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proscioglimento per “superamento periodo max licenza convale

Inviato: mer lug 10, 2013 9:48 am
da panorama
Breve mio prospetto.

proscioglimento per “superamento del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per inidoneità al servizio militare”.

a seguito di ciò:

Il Ministero della difesa ha escluso il ricorrente dal concorso per il reclutamento per il 2012 di 3756 VFP4 nell'Esercito.

1) - «Direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa in ferma prefissata e in ferma breve» – per violazione dell'art. 1503, comma 2, lett. e) del Codice dell'ordinamento militare.

2) - Al riguardo, la parte istante ha prospettato ....., ed in particolare l’errato calcolo del periodo massimo di temporanea inidoneità al servizio ex art. 1503, comma 2, lett. e), del Codice dell’ordinamento militare.

3) - Il ricorrente militare in ferma volontaria annuale è stato ammesso al prolungamento della leva per consentire la sua partecipazione al concorso per il reclutamento di 3756 volontari, riservato anche ai VDP1.

4) - l’amministrazione ha avviato un procedimento di proscioglimento dalla ferma poiché il ricorrente ha superato il limite massimo previsto per la licenza straordinaria di convalescenza per inidoneità al servizio militare (10 giorni per ogni mese di prolungamento della ferma), essendo stato assente per temporanea inidoneità negli ultimi mesi di servizio per 41 giorni.

5) - Come conseguenza del primo provvedimento il ricorrente è stato, altresì, escluso dal citato concorso.

6) - Il sistema di calcolo stabilito dalla direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa è così articolato:
“I limiti massimi della licenza straordinaria di convalescenza, per ciascun periodo di ferma, da computarsi cumulativamente, qualora vengano fruiti con soluzione di continuità, sono i seguenti (art. 12 quinquies, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 215/2001):

OMISSIS

7) - Nello stesso ambito si stabilisce anche che prima del superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, il Comando deve notificare al volontario la possibilità di avvalersi del residuo periodo di licenza ordinaria già maturata.

8) - Il summenzionato art. 12 quinquies del D.Lgs. n. 215 del 2001 è stato interamente abrogato dal n. 998) del comma 1 dell'art. 2268, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

9) - L’istituto della licenza straordinaria è ora disciplinato dall’art. 1503 del D.Lgs. da ultimo indicato, secondo il quale “La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime:

OMISSIS

IL TAR Lazio precisa:

10) - Il dato letterale del citato art. 1503 non lascia spazio a dubbi: il limite deve essere rapportato “per ogni mese di prolungamento del servizio”; quindi, è senz’altro il dato temporale del prolungamento nel suo complesso ad incidere in maniera significativa nell’accertamento del superamento del termine imposto al beneficio della licenza straordinaria di convalescenza.

11) - infatti, la norma di legge oltre a prevedere il calcolo cumulativo fornisce la possibilità al volontario di esercitare la facoltà di convertire la licenza straordinaria di convalescenza in licenza ordinaria al fine specifico di sopperire all’evenienza di un proseguimento del proprio stato di inidoneità che comporta il superamento del predetto limite temporale stabilito per legge.

12) - Come giustamente prospettato dal ricorrente, l’interessato non è stato reso edotto della possibilità del superamento del limite, precludendo in tal modo l’esercizio della facoltà prevista per legge e ribadita dalla stessa direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa.

Ricorso ACCOLTO.

Per comprendere meglio la vicenda vi rimando alla lettura qui.

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09/07/2013 201306791 Sentenza Breve 1B


N. 06791/2013 REG.PROV.COLL.
N. 04155/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 4155/2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Carta, Giorgio Carta e Giuseppe Piscitelli, con domicilio eletto presso lo Studio Legale Carta in Roma, viale Bruno Buozzi, n. 87;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

nei confronti di
OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l'annullamento
- della determinazione n. M D GMIL1 II 6 3 2013 0061049 di protocollo del 27 febbraio 2013, con la quale la Direzione generale per il personale militare del Ministero della Difesa ha posto il ricorrente in congedo, per superamento del limite massimo di licenza straordinaria fruibile;
- della determinazione n. M_D GMIL1 I 3 2 0065335 di protocollo del 1° marzo 2013, con la quale il Capo del I Reparto della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa ha escluso il ricorrente dal concorso per il reclutamento per il 2012 di 3756 VFP4 nell'Esercito;
- per quanto possa occorrere, della «Direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa in ferma prefissata e in ferma breve» – per violazione dell'art. 1503, comma 2, lett. e) del Codice dell'ordinamento militare – per la parte in cui stabilisce che il limite massimo di licenza straordinaria debba «computarsi sull'arco di ciascun mese di prolungamento» e non sull'intero periodo di rafferma;
- di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti al predetto provvedimento;

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso, notificato il 29 aprile 2013 e depositato il successivo 8 maggio, l’interessato, quale volontario in ferma prefissata di un anno in stato di prolungamento perché partecipante al concorso per il reclutamento di 3756 volontari in ferma prefissata di quattro anni (concorso nel quale si è classificato alla …. posizione con il punteggio finale di 81,78), ha impugnato gli atti meglio specificati in epigrafe perché lesivi del proprio interesse connesso al conseguimento della ferma prolungata suindicata, preclusa dall’accertamento della p.a. di una causa di proscioglimento per “superamento del periodo massimo di licenza straordinaria di convalescenza per inidoneità al servizio militare”.

Al riguardo, la parte istante ha prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici, ed in particolare l’errato calcolo del periodo massimo di temporanea inidoneità al servizio ex art. 1503, comma 2, lett. e), del Codice dell’ordinamento militare, nonché l’illegittimità della direttiva sullo stato giuridico del personale volontario in ferma prefissata e in ferma breve, nella parte in cui ritiene che il suddetto termine massimo vada computato per ogni singolo mese di servizio.

Si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa con memoria meramente formale.

Alla camera di consiglio del 29 maggio 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

Il Collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti, ritiene di poter definire il giudizio nella forma della decisione semplificata di cui al combinato disposto degli artt. 60 e 74 del c.p.a..

Il ricorso è fondato.

Il ricorrente militare in ferma volontaria annuale è stato ammesso al prolungamento della leva per consentire la sua partecipazione al concorso per il reclutamento di 3756 volontari, riservato anche ai VDP1.
All’esito delle prove il 17 dicembre 2012 è stata approvata la graduatoria in cui il ricorrente è stato inserito alla …. posizione.

L’8.1.2013 l’amministrazione ha avviato un procedimento di proscioglimento dalla ferma poiché il ricorrente ha superato il limite massimo previsto per la licenza straordinaria di convalescenza per inidoneità al servizio militare (10 giorni per ogni mese di prolungamento della ferma), essendo stato assente per temporanea inidoneità negli ultimi mesi di servizio per 41 giorni.

Come conseguenza del primo provvedimento il ricorrente è stato, altresì, escluso dal citato concorso.

La questione che il ricorrente pone è stabilire se il criterio di computo del limite massimo per licenza straordinaria per convalescenza debba essere rapportato all’intero periodo di prolungamento o se invece ad ogni singolo mese di prolungamento.

Il sistema di calcolo stabilito dalla direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa è così articolato:

“I limiti massimi della licenza straordinaria di convalescenza, per ciascun periodo di ferma, da computarsi cumulativamente, qualora vengano fruiti con soluzione di continuità, sono i seguenti (art. 12 quinquies, commi 2 e 4, D.Lgs. n. 215/2001):
……………….
Volontari in ferma prefissata di un anno, anche se raffermati, ammessi al prolungamento della ferma per il tempo strettamente necessario alla partecipazione alla procedura concorsuale di reclutamento di volontari in ferma prefissata quadriennale: 10 giorni per ogni mese di prolungamento (limite da computarsi sull’arco di ciascun mese di prolungamento, le frazioni di mese pari o superiori a quindici giorni saranno considerate come mese intero).”.

Nello stesso ambito si stabilisce anche che prima del superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza, il Comando deve notificare al volontario la possibilità di avvalersi del residuo periodo di licenza ordinaria già maturata.

Il summenzionato art. 12 quinquies del D.Lgs. n. 215 del 2001 è stato interamente abrogato dal n. 998) del comma 1 dell'art. 2268, D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

L’istituto della licenza straordinaria è ora disciplinato dall’art. 1503 del D.Lgs. da ultimo indicato, secondo il quale “La licenza straordinaria di convalescenza non è compresa nel tetto massimo annuale fissato per la licenza straordinaria. Il periodo di temporanea inidoneità al servizio è computato entro le seguenti misure massime:
a) fino a quattro mesi per i volontari in ferma prefissata di un anno;
b) fino a quattro mesi per i volontari in rafferma annuale;
c) fino a diciotto mesi per i volontari in ferma prefissata quadriennale;
d) fino a dodici mesi per i volontari in ciascuna delle rafferme biennali;
e) fino a dieci giorni per ogni mese di prolungamento del servizio per i volontari ammessi al prolungamento della ferma o rafferma ai sensi dell'articolo 2204 (volontario in stato di prolungamento di ferma per la partecipazione ad un concorso).

Sono esclusi dal computo dei periodi massimi di temporanea inidoneità al servizio quelli per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio ovvero in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.

La licenza straordinaria di convalescenza non può comunque superare complessivamente i due anni nell'ultimo quinquennio di servizio prestato.

Prima dell'invio in licenza straordinaria di convalescenza l'interessato può fruire, a domanda, della licenza ordinaria.

Dal raffronto dei due testi normativi (di primo e secondo grado) si sviluppa la prospettazione della palese violazione del summenzionato art. 1503.

Nel caso di specie l’interessato negli ultimi mesi di servizio ha usufruito dei seguenti periodi di licenza straordinaria di convalescenza (così come risulta dall’attestato del capo sezione personale militare dello Stato Maggiore): mese di novembre 2012 giorni 12, mese di dicembre 2012 giorni 22 e mese di gennaio 2013 giorni 7.

Se il computo viene riferito al singolo mese si può sostenere senza ombra di dubbio che il limite temporale indicato dalla norma è stato superato; viceversa, se il calcolo del termine è riferito all’intero periodo del prolungamento (nel provvedimento impugnato nulla è detto del servizio trascorso dall’interessato nello stato di prolungamento) la verifica del rispetto del limite non può prescindere dall’accertamento della consistenza temporale dell’intero status di prolungamento.

Il dato letterale del citato art. 1503 non lascia spazio a dubbi: il limite deve essere rapportato “per ogni mese di prolungamento del servizio”; quindi, è senz’altro il dato temporale del prolungamento nel suo complesso ad incidere in maniera significativa nell’accertamento del superamento del termine imposto al beneficio della licenza straordinaria di convalescenza.

Infatti, la norma di legge oltre a prevedere il calcolo cumulativo fornisce la possibilità al volontario di esercitare la facoltà di convertire la licenza straordinaria di convalescenza in licenza ordinaria al fine specifico di sopperire all’evenienza di un proseguimento del proprio stato di inidoneità che comporta il superamento del predetto limite temporale stabilito per legge.

Come giustamente prospettato dal ricorrente, l’interessato non è stato reso edotto della possibilità del superamento del limite, precludendo in tal modo l’esercizio della facoltà prevista per legge e ribadita dalla stessa direttiva sullo stato giuridico del personale volontario di truppa.

Per le ragioni sopra indicate il Collegio ritiene che la doglianze prospettate siano fondate ed, assorbita ogni altra doglianza, che il ricorso vada accolto con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati (ivi compreso il provvedimento di esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di volontari in ferma prefissata, viziato per invalidità derivata) per violazione di legge, facendo comunque salvi gli ulteriori provvedimenti dell’amministrazione.

Per la particolarità della questione sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per gli effetti,, annulla i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2013 con l'intervento dei magistrati:
Silvio Ignazio Silvestri, Presidente
Francesco Riccio, Consigliere, Estensore
Floriana Rizzetto, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 09/07/2013

Re: proscioglimento per “superamento periodo max licenza con

Inviato: ven mag 05, 2017 5:05 pm
da panorama
Ricorso straordinario al P.D.R. accolto.
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1) - proscioglimento dal servizio di volontario in ferma breve per superamento del limite massimo di licenza di convalescenza.

2) - ha chiesto altresì il riconoscimento dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria ex art. 12, quater, co 8. del d.lgs. n. 215 del 2001 (ora v. art. 1502, d.lgs. n. 66/2010) e del premio di congedamento di cui all’art. 40 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

Il CdS precisa:

3) - Dall’accoglimento del ricorso nella sua parte impugnatoria segue l’obbligo del Ministero della difesa di rideteminarsi sulla spettanza dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria ex art. 12, quater, co 8. del d.lgs. n. 215 del 2001 (ora art. 1502, d.lgs. n. 66/2010) e del premio di congedamento di cui all’art. 40 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

Leggete il tutto qui sotto.
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PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 2 ,numero provv.: 201700973 - Public 2017-05-03 -

Numero 00973/2017 e data 02/05/2017 Spedizione


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 5 aprile 2017

NUMERO AFFARE 03610/2013

OGGETTO:
Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da Antonio T., avverso proscioglimento dalla ferma breve per superamento limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza; riconoscimento diritto indennità sostitutiva della licenza.

LA SEZIONE

Vista la relazione n. 252078 del 19 settembre 2013 con la quale il Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Andrea Pannone;


1. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento prot. n. D/GMIL 11/6/4/0080036 emesso dal Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare il 23 febbraio 2011 e notificato il 26.02.2011, mediante il quale gli veniva comunicato il proscioglimento dal servizio di volontario in ferma breve per superamento del limite massimo di licenza di convalescenza, nonché del provvedimento prot. N. M_DE23265/000444 del 21.03.2011.

Il ricorrente ha chiesto altresì il riconoscimento dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria ex art. 12, quater, co 8. del d.lgs. n. 215 del 2001 (ora v. art. 1502, d.lgs. n. 66/2010) e del premio di congedamento di cui all’art. 40 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

Sostiene il ricorrente che con provvedimento prot. n. D/GMIL 11/6/4/0080036 emesso dal Ministero della Difesa, in data 23.02.2011 (e notificato il 26.02.2011) gli veniva comunicato il proscioglimento dal servizio di volontario in ferma breve per superamento del limite massimo di licenza per convalescenza ai sensi dell’art. 1503 del d.lgs. n. 66 del 2010 (proscioglimento della ferma breve per superamento del limite massimo di 365 giorni di licenza straordinaria di convalescenza durante il corso della seconda riafferma biennale); inoltre, veniva precisato che “l’art. 11 del d.lgs n. 505/1997 poteva essere applicato ai sensi dell’art. 30, co. 2, del d.lgs. n. 215 del 2001 esclusivamente ai volontari in ferma breve che alla data del 1° gennaio 2002 erano in servizio da più di sei mesi”.

2. Con il ricorso in trattazione l’interessato ha dedotto la violazione dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 505 e falsa applicazione dell’art. 1503 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

Il ricorrente afferma: <<Ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 30 dicembre 1997, n. 505: “La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza, nell’intero periodo di ferma non può superare un anno nel triennio e termina con il cessare della causa che l’ha determinata. In presenza di rafferma, oltre la ferma triennale, la durata della licenza straordinaria di convalescenza è elevabile fino ad un massimo di due anni. In ogni caso la licenza straordinaria di convalescenza non può superare complessivamente i due anni a quinquennio”.

Pertanto, alla luce della disciplina applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame, non risulta affatto verificatosi il presupposto del proscioglimento della ferma contratta per il superamento del limite massimo di licenza ed infatti, l’art. 11 d.lgs. 505/1997 è stato abrogato soltanto nel 2010, ai sensi dell’art. 2268, comma 1, n. 945, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, con decorrenza dall’8 ottobre 2010, ex art. 2272, comma 1, del medesimo d.lgs. 66/10.

Dunque, l’intervenuta disposizione di cui all’art. 1503 (“Licenza straordinaria per i volontari in ferma prefissata”) del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (“Codice dell’ordinamento militare”) che prevede quale limite massimo “12 mesi in ciascuna rafferma biennale” poteva trovare applicazione, nel caso di specie, esclusivamente con riguardo al periodo di licenza straordinaria di convalescenza decorrente dal 13 novembre 2010 al 24 gennaio 2011 e giammai rispetto a quello terminato alla data del 23 giugno 2010.

Il limite di 12 mesi in ciascuna riafferma biennale, introdotto dall’art. 1503 del d.lgs. 66/2010 (entrato in vigore solo in data 8 ottobre 2010) non può e non poteva avere effetti retroattivi, a maggior ragione se introduce disposizioni dal contenuto che vanno negativamente ad incidere su posizioni giuridiche soggettive (come nel caso di specie) (Cons. Stato, IV, 24 maggio 2011, n. 3119).

Improprio appare il richiamo, operato all’interno del provvedimento di proscioglimento qui impugnato, all’art. 30, co. 2 del d.lgs. n. 215/2001; difatti tale norma prevede semplicemente che: “ai volontari di truppa in ferma breve e in ferma annuale in servizio alla data del l° gennaio 2002 da più di 10 mesi (e non 6 come si legge nel provvedimento di proscioglimento, v. all. n. 5), continua ad applicarsi la previgente normativa in materia di stato giuridico [ossia l’art. 11 d.lgs. 505/1997].

Ma il successivo comma 3 della predetta norma, espressamente stabilisce che “A decorrere dal l° gennaio 2002, sono abrogati gli articoli 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505, senza disporre l’abrogazione espressa dell’art. 11, co. 2 del d.lgs 505/1997 (il quale prevede che in presenza di rafferma, la durata della licenza di convalescenza trova il limite massimo complessivo di due anni nel quinquennio).

In ogni caso, nel complesso susseguirsi di norme, l’incertezza circa la normativa concretamente applicabile ha reso di fatto impossibile al ricorrente comprendere l’effettiva durata del periodo di licenza straordinaria applicabile al proprio caso, né il Comando si è mai premurato di rendere l’informativa circa l’imminente superamento della licenza stessa>>.

3. L’Amministrazione richiedente eccepisce innanzitutto l’irricevibilità del ricorso.

L’eccezione di irricevibilità è infondata perché il 25 giugno 2011, ultimo giorno, secondo l’Amministrazione per procedere alla notificazione del ricorso, era sabato.

Ai sensi dell’art. 155, commi 4 e 5, del Cod. proc. civ. (applicabile anche al ricorso straordinario): “Se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell’udienza che scadono nella giornata del sabato”.

4. Il ricorso è fondato perché, come sostenuto dal ricorrente, l’articolo 30 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 non ha abrogato l’articolo 11 (Licenza straordinaria di convalescenza) del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 505 il quale prevede, al comma 2: “La durata massima della licenza straordinaria di convalescenza, nell’intero periodo di ferma non può superare un anno nel triennio e termina con il cessare della causa che l’ha determinata. In presenza di rafferma, oltre la ferma triennale, la durata della licenza straordinaria di convalescenza è elevabile fino ad un massimo di due anni. In ogni caso la licenza straordinaria di convalescenza non può superare complessivamente i due anni a quinquennio”.

Il computo della licenza straordinaria doveva essere effettuato ancora sulla base del cit. articolo 11.

5. Dall’accoglimento del ricorso nella sua parte impugnatoria segue l’obbligo del Ministero della difesa di rideteminarsi sulla spettanza dell’indennità sostitutiva della licenza ordinaria ex art. 12, quater, co 8. del d.lgs. n. 215 del 2001 (ora art. 1502, d.lgs. n. 66/2010) e del premio di congedamento di cui all’art. 40 della L. 24 dicembre 1986, n. 958.

P.Q.M.

Esprime il parere che il ricorso debba essere accolto con le precisazioni di cui in motivazione.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Pannone Gianpiero Paolo Cirillo




IL SEGRETARIO
Roberto Mustafà