proscioglimento per “superamento periodo max licenza convale
Inviato: mer lug 10, 2013 9:48 am
Breve mio prospetto.
proscioglimento per “superamento del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per inidoneità al servizio militare”.
a seguito di ciò:
Il Ministero della difesa ha escluso il ricorrente dal concorso per il reclutamento per il 2012 di 3756 VFP4 nell'Esercito.
1) - «Direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa in ferma prefissata e in ferma breve» – per violazione dell'art. 1503, comma 2, lett. e) del Codice dell'ordinamento militare.
2) - Al riguardo, la parte istante ha prospettato ....., ed in particolare l’errato calcolo del periodo massimo di temporanea inidoneità al servizio ex art. 1503, comma 2, lett. e), del Codice dell’ordinamento militare.
3) - Il ricorrente militare in ferma volontaria annuale è stato ammesso al prolungamento della leva per consentire la sua partecipazione al concorso per il reclutamento di 3756 volontari, riservato anche ai VDP1.
4) - l’amministrazione ha avviato un procedimento di proscioglimento dalla ferma poiché il ricorrente ha superato il limite massimo previsto per la licenza straordinaria di convalescenza per inidoneità al servizio militare (10 giorni per ogni mese di prolungamento della ferma), essendo stato assente per temporanea inidoneità negli ultimi mesi di servizio per 41 giorni.
5) - Come conseguenza del primo provvedimento il ricorrente è stato, altresì, escluso dal citato concorso.
6) - Il sistema di calcolo stabilito dalla direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa è così articolato:
“I limiti massimi della licenza straordinaria di convalescenza, per ciascun periodo di ferma, da computarsi cumulativamente, qualora vengano fruiti con soluzione di continuità, sono i seguenti (art. 12 quinquies, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 215/2001):
OMISSIS
7) - Nello stesso ambito si stabilisce anche che prima del superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, il Comando deve notificare al volontario la possibilità di avvalersi del residuo periodo di licenza ordinaria già maturata.
8) - Il summenzionato art. 12 quinquies del D.Lgs. n. 215 del 2001 è stato interamente abrogato dal n. 998) del comma 1 dell'art. 2268, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
9) - L’istituto della licenza straordinaria è ora disciplinato dall’art. 1503 del D.Lgs. da ultimo indicato, secondo il quale “La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime:
OMISSIS
IL TAR Lazio precisa:
10) - Il dato letterale del citato art. 1503 non lascia spazio a dubbi: il limite deve essere rapportato “per ogni mese di prolungamento del servizio”; quindi, è senz’altro il dato temporale del prolungamento nel suo complesso ad incidere in maniera significativa nell’accertamento del superamento del termine imposto al beneficio della licenza straordinaria di convalescenza.
11) - infatti, la norma di legge oltre a prevedere il calcolo cumulativo fornisce la possibilità al volontario di esercitare la facoltà di convertire la licenza straordinaria di convalescenza in licenza ordinaria al fine specifico di sopperire all’evenienza di un proseguimento del proprio stato di inidoneità che comporta il superamento del predetto limite temporale stabilito per legge.
12) - Come giustamente prospettato dal ricorrente, l’interessato non è stato reso edotto della possibilità del superamento del limite, precludendo in tal modo l’esercizio della facoltà prevista per legge e ribadita dalla stessa direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa.
Ricorso ACCOLTO.
Per comprendere meglio la vicenda vi rimando alla lettura qui.
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09/07/2013 201306791 Sentenza Breve 1B
N. 06791/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04155/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4155/2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carta, Giorgio Carta e Giuseppe Piscitelli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Carta in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. M D GMIL1 II 6 3 2013 0061049 di protocollo del 27 febbraio 2013, con la quale la Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha posto il ricorrente in congedo, per superamento del limite massimo di licenza straordinaria fruibile;
- della determinazione n. M_D GMIL1 I 3 2 0065335 di protocollo del 1° marzo 2013, con la quale il Capo del I Reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha escluso il ricorrente dal concorso per il reclutamento per il 2012 di 3756 VFP4 nell'Esercito;
- per quanto possa occorrere, della «Direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa in ferma prefissata e in ferma breve» – per violazione dell'art. 1503, comma 2, lett. e) del Codice dell'ordinamento militare – per la parte in cui stabilisce che il limite massimo di licenza straordinaria debba «computarsi sull'arco di ciascun mese di prolungamento» e non sull'intero periodo di rafferma;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti al predetto provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 29 aprile 2013 e depositato il successivo 8 maggio, l’interessato, quale volontario in ferma prefissata di un anno in stato di prolungamento perché partecipante al concorso per il reclutamento di 3756 volontari in ferma prefissata di quattro anni (concorso nel quale si è classificato alla …. posizione con il punteggio finale di 81,78), ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso al conseguimento della ferma prolungata suindicata, preclusa dall’accertamento della p.a. di una causa di proscioglimento per “superamento del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per inidoneità al servizio militare”.
Al riguardo, la parte istante ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, ed in particolare l’errato calcolo del periodo massimo di temporanea inidoneità al servizio ex art. 1503, comma 2, lett. e), del Codice dell’ordinamento militare, nonché l’illegittimità della direttiva sullo stato giuridico del personale volontario in ferma prefissata e in ferma breve, nella parte in cui ritiene che il suddetto termine massimo vada computato per ogni singolo mese di servizio.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con memoria meramente formale.
Alla camera di consiglio del 29 maggio 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti, ritiene di poter definire il giudizio nella forma della decisione semplificata di cui al combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a..
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente militare in ferma volontaria annuale è stato ammesso al prolungamento della leva per consentire la sua partecipazione al concorso per il reclutamento di 3756 volontari, riservato anche ai VDP1.
All’esito delle prove il 17 dicembre 2012 è stata approvata la graduatoria in cui il ricorrente è stato inserito alla …. posizione.
L’8.1.2013 l’amministrazione ha avviato un procedimento di proscioglimento dalla ferma poiché il ricorrente ha superato il limite massimo previsto per la licenza straordinaria di convalescenza per inidoneità al servizio militare (10 giorni per ogni mese di prolungamento della ferma), essendo stato assente per temporanea inidoneità negli ultimi mesi di servizio per 41 giorni.
Come conseguenza del primo provvedimento il ricorrente è stato, altresì, escluso dal citato concorso.
La questione che il ricorrente pone è stabilire se il criterio di computo del limite massimo per licenza straordinaria per convalescenza debba essere rapportato all’intero periodo di prolungamento o se invece ad ogni singolo mese di prolungamento.
Il sistema di calcolo stabilito dalla direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa è così articolato:
“I limiti massimi della licenza straordinaria di convalescenza, per ciascun periodo di ferma, da computarsi cumulativamente, qualora vengano fruiti con soluzione di continuità, sono i seguenti (art. 12 quinquies, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 215/2001):
……………….
Volontari in ferma prefissata di un anno, anche se raffermati, ammessi al prolungamento della ferma per il tempo strettamente necessario alla partecipazione alla procedura concorsuale di reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale: 10 giorni per ogni mese di prolungamento (limite da computarsi sull’arco di ciascun mese di prolungamento, le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni saranno considerate come mese intero).”.
Nello stesso ambito si stabilisce anche che prima del superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, il Comando deve notificare al volontario la possibilità di avvalersi del residuo periodo di licenza ordinaria già maturata.
Il summenzionato art. 12 quinquies del D.Lgs. n. 215 del 2001 è stato interamente abrogato dal n. 998) del comma 1 dell'art. 2268, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
L’istituto della licenza straordinaria è ora disciplinato dall’art. 1503 del D.Lgs. da ultimo indicato, secondo il quale “La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime:
a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;
b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;
e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 2204 (volontario in stato di prolungamento di ferma per la partecipazione ad un concorso).
Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.
La licenza straordinaria di convalescenza non può comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.
Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato può fruire, a domanda, della licenza ordinaria.
Dal raffronto dei due testi normativi (di primo e secondo grado) si sviluppa la prospettazione della palese violazione del summenzionato art. 1503.
Nel caso di specie l’interessato negli ultimi mesi di servizio ha usufruito dei seguenti periodi di licenza straordinaria di convalescenza (così come risulta dall’attestato del capo sezione personale militare dello Stato Maggiore): mese di novembre 2012 giorni 12, mese di dicembre 2012 giorni 22 e mese di gennaio 2013 giorni 7.
Se il computo viene riferito al singolo mese si può sostenere senza ombra di dubbio che il limite temporale indicato dalla norma è stato superato; viceversa, se il calcolo del termine è riferito all’intero periodo del prolungamento (nel provvedimento impugnato nulla è detto del servizio trascorso dall’interessato nello stato di prolungamento) la verifica del rispetto del limite non può prescindere dall’accertamento della consistenza temporale dell’intero status di prolungamento.
Il dato letterale del citato art. 1503 non lascia spazio a dubbi: il limite deve essere rapportato “per ogni mese di prolungamento del servizio”; quindi, è senz’altro il dato temporale del prolungamento nel suo complesso ad incidere in maniera significativa nell’accertamento del superamento del termine imposto al beneficio della licenza straordinaria di convalescenza.
Infatti, la norma di legge oltre a prevedere il calcolo cumulativo fornisce la possibilità al volontario di esercitare la facoltà di convertire la licenza straordinaria di convalescenza in licenza ordinaria al fine specifico di sopperire all’evenienza di un proseguimento del proprio stato di inidoneità che comporta il superamento del predetto limite temporale stabilito per legge.
Come giustamente prospettato dal ricorrente, l’interessato non è stato reso edotto della possibilità del superamento del limite, precludendo in tal modo l’esercizio della facoltà prevista per legge e ribadita dalla stessa direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa.
Per le ragioni sopra indicate il Collegio ritiene che la doglianze prospettate siano fondate ed, assorbita ogni altra doglianza, che il ricorso vada accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati (ivi compreso il provvedimento di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in ferma prefissata, viziato per invalidità derivata) per violazione di legge, facendo comunque salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Per la particolarità della questione sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti,, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2013
proscioglimento per “superamento del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per inidoneità al servizio militare”.
a seguito di ciò:
Il Ministero della difesa ha escluso il ricorrente dal concorso per il reclutamento per il 2012 di 3756 VFP4 nell'Esercito.
1) - «Direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa in ferma prefissata e in ferma breve» – per violazione dell'art. 1503, comma 2, lett. e) del Codice dell'ordinamento militare.
2) - Al riguardo, la parte istante ha prospettato ....., ed in particolare l’errato calcolo del periodo massimo di temporanea inidoneità al servizio ex art. 1503, comma 2, lett. e), del Codice dell’ordinamento militare.
3) - Il ricorrente militare in ferma volontaria annuale è stato ammesso al prolungamento della leva per consentire la sua partecipazione al concorso per il reclutamento di 3756 volontari, riservato anche ai VDP1.
4) - l’amministrazione ha avviato un procedimento di proscioglimento dalla ferma poiché il ricorrente ha superato il limite massimo previsto per la licenza straordinaria di convalescenza per inidoneità al servizio militare (10 giorni per ogni mese di prolungamento della ferma), essendo stato assente per temporanea inidoneità negli ultimi mesi di servizio per 41 giorni.
5) - Come conseguenza del primo provvedimento il ricorrente è stato, altresì, escluso dal citato concorso.
6) - Il sistema di calcolo stabilito dalla direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa è così articolato:
“I limiti massimi della licenza straordinaria di convalescenza, per ciascun periodo di ferma, da computarsi cumulativamente, qualora vengano fruiti con soluzione di continuità, sono i seguenti (art. 12 quinquies, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 215/2001):
OMISSIS
7) - Nello stesso ambito si stabilisce anche che prima del superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, il Comando deve notificare al volontario la possibilità di avvalersi del residuo periodo di licenza ordinaria già maturata.
8) - Il summenzionato art. 12 quinquies del D.Lgs. n. 215 del 2001 è stato interamente abrogato dal n. 998) del comma 1 dell'art. 2268, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
9) - L’istituto della licenza straordinaria è ora disciplinato dall’art. 1503 del D.Lgs. da ultimo indicato, secondo il quale “La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime:
OMISSIS
IL TAR Lazio precisa:
10) - Il dato letterale del citato art. 1503 non lascia spazio a dubbi: il limite deve essere rapportato “per ogni mese di prolungamento del servizio”; quindi, è senz’altro il dato temporale del prolungamento nel suo complesso ad incidere in maniera significativa nell’accertamento del superamento del termine imposto al beneficio della licenza straordinaria di convalescenza.
11) - infatti, la norma di legge oltre a prevedere il calcolo cumulativo fornisce la possibilità al volontario di esercitare la facoltà di convertire la licenza straordinaria di convalescenza in licenza ordinaria al fine specifico di sopperire all’evenienza di un proseguimento del proprio stato di inidoneità che comporta il superamento del predetto limite temporale stabilito per legge.
12) - Come giustamente prospettato dal ricorrente, l’interessato non è stato reso edotto della possibilità del superamento del limite, precludendo in tal modo l’esercizio della facoltà prevista per legge e ribadita dalla stessa direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa.
Ricorso ACCOLTO.
Per comprendere meglio la vicenda vi rimando alla lettura qui.
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09/07/2013 201306791 Sentenza Breve 1B
N. 06791/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04155/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4155/2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carta, Giorgio Carta e Giuseppe Piscitelli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Carta in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti di
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della determinazione n. M D GMIL1 II 6 3 2013 0061049 di protocollo del 27 febbraio 2013, con la quale la Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha posto il ricorrente in congedo, per superamento del limite massimo di licenza straordinaria fruibile;
- della determinazione n. M_D GMIL1 I 3 2 0065335 di protocollo del 1° marzo 2013, con la quale il Capo del I Reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha escluso il ricorrente dal concorso per il reclutamento per il 2012 di 3756 VFP4 nell'Esercito;
- per quanto possa occorrere, della «Direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa in ferma prefissata e in ferma breve» – per violazione dell'art. 1503, comma 2, lett. e) del Codice dell'ordinamento militare – per la parte in cui stabilisce che il limite massimo di licenza straordinaria debba «computarsi sull'arco di ciascun mese di prolungamento» e non sull'intero periodo di rafferma;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti al predetto provvedimento;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 29 aprile 2013 e depositato il successivo 8 maggio, l’interessato, quale volontario in ferma prefissata di un anno in stato di prolungamento perché partecipante al concorso per il reclutamento di 3756 volontari in ferma prefissata di quattro anni (concorso nel quale si è classificato alla …. posizione con il punteggio finale di 81,78), ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso al conseguimento della ferma prolungata suindicata, preclusa dall’accertamento della p.a. di una causa di proscioglimento per “superamento del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per inidoneità al servizio militare”.
Al riguardo, la parte istante ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, ed in particolare l’errato calcolo del periodo massimo di temporanea inidoneità al servizio ex art. 1503, comma 2, lett. e), del Codice dell’ordinamento militare, nonché l’illegittimità della direttiva sullo stato giuridico del personale volontario in ferma prefissata e in ferma breve, nella parte in cui ritiene che il suddetto termine massimo vada computato per ogni singolo mese di servizio.
Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con memoria meramente formale.
Alla camera di consiglio del 29 maggio 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti, ritiene di poter definire il giudizio nella forma della decisione semplificata di cui al combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a..
Il ricorso è fondato.
Il ricorrente militare in ferma volontaria annuale è stato ammesso al prolungamento della leva per consentire la sua partecipazione al concorso per il reclutamento di 3756 volontari, riservato anche ai VDP1.
All’esito delle prove il 17 dicembre 2012 è stata approvata la graduatoria in cui il ricorrente è stato inserito alla …. posizione.
L’8.1.2013 l’amministrazione ha avviato un procedimento di proscioglimento dalla ferma poiché il ricorrente ha superato il limite massimo previsto per la licenza straordinaria di convalescenza per inidoneità al servizio militare (10 giorni per ogni mese di prolungamento della ferma), essendo stato assente per temporanea inidoneità negli ultimi mesi di servizio per 41 giorni.
Come conseguenza del primo provvedimento il ricorrente è stato, altresì, escluso dal citato concorso.
La questione che il ricorrente pone è stabilire se il criterio di computo del limite massimo per licenza straordinaria per convalescenza debba essere rapportato all’intero periodo di prolungamento o se invece ad ogni singolo mese di prolungamento.
Il sistema di calcolo stabilito dalla direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa è così articolato:
“I limiti massimi della licenza straordinaria di convalescenza, per ciascun periodo di ferma, da computarsi cumulativamente, qualora vengano fruiti con soluzione di continuità, sono i seguenti (art. 12 quinquies, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 215/2001):
……………….
Volontari in ferma prefissata di un anno, anche se raffermati, ammessi al prolungamento della ferma per il tempo strettamente necessario alla partecipazione alla procedura concorsuale di reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale: 10 giorni per ogni mese di prolungamento (limite da computarsi sull’arco di ciascun mese di prolungamento, le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni saranno considerate come mese intero).”.
Nello stesso ambito si stabilisce anche che prima del superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, il Comando deve notificare al volontario la possibilità di avvalersi del residuo periodo di licenza ordinaria già maturata.
Il summenzionato art. 12 quinquies del D.Lgs. n. 215 del 2001 è stato interamente abrogato dal n. 998) del comma 1 dell'art. 2268, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.
L’istituto della licenza straordinaria è ora disciplinato dall’art. 1503 del D.Lgs. da ultimo indicato, secondo il quale “La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime:
a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;
b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;
e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 2204 (volontario in stato di prolungamento di ferma per la partecipazione ad un concorso).
Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.
La licenza straordinaria di convalescenza non può comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.
Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato può fruire, a domanda, della licenza ordinaria.
Dal raffronto dei due testi normativi (di primo e secondo grado) si sviluppa la prospettazione della palese violazione del summenzionato art. 1503.
Nel caso di specie l’interessato negli ultimi mesi di servizio ha usufruito dei seguenti periodi di licenza straordinaria di convalescenza (così come risulta dall’attestato del capo sezione personale militare dello Stato Maggiore): mese di novembre 2012 giorni 12, mese di dicembre 2012 giorni 22 e mese di gennaio 2013 giorni 7.
Se il computo viene riferito al singolo mese si può sostenere senza ombra di dubbio che il limite temporale indicato dalla norma è stato superato; viceversa, se il calcolo del termine è riferito all’intero periodo del prolungamento (nel provvedimento impugnato nulla è detto del servizio trascorso dall’interessato nello stato di prolungamento) la verifica del rispetto del limite non può prescindere dall’accertamento della consistenza temporale dell’intero status di prolungamento.
Il dato letterale del citato art. 1503 non lascia spazio a dubbi: il limite deve essere rapportato “per ogni mese di prolungamento del servizio”; quindi, è senz’altro il dato temporale del prolungamento nel suo complesso ad incidere in maniera significativa nell’accertamento del superamento del termine imposto al beneficio della licenza straordinaria di convalescenza.
Infatti, la norma di legge oltre a prevedere il calcolo cumulativo fornisce la possibilità al volontario di esercitare la facoltà di convertire la licenza straordinaria di convalescenza in licenza ordinaria al fine specifico di sopperire all’evenienza di un proseguimento del proprio stato di inidoneità che comporta il superamento del predetto limite temporale stabilito per legge.
Come giustamente prospettato dal ricorrente, l’interessato non è stato reso edotto della possibilità del superamento del limite, precludendo in tal modo l’esercizio della facoltà prevista per legge e ribadita dalla stessa direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa.
Per le ragioni sopra indicate il Collegio ritiene che la doglianze prospettate siano fondate ed, assorbita ogni altra doglianza, che il ricorso vada accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati (ivi compreso il provvedimento di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in ferma prefissata, viziato per invalidità derivata) per violazione di legge, facendo comunque salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.
Per la particolarità della questione sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti,, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2013