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proscioglimento per aspettativa e monetizzazione licenza

Inviato: ven mag 05, 2017 5:10 pm
da panorama
Ricorso straordinario al P.D.R. accolto.
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1) - proscioglimento dal servizio di volontario in ferma breve per superamento del limite massimo di licenza di convalescenza.

2) - ha chiesto altresì il riconoscimento dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria ex art. 12, quater, co 8. del d.lgs. n. 215 del 2001 (ora v. art. 1502, d.lgs. n. 66/2010) e del premio di congedamento di cui all’art. 40 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

Il CdS precisa:

3) - Dall’accoglimento del ricorso nella sua parte impugnatoria segue l’obbligo del Ministero della difesa di rideteminarsi sulla spettanza dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria ex art. 12, quater, co 8. del d.lgs. n. 215 del 2001 (ora art. 1502, d.lgs. n. 66/2010) e del premio di congedamento di cui all’art. 40 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

Leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700973 - Public 2017-05-03 -

Numero 00973/2017 e data 02/05/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 5 aprile 2017

NUMERO AFFARE 03610/2013

OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Antonio T., avverso proscioglimento dalla ferma breve per superamento limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; riconoscimento diritto indennità sostitutiva della licenza.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 252078 del 19 settembre 2013 con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;


1. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. D/GMIL 11/6/4/0080036 emesso dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare il 23 febbraio 2011 e notificato il 26.02.2011, mediante il quale gli veniva comunicato il proscioglimento dal servizio di volontario in ferma breve per superamento del limite massimo di licenza di convalescenza, nonché del provvedimento prot. N. M_DE23265/000444 del 21.03.2011.

Il ricorrente ha chiesto altresì il riconoscimento dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria ex art. 12, quater, co 8. del d.lgs. n. 215 del 2001 (ora v. art. 1502, d.lgs. n. 66/2010) e del premio di congedamento di cui all’art. 40 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

Sostiene il ricorrente che con provvedimento prot. n. D/GMIL 11/6/4/0080036 emesso dal Ministero della Difesa, in data 23.02.2011 (e notificato il 26.02.2011) gli veniva comunicato il proscioglimento dal servizio di volontario in ferma breve per superamento del limite massimo di licenza per convalescenza ai sensi dell’art. 1503 del d.lgs. n. 66 del 2010 (proscioglimento della ferma breve per superamento del limite massimo di 365 giorni di licenza straordinaria di convalescenza durante il corso della seconda riafferma biennale); inoltre, veniva precisato che “l’art. 11 del d.lgs n. 505/1997 poteva essere applicato ai sensi dell’art. 30, co. 2, del d.lgs. n. 215 del 2001 esclusivamente ai volontari in ferma breve che alla data del 1° gennaio 2002 erano in servizio da più di sei mesi”.

2. Con il ricorso in trattazione l’interessato ha dedotto la violazione dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 505 e falsa applicazione dell’art. 1503 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Il ricorrente afferma: <<Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 505: “La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza, nell’intero periodo di ferma non può superare un anno nel triennio e termina con il cessare della causa che l’ha determinata. In presenza di rafferma, oltre la ferma triennale, la durata della licenza straordinaria di convalescenza è elevabile fino ad un massimo di due anni. In ogni caso la licenza straordinaria di convalescenza non può superare complessivamente i due anni a quinquennio”.

Pertanto, alla luce della disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, non risulta affatto verificatosi il presupposto del proscioglimento della ferma contratta per il superamento del limite massimo di licenza ed infatti, l’art. 11 d.lgs. 505/1997 è stato abrogato soltanto nel 2010, ai sensi dell’art. 2268, comma 1, n. 945, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dall’8 ottobre 2010, ex art. 2272, comma 1, del medesimo d.lgs. 66/10.

Dunque, l’intervenuta disposizione di cui all’art. 1503 (“Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata”) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (“Codice dell’ordinamento militare”) che prevede quale limite massimo “12 mesi in ciascuna rafferma biennale” poteva trovare applicazione, nel caso di specie, esclusivamente con riguardo al periodo di licenza straordinaria di convalescenza decorrente dal 13 novembre 2010 al 24 gennaio 2011 e giammai rispetto a quello terminato alla data del 23 giugno 2010.

Il limite di 12 mesi in ciascuna riafferma biennale, introdotto dall’art. 1503 del d.lgs. 66/2010 (entrato in vigore solo in data 8 ottobre 2010) non può e non poteva avere effetti retroattivi, a maggior ragione se introduce disposizioni dal contenuto che vanno negativamente ad incidere su posizioni giuridiche soggettive (come nel caso di specie) (Cons. Stato, IV, 24 maggio 2011, n. 3119).

Improprio appare il richiamo, operato all’interno del provvedimento di proscioglimento qui impugnato, all’art. 30, co. 2 del d.lgs. n. 215/2001; difatti tale norma prevede semplicemente che: “ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in servizio alla data del l° gennaio 2002 da più di 10 mesi (e non 6 come si legge nel provvedimento di proscioglimento, v. all. n. 5), continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico [ossia l’art. 11 d.lgs. 505/1997].

Ma il successivo comma 3 della predetta norma, espressamente stabilisce che “A decorrere dal l° gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, senza disporre l’abrogazione espressa dell’art. 11, co. 2 del d.lgs 505/1997 (il quale prevede che in presenza di rafferma, la durata della licenza di convalescenza trova il limite massimo complessivo di due anni nel quinquennio).

In ogni caso, nel complesso susseguirsi di norme, l’incertezza circa la normativa concretamente applicabile ha reso di fatto impossibile al ricorrente comprendere l’effettiva durata del periodo di licenza straordinaria applicabile al proprio caso, né il Comando si è mai premurato di rendere l’informativa circa l’imminente superamento della licenza stessa>>.

3. L’Amministrazione richiedente eccepisce innanzitutto l’irricevibilità del ricorso.

L’eccezione di irricevibilità è infondata perché il 25 giugno 2011, ultimo giorno, secondo l’Amministrazione per procedere alla notificazione del ricorso, era sabato.

Ai sensi dell’art. 155, commi 4 e 5, del Cod. proc. civ. (applicabile anche al ricorso straordinario): “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”.

4. Il ricorso è fondato perché, come sostenuto dal ricorrente, l’articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 non ha abrogato l’articolo 11 (Licenza straordinaria di convalescenza) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505 il quale prevede, al comma 2: “La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza, nell’intero periodo di ferma non può superare un anno nel triennio e termina con il cessare della causa che l’ha determinata. In presenza di rafferma, oltre la ferma triennale, la durata della licenza straordinaria di convalescenza è elevabile fino ad un massimo di due anni. In ogni caso la licenza straordinaria di convalescenza non può superare complessivamente i due anni a quinquennio”.

Il computo della licenza straordinaria doveva essere effettuato ancora sulla base del cit. articolo 11.

5. Dall’accoglimento del ricorso nella sua parte impugnatoria segue l’obbligo del Ministero della difesa di rideteminarsi sulla spettanza dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria ex art. 12, quater, co 8. del d.lgs. n. 215 del 2001 (ora art. 1502, d.lgs. n. 66/2010) e del premio di congedamento di cui all’art. 40 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto con le precisazioni di cui in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà