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INABILITA' INV CIV

Inviato: mer feb 22, 2017 7:37 pm
da DURALEX
Buonasera gentilmente un informazione vorrei sapere se con questo provvedimento di riforma:
E’ permanentemente non idoneo al servizio militare nell’ EI.Si impiegabile quale parzialmente inidoneo ai sensi del DPR 738/81 e della legge 68/99 qualora infermità di cui al giudizio diagnostico sia riconosciuta SI dipendente da causa di servizio.SI reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile della A.D. (legge 266/99). In entrambi i casi controindicato l’impiego in compiti che lo espongono a stress psico fisico emotivo intenso e protratto.
Se ho diritto a pensione di inabilita' o di invalidita' civile se si piu' o meno quali sarebbero gli importi.

grazie per chi vorra' rispondere

Re: INABILITA' INV CIV

Inviato: mer feb 22, 2017 8:55 pm
da gino59
DURALEX ha scritto:Buonasera gentilmente un informazione vorrei sapere se con questo provvedimento di riforma:
E’ permanentemente non idoneo al servizio militare nell’ EI.Si impiegabile quale parzialmente inidoneo ai sensi del DPR 738/81 e della legge 68/99 qualora infermità di cui al giudizio diagnostico sia riconosciuta SI dipendente da causa di servizio.SI reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile della A.D. (legge 266/99). In entrambi i casi controindicato l’impiego in compiti che lo espongono a stress psico fisico emotivo intenso e protratto.
Se ho diritto a pensione di inabilita' o di invalidita' civile se si piu' o meno quali sarebbero gli importi.

grazie per chi vorra' rispondere
========================================================================================== Avevi scritto che non ti anno riconosciuto la causa di servizio e quindi,non sarai impiegato nei servizi
quale riformato parziale,ma puoi accettare (a domanda) i servizi civili,qualora questi non li accetti
ti spetta la pensione militare per inabilità alle mansioni,anche se nel tuo caso non è un granché, non l'invalidità civile.- In bocca a lupo

L'Ordinamento previdenziale dell'INPDAP prevede tre categorie di pensioni di inabilità:
• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa (art. 2, comma 12,Legge 335/95)
• inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro (artt. 35 RDL 680/1938, 7 L. 11.4.1955, n. 379 e 13 L. 274/91);
. inabilità alle mansioni o inabilità relativa (artt. 32 e 33 RDL 680/1938 e 13 L.274/91).