PERIODI DI RISCATTO E CALCOLO MISTO.
Inviato: dom mar 12, 2017 9:31 pm
Buongiorno approfitto della vostra esperienza e professionalità per chiedervi alcune informazioni e chiarimenti dell'immensa e variegata disciplina pensionistica, nello specifico farò riferimento ai periodi di supervalutazione o figurativi ed alla tipologia di pensione “ calcolo misto “ nel mio caso.
Scusate a priori se mi sono dilungato.
RISCATTO AI FINI DELLA SUPERVALUTAZIONE
SERVIZIO UTILE
Si identifica come il servizio effettivo, maggiorato d’ufficio per quei periodi svolti dal militare presso determinati Enti ( reparti operativi etc etc) e duranti i quali si è percepita la corrispondente indennità. Nel caso in cui non sia stato supervalutato d’ufficio, in assenza dei precedenti requisiti, può essere riscattato pagando circa 400 € per ogni mese giusto? La maggiorazione dei servizi non può superare il massimo di 5 anni totali.
Può essere riscattato per tutte le tipologie di pensione ? retributivo, misto e contributivo? Mi sembra che solo per il calcolo retributivo è conveniente riscattare questi periodi pagando ciò che si deve. Mi hanno riferito che il ricongiungimento a titolo oneroso del servizio comunque prestato conviene assolutamente a chi riesce, tramite questa operazione, a raggiungere i famosi 18 anni di contributi al 31/12/95. Perchè?
Di seguito "copio" una risposta ( presa in un altro forum) che fa riferimento al mio caso. Ho dei dubbi dopo averlo letto:
Vorrei ricordare che gli anni figurativi, per i cosiddetti misti sono validi ai fini del diritto e della misura solo quelli maturati entro il 95, quelli maturati dopo solo ai fini del diritto (per andare prima in pensione). Chi non ha maturato niente entro il 95, perché percepiva l'indennità operativa di base o non aveva categorie particolari, può riscattare tali periodi a titolo oneroso con il servizio comunque prestato ai sensi dell'art 5 del dlgs 165/97. Da non confondere con il riscatto degli anni figurativi ai fini del tfs. ]Per i misti, dire che si va via con 41 anni contributivi (36+5) è quindi errato. Ai fini della consistenza in euro della pensione è più giusto sommare gli anni effettivi più quelli figurativi maturati entro il fatidico 1995.] Questa norma contribuirà ad alleggerire non poco le nostre future pensioni. Saluti a tutto il forum.
Domande:
a) Che significa secondo voi "gli anni figurativi sono validi ai fini del diritto e della misura"?;
b) Perchè secondo voi questo concetto è errato;? "Per i misti, dire che si va via con 41 anni contributivi (36+5) è quindi errato]"
c) Che significa secondo voi "Ai fini della consistenza in euro della pensione è più giusto sommare gli anni effettivi più quelli figurativi maturati entro il fatidico 1995.
Di seguito ho copiato altre risposte riferite a quest’argomento:
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. Qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.
CONTINUA:
Iniziamo ad affermare che il ricongiungimento a titolo oneroso del servizio comunque prestato conviene assolutamente a chi riesce, tramite questa operazione, a raggiungere i famosi 18 anni di contributi al 31/12/95. Per chi non ha maturato supervalutazioni al 95 e pur riscattando detto periodo non arriva ai 18 anni al 95, il tutto serve ad aumentare la quota A che è quella che da un pò di sostegno alla pensione dei "misti". Per i costi del ricongiungimento siamo intorno ai 450 euro per un mese riscattato, denaro che comunque abbassa il reddito con il relativo rimborso dell'irpef non dovuta. Riguardo al riscatto del periodo dopo il 95 non so se sia possibile farlo, ma in caso positivo sarebbe sicuramente meno conveniente in quando si andrebbe a collocare non certamente nella quota A.
RISCATTO AI FINI DELLA BUONAUSCITA (TFS)
Serve solo ai fini della buona uscita (TFS) ciò significa che se non paghi il riscatto con 30 anni di servizio vai in pensione con una pensione relativa a 35 anni di contributi è una buonuscita pari a 30 anni di contributi. Se invece riscatti i periodi ti verranno conteggiati nel calcolo del TFS 35 anni di contributi. Giusto?
Cosa significa che il costo dei periodi riscattati và in detrazione ? ( si possono scaricare sul 730?) o in deduzione ( abbatte il reddito complessivo?)
Grazie anticipatamente .
Cordiali Saluti
Scusate a priori se mi sono dilungato.
RISCATTO AI FINI DELLA SUPERVALUTAZIONE
SERVIZIO UTILE
Si identifica come il servizio effettivo, maggiorato d’ufficio per quei periodi svolti dal militare presso determinati Enti ( reparti operativi etc etc) e duranti i quali si è percepita la corrispondente indennità. Nel caso in cui non sia stato supervalutato d’ufficio, in assenza dei precedenti requisiti, può essere riscattato pagando circa 400 € per ogni mese giusto? La maggiorazione dei servizi non può superare il massimo di 5 anni totali.
Può essere riscattato per tutte le tipologie di pensione ? retributivo, misto e contributivo? Mi sembra che solo per il calcolo retributivo è conveniente riscattare questi periodi pagando ciò che si deve. Mi hanno riferito che il ricongiungimento a titolo oneroso del servizio comunque prestato conviene assolutamente a chi riesce, tramite questa operazione, a raggiungere i famosi 18 anni di contributi al 31/12/95. Perchè?
Di seguito "copio" una risposta ( presa in un altro forum) che fa riferimento al mio caso. Ho dei dubbi dopo averlo letto:
Vorrei ricordare che gli anni figurativi, per i cosiddetti misti sono validi ai fini del diritto e della misura solo quelli maturati entro il 95, quelli maturati dopo solo ai fini del diritto (per andare prima in pensione). Chi non ha maturato niente entro il 95, perché percepiva l'indennità operativa di base o non aveva categorie particolari, può riscattare tali periodi a titolo oneroso con il servizio comunque prestato ai sensi dell'art 5 del dlgs 165/97. Da non confondere con il riscatto degli anni figurativi ai fini del tfs. ]Per i misti, dire che si va via con 41 anni contributivi (36+5) è quindi errato. Ai fini della consistenza in euro della pensione è più giusto sommare gli anni effettivi più quelli figurativi maturati entro il fatidico 1995.] Questa norma contribuirà ad alleggerire non poco le nostre future pensioni. Saluti a tutto il forum.
Domande:
a) Che significa secondo voi "gli anni figurativi sono validi ai fini del diritto e della misura"?;
b) Perchè secondo voi questo concetto è errato;? "Per i misti, dire che si va via con 41 anni contributivi (36+5) è quindi errato]"
c) Che significa secondo voi "Ai fini della consistenza in euro della pensione è più giusto sommare gli anni effettivi più quelli figurativi maturati entro il fatidico 1995.
Di seguito ho copiato altre risposte riferite a quest’argomento:
Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.
Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.
Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. Qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.
CONTINUA:
Iniziamo ad affermare che il ricongiungimento a titolo oneroso del servizio comunque prestato conviene assolutamente a chi riesce, tramite questa operazione, a raggiungere i famosi 18 anni di contributi al 31/12/95. Per chi non ha maturato supervalutazioni al 95 e pur riscattando detto periodo non arriva ai 18 anni al 95, il tutto serve ad aumentare la quota A che è quella che da un pò di sostegno alla pensione dei "misti". Per i costi del ricongiungimento siamo intorno ai 450 euro per un mese riscattato, denaro che comunque abbassa il reddito con il relativo rimborso dell'irpef non dovuta. Riguardo al riscatto del periodo dopo il 95 non so se sia possibile farlo, ma in caso positivo sarebbe sicuramente meno conveniente in quando si andrebbe a collocare non certamente nella quota A.
RISCATTO AI FINI DELLA BUONAUSCITA (TFS)
Serve solo ai fini della buona uscita (TFS) ciò significa che se non paghi il riscatto con 30 anni di servizio vai in pensione con una pensione relativa a 35 anni di contributi è una buonuscita pari a 30 anni di contributi. Se invece riscatti i periodi ti verranno conteggiati nel calcolo del TFS 35 anni di contributi. Giusto?
Cosa significa che il costo dei periodi riscattati và in detrazione ? ( si possono scaricare sul 730?) o in deduzione ( abbatte il reddito complessivo?)
Grazie anticipatamente .
Cordiali Saluti