanda (art. 67 cit. d.P.R.), che deve essere "presentata all’ufficio presso il quale il dipendente ha prestato l’ultimo servizio" (art. 168 comma 1 cit. d.P.R.), entro cinque (dieci per i malati del morbo di Parkinson) anni dalla cessazione del servizio (art. 169 cit. d.P.R.), se l’infermità, causa dell’inabilità e della cessazione dal servizio, non era stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio; il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio può essere richiesto senza limiti di tempo se, in costanza di servizio, è stata constatata l’infermità o era stata presentata domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio.

Per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P., l’iniziativa è esclusivamente ad istanza di parte, che deve essere presentata "nel termine perentorio di tre anni dalla cessazione dal servizio" (art. 7 comma 2 l. n. 379/1955, art. 33, comma 3, cit. R.D.L. n. 680/1933).

Questo termine, e tutti gli altri previsti dalla disciplina in materia, sono sospesi, per i minori non emancipati e gli interdetti, per tutta la durata dell’incapacità di agire (art. 191, comma 4, cit. d.P.R.).

La richiesta di accertamento presentata dopo la cessazione dal servizio è ammissibile se la cessazione è dovuta esclusivamente ad inabilità per infermità ed il richiedente assume che questa sia dipendente da causa di servizio; se la cessazione è avvenuta per cause diverse dall’inabilità per l’infermità di cui si chiede il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio la domanda è inammissibile.

La domanda è ammissibile se è prodotta tempestivamente ed è sufficientemente motivata; in caso contrario, è inammissibile per tardività (o intempestività), quando è presentata oltre il termine quinquennale (o decennale), o per genericità, se in essa non sono "indicate le infermità o le lesioni per le quali il trattamento è richiesto" e non sono specificati i fatti di servizio che le determinarono" (art. 168, comma 2, cit. d. P.R.), allegando "certificazioni sanitarie ed ogni altro documento" ritenuto utile (comma 3 cit. art. ).

Il capo dell’ufficio al quale la domanda è presentata procede all’accertamento dei fatti indicati in domanda, redige in merito un rapporto informativo e, unitamente agli atti probatori acquisiti, li trasmette all’ufficio centrale o periferico competente a liquidare il trattamento pensionistico privilegiato (art. 170 cit. d.P.R.); questo ufficio deve pronunciarsi, con provvedimento definitivo (art. 164, comma 2, cit. d.P.R.) circa l’ammissibilità dell’istanza, il suo rigetto, per manifesta infondatezza, quando "i fatti dedotti dal dipendente o dai suoi aventi causa non costituiscono fatti di servizio" o perché il dipendente non si sia presentato agli accertamenti nel termine stabilito (comma 1 cit. art. , art. 171, comma 3, cit. d.P.R.).

Se la domanda è ritenuta ammissibile, l’ufficio acquisisce i pareri obbligatori, ma non vincolanti, della commissione medica ospedaliera competente e del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie.

In materia di trattamento pensionistico privilegiato, non si applica la disciplina contenuta nel d.P.R. n. 349/1994, prevista per il riconoscimento delle cause di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo; pertanto, la competenza e la composizione di questi organi sono quelli indicati negli artt. 165, 166, 172, 177 cit. d.P.R.

L’ufficio centrale, se non condivide il parere del C.P.P.O. o quello della C.M.O. circa la classificazione delle infermità o lesioni, può chiedere il parere dell’ufficio medico-legale presso il ministero della sanità o, per i militari e assimilati, del collegio medico-legale presso il ministero della difesa (art. 178 cit. d.P.R.); lo stesso ufficio, deve adottare il provvedimento, debitamente motivato se emesso in dissenso dei pareri acquisiti, di definizione del procedimento entro venti giorni dal ricevimento dell’ultimo parere richiesto (art. 179 cit. d.P.R.); nel provvedimento sono indicati, ai fini dell’eventuale riversibilità, le generalità del coniuge e dei figli minorenni (cit. art. 179 comma 3).

In attesa dell’adozione del provvedimento, si liquida provvisoriamente la pensione normale; se questa non spetta ed il C.P.P.O. si sia pronunciato favorevolmente, l’amministrazione centrale procede alla liquidazione provvisoria del trattamento privilegiato (pensione o assegno rinnovabile) con gli eventuali assegni accessori; in sede di liquidazione del trattamento definitivo si opera il conguaglio con le somme corrisposte a titolo di trattamento provvisorio.

In caso di decesso del dipendente in attività di servizio per causa violenta nell’adempimento degli obblighi di servizio, l’iniziativa della liquidazione del trattamento privilegiato di riversibilità è di ufficio; in caso contrario, l’iniziativa è ad istanza degli interessati; la domanda è ammissibile se presentata tempestivamente, entro cinque anni dalla data del decesso (tre anni per gli iscritti all’I.N. P.D.A.P.) e sufficientemente documentata e motivata; essa "deve essere presentata al capo dell’ufficio presso il quale il dante causa prestava servizio" (art. 184 d.P.R. cit.).

Nel caso in cui, in costanza di servizio, il deceduto aveva prodotto istanza di riconoscimento dell’infermità o questa era stata constata in servizio, la domanda può essere presentata in ogni tempo.

Vengono poste in essere le attività, da parte degli uffici indicati, evidenziate.

Nel caso in cui si è verificato il decesso del pensionato con trattamento privilegiato per l’infermità pensionata, la domanda deve essere presentata all’amministrazione centrale che ha liquidato il trattamento privilegiato diretto (art. 186 cit. d.P.R.); se il trattamento corrisposto al deceduto era di prima categoria, la liquidazione del trattamento privilegiato di riversibilità è effettuata di ufficio dalla direzione provinciale del tesoro competente (art. 188, comma 1, cit. d.P.R.); se il trattamento era di categoria inferiore alla prima, la direzione provinciale del tesoro competente procede di ufficio nei confronti del coniuge superstite e degli orfani; nei confronti degli altri aventi diritto, la stessa direzione provinciale procede su domanda (artt. 189, 160 cit. d.P.R.); per i familiari dei dipendenti degli archivi notarili provvede l’amministrazione centrale (art. 158, comma 4, cit. d.P.R.).

Gli iscritti all’I.N. P.D.A.P. presentano l’istanza, di trattamento diretto o privilegiato, all’amministrazione di appartenenza, che la trasmette alla direzione generale dell’ente con il certificato di nascita e di quello di servizio, la relazione della prefettura (r.d.l. 7.1.1917 n. 295) con copia del verbale di visita medico-collegiale della C.M.O. e della documentazione sanitaria; se l’inabilità è dovuta ad infortunio, si deve trasmettere anche copia: della denuncia di infortunio, dei verbali della polizia giudiziaria, dell’eventuale sentenza penale; per il trattamento di riversibilità, richiesto: a) dal coniuge superstite e dai figli, bisogna allegare i certificati di morte dell’iscritto, di matrimonio e di nascita del coniuge superstite, di nascita dei figli, di iscrizione a corsi universitari, di inabilità e nullatenenza, dichiarazione del sindaco da cui risulti che, all’epoca del decesso del dante causa, era a carico dello stesso (per i figli maggiorenni); b) da altri aventi diritto, bisogna esibire la stessa documentazione.

Re: Dipendenza da causa di servizio

Inviato: mar giu 21, 2016 11:50 pm
da Bernardino82
In effetti mi ha detto il mio legale che dobbiamo fare l'aggravamento

Re: Dipendenza da causa di servizio

Inviato: mer giu 22, 2016 11:22 am
da gino59
Bernardino82 ha scritto:In effetti mi ha detto il mio legale che dobbiamo fare l'aggravamento
==========================Si,è quello che a suo tempo dovresti fare=======================

Re: Dipendenza da causa di servizio

Inviato: mer ago 24, 2016 1:58 pm
da Bernardino82
Ancora nessun accredito per quella tantum di 4 anni .Ho chiamato a previmil dov'è la mia pratica mi hanno detto che iban è arrivato a giugno e secondo loro agosto o probabilmente settembre con l'arrivo di fondi qualcuno mi può aiutare con una stima di tempo su per giù quando potranno arrivare ?

Re: Dipendenza da causa di servizio

Inviato: mer ago 24, 2016 6:14 pm
da gino59
Bernardino82 ha scritto:Ancora nessun accredito per quella tantum di 4 anni .Ho chiamato a previmil dov'è la mia pratica mi hanno detto che iban è arrivato a giugno e secondo loro agosto o probabilmente settembre con l'arrivo di fondi qualcuno mi può aiutare con una stima di tempo su per giù quando potranno arrivare ?
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Re: Dipendenza da causa di servizio
Messaggioda gino59 » mar giu 21, 2016 4:09 pm

Bernardino82 ha scritto:
Era in lire su 900.000 milalire

==========Non comment====================================================Grosso modo dovrebbe essere così: Se è vero che la tua media retributiva era di £900.000 e quindi il 10% è £90.000 x 12=£1.080.000 x 4AA=£4.320.000 che in €uro sono 2.240 e rotti...

Ma per la precisione,dovresti vedere/cercare le tabelle delle P.P. tabellari corrispondente a quell'anno
che hai presentato domanda di riconoscimento.-Saluti


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Re: Dipendenza da causa di servizio
Messaggioda gino59 » mar giu 21, 2016 4:16 pm

Bernardino82 ha scritto:
Qualcuno sa darmi qualche delucidazione perpiacere .è vero che la marina liquida 2 volte l'anno cioè agosto e dicembre? Così mi è stato detto

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Se ti è stato chiesto l'Iban, è probabile che in agosto (salvo complicazioni)verrai risarcito.-

P.S. Non scordarti che successivamente all'accredito,invia istanza per avere il foglio di calcolo e
sottolineando che chiedi gli interessi legali rivalutati.-Saluti