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Re: Riforma

Inviato: mar gen 27, 2015 3:00 am
da STANCHISSIMO
Caro Rabor, sinceramente 783 euro li vedo troppo pochi per poter vivere, la decisione finale devi prenderla tu, accettare il passaggio ai civili ti fa guadagnare nel frattempo che sarai chiamato altra anzianità, e se la destinazione e il lavoro non dovessero piacerti puoi non firmare il contratto e avere diritto alla tua pensione.

Re: Riforma

Inviato: mar gen 27, 2015 10:49 am
da Rabor
Quel'e' liter per passare ai ruoli civli?
Mi spiego meglio:
Mi hanno detto che se accetto il passaggio ai ruoli civili permango in una speciale aspettativa retribuita.
Quando mi chiamano devo andare a visita all ospedale militare.
Se non accetto di firmare il contratto vengo posto in pensione e i soldi che mi hanno dato li devo restituire e per avere diritto all 'anzianità acquisita devo fare ricorso.
È' vero? In cosa consiste la visita all'ospedale?

Re: Riforma

Inviato: mar gen 27, 2015 1:39 pm
da STANCHISSIMO
Mai sentito una visita ospedaliera, in aspettativa speciale continui a percepire ciò che stai prendendo ora, se vi deve essere restituzione dei stipendi non so dirti.
Non mi risulta che devi fare ricorso per la maggior anzianità.
Mi sembra che hai massimo 15 o 30 giorni dalla data di riforma per accettare i ruoli civili, e loro dovrebbero fare il tutto in massimo 6 mesi.
La scelta più che altro è solo di tipo economico, se con quella pensione puoi farcela, o magari hai già trovato un lavoro per arrotondare, o tua moglie ha un buon stipendio a queste domande devi risponderti tu stesso.Solo tu sai ciò che è giusto per te
Ciao

Re: Riforma

Inviato: mar gen 27, 2015 3:07 pm
da Rabor
La decisione io l'ho già presa.
Devo andare in pensione.
Quei soldi mi bastano.
Il dubbio amletico che mi assale e' se accettarla subito o prendere tempo per la pensione .
La mia paura è' di dover restituire le somme o aver bisogno di qualche ricorso o peggio ancora perdere il diritto alla pensione.

Re: Riforma

Inviato: mar gen 27, 2015 10:41 pm
da STANCHISSIMO
Io e ripeto Io la feci il giorno seguente, per uscire dall'ansia che mi stava soffocando.
Ma ognuno di noi è una storia a sè, mi è stato di gran conforto leggere questo utilissimo forum.

Re: Riforma

Inviato: lun feb 02, 2015 4:28 pm
da Rabor
Ho deciso di andare via subito, ma iniziano a venirmi i dubbi.
Mi dicono che non mi tocca la pensione perche' non è causa di servizio.
Qualcuno per caso conosce un patronato a Roma che possa aiutarmi?
Inizio a perdere colpi.
grazie a tutti.

Re: Riforma

Inviato: lun feb 02, 2015 6:21 pm
da gino59
Rabor ha scritto:Ho deciso di andare via subito, ma iniziano a venirmi i dubbi.
Mi dicono che non mi tocca la pensione perche' non è causa di servizio.
Qualcuno per caso conosce un patronato a Roma che possa aiutarmi?
Inizio a perdere colpi.
grazie a tutti.
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INPDAP

Direzione Centrale Previdenza

Ufficio I Normativo

Circolare 18/9/2009 n. 19



Subentro nella gestione delle attività pensionistiche del personale dell’Esercito Italiano. Trasmissione dati giuridici ed economici mediante modello PA04 anche ai fini dell’indennità di buonuscita.



1. Premessa

L’art. 2, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335 ha istituito presso l’Inpdap, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la gestione dei trattamenti pensionistici ai dipendenti delle Amministrazioni statali.

Nell’intesa tra il Ministero Difesa e I’Inpdap, si è convenuto che, a partire dal 1° gennaio 2010, l’Istituto assuma le competenze in tema di liquidazione dei trattamenti pensionistici (ivi compresi l’indennità una tantum, la costituzione della posizione assicurativa all’Inps per il personale militare inclusi i volontari in ferma) decorrenti dalla predetta data esclusivamente nei confronti del personale militare dell’Esercito che viene collocato direttamente nella posizione di ―riserva‖ o ―congedo assoluto‖ (ossia personale che viene collocato a riposo a domanda, per infermità o perdita del grado) mentre resta di competenza dell’amministrazione di appartenenza la liquidazione dei trattamenti pensionistici del personale che transita in posizione di ausiliaria.

Rientra tra le competenze dell’Inpdap la definizione delle altre richieste di prestazioni utili ai fini pensionistici (riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo, sistemazione contributiva, ecc.) per le istanze presentate dalla medesima data del 1° gennaio 2010.

Restano a carico dell’Amministrazione Difesa, oltre alla gestione dei trattamenti pensionistici del personale che transita nella posizione giuridica di ausiliaria, le competenze relative sia alla determinazione di tutti i provvedimenti pensionistici riferiti al personale collocato in riserva anteriormente al 1° gennaio 2010 sia alla definizione dei provvedimenti di riscatto, prosecuzione volontaria, ricongiunzione, computo e sistemazione contributiva per le istanze presentate anteriormente alla predetta data.

Con la presente si intendono impartire le prime istruzioni operative inerenti le attività di liquidazione e pagamento delle prestazioni pensionistiche, nonché gli altri istituti giuridici connessi.

Per una consultazione più agevole, ai fini della presente circolare per

• Testo unico‖ si intende il DPR 29 dicembre 1973, n. 1092:

• Quota A‖ si fa rifermento alla quota che concorre alla determinazione della pensione di cui all’articolo 13, lettera a) del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 503;

• Quota B‖ si intende la quota che concorre alla determinazione della pensione di cui all’articolo 13, lettera b) del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 503;

2. Acquisizione dei dati utili ai fini delle prestazioni In via preliminare, si rappresenta che per tutti gli iscritti all’Inpdap ogni procedimento relativo ad una prestazione pensionistica è avviato a domanda.

Per la liquidazione delle pensioni del personale collocato in riserva a decorrere dal 1° gennaio 2010, nonché per il riconoscimento di istituti giuridici connessi a prestazioni pensionistiche relative a domande presentate successivamente a tale data, tutte le informazioni necessarie devono essere inviate, dall’amministrazione datrice di lavoro, alla Sede Inpdap territorialmente competente in base alla provincia in cui è ubicata la sede di servizio presso cui l’interessato presta o ha prestato l’ultimo servizio.

Al riguardo, si fa presente che la gestione delle attività istruttorie relative ai trattamenti di pensione normale ordinaria del personale dell’Esercito conseguente alle cessazioni dal servizio a domanda, per riforma, decesso(con esclusione – quindi – di quello appartenente alla categoria dell’ausiliaria) è di competenza del Comando Logistico dell’Esercito – Centro Amministrativo dell’Esercito – Via Sforza, 17– ROMA.

In attesa di poter disporre di tutti gli elementi presenti nella Banca Dati Unificata dell’Inpdap, il Comando Logistico dell’Esercito (C.A.E.I.), competente a fornire tutti gli elementi giuridici ed economici utili alla determinazione del relativo provvedimento, utilizza, per la predisposizione dei dati, il software messo a disposizione dall’Istituto, secondo le istruzioni impartite nelle Circolari Inpdap 17/12/2003, n. 34, 10/02/2004, n. 10 e 27/05/2004, n. 33.

La trasmissione dei dati da parte del suddetto Comando avviene in via informatica esclusivamente tramite e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: pensioniS7@inpdap.gov.it

Il medesimo Comando deve, inoltre, inviare alla Sede Inpdap competente il modello cartaceo (certificazione pensionistica), debitamente sottoscritto dal responsabile del servizio, di riproduzione dei dati informatici trasmessi all’indirizzo e-mail sopra indicato nonché la copia della domanda della prestazione richiesta e ogni altra eventuale documentazione e/o dichiarazione sottoscritta dal dipendente, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa a situazioni di fatto o di diritto che diano luogo a eventuali maggiorazioni, benefici o obblighi per il dipendente stesso. La trasmissione di tale documentazione può avvenire anche mediante posta elettronica alla casella funzionale della direzione provinciale di riferimento mediante invio di documenti oggetto di scansione informatica in formato PDF.



La trasmissione dei dati cartacei ed informatici dovrà avvenire almeno tre mesi prima dalla cessazione dal servizio, al fine di garantire la continuità dei pagamenti tra stipendio e pensione, con eccezione dei casi per i quali non è possibile l’inoltro entro il termine suddetto (ad es. cessazioni per infermità, destituzione, decessi in attività di servizio).

In merito alla pensione di privilegio, il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare, della Leva e del Collocamento al Lavoro dei Volontari Congedati (PREVIMIL) individua, per ogni singola Forza Armata (Arma dei Carabinieri, Esercito, Marina e Aeronautica), gli enti competenti alla gestione della fase istruttoria e disciplina le relative attività. Per il personale dell’Esercito gli enti di riferimento per la fase istruttoria sono individuati, al momento, negli enti in cui l’interessato ha da ultimo prestato servizio (da indicare nella domanda di pensione di privilegio), salva ulteriore specificazione che il Ministero della Difesa si è riservato di far prevenire.

3. Trattamento pensionistico

Il personale militare dell’Esercito è destinatario di specifici istituti giuridici che disciplinano il complesso e variegato trattamento economico di quiescenza .

Ai fini pensionistici, i militari sono destinatari delle normative dirette alla generalità dei dipendenti civili dello Stato ma nei loro confronti trovano applicazione anche norme speciali.

Si rende opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 23 agosto 2004, n. 243 né quelle di cui alla successiva legge 24 dicembre 2007, n. 247; di conseguenza il trattamento previdenziale continua ad essere disciplinato dalla normativa previgente. In particolare, il trattamento pensionistico di anzianità di detto personale continua ad essere disciplinato dal D.lgs. n. 165/1997, per quanto riguarda i requisiti per il diritto, e dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997, per l’accesso al trattamento pensionistico (c.d. Finestre). Restano, altresì, confermati gli specifici requisiti previsti per il diritto al pensionamento di vecchiaia nonché la decorrenza immediata degli stessi.

Si rappresenta che la gestione dei trattamenti pensionistici privilegiati seguirà le medesime disposizioni applicative dettate nella nota operativa n. 27 del 25 luglio 2007 in merito al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile nonché al Corpo Nazionale dei vigili del fuoco. La trasmissione degli elementi utili alla determinazione dei trattamenti privilegio avverrà a cura degli enti di ultimo servizio, salvo ulteriore comunicazione come specificato nel paragrafo precedente.

3.1 Requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia

Il personale dell’Esercito è distinto nelle seguenti posizioni giuridiche di stato: Ufficiali (Legge 113/54), Sottufficiali (legge 599/54), Truppa (12.05.1995 nr. 196) e Volontari in SPE (servizio permanente effettivo) o in ferma o rafferma (D.Lvo 12.05.1995 nr. 196) . Nelle differenti posizioni di stato vigono diversi gradi gerarchici.

Il decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165 di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, all’articolo 2, comma 1, ha elevato, a partire dal 1° gennaio 1998, i limiti di età per la cessazione dal servizio, fissandoli al 60° anno di età, qualora inferiori, a partire dal 1° gennaio 2008.

I limiti di età degli Ufficiali dell’Esercito, a partire dal 1° gennaio 2008 in poi, sono individuati nella tabella riassuntiva sotto riportata.

Il Capo di Stato Maggiore della Difesa, che acquisisce il grado di Generale o Ammiraglio, rimane in servizio fino al compimento del mandato biennale.

I limiti di età del personale Sottufficiale, per effetto degli artt. 2 e 7 del D.lgs. N 165/97, sono pari a 60 anni di età a partire dal 1/1/2008 .

Per quanto riguarda i requisiti contributivi minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 (20 anni di anzianità contributiva, ovvero 15 anni in presenza di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992) e successive modificazioni ed integrazioni.

Si ritiene opportuno precisare che nei confronti del personale in esame, non trovano applicazione le disposizioni inerenti il trattenimento in servizio di cui all’articolo 16, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 503/92 e s.m.i.

Per le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivo, sono confermati i requisiti previsti dall’articolo 1, comma 20, della legge n.335/1995.

3.2 Requisiti per il diritto alla pensione di anzianità

Il diritto alla pensione di anzianità, in un sistema di calcolo retributivo e misto, si consegue alla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi prescritti dall’articolo 59, comma 6, della legge n.449/1997. In particolare, considerato che l’Istituto subentra nella liquidazione dei trattamenti per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2010, i requisiti prescritti sono 57 anni di età con un’anzianità contributiva pari a 35 anni oppure, a prescindere dall’età anagrafica, con 40 anni di anzianità contributiva.



Inoltre, in attuazione dell’articolo 6, comma 2, del D.lgs. n.165/1997, per il personale di cui trattasi, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista, in corrispondenza di un’età anagrafica pari a 53 anni.

Il computo dell’aliquota di pensione spettante al personale militare è disciplinato dall’art. 54 del Testo unico secondo cui la pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, aumentata per gli ufficiali di 1,80 per cento per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo; per i Sottufficiali la percentuale di aumento, invece, era del 2,25 per cento fino al 31 dicembre 1997.

Per effetto dell’innalzamento dei limiti di età a 60 anni (articolo 2, comma 1 Dlgs n. 165/1997) e della riduzione dell’aliquota annua di rendimento prevista dall’articolo 17, comma 1, della legge n.724/1994 in combinato disposto con l’articolo 2, comma 19 della legge n. 335/1995 e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 59, comma 1, della legge n.449/1997, gli anni utili necessari per conseguire la massima anzianità contributiva e ottenere, di conseguenza, l’applicazione dell’aliquota massima di pensione (80 per cento della base pensionabile), sono rideterminati in funzione dell’anzianità posseduta al 31 dicembre 1997 sommando l’aliquota del 1,8% per ogni anno successivo a tale data.

3.2.1 Decorrenza delle pensioni di anzianità

Per il personale che accede al pensionamento secondo le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 1, del D.lgs. n. 165/1997, ossia in base ai requisiti anagrafici e/o contributivi previsti per la generalità dei dipendenti, i termini di accesso al pensionamento sono quelli già definiti dalla legge n. 335/1995 e dalla legge n. 449 del 1997.

Al riguardo si rende necessario specificare che rientrano tra i pensionamenti di anzianità anche quelli conseguiti con un’anzianità contributiva pari a 40 anni. Nell’ipotesi in cui tale requisito sia stato maturato entro il 31 dicembre 2008, la decorrenza del relativo trattamento è immediata qualora già raggiunto nell’anno 2007 il requisito contributivo previsto e, quindi, superata la prevista data di accesso; per contro, il raggiungimento di 40 anni di servizio nel corso dell’anno 2009 comporta l’applicazione delle decorrenze stabilite dalla legge n. 335/1995, come modificata dalla legge n. 449/1997.



3.3 Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità

Il personale delle Forze Armate dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico)

Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per i sottufficiali). In tale ipotesi la decorrenza giuridica del trattamento pensionistico coinciderà con la data di collocamento in riserva o congedo assoluto mentre la decorrenza economica dello stessa corrisponderà al giorno successivo alla scadenza dei tre mesi di corresponsione degli assegni spettanti.

Si sottolinea che, in virtù di quanto previsto dall’articolo 36 della legge 113/54 e dall’articolo 29 della legge n. 599/54, l’ufficiale o il sottufficiale che nel quinquennio sia stato giudicato non idoneo al servizio e venga collocato in aspettativa, superato il periodo massimo di aspettativa (due anni in un quinquennio) cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto. Di conseguenza, qualora sussistano i requisiti per una pensione di infermità (almeno 15 anni di contribuzione), la Sede Inpdap competente, ricevuta la prescritta documentazione pensionistica, è tenuta a liquidare il relativo trattamento sulla base del verbale che ha riconosciuto l’inidoneità, senza richiedere alcun ulteriore accertamento sanitario.

Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nell’ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per la quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo ovvero al raggiungimento del 60° anno di età nei casi in cui l’interessato sia destinatario di un sistema di calcolo contributivo o misto. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.



3.4 Maggiorazione dei servizi

L’articolo 5, comma 1, del D.lgs. n.165/1997 stabilisce, con effetto dal 1° gennaio 1998, che gli aumenti dei periodi di servizio computabili ai fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni in relazione allo svolgimento di particolari attività lavorative non possono eccedere complessivamente i cinque anni. Gli aumenti dei periodi di servizio eccedenti i cinque anni maturati entro il 31 dicembre 1997 sono riconosciuti validi ai fini pensionistici ma non sono ulteriormente aumentabili.

Si riportano, a mero titolo esemplificativo, le disposizioni normative che dispongono aumenti dei periodi di servizio, utili ai fini del trattamento pensionistico, applicabili al personale in esame:

• articoli 19, 20 e 21 del Testo unico concernenti, rispettivamente, il servizio di navigazione e servizio su costa, il servizio di volo e quello di confine;

• articolo 17 legge n. 187/76 per servizio di impiego operativo (maggiorazione di 1/5: fino al 10/5/76 per il servizio presso enti addestrativi la maggiorazione è ridotta a 1/10);

• articolo 23 del Testo unico come recepito dall’articolo 8 della legge n. 838/73: servizio estero prestato presso residenze disagiate e particolarmente disagiate

Per il personale il cui trattamento pensionistico è liquidato con il sistema retributivo, gli aumenti dì servizio di cui sopra sono validi sia ai fini della maturazione del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti dei destinatari di un sistema di calcolo misto, tale maggiorazione dei servizi è utile ai fini del diritto mentre ai fini della misura queste incidono esclusivamente sulle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 1995.

Qualora il trattamento pensionistico sia liquidato esclusivamente col sistema contributivo, gli aumenti del periodo di servizio, nel limite massimo di cinque anni complessivi, sono validi ai fini della maturazione anticipata dei 40 anni di anzianità contributiva necessari per l’accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57° anno di età indicato nella tabella A) allegata alla legge n.335/1995 e s.m.i. Qualora l’interessato abbia, all’atto del collocamento a riposo, un’età inferiore.

Si precisa che gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili (riscattabili), a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato.

3.5 Valorizzazione diploma di laurea

Si fa presente, inoltre, che nei confronti degli Ufficiali si applica l’articolo 32 del Testo unico il quale prevede che nei casi in cui per le nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data del conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi (valutazione ex se del corso di laurea).

3.6 Disposizioni particolari

In virtù di quanto disposto dall’articolo 8, ultimo comma, del Testo unico, il periodo trascorso dal militare durante la sospensione dall’impiego è computato in ragione della metà ai fini del diritto e della misura del trattamento pensionistico; non viene, per contro, valutato il tempo trascorso durante la detenzione per condanna penale.

4 Valutazione ai fini pensionistici degli elementi retributivi La liquidazione dei trattamenti di quiescenza del personale in esame deve essere determinata in base all’ordinamento pensionistico previsto per gli iscritti alla CTPS.

Concorre alla formazione della base pensionabile relativa alla quota A di pensione (art. 13, comma 1, lettera a, del D.lgs. n.503/1992) la retribuzione contributiva annua alla data di cessazione dal servizio con riferimento ai soli emolumenti tassativamente previsti da norme di legge.

In particolare:

• Stipendio basato sul sistema dei parametri. In questa voce confluiscono, dal 1° gennaio 2005, i valori stipendiali correlati ai livelli retributivi, l’indennità integrativa speciale, gli scatti di qualifica ed aggiuntivi, nonché altri emolumenti già valutati nella quota A di pensione.

Questo sistema non si applica al personale dirigente e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale; infatti, il personale appartenente a tali qualifiche continua ad essere disciplinato dal DPR 30 giugno 1972, n. 748 e la progressione economica stipendiale si sviluppa in classi biennali e successivi aumenti periodici determinati sull’ultima classe.

• Quote mensili di cui all’articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n.312, spettanti al solo personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e al personale direttivo con trattamento stipendiale equiparato a quello dirigenziale;

• assegno pensionabile per gli Ufficiali e assegno aggiuntivo pensionabile per i sottufficiali; eventuale assegno personale riassorbibile, previsto dall’art.3, comma 6 del Dlgs n. 193/2003 (compete in caso di accesso a qualifiche superiori di ruoli diversi a cui corrisponde un parametro inferiore a quello in godimento ed è pari alla differenza tra lo stipendio relativo al parametro di provenienza e quello spettante nel nuovo parametro);

• retribuzione individuale di anzianità;

• eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3, della legge n. 539/1950;

• assegno funzionale/assegno parziale omogeneizzazione;

• indennità operativa di base di cui alla legge 78/83 comprensiva delle maggiorazioni di cui all’articolo 18 della medesima legge;

• assegno di valorizzazione, viene ripartito per tredici mensilità a decorrere dal1° gennaio 2003 ai tenenti colonnelli e maggiori delle Forze Armate. Tale emolumento, introdotto con decreto 23 dicembre 2003 della Presidenza del Consiglio dei Ministri — Dipartimento della funzione pubblica — è volto a realizzare una valorizzazione graduale dei trattamenti economici di tale personale delle Forze Armate, in attesa di una completa armonizzazione con i trattamenti economici della dirigenza pubblica.

• S.I.P. (speciale indennità pensionabile), ai sensi dell’art. 65 – comma 4 – del D.lgs. n. 490/97 (Ufficiali Generali ed Ammiragli nominati Capi di Stato Maggiore della Difesa, dell’Esercito, della Marina e dell’Aereonautica ovvero Segretario Generale/Direttore Nazionale degli Armamenti del Ministero della Difesa).

Le disposizioni di cui all’articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n.177 e successive modificazioni ed integrazioni (maggiorazione del 18% della base pensionabile) trovano applicazione sullo stipendio, sulle quote mensili, sull’assegno personale (art.3, comma 6 del d.lgs 193/03), sulla RIA, e sugli eventuali scatti di cui alla legge n. 539/1950, con esclusione, pertanto, dell’assegno funzionale, e dell’assegno di valorizzazione.

Si rappresenta che il personale dell’Esercito beneficia dell’indennità operativa di base ai sensi della legge 78/83, comprensiva delle maggiorazioni ivi previste.

La medesima legge 78/83 prevede, inoltre, l’attribuzione di specifiche indennità per i periodi trascorsi in impiego operativo per reparti di campagna (art.3), imbarco (art. 4) aeronavigazione (art. 5), volo (art. 6) e controllo spazio aereo (art. 7). Per la valutazione in sede pensionistica dell’indennità di aeronavigazione e di volo si rinvia a quanto specificato nel paragrafo 8).

L’articolo 18 della citata legge 78/1983, disciplinante gli effetti pensionistici delle diverse indennità operative, stabilisce che per i periodi di impiego operativo per reparti di campagna, di imbarco e di controllo della spazio aereo venga valorizzato in pensione un importo calcolato prendendo a riferimento l’indennità di impiego operativo di base maggiorata, per ogni anno di servizio effettivo di impiego nelle suddette condizioni prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI allegata alla medesima legge.

In sede di pensione, quindi, al personale dell’Esercito, oltre all’importo corrispondente all’operativa di base, compete una percentuale di maggiorazione di detta indennità operativa per ogni anno di servizio prestato nelle condizioni di servizio di cui agli articoli 3, 4 e 7 della legge 78/83.

L’indennità operativa di base comprensiva della suddetta maggiorazione, da considerarsi come retribuzione fissa e continuativa non soggetta alla maggiorazione del 18%, concorrerà alla determinazione della quota A e per la quota B in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento.

Qualora l’interessato venga restituito al servizio ordinario, non ha più titolo al godimento delle suddette particolari indennità ma, ferma restando l’attribuzione dell’indennità operativa con le modalità e gli importi stabiliti dalla legge n. 78/83 e s.m.i., ad una indennità c.d. Di ―trascinamento‖, in virtù dell’art. 13, dell’ultimo comma del D.P.R. 254/1999 di estensione delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, del DPR n.394 /1995, così come modificato dall’articolo 4, comma 3, del DPR n. 360/1996. L’indennità di ―trascinamento‖, quale retribuzione fissa e continuativa, incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in relazione agli importi percepiti nel periodo di riferimento. La medesima indennità di trascinamento spetta anche a coloro che abbiano optato ai sensi del DPR n. 255/1999.

Si fa presente, inoltre, che il conglobamento nello stipendio dell’indennità integrativa speciale non modifica, per esplicita disposizione legislativa (art. 3, comma 2, del Dlgs n.193/2003), le modalità per determinare la base di calcolo del trattamento pensionistico, anche con riferimento all’articolo 2, comma 10, della legge n.335/1995.

Conseguentemente, nel contesto della base pensionabile, a decorrere dal 1° gennaio 2005, non si applica la maggiorazione del l8% di cui al già citato articolo 16 della legge n.177/1976, relativamente all’ indennità integrativa speciale conglobata nell’importo dello stipendio parametrato, considerando il valore relativo alla qualifica rivestita.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 gennaio 2001 è stato attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 2000, un’indennità perequativa ai Colonnelli ed ai Brigadieri Generali delle Forze Armate nonché ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.

Tale indennità è ripartita per tredici mensilità ed è valutabile, in virtù di quanto disposto dal citato decreto, nella quota di pensione di cui all’articolo 13, comma 1 lettera a) del D.Igs. n. 503/1992 . Ai Maggiori Generali e ai Tenenti Generali e gradi corrispondenti delle Forze Armate, è attribuita l’indennità di posizione di cui all’articolo 1 della legge n. 334/1997, suscettibile di maggiorazione (30%, 25%, 15%) a seconda del grado e dell’incarico rivestito.

Tali elementi rientrano nella quota A di pensione.

Si fa presente che, in virtù dell’art. 1 della legge 30 dic. 2002, n. 295, e successive modificazioni, è consentita l’attribuzione del trattamento economico (esteso, quindi , alle indennità operative previste dalla legge 78/83 e successive modifiche, nonché all’indennità pensionabile mensile per il personale in servizio presso gli Stabilimenti militari di pena) del Colonnello e del Brigadiere Generale e gradi corrispondenti delle altre FFAA, agli Ufficiali dell’Esercito che hanno maturato, rispettivamente, il requisito dei 15 e 25 anni di servizio militare prestato senza demerito dalla nomina ad ufficiale.

Gli effetti giuridici ed economici della presente disposizione decorrono dal 1° gennaio 2002, in virtù del 3° comma dello stesso articolo 1 della legge n. 295/2002.

L’articolo 1 della suddetta legge, mediante il comma 1 – lettera c) e il comma 2, ha riformulato, inoltre, l’articolo 5 — comma 3 bis, della legge n. 231/90, il quale, nella nuova stesura, stabilisce che ―Fino a quando non ricorrano le condizioni per l’attribuzione dei trattamenti previsti dal comma 3, agli ufficiali che abbiano prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina ad ufficiale o della qualifica di aspirante è attribuito, a decorrere dal 1 aprile 2001, lo stipendio spettante rispettivamente al Colonnello e al Brigadiere Generale e gradi equiparati‖.

5. Maggiorazione base pensionabile

In virtù dell’articolo 4 del D.lgs. n.165/1997 a tutto il personale sono attribuiti sei aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile, così come definita ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs n.503/1992, calcolati all’atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa determinata.

Questi aumenti periodici della base pensionabile incidono in maniera differente sull’ammontare del trattamento di quiescenza e sulle modalità di versamento del relativo contributo, a seconda del sistema di calcolo pensionistico applicabile all’interessato.

5.1 Liquidazione con le regole del sistema retributivo

A decorrere dal 1° gennaio 2005 i sei scatti, ciascuno del 2,50 per cento, vengono calcolati sullo stipendio c.d. ―parametrato‖, sull’importo relativo alla retribuzione individuale di anzianità, sull’eventuale assegno personale e sugli eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 539/1950.

Per il personale dirigente e per quello direttivo con trattamento stipendiale dirigenziale i sei scatti si calcolano sull’ultimo stipendio, con esclusione dell’importo relativo alle quote mensili di cui all’articolo 161 della legge n. 312/80.

Considerato che i sei aumenti periodici vengono corrisposti “in aggiunta alla base pensionabile”, l’importo corrispondente al beneficio – rapportato all’aliquota pensionistica totale maturata dall’interessato all’atto della cessazione dal servizio – deve essere aggiunto alle quote di pensione A) e B) precedentemente determinate senza tenere conto, ovviamente, del beneficio stesso e senza operare la maggiorazione del 18 per cento di cui alla legge n.177/1976.

Tuttavia, nei casi in cui per la determinazione della pensione non sia applicato il calcolo della pensione in ―quote‖ introdotto dal decreto legislativo n. 503/1992, ossia per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano maturato la massima anzianità contributiva corrispondente al rendimento dell’80 per cento della base pensionabile, il beneficio in esame deve essere considerato quale unicum con lo stipendio e, come tale, è assoggettato alla maggiorazione del 18 per cento.

Ai fini della corresponsione di tali aumenti periodici la misura della contribuzione a carico del dipendente è stata incrementata progressivamente a partire dal 1998 dello 0,20 per cento fino ad arrivare allo 0,40 per cento nel 2008, secondo la tabella A) di cui al D.lgs. n.165/1997.

Nei confronti di coloro che cessano a domanda, la maggiorazione della base pensionabile è attribuita previo pagamento di un’ulteriore specifica contribuzione, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per la qualifica rivestita.

Pertanto, a detto personale competono gli stessi aumenti periodici sul trattamento pensionistico, calcolati secondo le modalità di cui sopra; per operare la trattenuta della relativa contribuzione riferita agli anni mancanti al raggiungimento del limite di età anagrafica prevista per la qualifica rivestita, gli uffici competenti alla liquidazione del trattamento pensionistico avranno cura di calcolare l’importo della relativa contribuzione, ai sensi dell’articolo 4 del D.lgs. n.165/1997, e riportare sul provvedimento di pensione sia l’ammontare della ritenuta mensile che il numero delle rate.

5.2 Liquidazione con le regole del sistema misto o interamente contributivo

Per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 1996, l’istituto dei sei scatti periodici viene trasformato in un incremento figurativo pari al 15 per cento dello stipendio su cui opera la misura ordinaria della contribuzione. Ciò, naturalmente, vale anche per il personale che esercita la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n.335/1995 e successive integrazioni e modificazioni.

L’ulteriore contribuzione accreditata determina un incremento dell’imponibile retributivo per ciascun anno di riferimento ed incide sul montante complessivo rivalutato.

Resta inteso che per le anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995, per i destinatari del sistema misto, i predetti sei aumenti periodici sono calcolati secondo le modalità di cui al precedente punto 5.1

Indipendentemente dal sistema di calcolo pensionistico (retributivo, misto o contributivo), i sei aumenti periodici sono rivalutati in base agli incrementi contrattuali spettanti al personale cessato nel biennio economico cui gli stessi si riferiscono.

6. Indennità d’impiego operativo

L’emolumento in parola concorre nella determinazione della quota A di pensione senza la maggiorazione del 18% per cento della base pensionabile.

E’ possibile effettuare il cumulo dell’indennità d’impiego operativo e dell’indennità di volo o aeronavigazione fino al limite dell’80% del maggiore importo di quest’ultima indennità, riferito alla misura vigente all’atto della cessazione.

7. Indennità di aeronavigazione e di volo

Ai sensi dell’art. 17 della legge n.78/1983, le indennità previste dall’art. 2 ( indennità impiego operativo), dall’art. 3 (impiego operativo di campagna), dall’art. 4 (indennità di Imbarco) dall’art. 5 (indennità di aeronavigazione), e dall’art. 6 (indennità di volo), salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite da tale legge, non sono cumulabili tra loro.

Si precisa che nei confronti degli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito compete l’indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla tabella II annessa alla legge 78/1983 in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l’attività di volo ovvero in funzione del brevetto militare posseduto e dell’attività allo stesso connessa (art. 5).

Ai sensi dell’art. 19 della Legge 78/83, occorre precisare che all’atto della cessazione dal servizio l’indennità di aeronavigazione o di volo percepita è valutata nella misura prevista dall’articolo 59 del Testo unico ossia tanti ventottesimi dei 9/10 delle rispettive indennità , calcolata ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di detto emolumento e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo.

Per ogni anno successivo ai venti, l’importo dell’indennità, nella misura percepita in servizio, è aumentata del 1,30% fino ad un massimo dell’80% dell’indennità stessa.

L’importo dell’indennità di volo o aeronavigazione così determinato non rientra nella base pensionabile, ma rappresenta una quota di pensione che si aggiunge all’importo del trattamento pensionistico (quindi non è assoggettata alla maggiorazione del 18%).

Il personale beneficiario delle suddette indennità che viene restituito al servizio ordinario (ad esclusione di quello che mantiene l’obbligo del volo) e che non ha più titolo al godimento delle suddette indennità percepisce l’indennità di ―trascinamento‖ che incide esclusivamente ai fini della determinazione della quota B di pensione in applicazione dell’articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge n. 335/95.

8. Indennità speciale o di riserva

Tale indennità, non reversibile, è fissata ed è, attualmente, stabilita:

• dall’art. 68 della legge 113/54 per gli Ufficiali collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto per età o per lesioni, ferite, o infermità dipendenti da causa di servizio. E’ corrisposta per una durata minima di 8 anni, è prorogata fino al raggiungimento del 65° anno di età, se questo avviene oltre gli 8 anni dall’inizio dei pagamenti;

• dall’art. 32 della legge 599/54 per i Sottufficiali cessati dal servizio per età o infermità dipendente da causa di servizio ed è corrisposta fino al 65° anno di età.

La suddetta indennità viene corrisposta in aggiunta al trattamento pensionistico fino al raggiungimento del 65° anno di età.

9. Utilizzo del modello PA04 per la liquidazione dell’indennità di buonuscita In occasione del subentro nella gestione delle attività pensionistiche, ed al fine di accelerare il pagamento dell’indennità di buonuscita a favore del personale che cesserà dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 2010, anche tutte le informazioni necessarie alla liquidazione della citata prestazione dovranno, di norma, essere trasmesse contestualmente all’invio dei dati relativi al trattamento pensionistico.

A tal fine non dovrà essere più utilizzato il mod. PL/1 ma gli appositi campi già predisposti sul modello PA04, e, in particolare: Quadro 2 – servizi e periodi computati

In tale quadro vanno indicati eventuali periodi riconosciuti utili ai fini del trattamento di fine servizio anche se resi senza iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito ex ENPAS (ad es., il periodo di servizio militare di leva ai sensi dell’art. 20, legge n. 958/86) Quadro 3 – servizi e periodi riscattati

In questa sezione vanno indicati nello spazio ―tipologia del servizio‖ i riscatti buonuscita richiesti dall’iscritto, i periodi valutati, l’identificativo del provvedimento (numero della determinazione di riscatto) la decorrenza della prima e dell’ultima rata, l’importo della rata o del pagamento in unica soluzione. In tale ultimo caso devono essere segnalati gli estremi del pagamento. Quadro 4 – periodi di servizio e loro caratteristiche

In tale quadro va riportato il periodo di servizio svolto con iscrizione al Fondo di Previdenza e Credito ex ENPAS

Si richiama inoltre l’attenzione sulla corretta compilazione del punto 7 – retribuzione TFS – del foglio relativo alle retribuzioni, ricordando che sono valutabili, ai fini dell’indennità di buonuscita le seguenti voci retributive:

Stipendio Indennità Integrativa Speciale nella misura del 100% per il personale non dirigente e nella misura del 60% per quello dirigente Quote mensili Eventuale assegno personale Retribuzione individuale di anzianità Eventuali scatti attribuiti ai sensi dell’art. 3 della legge 539/1950 Assegno funzionale Indennità di posizione Indennità perequativa S.I.P. (speciale indennità pensionabile), ai sensi dell’art. 65 – comma 4 – del D.lgs. n. 490/97

In attesa delle modifiche e delle implementazioni che saranno apportate al mod. PA04, dovrà essere altresì trasmessa anche copia dell’ultimo ―atto dispositivo‖ stipendiale disponibile.

Nel caso di cessazione dal servizio per limiti di età, decesso o invalidità oppure per riduzione dei quadri, nonché in caso di cessazione con l’attribuzione di un qualsivoglia beneficio virtuale, dovranno essere indicate, con annotazione a parte, le relative variazioni stipendiali.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Giuseppina Santiapichi)

Re: Riforma

Inviato: mer feb 04, 2015 1:04 pm
da Rabor
Parlato con l amministrazione del mio ente e la risposta è stata:
''Devi andare all 'inps!''
Fatto andato all Inps e la risposta è stata:
''Devi andare al tuo reparto !'m
.................???...........
Oggi sono in fila dalle 11:00 al patronato (apre alle 15:00 e sono il terzo) vediamo cosa dice .
Mi viene da piangere .
Trattato come uno straccio !
Dopo tre anni di sofferenze e angherie da parte della cmo ancora non mi sento libero !
Ormai sto per cedere.

Re: Riforma

Inviato: mer feb 04, 2015 7:13 pm
da gino59
Rabor ha scritto:Parlato con l amministrazione del mio ente e la risposta è stata:
''Devi andare all 'inps!''
Fatto andato all Inps e la risposta è stata:
''Devi andare al tuo reparto !'m
.................???...........
Oggi sono in fila dalle 11:00 al patronato (apre alle 15:00 e sono il terzo) vediamo cosa dice .
Mi viene da piangere .
Trattato come uno straccio !
Dopo tre anni di sofferenze e angherie da parte della cmo ancora non mi sento libero !
Ormai sto per cedere.
==============================
Stai per cedere....????? datti nà mossa....reagisci (bene) è questione solo di pazientare "CORAGGIO".-

Re: Riforma

Inviato: mer feb 04, 2015 10:08 pm
da Rabor
Altro buco nell'acqua anche con il patronato.. dopo un estenuante attesa.
La signorina mi ha consigliato un altro patronato,ma ora basta.
venerdi' mattina vado in caserma e firmo la rinuncia al passaggio.
Un ultima cosa.
io non ho mai riscattato niente e non so cosa riscattare.
mi sono arruolato nel febbraio del 97 , sono in spe dal 11/99 e riformato il 21/01/2015
mi hanno detto che devo riscattare un anno ogni 5 e il periodo da vfb.
che significa?
dove lo faccio?
la domanda per la pensione dopo aver fatto tutto la faccio al patronato?

Re: Riforma

Inviato: sab feb 07, 2015 12:52 pm
da antoniomlg
Rabor ha scritto:Altro buco nell'acqua anche con il patronato.. dopo un estenuante attesa.
La signorina mi ha consigliato un altro patronato,ma ora basta.
venerdi' mattina vado in caserma e firmo la rinuncia al passaggio.
Un ultima cosa.
io non ho mai riscattato niente e non so cosa riscattare.
mi sono arruolato nel febbraio del 97 , sono in spe dal 11/99 e riformato il 21/01/2015
mi hanno detto che devo riscattare un anno ogni 5 e il periodo da vfb.
che significa?
dove lo faccio?
la domanda per la pensione dopo aver fatto tutto la faccio al patronato?
il riscatto dei servizi 1/2----1/3------1/5....
sono a titolo oneroso e utili ai fini della buonuscita.
essi vengono calcolati in base allo stipendio che si percepisce all'atto
di presentare la domanda.

chiaro che se magari ogni (in base al tuo tipo di servizio) qualvolta
avevi maturato la possibilità di riscattare un anno, ed ogni
volta che stavi per aumentare di grado tu avessi fatto domanda
ti sarebbero costato pochissimo rispetto a quanto ti costano
oggi ovviamente accorciando al forbice ed avendo più capitale
di ritorno come buonuscita rispetto al pagato.

oggi anche se comunque ne vale la pena il beneficio economico sarà
molto esiguo
ciao

Re: Riforma

Inviato: mar feb 10, 2015 4:37 pm
da Rabor
ieri sono andato in caserma e ho firmato la rinuncia al passaggio ai ruoli civili.
oggi dovevo andare in amministrazione per il riscatto degli anni.
oggi mi chiamano e mi dicono di non andare che mi mandavano tutto tramite email.
Mi richiamano a pomeriggio dicendomi che non posso piu riscattare gli anni ma che dovevo farlo prima.
cosa sta succedendo?
cosa comporta questo scherzetto?

Re: Riforma

Inviato: mar feb 10, 2015 5:44 pm
da STANCHISSIMO
Il riscatto vale solo per il TFS anche se te l'avessero fare oggi non ci guadagneresti tanto, al massimo puoi andare all'inps e chiedi dell'ufficio buonuscita, forse loro possono farlo adesso e non dovrai neanche pagare, come hanno fatto a me dal dovuto hanno tolto ciò che dovevo pagare.

Re: Riforma

Inviato: mer feb 25, 2015 1:57 am
da Rabor
Fatto tutto.
Adesso attendo la pensione e mi sto face do togliere i tre mesi di stipendio restanti per tornare indietro i soldi percepiti e con la causa di servizio non riconosciuta risultano Ida restituire.
In amministrazione mi dicono che percepirò 560 euro.
Mi sembra meno di quanto mi si diceva.
È' possibile?

Re: Riforma

Inviato: mer feb 25, 2015 10:41 pm
da STANCHISSIMO
Lasciali parlare a vuoto quello che conta è ciò che ti pagherà inps e se angri ti ha detto più di 700 euro cosi sarà