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Re: Riforma

Inviato: ven mar 03, 2017 5:26 pm
da Rabor
la p.a.l. al netto è uguale proprio perche l'irpef si azzera.
Comunque sono 600 euro al mese.
Dove potrebbe essere l'errore?

Re: Riforma

Inviato: dom mar 12, 2017 8:11 pm
da Rabor
Non so a chi rivolgermi, neanche il patronato mi sta aiutando.
come posso fare per farmi ricalcolare la pensione al suo valore effettivo?
e per gli arretrati?
Mi è arrivata anche la lettera del passaggio di grado a Sergente maggiore con dacorrenza dal 2012

Re: Riforma

Inviato: mar mar 28, 2017 5:11 pm
da Rosallegro
???

Re: Riforma

Inviato: mar mar 28, 2017 11:13 pm
da STANCHISSIMO
Caro Rabor, mi dispiace molto come é andata a finire, ma non disperare puoi sempre trovati un lavoro e continuare a percepire la pensione, lo spero tanto per te.

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Re: Riforma

Inviato: lun apr 03, 2017 10:12 pm
da Rabor
Il problema non e' quello ma il fatto che non mi danno ciò che mi spetta.
È' da quasi due anni che ho fatto domanda per gli assegni familiari e non mi arrivano neanche quelli.

Re: Riforma

Inviato: lun apr 03, 2017 11:21 pm
da gino59
Rabor ha scritto:Il problema non e' quello ma il fatto che non mi danno ciò che mi spetta.
È' da quasi due anni che ho fatto domanda per gli assegni familiari e non mi arrivano neanche quelli.
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Requisiti per la richiesta assegno per il nucleo familiare

Redditi da considerare ai fini del diritto all’assegno nucleo
Redditi da non dichiarare
Componenti il nucleo familiare
Verifiche e controlli
Modalità di presentazione della domanda
Recapiti utili

Redditi da considerare ai fini del diritto all’assegno nucleo
L’assegno nucleo familiare non spetta se la somma dei redditi da lavoro dipendente, da pensione o da altra prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente è inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
Si ricorda che la vigente normativa prevede che il reddito familiare da considerare ai fini della corresponsione dell'assegno è costituito dall'ammontare dei redditi complessivi conseguiti dai suoi componenti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno (ad es. per il periodo 1 luglio 2016 - 30 giugno 2017 si deve considerare il reddito prodotto nel 2015). I redditi sono ricavabili dai seguenti documenti fiscali:

Mod. CU 2016 - Certificazione lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale ( punti 1, 2, 3, 4, 5, 467, 469, 481, 496, 497, 511, 512);
Mod. CU 2016 - Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi (punto 4)
Mod. 730 - (importi desumibili dal mod.730-3, righi 1, 2, 3, 5, 6, 7, 147 e 148)
UNICO - (importi desumibili dai dati riportati nei singoli quadri)
Ai fini del diritto all’assegno si considera la somma dei seguenti redditi imponibili fiscalmente:
Redditi da lavoro dipendente e assimilati
vanno indicati tutti i redditi derivanti da lavoro, da pensione, da prestazioni temporanee percepiti in Italia o all’estero, compreso arretrati a tassazione separata, borse di dottorato, di specializzazione, assegni di ricerca, redditi da co.co.co. e collaborazione a progetto, assegno di mantenimento del coniuge.. eccetera;
Redditi di qualsiasi natura
derivanti ad es. da lavoro autonomo, da fabbricati (rivalutati del 5% e al lordo dell’eventuale deduzione dell’abitazione principale) e da terreni.
Redditi esenti da imposta
(ad es. pensioni, assegni ed indennità a ciechi, sordomuti e invalidi civili) e redditi soggetti a ritenuta alla fonte (ad es. interessi su depositi bancari, postali e su titoli), se superiori a euro 1.032,91.

Redditi da non dichiarare
Trattamento di fine rapporto, rendite vitalizie INAIL, indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi non deambulanti, ai pensionati di inabilità…eccetera.


Componenti il nucleo familiare
Ai fini del diritto all’assegno nucleo si considerano componenti il nucleo familiare:
il richiedente l’assegno
il coniuge non legalmente ed effettivamente separato
i figli ed equiparati* di età inferiore a 18 anni
i figli tra i 18 e i 21 anni, purché studenti o apprendisti, sono equiparati ai figli minori nel caso in cui nel nucleo familiare siano compresi più di tre figli o equiparati* di età inferiore a 26 anni. In questo caso si considerano rilevanti al pari dei figli minori anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed inferiori a 21 compiuti
i figli maggiorenni inabili che si trovano, per difetto fisico o mentale, nella assoluta e permanente impossibilità a svolgere proficuo lavoro, purché non coniugati
i fratelli, le sorelle ed i nipoti del richiedente, minori di età o maggiorenni inabili, se orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti e non coniugati
i nipoti in linea retta per essere equiparati ai figli devono essere a carico dell’ascendente (nonno/bisnonno). Tali requisiti sono dimostrati quando l’ascendente provvede abitualmente al mantenimento del minore. Il mantenimento è presunto in caso di convivenza mentre, in caso di non convivenza, può essere attestato con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
*Gli equiparati ai figli legittimi sono: adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti, nati da precedente matrimonio dell’altro coniuge, minori affidati a norma di legge, nipoti minori viventi a carico di ascendente diretto
Lo stato di inabilità deve essere comprovato allegando:
per i maggiorenni, certificazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie comprovante il riconoscimento dell’inabilità al 100%;
per i minorenni, attestazione rilasciata dalle competenti commissioni sanitarie;
Le persone sopra indicate fanno parte del nucleo anche se:
non conviventi con il richiedente
non a carico fiscalmente del richiedente
Fanno eccezione i figli naturali legalmente riconosciuti da entrambi i genitori per i quali è richiesta la convivenza.
In applicazione dell’art. 211 della legge 19.5.1975 n.151, nei casi di affidamento di figli minorenni, al genitore che non svolge attività lavorativa, che non sia titolare di pensione o che esplichi una attività per la quale non è previsto un trattamento di famiglia, l’assegno per il nucleo familiare può essere richiesto dal titolare anche in relazione ai figli affidati al coniuge. Detto assegno va parzialmente corrisposto a quest’ultimo in proporzione al numero dei figli avuti in affidamento. Si precisa che tale condizione può risultare anche da espressa dichiarazione rilasciata dall’interessato ai sensi dell’art. 2 della legge 4.1.1968 n. 15.

Modalità di presentazione della domanda

Modello A – Da presentare a cura del dipendente nella generalità dei casi.
Il modello A (rtf - pdf) per la richiesta di attribuzione dell’assegno, debitamente compilato e firmato, deve essere presentato direttamente all’ufficio stipendi o inviato tramite mail all’indirizzo stipendi@adm.unifi.it, con allegata copia di un documento di riconoscimento (vedi D.P.R. 445 del 28/12/2000).
Modello B - Erogazione dell’assegno relativo all’intero nucleo familiare al coniuge dell’avente diritto
Con decreto del 4 aprile 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2005 sono state dettate le disposizioni di attuazione dell’art. 1, comma 559 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 che disciplina i casi in cui l’assegno relativo all’intero nucleo familiare viene erogato al coniuge dell’avente diritto.
Legittimato all’esercizio del diritto è il coniuge non titolare di un autonomo diritto alla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare, ossia il coniuge che non ha un rapporto di lavoro dipendente, ovvero non è titolare di pensione o di prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente.
L’accertamento dei requisiti che danno titolo al riconoscimento del diritto ed alla determinazione dell’importo dell’assegno continua ad avvenire, in base alle disposizioni vigenti in materia, con riferimento all’avente diritto; il dettato del comma 559 riguarda infatti esclusivamente l’erogazione materiale della prestazione relativa all’intero nucleo familiare.
Il coniuge dell’avente diritto, che intenda avvalersi della norma di cui trattasi, deve presentare apposita domanda, formulata nel modello B (rtf - pdf). Tale domanda potrà essere presentata:
dall’avente diritto al proprio datore di lavoro, in concomitanza con il modello A di richiesta di attribuzione dell’assegno nucleo familiare.
dal coniuge dell’avente diritto, in via autonoma, successivamente alla presentazione del modello A di richiesta dell’assegno nucleo da parte del coniuge al proprio datore di lavoro.
La richiesta dovrà contenere i dati necessari al pagamento della prestazione; infatti la facoltà, prevista dal comma 2 dell’art. 1 del decreto 04.04.05, può essere esercitata solo relativamente al pagamento della prestazione, il cui diritto e la cui misura sono calcolati sulla base della domanda presentata dall’avente diritto. Naturalmente il datore di lavoro potrà procedere all’erogazione dell’assegno al coniuge dell’avente diritto, per i pagamenti non ancora disposti alla data di ricezione della domanda.
Nell’ipotesi in cui siano stati erogati importi superiori a quelli dovuti, a causa della mancata tempestiva comunicazione di variazioni che incidono sul diritto e sulla misura della prestazione, le somme indebitamente erogate, saranno recuperate dal datore di lavoro sulle retribuzioni corrisposte al proprio dipendente (coniuge avente diritto)- (comma 3 art.1 decreto 04.04.05).
Il decreto, da ultimo, fa salvo il disposto dell’art. 211 della legge n. 151 del 19 maggio 1975, con la conseguenza che continua ad applicarsi, nell’ipotesi di coniuge cui i figli sono affidati, la disciplina che attribuisce al coniuge affidatario l’esclusiva legittimazione a chiedere l’assegno. Resta pertanto esclusa, per il coniuge non affidatario, la possibilità di avvalersi del diritto di cui all’art. 1, comma 559 della legge 311/04.
Modello FN - Erogazione dell’assegno nucleo familiare al genitore naturale convivente con i figli
Questa casistica, disciplinata dalla circolare INPS n. 36 del 19/03/2008, riguarda esclusivamente il dipendente universitario non coniugato e non convivente all’anagrafe con il figlio naturale, purché quest’ultimo sia stato riconosciuto da entrambi i genitori.
In questo caso, la domanda di assegno nucleo familiare può essere presentata dall’altro genitore purché convivente col figlio e purché non titolare di un autonomo diritto all’assegno nucleo familiare.
Il nucleo familiare e il reddito di riferimento diventano quelli del genitore naturale convivente col figlio. Tale genitore dovrà presentare domanda attraverso la compilazione del modello FN (rtf - pdf).

Verifiche e controlli
Come previsto dall’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e come ribadito nella nota n. 68737 del 03/07/2012 del Direttore Amministrativo (pdf), l’Amministrazione universitaria è tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 46 dello stesso decreto tra le quali rientrano anche la “situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali” nonché, in generale i dati anagrafici, di stato civile, residenza.
Al fine di ottemperare a tale previsione normativa l’Amministrazione estrae annualmente un campione, pari al 10% degli aventi diritto su cui effettua le verifiche relative al nucleo familiare e ai redditi dei componenti il nucleo dichiarati.

Il controllo si articola in due fasi:

Controllo del nucleo familiare attraverso le informazioni fornite dal Comune di residenza;
Controllo dei redditi dei componenti il nucleo attraverso le informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate competente per territorio;
Controllo presso il datore di lavoro dell’altro genitore che il medesimo non ha presentato richiesta di assegno nucleo familiare.
Nel caso in cui dalle verifiche emergano incongruenze rispetto alla dichiarazione presentata che comportino una riduzione o addirittura l’azzeramento della somma attribuita per assegno nucleo, l’Università procede a richiedere all’interessato la documentazione originale (730-3, UNICO…) contenente i dati oggetto del controllo e ogni informazione sia ritenuta utile e, nel caso in cui le incongruenze persistano, procede al recupero delle somme indebitamente percepite.

Alla luce di quanto sopra si richiama l’attenzione sugli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 in tema di dichiarazioni mendaci.

Recapiti utili
Unità di Processo “Stipendi”
Telefoni:
055-275-7676/7677/7664/7665 - personale tecnico-amministrativo
055-275-7239/7240/7242 - collaboratori linguistici, personale a tempo determinato
055-275-7354/7352/7338/7340 - personale docente e ricercatore
e-mail: stipendiatadm.unifi.it

ultimo aggiornamento: 16-Giu-2016.-
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Lo status di familiare a carico per il diritto alle detrazioni fiscali
Per la detrazione fiscale per figli o coniuge a carico, o altri familiari, è necessario presentare una richiesta ed attestare un loro reddito complessivo inferiore a 2.840,51 euro, al netto degli oneri deducibili. Vediamo quando c’è lo status di familiare a carico, quali redditi sono da considerare e come si attesta il diritto all’agevolazione fiscale.
AGEVOLAZIONI FISCALIDICHIARAZIONI FISCALIFISCO 21 GENNAIO 2016 12:29 di Antonio Barbato

I contribuenti italiani che hanno a proprio carico dei familiari possono richiedere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia. I figli a carico, il coniuge a carico e gli altri familiari danno diritto ad un’agevolazione fiscale consistente nell’abbattimento dell’importa lorda Irpef da pagare annualmente sul proprio reddito complessivo. A tal  fine, condizione necessaria per il diritto alla detrazione è il possesso dello status di familiare a carico del figlio, della moglie o del parente convivente con il contribuente che fa richiesta di detrazione.

Lo status di familiare a carico si possiede se il familiare interessato ha un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro. Vedremo in questo articolo però come si calcola il reddito e come si fa a controllare se il familiare può essere inserito “a carico” in busta paga o nel modello 730.

Riveste infatti particolare importanza capire quali sono i familiari a carico, oltre i figli e la moglie o il marito, per i quali è possibile richiedere le detrazioni fiscali per carichi di famiglia, quali sono le condizioni dettate dal TUIR e dal legislatore per poter considerare un familiare fiscalmente a carico. Detrazioni che possono essere oggetto di richiesta al proprio datore di lavoro attraverso il modulo detrazioni oppure essere utilizzate in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi con il modello 730 o, per alcuni, con il modello Unico Persone fisiche. Approfondiamo questi aspetti.

Quali sono i familiari a carico
I familiari fiscalmente a carico sono quelli indicati nell’art. 433 del codice civile ossia i seguenti soggetti:

il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
i figli compresi quelli naturali riconosciuti;
i figli adottivi e gli affidati o affiliati;
i genitori, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, che convivano con il contribuente o per provvedimenti dell’Autorità giudiziaria.
L’art. 12 del TUIR che disciplina le detrazioni per carichi di famiglia prevede le seguenti detrazioni:

Detrazioni per coniuge a carico;
Detrazioni per figli a carico;
Detrazioni per altri familiari a carico;
Detrazioni per famiglie numerose.
Tutte queste detrazioni spettano solo ed esclusivamente se il familiare è nella condizione di essere a carico. Quindi è necessario calcolare bene il reddito dei familiari interessati.

Lo status di familiare a carico: il reddito non superiore a 2.840,51 euro
Le domande che frequentemente interessano i contribuenti sono le seguenti: quali sono i requisiti per le detrazioni per coniugi a carico o figli a carico? Ho la moglie disoccupata a carico del marito o il marito disoccupato a carico della moglie, quanto spetta in busta paga? oppure quando un figlio è carico? Per essere fiscalmente a carico, quali sono i requisiti?

Ecco quando il coniuge è a carico. Ecco quando i figli sono fiscalmente a carico:

Per aver diritto alle detrazioni per carichi di famiglia, il contribuente interessato all’agevolazione fiscale deve produrre una richiesta. Il contribuente non è legittimato a fruire della detrazione d’imposta per la sola presenza del familiare nello stato di famiglia, ma è necessario un requisito reddituale del familiare oggetto di richiesta. La richiesta da fare al datore di lavoro è presentare il modello detrazioni.

Non esiste una definizione di familiare a carico, ma esiste un reddito annuo oltre il quale la moglie, il marito o il figlio non è più fiscalmente a carico e quindi, nell'eventualità, bisogna presentare il modulo detrazioni al datore di lavoro modificando i carichi familiari.

Lo status di familiare a carico è riconosciuto se nel corso dell’anno (quello d’imposta al quale si riferisce la richiesta di detrazione o al quale si riferisce la dichiarazione dei redditi, modello 730 o unico), i familiari  hanno posseduto un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo egli oneri deducibili. Il reddito da prendere a riferimento è quello lordo, non il netto. Vanno però tolti gli oneri deducibili come ad esempio i contributi versati, le erogazioni liberali, ecc. Nel caso di un lavoro dipendente del familiare va preso a riferimento l’imponibile fiscale Irpef indicato nel modello di Certificazione unica (ex modello CUD) ricevuto dal datore di lavoro.

Il limite di reddito di 2.840,51 euro che consente di poter considerare un familiare a carico oppure no, va considerato in riferimento all’intero periodo d’imposta, ossi a l’intero anno. Non sono fiscalmente rilevanti i periodi durante l’anno nei quali è stato prodotto tale reddito. Se al termine del periodo d’imposta il suddetto limite è stato superato, il familiare non può essere considerato a carico del contribuente richiedente e quindi non sono legittimamente riconosciute le detrazioni fiscali per familiari a carico. E questo neppure per la parte dell’anno in cui il familiare era privo di un reddito.

Esempio. Se un padre è intenzionato a chiedere, nel modello 730 da presentarsi a metà anno ma che riguarda l'anno precedente, le detrazioni per figlio a carico, ma il proprio figlio, pur non avendo lavorato per tutto l'anno precedente ma fino ad ottobre, ha avuto nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente un contratto a termine di due mesi per un incasso di 3.000 euro di imponibile Irpef, come da modello di Certificazione Unica ricevuto dal figlio dal suo datore di lavoro, la detrazione fiscale per figlio a carico non spetta, essendo stato superato dal figlio, nell’arco del periodo d’imposta (anno precedente), il reddito di 2.840,51 che consente di ottenere lo status di familiare a carico.

Retribuzioni computate nel limite di reddito di 2.840,51 euro. Sono da computare nel calcolo, ai fini dell’individuazione del reddito complessivo entro 2.840,51 euro, anche i seguenti elementi retributivi:

il reddito d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Si tratta dei vecchi e nuovi contribuenti minimi;
il reddito d’impresa o di lavoro autonomo soggetto ad imposta sostitutiva sulle nuove attività produttive;
il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca;
la quota esente prevista per i redditi di lavoro dipendente prestato all’estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi, nel caso in cui la prestazione venga fornita in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da soggetti residenti in Italia (cosiddetti lavoratori frontalieri);
le retribuzioni corrisposte da enti e organizzazioni internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica.
Esclusi i redditi a tassazione separata. Tra i redditi esenti per i familiari a carico ci sono quelli da tassazione separata. Non sono da considerare nel calcolo del reddito complessivo, al fine della verifica della condizione di familiare a carico, i redditi assoggettati a tassazione separata (circolare n. 55/e del 20 giugno 2002).

Assegno di reversibilità e detrazioni per familiari a carico. Un contribuente titolare di assegno di reversibilità può fruire delle detrazioni per il figlio e la nuora a carico se ciascuno di questi non percepisce redditi superiori a 2.840,51 euro. Il requisito della convivenza è però necessario soltanto per la nuora e non per il figlio. 

Reddito del familiare a carico: nel computo solo l’abitazione principale
Ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi, nel calcolare il reddito del familiare a carico (che deve essere inferiore a 2.840,51 euro annui) il contribuente deve tener conto del reddito da fabbricati posseduti dal familiare a titolo di abitazione principale (prima casa), ma non dei redditi da immobili assoggettati ad Imu (seconda casa). Si tratta dell’effetto sostitutivo dell’IMU, vediamo in cosa consiste.

L’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 26/E del 7 luglio 2015 in materia di 730 precompilato ha risposto ad un quesito riguardante il rapporto tra l’IMU, l’abitazione principale ed il reddito dei familiari a carico. Più precisamente è da considerare nel calcolo del reddito di un familiare, per accertare se è a carico fiscalmente oppure no, solo il reddito da abitazione principale e non gli altri redditi da fabbricati, in quanto già assoggettati ad IMU.

Determinazione del reddito del familiare a carico in presenza di immobili assoggettati all’Imu. Il quesito nel quale è stato precisato questo aspetto importante nella valutazione della possibilità da parte del contribuente di inserire nella propria dichiarazione dei redditi un familiare a carico è il seguente: “L’Agenzia può confermare che nel reddito complessivo del familiare, che non deve superare i 2.840,51 euro per essere considerato fiscalmente a carico, non è da computare la rendita catastale riferita all’abitazione principale e sue pertinenze (come pure di eventuali altri immobili non locati e situati in comuni diversi da quello in cui si trova l’abitazione principale da questi posseduti), dato l’effetto sostitutivo Imu (circolare 5/E/2013)?

La risposta del Fisco:

“L’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dispone che l’Imu sostituisce, per la componente immobiliare, l’Irpef e le addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari riferiti ai beni non affittati o locati soggetti ad Imu”. Pertanto sugli immobili per i quali si paga l’IMU non è dovuta l’Irpef e quindi il reddito di quel fabbricato non considerato nel calcolo del proprio reddito imponibile fiscale.

Continua la risposta dell’Agenzia delle Entrate: “L’effetto sostitutivo dell’Imu, meglio definito dalla circolare n. 5/E dell’11 marzo 2013, con la conseguente esclusione dalla base imponibile Irpef, incide, quindi, anche sulla determinazione del reddito complessivo del familiare, che non deve superare i 2.840,51 euro per essere considerato fiscalmente a carico.

Di conseguenza, il reddito complessivo di quest’ultimo deve essere calcolato senza tener conto della rendita catastale relativa agli immobili da questi posseduti e non locati qualora gli stessi siano soggetti ad Imu (e siano situati in un comune diverso da quello in cui si trova l’abitazione principale).

Diversamente, il reddito dei fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, in quanto immobili per i quali non è dovuta l’Imu per l’anno 2014, va computato ai fini del calcolo del reddito complessivo del familiare. In quest’ultimo caso, tuttavia, ai fini della tassazione Irpef, spetta una deduzione dal reddito pari all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze (art. 10, comma 3-bis, del Tuir).

Infine, qualora l’immobile adibito ad abitazione principale sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (appartamenti di lusso, castelli, ville, ecc.), l’Imu continua ad essere dovuta e, quindi, il relativo reddito non confluisce nel reddito complessivo del familiare in virtù dell’effetto sostitutivo dell’Imu”.

Richiesta della detrazione e attestazione del reddito del familiare
Chiarito quali sono i familiari che possono essere fiscalmente a carico e chiarito quali redditi sono considerati ai fini del limite di 2.840,51 euro, è importante chiarire in che modo il contribuente, richiedente la detrazione fiscale per carichi di famiglia, deve attestare il loro status di familiare a carico ed effettuare la richiesta di detrazioni fiscali per figli a carico, o coniuge a carico o per altri familiari a carico.

Il modulo detrazioni al datore di lavoro. Va subito precisato che l’attestazione è sotto la responsabilità del contribuente richiedente. Essa nel caso di lavoratori dipendenti può essere fatta al datore di lavoro sostituto d’imposta, attraverso la presentazione del modulo detrazioni firmato. Con questa richiesta al datore di lavoro, il lavoratore dipendente contribuente, su propria responsabilità, dichiara che il familiare non ha un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro e quindi possiede lo status di familiare a carico.

Sulla base di questa dichiarazione il datore di lavoro attribuisce la detrazione fiscale richiesta, nelle buste paga e mensilmente. La detrazione fiscale può essere quella per figli a carico, per coniuge a carico e per altri familiari. Il modulo detrazioni presentato va ripresentato successivamente solo se sono cambiate le condizioni familiari (ad esempio il figlio ha trovato lavoro e supera il reddito di 2.840,51 euro).

La richiesta di detrazioni nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o Unico PF). Nel caso in cui nelle buste paga il datore di lavoro ha correttamente calcolato le detrazioni per tutto l’anno ma, a seguito del superamento del reddito nell’anno, il familiare considerato a carico per tutto l’anno in realtà non aveva diritto alla detrazione fiscale, il ricalcolo del proprio reddito senza le detrazioni fiscali va effettuato in sede di presentazione dei redditi, modello 730 o modello Unico. In sostanza se si ha avuto diritto ad un ammontare annuo di detrazioni fiscali per il familiare, si è fiscalmente obbligati alla restituzione dell’agevolazione fiscale usufruita nelle buste paga.

Oltre al caso appena descritto, il contribuente, oltre alla richiesta delle detrazioni al proprio datore di lavoro, può sempre attestare e richiedere la detrazione fiscale (per figli a carico, per coniuge a carico o altri familiari), con la sottoscrizione della dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico PF).

Calcolo e computo delle detrazioni per carichi di famiglia
Il computo delle detrazioni. L’art. 12 comma 3 del TUIR stabilisce che l’importo delle detrazioni deve essere rapportato ai mesi dell’anno per i quali i familiari sono rimasti a carico e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. I periodi inferiori al mese sono comunque considerati per intero.

Per quanto riguarda i singoli calcoli delle detrazioni vi rimandiamo alle singole detrazioni fiscali:

Detrazioni per figli a carico;
Detrazioni per coniuge a carico;
Detrazioni per altri familiari a carico.
Detrazioni fiscali per familiari residenti all’estero. Dal 2007 in poi a seguito della proroga annuale, i familiari residenti all’estero possono rientrare tra coloro sui quali un contribuente può richiedere la detrazione fiscale. Questo sia che è il familiare è in un paese dell’Unione Europea, sia che è un residente in un paese extracomunitario. Per maggiori informazioni vediamo le detrazioni per familiari a carico residenti all’estero.

Re: Riforma

Inviato: mar apr 04, 2017 9:45 pm
da Rabor
Un ''mappazzone di legge'', comunque il problema è che non hanno neanche lavorato la pratica.
GLi assegni mi spettano e come!
Sto cercando poi disperatamente il modello pa04 per fare un calcolo serio e sia l'amministrazione che l'inps non me lo vogliono dare.

Re: Riforma

Inviato: mar apr 04, 2017 10:02 pm
da gino59
Rabor ha scritto:Un ''mappazzone di legge'', comunque il problema è che non hanno neanche lavorato la pratica.
GLi assegni mi spettano e come!
Sto cercando poi disperatamente il modello pa04 per fare un calcolo serio e sia l'amministrazione che l'inps non me lo vogliono dare.
==========================Puoi fare scrivere da un legale,in bocca a lupo================