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Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Inviato: gio mar 24, 2016 11:38 pm
da panorama
Il M.D. perde l'appello e devono pagare.
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SENTENZA BREVE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201601219
- Public 2016-03-24 -


N. 01219/2016REG.PROV.COLL.
N. 00430/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 430 del 2016, proposto da:
Ministero della Difesa, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
A. D. P., G. S., R. D. M., M. G., A. C., M. N., D. S., rappresentati e difesi dall'avv. Luigi Santomassimo, con domicilio eletto presso Maddalena Villone in Roma, via Eritrea 20;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. Emilia-Romagna - Bologna: Sezione I n. 01010/2015, resa tra le parti, concernente diniego corresponsione indennità di trasferimento

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di A. D. P., G. S., R. D. M., M. G., A. C., M. N. e D. S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 il cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l’avvocato dello Stato D'Avanzo e l’avv. Santomassimo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Nel corso del 2011 gli odierni appellati, militari dell’Esercito, sono stati trasferiti “a domanda” da Ravenna a Bologna a seguito della soppressione del 1° Gruppo del 5° Reggimento di artiglieria “Pescara”, presso il quale prestavano servizio.

Ritenendo di essere stati, in realtà, trasferiti d’autorità, hanno chiesto la corresponsione della relativa indennità e hanno poi impugnato il diniego dell’Amministrazione militare, proponendo un ricorso che il T.A.R. per l’Emilia Romagna, sez. I, ha accolto con sentenza 16 novembre 2015, n. 1010, sul rilievo che il trasferimento avrebbe avuto natura autoritativa per essere stato disposto per necessità organizzative e operative dell’Amministrazione stessa.

Il Ministero della difesa ha interposto appello contro la sentenza, chiedendone anche la sospensione dell’efficacia esecutiva.

Gli appellati si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello.

Alla camera di consiglio del 10 marzo 2016 la domanda cautelare è stata chiamata e trattenuta in decisione.

Nella sussistenza dei requisiti di legge e avendone preventivamente informato le parti comparse, il Collegio ritiene di poter definire il giudizio in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata, a norma del combinato disposto degli artt. 60 e 74 c.p.a.

In via preliminare, va rilevato che la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall’art. 64, comma 2, c.p.a., devono considerarsi assodati i fatti oggetto di giudizio.

Come osservano i militari appellati, il punto di diritto, oggetto della presente controversia, ha dato luogo a un contrasto di giurisprudenza nell’ambito stesso di questo Consiglio, che ha condotto a sottoporre la questione all’Adunanza plenaria.

Con sentenza 29 gennaio 2016, n. 1, questa ha enunziato il principio di diritto che segue.

“Prima dell'entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell'art. 1, comma 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell'art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l'indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l'originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l'ubicazione in comuni differenti”.

Alla stregua del principio fissato dall'Adunanza Plenaria, che ha composto il richiamato contrasto giurisprudenziale, e non essendo controversa né la soppressione del reparto di precedente assegnazione né l'ubicazione della sede di destinazione in un comune distante oltre il limite spaziale dei dieci chilometri, l'appello deve essere quindi rigettato, con conferma della sentenza impugnata.

In relazione all'esistenza dei due opposti orientamenti ermeneutici e alla loro ricomposizione soltanto a seguito della pronuncia dell'Adunanza Plenaria, successiva alla proposizione dell'appello, le spese relative al presente grado di giudizio possono essere compensate fra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese processuali del presente grado.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 marzo 2016 con l'intervento dei magistrati:
Filippo Patroni Griffi, Presidente
Nicola Russo, Consigliere
Raffaele Greco, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2016

Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Inviato: gio ott 20, 2016 12:22 pm
da panorama
Ricorso ACCOLTO ma Il TAR precisa altresì:

1) - Non è, invece, dovuta l’indennità di prima sistemazione di cui all’art. 21 l. 836/1973, poiché a decorrere dal 1 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della l. 183/2011, essa è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.

2) - Non avendo i ricorrenti allegato prova dell’effettivo trasferimento di residenza nelle nuove sedi di Altamura e Lecce, la domanda deve essere respinta.


SENTENZA ,sede di BARI ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201600590, - Public 2016-05-05 -
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N. 00590/2016 REG.PROV.COLL.
N. 00253/2015 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 253 del 2015, proposto da:

OMISSIS

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti di percepire il trattamento economico ed ogni altro emolumento, ivi compresa l’indennità di prima sistemazione ex l. 836/1973, di spettanza del personale trasferito d'autorità previsto dall’art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di Bari alla sede di Altamura, oltre interessi legali e rivalutazione;

nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento dell’indennità di trasferimento e l’indennità di prima sistemazione previste rispettivamente dall’art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86 e dalla l. 836/1973, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di servizio di Bari a Trani e da Altamura a Lecce Altamura (limitatamente al ricorrente Enzo D.A.), oltre gli interessi legali e la rivalutazione.

OMISSIS

FATTO e DIRITTO

I ricorrenti, ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa dell’esercito italiano, in servizio permanente ed effettivo fino al 19.12.2012 nelle sedi di Bari e Altamura, riferiscono che, a seguito di una più ampia riorganizzazione degli Enti della Difesa, attuata nel corso del 2012, veniva disposto il ridislocamento del 7° Reggimento Bersaglieri dalla sede di Bari a quella di Altamura e del 31° Reggimento Bersaglieri, ai quali rispettivamente appartengono, dalla sede di Altamura a quella di Lecce.

Venivano, quindi, destinati alle sedi di Altamura e Bari con provvedimento d’autorità.

Richiamano, ai fini dell’accoglimento della domanda, i precedenti di questo Tribunale che ha riconosciuto, in casi analoghi, il diritto a percepire le indennità e gli emolumenti previsti dall’art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86.

Resiste il Ministero della Difesa che eccepisce preliminarmente la tardività del ricorso notificato il 4.2.2015, benché i provvedimenti di trasferimento risalgano al 2012.

Deduce, inoltre, che non si tratterebbe di trasferimenti d’autorità ma a domanda, perché i ricorrenti, invitati ad esprimere il gradimento per una delle sedi disponibili, hanno indicato la sede prescelta, manifestando interesse al trasferimento.

I ricorrenti replicano di non avere avuto alcun interesse a trasferirsi, ma sarebbero stati a ciò costretti a causa del mutamento di dislocazione del Reggimento di appartenenza e che, pertanto, i trasferimenti furono disposti nell’ interesse dell’Amministrazione, che li avrebbe sollecitati a presentare domanda di trasferimento.

All’udienza del 7 aprile 2016 la causa è passata in decisione.

Preliminarmente è da respingere l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale.

Infatti, non è in discussione il trasferimento asseritamente imposto ai ricorrenti, ma il diritto alla percezione delle indennità che la legge riconosce ai destinatari del trasferimento d’autorità.

La controversia ha, quindi, ad oggetto diritti soggettivi azionabili nel termine di prescrizione di cinque anni, ove si ritenga di riconoscere natura retributiva agli emolumenti rivendicati, o di dieci anni laddove si propenda per la natura indennitaria.

Nel merito il ricorso è fondato.

Questo Tribunale si è già espresso su ricorsi aventi ad oggetto analoghe pretese riconoscendole fondate (Tar Bari, Sez. I n. 519/2014 e n. 520/2014) ed a tali precedenti occorre fare riferimento, non ricorrendo sopravvenienze normative né un diverso orientamento delle Sezione al riguardo.

L'art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 (nel testo vigente al momento dell’adozione degli atti impugnati) stabilisce: “Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi”.

Occorre, pertanto, stabilire quando ricorre il trasferimento d'autorità o d'ufficio che implica la corresponsione dell’indennità di trasferimento e di prima sistemazione, quando invece quello a domanda.
Il discrimine è stato individuato nella diversa rilevanza che in essi assumono i contrapposti interessi coinvolti, da un lato, quello dell'Amministrazione al regolare ed ordinato funzionamento degli uffici pubblici e, dall’altro, quello dei dipendenti al soddisfacimento delle proprie esigenze personali e familiari.

Mentre i trasferimenti d'ufficio perseguono, infatti, in via immediata ed esclusiva l'interesse specifico dell'Amministrazione alla funzionalità dell'ufficio, al quale è completamente subordinata la posizione dei pubblici dipendenti (le cui aspirazioni individuali possono essere tenute in considerazione eventualmente nei limiti delle preferenze da essi espresse circa la sede di servizio), nei trasferimenti a domanda risulta prevalente il perseguimento del soddisfacimento delle necessità personali e familiari dei dipendenti, rispetto alle quali l'interesse pubblico funziona esclusivamente come limite esterno di compatibilità, dovendo in ogni caso essere sempre assicurato il rispetto dei principi di cui all'art. 97 della Costituzione sub specie, in particolare, del principio di “buon andamento”.

Nell’ambito di tale orientamento è stato affermato che non è sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l'assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente (cfr., in tal senso T.R.G.A. Bolzano, 24 aprile 2013, n. 183; Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 giugno 2012, n. 3383, 7 febbraio 2011, n. 814, 24 dicembre 2008, n. 6549 e 12 maggio 2006, n. 2670; C.G.A., s.g., 27 marzo 2012, T.R.G.A. Bolzano, 13 maggio 2004, n. 262, T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 5 novembre 2012, n. 2209, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 dicembre 2012, n. 3115; T.A.R. Lazio Roma, II, 2 marzo 2010, n. 3267; in senso contrario, cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835, 27 ottobre 2011, n. 5767 e 23 ottobre 2008, n. 5212).

Nel caso di specie, come esposto in fatto, i ricorrenti hanno presentato domanda di trasferimento su evidente sollecitazione della stessa Amministrazione, in vista del ridislocamento del 7° Reggimento Bersaglieri dalla sede di Bari a quella di Altamura.

Ad avviso del Collegio la proposizione di tale domanda non preclude il riconoscimento dei benefici conseguenti al trasferimento d’ufficio, in quanto esso non è avvenuto per libera scelta, ma su indiretta sollecitazione dell’Amministrazione, senza che ciò abbia comportato il mutamento della natura sostanziale del trasferimento disposto “d’autorità” e del tipo di interesse (prevalentemente pubblico) ad esso sotteso.

Anche a voler integralmente prescindere da quanto sin qui detto, a costituire una autonoma e separata linea motivazionale a supporto della decisione resa, può altresì evidenziarsi che la questione controversa riguarda, da un punto di vista puramente oggettivo, la spettanza del diritto all’indennità di trasferimento di autorità per il militare che, dovendo necessariamente cambiare sede a seguito della soppressione o del ridislocamento del reparto di appartenenza, si veda tuttavia, riconosciuta dall’Amministrazione la facoltà di indicare la nuova sede di destinazione.

A tale riguardo, la giurisprudenza del Consiglio di Stato esprime orientamenti di segno differente (nel senso che i trasferimenti del personale conseguenti al cambio di sede di uffici e reparti per motivi logistici o organizzativi rientrano nella categoria dei trasferimenti d’autorità Cons. Stato, sez. I, 11 luglio 2012, parere sull’affare n. 1677/2012; C.G.A.R.S., 18 settembre 2012, n. 777; nel senso della irrilevanza della soppressione del reparto di appartenenza, poiché la scelta del militare di chiedere determinate sedi anticipa e previene il trasferimento d’autorità che l’Amministrazione dovrebbe in un secondo tempo adottare in conseguenza delle proprie scelte organizzative: Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2011, n. 5767; Id., sez. IV, 28 giugno 2012, n. 3835).

Peraltro, in epoca recentissima, l’art. 1, comma 163, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha modificato la normativa di riferimento (art. 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86), inserendo, dopo il comma 1, un comma 1-bis, che così recita: “L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.”.

Nella nuova disposizione, non vi è alcun carattere che possa indurre a considerarla di natura interpretativa e, dunque, naturalmente dotata di efficacia retroattiva.

Ne discende che essa ha inteso avere un effetto innovativo nell’ordinamento, modificando la normativa previgente.

Deve, dunque, ritenersi, argomentando a contrario, che, prima dell’entrata in vigore della nuova disciplina, l’indennità connessa al trasferimento d’autorità spettasse - nella sussistenza di tutti gli ulteriori e necessari requisiti di legge, a partire dalla distanza superiore ai dieci chilometri fra la sede di provenienza e quella di destinazione (cfr. Cons. Stato, ad. plen., 16 dicembre 2011, n. 23) - in tutti i casi in cui il trasferimento facesse seguito alla soppressione o al ridislocamento del reparto di appartenenza.

In conclusione, pertanto, anche in considerazione di tale ulteriore linea argomentativa, il ricorso va accolto, con il conseguente riconoscimento del diritto dei ricorrenti all’indennità di cui all’art. 1, primo comma, L. 29 marzo 2001, n. 86 dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di Bari alla sede di Altamura.

Sulle somme di cui è stata riconosciuta la spettanza, ai sensi dell’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e dell’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuto solo il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, senza cumulo delle due voci, da computarsi secondo i criteri stabiliti dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato 15 giugno 1988, n. 3, 13 ottobre 2011, n. 18 e 5 giugno 2012, n. 18.

Non è, invece, dovuta l’indennità di prima sistemazione di cui all’art. 21 l. 836/1973, poiché a decorrere dal 1 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della l. 183/2011, essa è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.

Non avendo i ricorrenti allegato prova dell’effettivo trasferimento di residenza nelle nuove sedi di Altamura e Lecce, la domanda deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Condanna il Ministero della Difesa al pagamento, in favore dei ricorrenti in solido, delle spese di giudizio che liquida in € 3.000,00, oltre IVA, C.A.P., spese generali e rifusione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 aprile 2016 con l'intervento dei magistrati:
Desirèe Zonno, Presidente FF
Viviana Lenzi, Referendario
Maria Colagrande, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/05/2016

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A seguire la sentenza del CdS che rigetta l'Appello proposto dal Ministero della Difesa.
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Il CdS precisa:

1) - Nel caso in esame, come si è detto sopra, l'esigenza di trasferire parte appellata discende dalla decisione del Comando Regionale di sopprimere l'articolazione presso la quale lo stesso prestava servizio: in tale contesto, la dislocazione in ambito regionale del personale già dipendente dal comando soppresso risponde dunque in via esclusiva o comunque del tutto prioritaria ai superiori interessi pubblici perseguiti dal Corpo mediante la adottata misura organizzativa.

2) - Il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l'effetto della domanda (o dichiarazione di gradimento) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta sua personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall''amministrazione.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201604341
- Public 2016-10-18 -


Pubblicato il 18/10/2016

N. 04341/2016REG.PROV.COLL.
N. 06973/2016 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6973 del 2016, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso per legge dalla Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12, è domiciliato;

contro

Pasquale C., Enzo D.A., Vincenzo D., Luigi D. B., Giuseppe D. M., Vito Domenico F., Arcangelo L., Domenico M., Antonio P., Giovanni R., rappresentati e difesi dagli avvocati Lorenzo Coleine C.F. CLNLNZ68L18C933Q, Laura Lieggi C.F. LGGLRA74L46A662K, con domicilio eletto presso Lorenzo Coleine in Roma, via Ovidio 20;

per la riforma della sentenza del T.A.R. per la PUGLIA – Sede di BARI - SEZIONE III n. 590/2016, resa tra le parti, concernente accertamento diritto a percepire indennita' di prime sistemazione ex l. 836/1973 a seguito di trasferimento d'ufficio

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pasquale C. e di Enzo D.A. e di Vincenzo D. e di Luigi D. B. e di Giuseppe D. M. e di Vito Domenico F. e di Arcangelo L. e di Domenico M. e di Antonio P. e di Giovanni R.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 il Cons. Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Avvocato dello Stato Vittorio Cesaroni, avv. Lorenzo Coleine;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Il Ministero della Difesa, a seguito di una più ampia riorganizzazione degli Enti della Difesa, attuata nel corso del 2012, aveva disposto il ridislocamento del 7° Reggimento Bersaglieri dalla sede di Bari a quella di Altamura e del 31° Reggimento Bersaglieri dalla sede di Altamura a quella di Lecce.

Gli originari ricorrenti, ricorrenti, ufficiali, sottufficiali e graduati di truppa dell’esercito italiano, in servizio permanente ed effettivo fino al 19.12.2012 nelle sedi di Bari e Altamura erano stati quindi, destinati alle sedi di Altamura e Bari con provvedimento d’autorità; essi, invitati ad esprimere il gradimento per una delle sedi disponibili, avevano indicato la sede prescelta, manifestando interesse al trasferimento.

2. Mercè il ricorso di primo grado avevano chiesto che venisse affermato il loro diritto a percepire il trattamento economico ed ogni altro emolumento, ivi compresa l’indennità di prima sistemazione ex l. 836/1973, di spettanza del personale trasferito d'autorità previsto dall’art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di Bari alla sede di Altamura, oltre interessi legali e rivalutazione e per la condanna dell’Amministrazione al pagamento dell’indennità di trasferimento e l’indennità di prima sistemazione previste rispettivamente dall’art. 1 l. 29 marzo 2001, n. 86 e dalla l. 836/1973, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di servizio di Bari a Trani e da Altamura a Lecce Altamura (limitatamente al ricorrente Enzo D.A.), oltre gli interessi legali e la rivalutazione.

4. L’amministrazione odierna appellante, costituitasi in giudizio aveva eccepito la tardività del ricorso (notificato il 4.2.2015, benché i provvedimenti di trasferimento risalissero al 2012), e nel merito, ne aveva chiesto la reiezione avendo qualificato detto trasferimento come avvenuto a domanda e dovendosi escludere quindi l'erogazione delle provvidenze previste dalla legge in favore dei militari trasferiti d'autorità.

5. Con la sentenza in epigrafe indicata l'adito TAR per la Puglia (Sede di Bari) ha:

a) rigettato l’eccezione di tardività del ricorso trattandosi di pretesa involgente diritti soggettivi e pertanto coltivabile nel termine di prescrizione del diritto;

b) accolto in parte il ricorso proposto dall'odierna parte appellata avverso il diniego di erogazione delle indennità in parola, accertato il diritto di questa a vedersi riconosciuta l’indennità di cui all’art. 1, comma 1 e segg., della legge n. 86/2001 e condannato l’amministrazione odierna appellante a versare le provvidente richieste;

c) respinto la richiesta di condanna dell’amministrazione alla corresponsione dell’indennità di prima sistemazione di cui all’art. 21 l. 836/1973, in quanto detta indennità a decorrere dal 1 gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, della l. 183/2011, era dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio e gli originarii ricorrenti non avevano allegato alcuna prova dell’effettivo trasferimento di residenza nelle nuove sedi di Altamura e Lecce.

3. La sentenza è impugnata con l'atto di appello in esame dall'Amministrazione la quale ne chiede l'integrale riforma, deducendo che la presentazione da parte del militare della domanda ( di trasferimento o gradimento per una specifica sede) precludeva la corresponsione in suo favore di benefici che la legge correla ai soli trasferimenti autoritativi; inoltre non essendo stati tempestivamente contestati i provvedimenti di trasferimento il ricorso avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile

4. In data 14.9.2016 parte appellata si è costituita in giudizio depositando un’articolata memoria puntualizzando e ribadendo le proprie difese e chiedendo:

a) la declaratoria di inammissibilità dell’appello, in quanto generico e privo di specifiche censure direttamente riferibili alla sentenza di primo grado;

b) la declaratoria di inammissibilità della censura (incentrata sulla asserita acquiescenza al trasferimento “a domanda” in quanto non tempestivamente impugnato) in quanto “nuova” e pertanto collidente con l’art. 104 del c.p.a.;

c) la reiezione dell’appello in quanto infondato.

5. Alla camera di consiglio del 13 ottobre 2016 fissata per la delibazione della domanda di sospensione della provvisoria esecutività dell’impugnata decisione la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1.Stante la completezza del contraddittorio la non necessità di disporre incombenti istruttorii e la mancata opposizione delle parti rese edotte dal Presidente del Collegio della possibile definizione del merito della controversia alla odierna camera di consiglio fissata per la delibazione della domanda cautelare, la causa può essere decisa nel merito

1.1.Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato alla stregua delle seguenti considerazioni.

1.2. In via preliminare, in rito, si osserva che:

a) l’appello dell’amministrazione è certamente ammissibile in quanto (contrariamente a quanto sostenuto da parte appellata) propone specifiche censure avverso la motivazione della decisione;

b) non è necessario soffermarsi sulla affermata inammissibilità (in quanto “nuova” ex art. 104 del c.p.a.) della censura proposta dall’Amministrazione incentrata sulla acquiescenza di parte appellata al trasferimento, ed alla tardività del ricorso di primo grado (peraltro l’Amministrazione prospetta argomenti comunque valutabili ex officio, investendo dette critiche i presupposti processuali e le condizioni dell’azione, per cui non rileverebbe la eventuale “novità” dell’argomento critico) in quanto la doglianza è certamente infondata atteso che:

a) il petitum del ricorso di primo è teso ad ottenere una indennità di natura economica, ha consistenza di diritto soggettivo azionabile nel termine di prescrizione;

II) la domanda tesa ad ottenere la corresponsione di tali indennità, all’evidenza, prescinde del tutto dalla avvenuta –o meno- impugnazione del provvedimento di trasferimento (rientrante come è noto, nella categoria degli ordini, e pertanto soggetto ad un sindacato di legittimità assai fievole) e non è in alcun modo da essa condizionata, per cui dalla omessa impugnazione del provvedimento di trasferimento giammai potrebbe inferirsi l’acquiescenza alla mancata corresponsione delle richieste indennità.

2. Ciò posto, accertato che non sussistono impedimenti in rito a pervenire ad una statuizione di merito, l’ unico profilo di critica da scrutinare (non essendo stata contestata dalla difesa erariale la sussistenza degli altri presupposti individuati dall’art. 1, l. n. 86 del 2001 per il sorgere del diritto di credito all’indennità ivi prevista, e non avendo parte appellata impugnato il capo di sentenza a sé sfavorevole relativo alla c.d. indennità di prima sistemazione ) riposa nella circostanza che, su richiesta dell'Amministrazione di appartenenza, le parti odierne appellate abbiano indicato le sedi preferite come nuova destinazione: ciò, ad avviso dell’amministrazione appellante, implicherebbe la conseguenza per cui verrebbe meno il connotato autoritativo del trasferimento in conseguenza della soppressione della sede presso la quale prestava servizio l’appellato medesimo e, quindi, non spetterebbe la corresponsione della indennità ai sensi della legge n. 86 del 2001.

2.2. In contrario senso, si osserva che la giurisprudenza prevalente – pienamente condivisa dal Collegio- (ex aliis Cons. Giust. Amm. Sic., 18-06-2014, n. 360) ha a più riprese affermato che non è, sufficiente la mera presentazione di una domanda del pubblico dipendente affinché l'assegnazione ad una nuova sede di servizio possa essere sicuramente qualificata come trasferimento a domanda, dovendo indagarsi su quale interesse sia stato perseguito immediatamente e prioritariamente (cfr. ex multis C.G.A. nn. 582 del 2007, 505 del 2010 e 777 del 2012).

Nel caso in esame, come si è detto sopra, l'esigenza di trasferire parte appellata discende dalla decisione del Comando Regionale di sopprimere l'articolazione presso la quale lo stesso prestava servizio: in tale contesto, la dislocazione in ambito regionale del personale già dipendente dal comando soppresso risponde dunque in via esclusiva o comunque del tutto prioritaria ai superiori interessi pubblici perseguiti dal Corpo mediante la adottata misura organizzativa.

Il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l'effetto della domanda (o dichiarazione di gradimento) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta sua personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall''amministrazione.

2.3. Anche la recentissima decisione dell’Adunanza Plenaria n. 1 del 2016 non soltanto non contiene elementi che possano condurre ad una revisione critica di tale opinamento ma anzi, si è vi affermato il principio di diritto per cui “Prima dell'entrata in vigore (al 1° gennaio 2013) dell'art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell' art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 - spetta al personale militare l'indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l'originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l'ubicazione in comuni differenti.”.
3. L’appello va conclusivamente respinto.

4. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cassazione civile, sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, per quelle più recenti, Cassazione civile, sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663).

4.1.Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

5. Le spese processuali del grado possono essere compensate tra le parti, a cagione della circostanza che in ordine alla questione giuridica in passato sussistevano contrastanti interpretazione giurisprudenziali.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese processuali del grado compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2016 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Oberdan Forlenza, Consigliere
Leonardo Spagnoletti, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Fabio Taormina Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO

Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Inviato: sab apr 01, 2017 12:17 pm
da panorama
Accolto.

(N.B.: ad oggi non risulta proposto l'Appello al CdS.)

---------------------------------

1) - il trasferimento è stato disposto dallo Stato maggiore dell’esercito con provvedimento 20 settembre 2012.

2) - i militari erano trasferiti nelle sedi prescelte nel 2002 e comunque prima del 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della novella normativa introdotta dall’ art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228.

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SENTENZA ,sede di LAQUILA ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201700108, - Public 2017-02-23 -

Pubblicato il 23/02/2017


N. 00108/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00855/2014 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 855 del 2014, proposto da:
Nunzio Gi., Piero D'A.., Sandro Gi., Antonio Pi., Antonio Di Gi.., Cesare De An., Francesco Ie., Matteo Ac.., Gianluca Di Me.., Mario An., Giorgio Al., Raimondo Pe., rappresentati e difesi dall'avvocato Diana Peschi C.F. PSCDNI68C69C768A, con domicilio eletto presso Federico Cortelli in L'Aquila, via Giovanni Falcone, 25;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico;

per l'accertamento
del diritto soggettivo dei ricorrenti a percepire il trattamento economico per trasferimento d'autorità previsto dall'art. 1, comma 1, L. 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di Chieti alle sedi di L'Aquila, Roccaraso e Pratola Peligna, oltre interessi legali e rivalutazione;

per la condanna
dell'Amministrazione resistente al pagamento dell'indennità di trasferimento così come prevista dall'art. 1, primo comma, L. 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di servizio di Chieti a quelle di L'Aquila, Roccaraso e Pratola Peligna, oltre gli interessi legali e la rivalutazione;

per la condanna dell'Amministrazione al pagamento dell'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 21 della legge 836/73 novellato dall'art. 12 della legge 417/78, oltre interesse legali e rivalutazione;


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 gennaio 2017 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato in data 2 dicembre 2014 e depositato in data 17 dicembre 2014 gli istanti riferiscono, in punto di fatto, di aver prestato servizio permanente effettivo al 123° Rav di Chieti, fino alla data del 30 Settembre 2012 e che, a seguito di una più ampia riorganizzazione degli enti della Difesa, attuata nel corso del 2012 e della soppressione del Reparto di appartenenza, venivano dislocati presso altre sedi e, più precisamente: a) C.le Magg. Ca. Sc. …, presso il 9° Reggimento Alpini di L'Aquila; b) C.le Magg. Ca. Sc. …, presso la Base Logistica di Roccaraso; c) C.le Magg. Ca. Sc. …., presso 9° Reggimento Alpini di L'Aquila; d) C.le Magg. Ca. Sc. ….., presso il 9° Reggimento Alpini di L'Aquila; e) C.le Magg. Ca. Sc. ……, presso il Comando Militare Esercito L'Aquila; f) C.le Magg. Ca. Sc. ……., presso il 9° Reggimento Alpini di L'Aquila; g) Maresciallo Capo ….., presso il 9° Reggimento Alpini di L'Aquila; h) Maresciallo …….., presso il 9° Reggimento Alpini di L'Aquila; i) Maresciallo ……., presso il 9° Reggimento Alpini di L'Aquila; j) lo Maresciallo ……., presso il deposito munizioni di Pratola
Peligna; k) Ten. Col. f.spe (RS) ……., presso il Comando Militare Esercito L'Aquila; l) Ten. Col. ……, presso il 9° Reggimento Alpini di L'Aquila.

I ricorrenti, in data 20 agosto 2014, inoltravano all’amministrazione della difesa, richiesta di riconoscimento del diritto alla indennità di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1, della legge 29 Marzo 2001 n. 86 e il pagamento del relativo trattamento economico.

1.1.- L’istanza restava senza riscontro, con conseguente proposizione del presente ricorso giurisdizionale, con il quale i ricorrenti chiedono l’accertamento del loro diritto a percepire l’indennità prevista dall’art. 1, comma 1, delle legge 29 marzo 2001, n. 86, nella versione vigente al momento in cui è stato disposto il loro trasferimento e l’indennità di prima sistemazione prevista dall’art.21 della legge 18 dicembre 1973, n.836, in favore del dipendente trasferito.

Sostengono i ricorrenti che la proposizione della domanda con la quale è stata espressa la sede prescelta per il trasferimento non è idonea ad escludere la connotazione del trasferimento stesso come trasferimento d’autorità (cui consegue l’attribuzione del beneficio economico), in quanto la loro dislocazione presso altre sedi di servizio non è avvenuta in virtù di una loro libera scelta, ma su sollecitazione dell’Amministrazione, per il soddisfacimento di nuove esigenze organizzative, in vista del piano di ridislocamento e reimpiego del 123° RAV Chieti soppresso.

La spettanza dell’indennità è argomentata a contrario dall’innovazione legislativa disposta dall’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228 - che ha introdotto il comma 1-bis nell’art. 1, l. 29 marzo 2001, n. 86 - prevedendo che le indennità connesse al trasferimento d’autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.

2.- Il Ministero della difesa, costituitosi in giudizio per resistere al ricorso, eccepisce l’irricevibilità del ricorso per tardività, in quanto il trasferimento è stato disposto dallo Stato maggiore dell’esercito con provvedimento 20 settembre 2012, non impugnato e che, comunque, “per assurdo, anche a non voler considerare pregiudiziale l’annullamento dei provvedimenti di trasferimento” non sarebbe stato rispettato il termine di 120 giorni previsto dall’art. 30 c.p.a. per la domanda di risarcimento del danno da lesione di interessi legittimi.

Nel merito, l’Amministrazione della difesa afferma l’infondatezza del ricorso, sull’assunto che i militari hanno liberamente chiesto di essere reimpiegati nelle sedi ove poi effettivamente sono stati assegnati, al fine di evitare l’assegnazione a sedi più lontane e quindi sgradite, con la conseguente non configurabilità di un trasferimento di autorità, presupposto quest’ultimo per l’ottenimento del beneficio economico richiesto.

La novella normativa disposta dall’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228- argomenta la difesa erariale- lungi dal consentire l’ammissione al beneficio, avrebbe, al contrario, inteso eliminare ogni incertezza interpretativa in ordine alla possibilità, per il personale trasferito in seguito di soppressione o nuova dislocazione dell’ente di appartenenza, di vedersi riconosciuta l’erogazione dell’indennità di trasferimento.

3.- All’udienza pubblica dell’11 gennaio 2017 la causa è stata trattenuta per la decisione.

4.- L’oggetto del presente giudizio è costituito dalla domanda di corresponsione dell’indennità di trasferimento, prevista dall’art. 1, legge n. 86 del 29 marzo 2001, proposta da alcuni ufficiali e sottoufficiali dell’Esercito.

5.- In via preliminare, va respinta l’eccezione di irricevibilità del ricorso.

La controversia ha ad oggetto il diritto soggettivi dei ricorrenti alla percezione dell’indennità di trasferimento, per i quali opera il termine ordinario di prescrizione, atteso che l’indennità in questione non ha carattere sinallagmatico della prestazione di lavoro, ma riveste la funzione di mitigare i disagi, anche economici, connessi al mutamento della sede, disposto d’autorità (C. Stato, sez. IV, 05-02-2015, n. 558; Cons. Stato, sez. IV, 22 dicembre 2014, n. 6236).

Né opera, come ritenuto dalla difesa erariale, il termine decadenziale di centoventi giorni, in quanto tale termine, previsto dall’art. 30 c.p.a. si riferisce soltanto alla domanda di risarcimento per lesione di interessi legittimi e non trova applicazione alla domanda di risarcimento per la lesione di diritti soggettivi.

6.- Nel merito, non risultano contestate, in punto di fatto, le circostanze:

a) che tutti i militari ricorrenti erano trasferiti in altre sedi a causa della soppressione del 123° RAV “CHIETI” ove prestavano servizio;

b) che l’Amministrazione della difesa, al fine di reimpiegare in altre sedi il personale del 123° RAV “CHIETI”, sollecitava i militari a sottoscrivere un’istanza di gradimento relativa alle sedi nelle quali avrebbero desiderato essere riassegnati;

c) che dopo l’acquisizione delle preferenze, lo Stato maggiore dell’esercito pianificava il rimpiego dei graduati e militari di truffa effettivi al 123° RAV “CHIETI”;

d) che i militari erano trasferiti nelle sedi prescelte nel 2002 e comunque prima del 1° gennaio 2013, data di entrata in vigore della novella normativa introdotta dall’ art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228.

6.- Inquadrata la fattispecie concreta, la questione di diritto che il Collegio è tenuto a dirimere attiene al riconoscimento o meno dell'indennità di cui all'art. 1 comma 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86 al personale ivi contemplato, e nel caso di specie a ufficiali e sottufficiali dell’Esercito per trasferimenti (disposti prima dell’entrata in vigore della novella normativa introdotta dall’ art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228), che, in relazione alla soppressione (o dislocamento) del reparto o articolazione organizzativa in cui prestavano servizio, avevano espresso, comunque, una indicazione preferenziale di gradimento relativa a una sede distante oltre dieci chilometri da quella di provenienza.

6.1.- L’art. 1, comma 1, della l. n. 86 del 2001, rubricato Indennità di trasferimento, prevede che: <<1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare … trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi>>.

L’art. 1, co. 163, della l. n. 228 del 2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013 ai sensi del comma 561 del medesimo articolo nel testo vigente ha aggiunto all’art. 1 della legge 83/2001 il seguente comma 1-bis: <<L'indennità di cui al comma 1 nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni>>.

6.2.- E’ pacifico che, nel caso di specie, non trova applicazione il citato comma 1 bis, trattandosi di trasferimenti avvenuti in data anteriore al 1° gennaio 2013.

6.3.- Occorre allora chiarire se l’indennità di trasferimento spetti anche qualora, a seguito della soppressione del reparto di appartenenza, il militare sia stato trasferito previa acquisizione di gradimento della sede o previa domanda di trasferimento sollecitata dall’Amministrazione stessa.

6.4.- L’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n.1/2016, risolvendo il conflitto giurisprudenziale esistente, ha ritenuto non condivisibile la tesi formalistica, pure sostenuta in giudizio dall’Amministrazione resistente (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 3835 del 28 giugno 2012; Sez. I, n. 1290 del 14 marzo 2013; Sez. II, n. 4407 del 25 ottobre 2013), secondo la quale la dichiarazione di gradimento e cioè la dichiarazione di accettazione del trasferimento a domanda impedisce la configurabilità di un trasferimento d’ufficio e non avrebbe alcun autonomo rilievo la circostanza che con il predetto trasferimento l’Amministrazione perseguirebbe un interesse proprio, poiché, attivando le procedure di reperimento del personale con la richiesta di espressa disponibilità al trasferimento a domanda, essa avrebbe inteso far coincidere, nel pieno rispetto dei principi di legalità, buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa, l’interesse privato con quello pubblico.

L’Adunanza plenaria n.1/2016, seguendo, invece un approccio sostanzialistico (Cons. Stato, Sez. IV, 12 luglio 2007, n. 3964; Cons. gist. amm., 18 giugno 2014, n. 333), condiviso dal Collegio, ha affermato i seguenti principi di diritto:

a) ai fini della spettanza dell’indennità di trasferimento assume un valore decisivo la circostanza che il mutamento di sede origini da una scelta esclusiva dell’Amministrazione militare che, per la miglior cura dell’interesse pubblico, decida di sopprimere un reparto (o una sua articolazione), obbligando inderogabilmente i militari di stanza a trasferirsi presso la nuova sede, ubicata in un altro luogo, onde prestare il proprio servizio;

b) la sussistenza di un’esigenza organizzativa dell’Amministrazione integra la sussistenza del primo indefettibile presupposto individuato dalla legge per l’insorgenza del diritto di credito alla corresponsione della relativa indennità di trasferimento e, al contempo, disvela la natura e la portata della clausola di gradimento che ad esso eventualmente accede ovvero dell’istanza di trasferimento sollecitata ai dipendenti in conseguenza della soppressione del reparto di appartenenza del richiedente;

c) la clausola di gradimento (oppure l’istanza di trasferimento sollecitata ai dipendenti dall’Amministrazione) incide solo sulla dislocazione geografica del trasferimento e pertanto non è idonea a trasformare un trasferimento disposto per esigenze organizzative della pubblica amministrazione a causa della soppressione di un reparto, in un trasferimento a richiesta del dipendente;

d) l’art. 1, co. 163, della l. n. 228 del 2012, che ha inserito all’art. 1 della legge 83/2001 il comma 1 bis sopra citato non costituisce una norma di interpretazione autentica; ciò si desume sia dalla portata dei commi 163 e 561 del più volte menzionato art. 1, l. n. 228 cit., secondo cui la nuova più restrittiva disciplina trova applicazione a partire dal 1 gennaio 2013 e dunque si rende applicabile ai soli movimenti di personale successivi a tale data sia dal principio esegetico di cui all’art. 11 disp. prel. c.c., secondo cui <<la legge non dispone che per l’avvenire: essa non ha effetto retroattivo>>. 6.5.- Applicando i principi di diritto sopra tracciati al caso di specie:

-i militari ricorrenti erano trasferiti a causa della soppressione del 123° RAV “CHIETI” ove prestavano servizio, sicché l’espressione di preferenza per una determinata sede non è idonea ad escludere la natura autoritativa del trasferimento e a configurare un trasferimento a domanda; evenienza questa che non può mai verificarsi nel caso di soppressione del reparto (o diversa dislocazione delle sue articolazioni), perché il militare è, per forza di cose, obbligato ad abbandonare la precedente sede di servizio che non esiste più (Ad pl. 1/2016);

-la portata non retroattiva dell’art. 1, comma 1 bis, della legge 83/2001, in applicazione del principio tempus regit actum, esclude l’applicazione della innovativa disposizione ai provvedimenti che (come quelli oggetto del presente giudizio) dispongono il trasferimento del militare con decorrenza antecedente al 1° gennaio 2013 ovvero all’entrata in vigore del più volte menzionato comma 1-bis.

7.- In conclusione, è riconosciuto ai ricorrenti il diritto a percepire il trattamento economico per trasferimento d'autorità previsto dall'art. 1, comma 1, L. 29 marzo 2001, n. 86, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento dell'indennità di trasferimento così come prevista dall'art. 1, primo comma, L. 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di servizio di Chieti a quelle di L'Aquila, Roccaraso e Pratola Peligna.

8.- Per effetto del divieto di cumulo (sancito dal combinato disposto di cui all’art.16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n.412 e all'art. 22, comma 36 della legge n. 724 del 1994) ai ricorrenti spettano solo gli interessi, computati sul valore nominale del credito a decorrere dalla data di avvenuto trasferimento. La rivalutazione spetta a titolo di "maggior danno", eccezionalmente ritenuto in re ipsa, solo se (e nella misura in cui) risulti superiore al tasso dell'interesse legale (c.d. eventuale differenziale tra interesse legale e il maggior danno da svalutazione regolato all’art. 2, comma 1 del D.M. N. 352 del 1998.

9.- Non può essere accolta la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di prima sistemazione prevista dall’art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, la quale, per effetto di quanto disposto dall'art. 4, comma 44, della legge 12 novembre 2011, n. 183, è dovuta esclusivamente nel caso di effettivo mutamento della residenza del dipendente a seguito del trasferimento da una ad altra sede permanente di servizio.

I ricorrenti non hanno fornito alcuna prova del mutamento di residenza nelle nuove sedi di servizio.

10.- Le spese di lite, regolamentate secondo l’ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

a) accerta il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico per trasferimento d'autorità previsto dall'art. 1, comma 1, L. 29 marzo 2001, n. 86 e, per l’effetto condanna l'Amministrazione resistente al pagamento dell'indennità di trasferimento così come prevista dall'art. 1, primo comma, L. 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di servizio di Chieti a quelle di L'Aquila, Roccaraso e Pratola Peligna, oltre interessi e rivalutazione, quest’ultima solo se (e nella misura in cui) risulti superiore al tasso dell'interesse legale;

b) respinge la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all’indennità di prima sistemazione prevista dall’art. 21 della legge 18 dicembre 1973, n. 836;

c) condanna il Ministero della difesa, in persona del Ministro p.t., al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese di giudizio, che liquida nella somma complessiva di Euro 3000,00, oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 11 gennaio 2017 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Amicuzzi, Presidente
Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario, Estensore
Lucia Gizzi, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Paola Anna Gemma Di Cesare Antonio Amicuzzi





IL SEGRETARIO

Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Inviato: lun lug 16, 2018 11:59 am
da panorama
Ricorso Accolto
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1) - ampio processo di riorganizzazione degli Enti della Difesa, a seguito del quale veniva disposta la chiusura dalla Caserma di Novara ed il conseguente ridislocamento del 6° Reggimento di Manovra – Reparto di Sanità, venivano invitati dall’Amministrazione a compilare una istanza di trasferimento (cd. “istanza di gradimento”) al fine di esprimere le sedi presso le quali avrebbero preferito essere trasferiti.

2) - Secondo i ricorrenti il modus operandi dell’Amministrazione (consistente nel far sottoscrivere
“istanze di gradimento” pur quando in realtà l’esigenza del trasferimento sia sorta non già dal dipendente bensì da esigenze dell’Amministrazione: chiusura della Caserma, risultante per tabulas dalla stessa istanza di trasferimento)
- ) - è stato un espediente per eludere il diritto del dipendente all’indennità di trasferimento, prevista appunto nelle ipotesi in cui il trasferimento sia stato disposto non già su iniziativa e nell’interesse del dipendente, bensì per le funzionali esigenze dell’Amministrazione.

3) - La giurisprudenza (da ultimo Cons Stato, IV, 23.11.2017 n. 5459) ha chiarito che …… Omissis leggere direttamente in sentenza.
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SENTENZA ,sede di MILANO ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201801553,- Public 2018-06-21 -
Pubblicato il 21/06/2018


N. 01553/2018 REG. PROV. COLL.
N. 00705/2015 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 705 del 2015, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Cardanobile, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del T.A.R. Lombardia in via Corridoni, 39;

contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, domiciliata ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento economico previsto dall’art. 1, L. n. 86/2001 per il personale trasferito d’autorità, dalla data dell’avvenuto trasferimento d’autorità dal 6° Reggimento di Manovra con sede in Novara in ragione della ridislocazione del medesimo Ente, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo, con la conseguente condanna dell’intimata Amministrazione al pagamento della suddetta indennità di trasferimento prevista dall’art. 1, L. n. 86/2001 per il personale trasferito d’autorità, dalla data dell’avvenuto trasferimento d’autorità - 2 settembre 2013 -, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 22 maggio 2018 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. I ricorrenti, Sottoufficiali e graduati di truppa dell’Esercito Italiano in Servizio Permanente Effettivo che hanno prestato il proprio servizio presso il 6° Reggimento di Manovra, Reparto di Sanità, nella sede di Novara fino alla data del 1/09/2013, nell'ambito di un ampio processo di riorganizzazione degli Enti della Difesa, a seguito del quale veniva disposta la chiusura dalla Caserma di Novara ed il conseguente ridislocamento del 6° Reggimento di Manovra – Reparto di Sanità, venivano invitati dall’Amministrazione a compilare una istanza di trasferimento (cd. “istanza di gradimento”) al fine di esprimere le sedi presso le quali avrebbero preferito essere trasferiti.

Secondo i ricorrenti il modus operandi dell’Amministrazione (consistente nel far sottoscrivere
“istanze di gradimento” pur quando in realtà l’esigenza del trasferimento sia sorta non già dal dipendente bensì da esigenze dell’Amministrazione: chiusura della Caserma, risultante per tabulas dalla stessa istanza di trasferimento) è stato un espediente per eludere il diritto del dipendente all’indennità di trasferimento, prevista appunto nelle ipotesi in cui il trasferimento sia stato disposto non già su iniziativa e nell’interesse del dipendente, bensì per le funzionali esigenze dell’Amministrazione. A conferma di ciò l’istanza per il pagamento di tale indennità è rimasta senza risposta.

Chiedono quindi che l’amministrazione sia condannata a liquidare detto trattamento economico per i seguenti motivi di ricorso.

1. Violazione e falsa applicazione della L. 86/2001.

2. Eccesso di potere per errore nei presupposti di fatto e di diritto e nelle forme sintomatiche dell’ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento.

La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

All’udienza del 22 maggio 2018 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato.

La giurisprudenza (da ultimo Cons Stato, IV, 23.11.2017 n. 5459) ha chiarito che “in ogni ipotesi di trasferimento disposto per ragioni di servizio ……, e quindi non direttamente e immediatamente ricollegato all’iniziativa del militare interessato nell’ambito dei procedimenti ordinari, non può negarsi la natura di trasferimento “di autorità”, che, ove come nella specie connotato dalla dislocazione geografica a distanza superiore ai 10 chilometri e in comune diverso da quello in cui ricade il reparto di precedente assegnazione, implica il riconoscimento del diritto alle indennità previste per i trasferimenti di autorità ivi compresa quella ex art. 1 comma 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86….tali indennità competono al verificarsi del presupposto a prescindere dai luoghi di residenza e/o dimora dei militari interessati.”
In definitiva quindi il ricorso va accolto e deve dichiararsi il diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle suddette indennità ex art. 1 della legge n. 86/2001, oltre interessi legali dalla data del trasferimento e sino al soddisfo, con condanna del Ministero al pagamento delle relative somme.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati e dichiara il diritto dei ricorrenti alla corresponsione delle indennità, oltre interessi legali dalla data del trasferimento e sino al soddisfo, e condanna l’amministrazione al pagamento delle relative somme.

Condanna l’amministrazione al pagamento, in favore dei ricorrenti, delle spese processuali, liquidate in complessivi € 3.000,00 (tremila/00) oltre accessori (I.V.A., C.P.A. e 15% a titolo di rimborso di spese generali).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Di Mario, Presidente, Estensore
Valentina Santina Mameli, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Primo Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Alberto Di Mario





IL SEGRETARIO



In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Inviato: mer lug 18, 2018 10:30 pm
da panorama
Il Ministero della Difesa perde l'Appello proposto.
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1) - il Tribunale – con la sentenza in epigrafe (n. 54 del 10 febbraio 2017) – ha accolto il ricorso e compensato le spese di giudizio, accertando il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità in oggetto sulla base delle seguenti considerazioni:

- “i trasferimenti dovuti a soppressione dei reparti militari vanno considerati non a domanda ma d'ufficio, indipendentemente dalla circostanza che i militari hanno chiesto un collocamento o espresso un gradimento per una sede rispetto un'altra, trattandosi di una scelta obbligata dalle scelte organizzative dell'amministrazione militare”;

- “il legislatore è intervenuto limitando la concessione dell'indennità ai trasferimenti successivi al 1 gennaio 2013” e “l'unico tra i ricorrenti trasferito prima del 2013 è il primo maresciallo Abbatangelo Attilio mentre gli altri sono stati trasferiti in data successiva al 1 gennaio 2013”;

- “tutti i ricorrenti sono stati trasferiti in un comune non limitrofo a quello di appartenenza, in quanto non confinante e comunque ubicato a distanza di più di 10 km da quello della precedente assegnazione”.

Il CdS precisa:

2) - Come correttamente osservato dal TAR, è indubbio che, nel caso di specie, il trasferimento operato dall’Amministrazione, nonostante la previa individuazione di una sede di preferenza da parte del personale trasferito, costituisca comunque un trasferimento d’autorità. Difatti, l’espressione di gradimento del dipendente non muta la natura del trasferimento, che l’Amministrazione ha disposto d’ufficio a seguito della soppressione del 1° FOD, cui appartenevano i militari appellati.

3) - Il problema interpretativo nasce dal fatto che il comma 1 e il comma 1 bis non risultano formulati in termini omogenei.

4) - Infatti il comma 1 dà rilievo alla distanza tra i Comuni nel cui territorio sono ubicate le due sedi servizio; invece il comma 1 bis dà rilievo al carattere limitrofo delle due sedi di servizio.

5) - Secondo un diverso indirizzo il riferimento alla sede limitrofa di cui al comma 1 bis va inteso in senso letterale, nel senso cioè di circoscrizione territoriale di competenza ( Presidio, Tenenza, Compagnia etc.) confinante con un’altra.

6) - Al riguardo il Collegio premette che allo stato non risulta esistente nell’ordinamento militare – a livello regolamentare o organizzativo – una individuazione o qualificazione delle sedi da considerare limitrofe.

N.B.: leggi il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201804355
- Public 2018-07-17 -

Pubblicato il 17/07/2018


N. 04355/2018 REG. PROV. COLL.
N. 04072/2017 REG. RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4072 del 2017, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

contro
Andrea Buono, Paolo Chiapperini, Roberto Farci, Giandomenico Di Maggio, Emanuele Zucca, Antonio Verdone, Alessio Sposetti, Luciano Pascucci, Francesco Riccardo, Gaetano Speciale, Francesco Zola, Pasquale Fernandez, Piergianni Manai, Attilio Abbatangelo, Damiano Mandalà, Michele Cassano, Raffaele Ambrosino, Attilio Bosco, Bartolo De Mitri, Gennaro Paglia, Daniele Patassini, Leo Quarrato, Ermanno Alessandro, Antonio Battaglia, Felice De Sena, Daniele Ottaviani, Massimiliano Pizzella, Stefano Rutigliano e Claude Peressutti, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Carricato e Luisa Fonti, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, viale G. Mazzini, n. 11;

per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia n. 54 del 10 febbraio 2017, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto alla corresponsione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 della legge n. 86 del 2001.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Andrea Buono ed altri come in epigrafe indicati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, l’avvocato Francesco Carricato e l'Avvocato dello Stato Maurizio Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto davanti al T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia – Sezione Prima – i signori Andrea Buono, Paolo Chiapperini, Roberto Farci, Giandomenico Di Maggio, Emanuele Zucca, Antonio Verdone, Alessio Sposetti, Luciano Pascucci, Francesco Riccardo, Gaetano Speciale, Francesco Zola, Pasquale Fernandez, Piergianni Manai, Attilio Abbatangelo, Damiano Mandalà, Michele Cassano, Raffaele Ambrosino, Attilio Bosco, Bartolo De Mitri, Gennaro Paglia, Daniele Patassini, Leo Quarrato, Ermanno Alessandro, Antonio Battaglia, Felice De Sena, Daniele Ottaviani, Massimiliano Pizzella, Stefano Rutigliano e Claude Peressutti, tutti militari dell’esercito, a seguito del loro trasferimento - rispettivamente alle sedi di Pordenone (Comando 132 Brigata Corazzata “Ariete di Pordenone”), Sacile (7° Reggimento Trasmissioni) e Orcenico Superiore di Zoppola (PN) - dopo la soppressione del reparto di appartenenza (1° Comando delle Forze Operative di Difesa e del Reparto Comando e Supporti Tattici “Mantova” di Vittorio Veneto), hanno chiesto:

A) l’annullamento dei rispettivi provvedimenti dei Comandanti di reparto, emessi tra il 28 aprile e il 12 maggio 2015, con i quali sono state respinte le loro domande di liquidazione dell’indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001;

B) l’accertamento del relativo diritto con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme a tale titolo spettanti.

2. Costituitosi il Ministero, il Tribunale – con la sentenza in epigrafe (n. 54 del 10 febbraio 2017) – ha accolto il ricorso e compensato le spese di giudizio, accertando il diritto dei ricorrenti a percepire l'indennità in oggetto sulla base delle seguenti considerazioni:

- “i trasferimenti dovuti a soppressione dei reparti militari vanno considerati non a domanda ma d'ufficio, indipendentemente dalla circostanza che i militari hanno chiesto un collocamento o espresso un gradimento per una sede rispetto un'altra, trattandosi di una scelta obbligata dalle scelte organizzative dell'amministrazione militare”;

- “il legislatore è intervenuto limitando la concessione dell'indennità ai trasferimenti successivi al 1 gennaio 2013” e “l'unico tra i ricorrenti trasferito prima del 2013 è il primo maresciallo Abbatangelo Attilio mentre gli altri sono stati trasferiti in data successiva al 1 gennaio 2013”;

- “tutti i ricorrenti sono stati trasferiti in un comune non limitrofo a quello di appartenenza, in quanto non confinante e comunque ubicato a distanza di più di 10 km da quello della precedente assegnazione”.

3. Avverso tale pronuncia, il Ministero della difesa ha interposto appello, ritualmente notificato il 15 maggio 2017, articolando due motivi di gravame nei termini di seguito evidenziati:

- “il ricorso cumulativo doveva essere dichiarato INAMISSIBILE involgendo una serie di militari di cui non era specificata la permanenza nel Reparto di appartenenza da più o meno di un quadriennio né il Reparto di provenienza né il Reparto di destinazione”;

- il Tribunale non ha motivato circa la necessità della prova, da parte di ciascun ricorrente, “di aver spostato residenza nonché di aver effettuato un trasferimento fisico di abitazione con conseguente spostamento di mobili, arredi, ecc.”;

- il Tribunale non ha considerato il dato costituito dalla permanenza quadriennale nel reparto di provenienza, secondo quanto previsto dalla previgente disciplina mai abrogata (L.100/87);

- con l’entrata in vigore della nuova norma (comma 1-bis), l’indennità di trasferimento non spetta al personale trasferito d’autorità ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre 10 chilometri;

- il provvedimento di trasferimento emesso nei riguardi dei ricorrenti, successivo all’entrata in vigore del citato comma 1 bis, non dà luogo all’invocato diritto, in quanto, come opinato in giurisprudenza, <<il comma 1-bis cit. si riferisce non già al Comune dove è allocato l’ufficio, bensì alla “sede limitrofa” e dunque all’ambito della circoscrizione territoriale di competenza delle sedi >> e comunque “esclude che nei casi di trasferimento d’autorità spetti l’indennità de qua al personale “trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”.

4. In data 30 giugno 2017 si sono costituiti i predetti militari al fine di chiedere la declaratoria di inammissibilità di eccezioni nuove e diverse rispetto a quelle esposte avanti al giudice di prime cure e la reiezione del gravame di controparte per infondatezza.

5. In vista della trattazione nel merito del ricorso le parti hanno svolto difese scritte.

6. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 24 maggio 2018, non merita accoglimento.

7. La parte appellata, con la memoria di costituzione, eccepisce, sotto distinti profili, l’inammissibilità del gravame di controparte, ma l’infondatezza di questo, per le ragioni che si esporranno, rende superflua la disamina di tali eccezioni.

8. Col primo motivo il Ministero assume che il ricorso di primo grado, proposto in forma collettiva, andava preliminarmente dichiarato inammissibile per non essere le posizioni dei singoli militari adeguatamente differenziate rispetto ai presupposti costitutivi del diritto economico invocato.

La critica, postulando una non condivisibile prospettazione dell’assetto applicativo della norma di cui all’art. 1 della legge n. 86 del 2001, risulta ex se infondata, non essendo richiesto ai fini del riconoscimento dell’indennità di trasferimento presupposti diversi da quelli esattamente evincibili dal ricorso di primo grado e dalla documentazione allo stesso allegata. Tale iniziativa, proposta innanzi al Giudice territoriale, assume correttamente la veste di ricorso collettivo in quanto, come ribadito di recente da questa Sezione, “Nel processo amministrativo il ricorso giurisdizionale collettivo, presentato da una pluralità di soggetti con un unico atto, è ammissibile nel caso in cui sussistano, cumulativamente, i requisiti dell'identità di situazioni sostanziali e processuali - ossia, alla condizione che le domande giudiziali siano identiche nell'oggetto e gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi - e l'assenza di un conflitto di interessi tra le parti” (sentenza 16 maggio 2018, n. 2910).

8.1. Occorre quindi effettuare la preliminare ricognizione della disciplina di riferimento al fine di configurare la cornice normativa nella quale la vicenda si colloca.

8.2. Gli appellati invocano l’applicazione dell’art. 1 della legge n. 86 del 29 marzo 2001, che disciplina l’attribuzione della cosiddetta indennità di trasferimento contemplata per determinate categorie di soggetti, tra cui quella del personale in servizio permanente delle Forze armate, cui gli appellati appartengono.

8.3. La norma, in particolare, riconosce la spettanza di un’indennità mensile, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione abbia disposto il trasferimento del personale d’autorità ad una sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza.

8.4. Con la legge n. 228 del 4 dicembre 2012 - dopo l’intervento dell’Adunanza plenaria 14 dicembre 2011, n. 23 circa la necessità della distanza minima di dieci chilometri tra le sedi di provenienza e di destinazione - è stato introdotto il comma 1 bis nell’art. 1 citato, che ha posto un nuovo limite al riconoscimento del diritto all’indennità di trasferimento, nonché ad ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità. Il comma 1 bis cit. prevede infatti che, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l’indennità non spetta a quel personale di cui al comma 1 che, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni, sia trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche laddove la sede di destinazione si trovi ad una distanza superiore ai dieci chilometri dalla sede di provenienza.

8.5. Come correttamente osservato dal TAR, è indubbio che, nel caso di specie, il trasferimento operato dall’Amministrazione, nonostante la previa individuazione di una sede di preferenza da parte del personale trasferito, costituisca comunque un trasferimento d’autorità. Difatti, l’espressione di gradimento del dipendente non muta la natura del trasferimento, che l’Amministrazione ha disposto d’ufficio a seguito della soppressione del 1° FOD, cui appartenevano i militari appellati.

8.6. Sul punto si registra il costante orientamento di questo Consiglio, suffragato dall’autorevole intervento dell’Adunanza plenaria, secondo cui la dislocazione del personale, già dipendente dal comando soppresso, risponde in via esclusiva, o comunque prioritaria, ai superiori interessi pubblici perseguiti dal Corpo mediante la adottata misura organizzativa: “Il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l'effetto della domanda (o dichiarazione di gradimento) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta sua personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall'amministrazione” (Cons. Stato, sez IV, 1° dicembre 2015, n. 863; Ad. plen. 29 gennaio 2016, n. 1).

9. Ciò premesso, si osserva come assume carattere dirimente la questione dell’applicabilità del comma 1 bis cit. al caso di specie.

Il problema interpretativo nasce dal fatto che il comma 1 e il comma 1 bis non risultano formulati in termini omogenei.

Infatti il comma 1 dà rilievo alla distanza tra i Comuni nel cui territorio sono ubicate le due sedi servizio; invece il comma 1 bis dà rilievo al carattere limitrofo delle due sedi di servizio.

Secondo un primo indirizzo presente nella giurisprudenza dei TAR il comma 1 bis va interpretato in coerenza col disposto del comma 1: perciò se la nuova sede è posta in Comune non confinante (cioè non limitrofo) con quello in cui aveva sede il reparto soppresso l’indennità spetta, purchè le due case comunali distino più di dieci chilometri; invece se la nuova sede è ubicata in Comune confinante (limitrofo) l’indennità non spetta anche se la distanza tra i Comuni eccede i 10 km.

Secondo un diverso indirizzo il riferimento alla sede limitrofa di cui al comma 1 bis va inteso in senso letterale, nel senso cioè di circoscrizione territoriale di competenza ( Presidio, Tenenza, Compagnia etc.) confinante con un’altra.

9.1. Al riguardo il Collegio premette che allo stato non risulta esistente nell’ordinamento militare – a livello regolamentare o organizzativo – una individuazione o qualificazione delle sedi da considerare limitrofe.

Pertanto appare condivisibile il primo dei richiamati orientamenti, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo perché esso tratta in modo omogeneo situazioni analoghe e non introduce differenziazioni irragionevoli nell’ambito dei trasferimenti di autorità disciplinati dall’art.1.

Infatti, seguendo l’opposto orientamento, il trasferimento d’autorità “ordinario” seguirebbe la regola dei Comuni differenti mentre il trasferimento d’autorità per soppressione del reparto seguirebbe la regola delle circoscrizioni confinanti.

Ma soprattutto il criterio della circoscrizione territoriale sarebbe praticabile solo nel caso di reparti aventi una circoscrizione territoriale di competenza.

9.2. In sostanza, nel caso in esame l’adesione alla prima opzione ermeneutica è necessitata dal fatto che le strutture di partenza (1° FOD) e destinazione (sedi di Sacile, Pordenone ed Orcenico Superiore) degli appellati rientrano nella organizzazione operativa dell’Esercito Italiano e quindi non hanno una propria circoscrizione territoriale di competenza. Infatti, se la sede di servizio di cui al comma 1 bis cit. fosse riferita alla circoscrizione territoriale di competenza, anziché essere riferita al Comune, ne deriverebbe un’inammissibile interpretatio abrogans dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001, venendo di fatto meno ogni possibilità di attribuzione dell’indennità di trasferimento ai dipendenti di simile Corpo. Non si impone, quindi, contrariamente a quanto opina la difesa erariale, ai fini del riconoscimento del diritto economico in questione, la prova circa il fatto che la sede di destinazione e quella di provenienza appartengono a due circoscrizioni territoriali di competenza diverse e non limitrofe.

9.3. Né si impone verificare la sussistenza di ulteriori requisiti, quali la permanenza quadriennale nel reparto di appartenenza o il trasferimento da una sede ad un’altra, non essendo tale necessità stata evidenziata dall’Amministrazione nell’adozione dei provvedimenti di diniego impugnati in prime cure.

10. In conclusione, l’appello e infondato e deve essere respinto.

11. Le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione interpretativa agitata costituiscono eccezionale motivo che giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 4072/2017), lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.

Spese del presente giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Carlo Schilardi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Sabbato Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO

Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Inviato: ven lug 20, 2018 12:01 pm
da panorama
Avendo tempo, Oggi pubblico anche questa A favore del Militare con cui il CdS gli da ragione condannando il Ministero della Difesa al pagamento di quanto dovuto, diversamente da come vedeva la cosa il Tar.
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1) - trasferimento presso il Multinational Cimic Group (Caserma “Fiore”) di Motta di Livenza (TV) dopo la soppressione del reparto di appartenenza (1° Comando delle Forze Operative di Difesa di Vittorio Veneto)

Il CdS precisa:

2) - Come correttamente osservato dal T.a.r., è indubbio che, nel caso di specie, il trasferimento operato dall’Amministrazione, nonostante la previa individuazione di una sede di preferenza da parte del personale trasferito, costituisca comunque un trasferimento d’autorità.
- ) - Difatti, l’espressione di gradimento del dipendente non muta la natura del trasferimento, che l’Amministrazione ha disposto d’ufficio a seguito della soppressione del 1° FOD, cui appartenevano i militari appellanti.

3) - Sul punto si registra il costante orientamento di questo Consiglio, suffragato dall’autorevole intervento dell’Adunanza plenaria, secondo cui la dislocazione del personale, già dipendente dal comando soppresso, risponde in via esclusiva, o comunque prioritaria, ai superiori interessi pubblici perseguiti dal Corpo mediante la adottata misura organizzativa:
“Il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l'effetto della domanda (o dichiarazione di gradimento) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta sua personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall'amministrazione” (Cons. Stato, sez. IV, 1° dicembre 2015, n. 863; Ad. plen. 29 gennaio 2016, n. 1).

4) - Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non ricorre la necessità di fornire alcuna dimostrazione in ordine alla appartenenza della sede di destinazione e di quella di provenienza a due circoscrizioni territoriali di competenza diverse e non limitrofe.

N.B.: Rileggi sopra i punti n. 2 e 3.
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SENTENZA ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 4 ,numero provv.: 201804354
- Public 2018-07-17 -


Pubblicato il 17/07/2018

N. 04354/2018 REG. PROV. COLL.
N. 07215/2017 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7215 del 2017, proposto dal signor Paolo Caruso, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Michieli e Marco Merlini, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, via Pasubio, n.2;

contro
Ministero della difesa - Stato Maggiore dell’Esercito, in persona del Ministro in carica pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per la riforma
della sentenza del T.a.r. per il Veneto, Sezione prima, n. 363 del 13 aprile 2017, resa tra le parti, concernente accertamento del diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferimento ex art.1 della legge n. 86 del 2001.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa - Stato Maggiore Esercito;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2018 il consigliere Giovanni Sabbato e uditi, per le parti rispettivamente rappresentate, l’avvocato Giovanni Cussiol, su delega di Giovanni Michieli, e l'Avvocato dello Stato Maurizio Greco;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto davanti al T.a.r. per il Veneto – Sezione prima – il signor Paolo Caruso, militare dell’esercito, a seguito del suo trasferimento presso il Multinational Cimic Group (Caserma “Fiore”) di Motta di Livenza (TV) dopo la soppressione del reparto di appartenenza (1° Comando delle Forze Operative di Difesa di Vittorio Veneto), ha chiesto:

A) l’annullamento del provvedimento del Comandante del Multinational Cimic Group del 2 novembre 2015, con il quale è stata respinta la sua domanda di liquidazione dell’indennità di trasferimento ai sensi dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001;

B) l’accertamento del relativo diritto con conseguente condanna dell’Amministrazione al pagamento delle somme a tale titolo spettanti oltre accessori.

2. Costituitosi il Ministero, il Tribunale, con la sentenza in epigrafe (n. 363 del 13 aprile 2017):

a) ha rigettato l’eccezione di irricevibilità del ricorso formulata dalla difesa erariale;

b) ha rigettato il ricorso negando il diritto all’indennità per la insussistenza degli ulteriori presupposti in capo al ricorrente;

c) ha compensato le spese di giudizio.

3. In particolare, il Tribunale ha osservato che:

- “il comma 1-bis cit. esclude che nei casi di trasferimento d’autorità spetti l’indennità de qua al personale “trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni”;

- “ai fini dell’esclusione dell’indennità di trasferimento, prevista dal comma 1-bis cit., deve considerarsi non il trasferimento del dipendente ad una sede di servizio ubicata in un Comune confinante con quello di provenienza (come preteso dai ricorrenti), ma il trasferimento ad una “sede di servizio limitrofa” e, perciò, deve aversi riguardo all’ambito della circoscrizione territoriale della sede di provenienza e di quella di destinazione”;

- il ricorrente non ha fornito alcuna prova, ad esso incombente, che la sede di servizio a cui è stato destinato non sia “limitrofa” a quella di provenienza.

- “la preferenza espressa dal ricorrente per la nuova sede, pur non mutando la natura del trasferimento (che resta d’autorità), ne attutisce fortemente il relativo disagio” e pertanto “il sacrificio imposto ai militari, pur esistente, non raggiunge la soglia minima ritenuta apprezzabile dal Legislatore ai fini dell’attribuzione del beneficio stesso”;

- “il Collegio dubita che il termine “limitrofa” debba intendersi nel significato di “confinante”, anziché in quello, più esteso, di “vicina”: con il ché, l’infondatezza delle pretese dei ricorrenti emerge anche da questo (ulteriore) punto di vista”.

4. Avverso tale pronuncia, l’appellante, come sopra specificato, ha interposto gravame, ritualmente notificato il 5 ottobre 2017, articolando un unico complesso motivo nei termini che seguono:

- il trasferimento è avvenuto d’autorità a seguito della soppressione del 1° Comando Forze Operative di Difesa (1° FOD) di Vittorio Veneto;

- le strutture di partenza (1° FOD) e destinazione (Multinational Cimic Group) rientrano nella organizzazione operativa dell’Esercito Italiano e non hanno una propria circoscrizione territoriale di competenza;

- per sede limitrofa deve intendersi da sede di servizio collocata in un Comune confinante;

- le sedi di provenienza e destinazione sono collocate in Comuni diversi, distano più di 10 km e non sono confinanti.

5. In data 11 novembre 2017 si è costituito il Ministero della difesa con atto di mera forma, al quale ha fatto seguito il deposito di memoria di controdeduzioni.

6. In vista della trattazione nel merito l’appellante ha presentato memoria ex art. 73 c.p.a..

7. Il ricorso, discusso alla pubblica udienza del 24 maggio 2018, merita accoglimento.

7.1. Occorre effettuare la preliminare ricognizione della disciplina di riferimento al fine di configurare la cornice normativa nella quale la vicenda si colloca.

7.2. L’appellante invoca l’applicazione dell’art. 1 della legge n. 86 del 29 marzo 2001, che disciplina l’attribuzione della cosiddetta indennità di trasferimento contemplata per determinate categorie di soggetti, tra cui quella del personale in servizio permanente delle Forze armate, cui l’appellante appartiene.

7.3. La norma, in particolare, riconosce la spettanza di un’indennità mensile, pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione abbia disposto il trasferimento del personale d’autorità ad una sede di servizio sita in un Comune diverso da quello di provenienza.

7.4. Con la legge n. 228 del 4 dicembre 2012 - dopo l’intervento dell’Adunanza plenaria 14 dicembre 2011, n. 23 circa la necessità della distanza minima di dieci chilometri tra le sedi di provenienza e di destinazione - è stato introdotto il comma 1 bis nell’art. 1 cit., che ha posto un nuovo limite al riconoscimento del diritto all’indennità di trasferimento, nonché ad ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorità. Il co. 1 bis cit. prevede infatti che, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, l’indennità non spetta a quel personale di cui al comma 1 che, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni, sia trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche laddove la sede di destinazione si trovi ad una distanza superiore ai dieci chilometri dalla sede di provenienza.

7.5. Come correttamente osservato dal T.a.r., è indubbio che, nel caso di specie, il trasferimento operato dall’Amministrazione, nonostante la previa individuazione di una sede di preferenza da parte del personale trasferito, costituisca comunque un trasferimento d’autorità. Difatti, l’espressione di gradimento del dipendente non muta la natura del trasferimento, che l’Amministrazione ha disposto d’ufficio a seguito della soppressione del 1° FOD, cui appartenevano i militari appellanti.

7.6. Sul punto si registra il costante orientamento di questo Consiglio, suffragato dall’autorevole intervento dell’Adunanza plenaria, secondo cui la dislocazione del personale, già dipendente dal comando soppresso, risponde in via esclusiva, o comunque prioritaria, ai superiori interessi pubblici perseguiti dal Corpo mediante la adottata misura organizzativa: “Il connotato autoritativo del trasferimento non scolora per l'effetto della domanda (o dichiarazione di gradimento) presentata dal militare, in quanto questi risulta coinvolto in una procedura di mobilità non per scelta sua personale ma in esclusiva conseguenza delle opzioni organizzative valorizzate dall'amministrazione” (Cons. Stato, sez. IV, 1° dicembre 2015, n. 863; Ad. plen. 29 gennaio 2016, n. 1).

8. Ciò premesso, si osserva come assume carattere dirimente la questione dell’applicabilità del comma 1 bis cit. al caso di specie.

8.1. Sul punto, il T.a.r., con l’impugnata pronuncia, ha ritenuto “inesatto il richiamo, ad opera del ricorrente, al fatto di non provenire da un Comune (Vittorio Veneto) limitrofo (inteso nel senso di “confinante”) al Comune di destinazione (Motta di Livenza), poiché il comma 1-bis cit. si riferisce non già al Comune dove è allocato l’ufficio, bensì alla “sede limitrofa” e dunque all’ambito della circoscrizione territoriale di competenza delle sedi (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 9 gennaio 2017, n. 12). In altre parole, ai fini dell’esclusione dell’indennità di trasferimento, prevista dal comma 1-bis cit., deve considerarsi non il trasferimento del dipendente ad una sede di servizio ubicata in un Comune confinante con quello di provenienza (come preteso dal ricorrente), ma il trasferimento ad una “sede di servizio limitrofa” e, perciò, deve aversi riguardo all’ambito della circoscrizione territoriale della sede di provenienza e di quella di destinazione”.

8.2. In base a tale ricostruzione, il comma 1 bis dovrebbe intendersi nel senso che l’indennità non compete al personale che, a seguito di soppressione di un ente o sue articolazioni, sia stato trasferito da una sede di servizio ad un’altra, le quali sedi siano rispettivamente appartenenti, per competenza, a due circoscrizioni territoriali diverse ma limitrofe.

8.3. Sul punto il Collegio ritiene di non poter condividere l’interpretazione seguita dal T.a.r. con la sentenza impugnata.

Il problema interpretativo nasce dal fatto che il comma 1 e il comma 1 bis non risultano formulati in termini omogenei.

Infatti il comma 1 dà rilievo alla distanza tra i Comuni nel cui territorio sono ubicate le due sedi servizio; invece il comma 1 bis dà rilievo al carattere limitrofo delle due sedi di servizio.

Secondo un primo indirizzo presente nella giurisprudenza dei TAR il comma 1 bis va interpretato in coerenza col disposto del comma 1: perciò se la nuova sede è posta in Comune non confinante (cioè non limitrofo) con quello in cui aveva sede il reparto soppresso l’indennità spetta, purchè le due case comunali distino più di dieci chilometri; invece se la nuova sede è ubicata in Comune confinante (limitrofo) l’indennità non spetta anche se la distanza tra i Comuni eccede i 10 km.

Secondo un diverso indirizzo il riferimento alla sede limitrofa di cui al comma 1 bis va inteso in senso letterale, nel senso cioè di circoscrizione territoriale di competenza (Presidio, Tenenza, Compagnia etc.) confinante con un’altra.

8.4. Al riguardo il Collegio premette che allo stato non risulta esistente nell’ordinamento militare – a livello regolamentare o organizzativo – una individuazione o qualificazione delle sedi da considerare limitrofe.

Pertanto appare condivisibile il primo dei richiamati orientamenti, per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo perché esso tratta in modo omogeneo situazioni analoghe e non introduce differenziazioni irragionevoli nell’ambito dei trasferimenti di autorità disciplinati dall’art.1.

Infatti, seguendo l’opposto orientamento, il trasferimento d’autorità “ordinario” seguirebbe la regola dei Comuni differenti mentre il trasferimento d’autorità per soppressione del reparto seguirebbe la regola delle circoscrizioni confinanti.

Ma soprattutto il criterio della circoscrizione territoriale sarebbe praticabile solo nel caso di reparti aventi una circoscrizione territoriale di competenza.

8.5. In sostanza, nel caso in esame l’adesione alla prima opzione ermeneutica è necessitata dal fatto chele strutture di partenza (1° FOD) e destinazione (Multinational Cimic Group) dell’appellante rientrano nella organizzazione operativa dell’Esercito Italiano e non hanno una propria circoscrizione territoriale di competenza.

8.6. Per tale motivo, se la sede di servizio di cui al comma 1 bis cit. fosse riferita alla circoscrizione territoriale di competenza, anziché essere riferita al Comune, ne deriverebbe un’inammissibile interpretatio abrogans dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001, venendo di fatto meno ogni possibilità di attribuzione dell’indennità di trasferimento ai dipendenti di simile Corpo.

9. Ne consegue che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non ricorre la necessità di fornire alcuna dimostrazione in ordine alla appartenenza della sede di destinazione e di quella di provenienza a due circoscrizioni territoriali di competenza diverse e non limitrofe.

10. In conclusione, l’appello e fondato e pertanto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado e quindi, previo annullamento dell’atto impugnato, va accertato il diritto all’indennità di trasferimento.

11. Le oscillazioni giurisprudenziali sulla questione interpretativa agitata costituiscono eccezionale motivo che giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto (n.r.g. 7215/2017), lo accoglie e, per l’effetto, accoglie il ricorso di primo grado e pertanto, previo annullamento del relativo diniego, accerta il diritto dell’appellante all’indennità di trasferimento.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente
Carlo Schilardi, Consigliere
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Luca Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Giovanni Sabbato Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO

Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Inviato: lun dic 31, 2018 7:26 pm
da panorama
Il Tar di Napoli accoglie il ricorso

1) - in data 03.12.2012, il Comando Nato di Bagnoli veniva soppresso e la base che lo ospitava in cui erano allocati il Quartier Generale Italiano, il JFC, veniva predisposta per essere liberata dal personale militare ivi presente.

2) - a seguito della soppressione della base di Bagnoli, il personale ivi impiegato veniva progressivamente trasferito a partire dal 04 dicembre del 2012, per lasciare definitivamente la sede di Bagnoli (ultimi trasferimenti avvenuti nell’aprile del 2013) e riallocarsi presso la nuova sede di Lago Patria

3) - chiesto, con lettere in data 15.02.2017 e 22.02.2017, il riconoscimento della predetta indennità

4) - le Amministrazioni militari o non rispondevano o davano risposte negative.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di NAPOLI ,sezione SEZIONE 7 ,numero provv.: 201807117, - Public 2018-12-12 –

Pubblicato il 12/12/2018

N. 07117/2018 REG. PROV. COLL.
N. 01077/2017 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1077 del 2017, proposto da:
Luigi Affinito, Giovanni Alaadik, Alfonso Amoruso, Antonio Andolfo, Angelo Bacchetta, Mariano Boemio, Marco Bonanni, Ciro Bonfiglio, Pasquale Buonino, Vincenzo Capaldo, Sebastiano Capone, Gaetano Carta, William Castellano, Michele Cesarino, Patrizio Chianese, Franco Cirillo, Giuseppe Cirillo, Pasquale Cocozza, Antonio Colombo, Giovanni Compagnone, Rosario Cozzolino, Giuseppe D'Alesio, Giovanni D'Angelo, Gennaro Dell'Omo, Arturo Delogu, Ciro De Marino, Francesco De Siato, Roberto Della Luce, Angelo Di Sano, Domenico Esposito, Francesco Esposito, Guglielmo Esposito, Rosario Faccetta, Giovanni Fusco, Sossio Gargiulo, Gerardo Giuliano, Antonio Goriani, Gaetano Guida, Francesco Iannucci, Angelo Imperato, Salvatore Iodice, Mario Libutti, Domenico Maccariello, Antonio Maltempo, Pasquale Manzo, Fabio Marchisano, Mario Marino, Leonardo Minaudo, Antonio Montagna, Lorenzo Morganella, Lorenzo Napolano, Alfredo Pagano, Antonio Pagano, Giuseppe Pagano, Francesco Palmini, Giuseppe Perino, Francesco Pezzella, Giuseppe Pinto, Nicola Pinto, Roberto Pirozzi, Paolo Pisaniello, Pasquale Pitocchelli, Vincenzo Placanica, Ciro Primo, Giuseppe Rainone, Michele Rivezzi, Ruggero Ruggiero, Carlo Russo, Ferdinando Russo, Giovanni Russo, Salvatore Russo, Antonio Sagliocco, Angelo Salzillo, Ernesto Scalera, Cornelio Scialdone, Antonio Sederino, Francesco Sibillo, Francesco Silvestre, Ciro Sorrentino, Antonio Spaccaforno, Emilio Spanò, Giovanni Specchio, Antonino Spezzano, Giuseppe Stellato, Antonio Tessitore, Antonio Valerio, Giuseppe Vecchio, Salvatore Villano, Giovanni Vitucci, Francesco Baldassarre, rappresentati e difesi dall'avvocato Laura Lieggi, domicilio pec come da Registri di Giustizia;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato Napoli, domicilio pec come da Registri di Giustizia; domicilio fisico in Napoli alla via A. Diaz n. 11 presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato;

Per l’accertamento
del diritto soggettivo dei ricorrenti a percepire il trattamento economico previsto dall'art.1, L. n. 86/2001 per il personale trasferito d'autorità, ed ogni altro emolumento spettante in virtù del trasferimento d’autorità, dalla data dell'avvenuto trasferimento a seguito della soppressione dell’Ente di appartenenza nella sede di Bagnoli, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria sulle differenze che risulteranno dovute dal dì di maturazione dei singoli ratei mensili al soddisfo;

nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento della predetta indennità, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.


Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2018 il dott. Guglielmo Passarelli Di Napoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con ricorso iscritto al n. 1077 dell’anno 2017, i ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto indicato in epigrafe. A sostegno delle loro doglianze, premettevano:

di essere tutti Ufficiali, Sottufficiali e Volontari in servizio permanente appartenenti all’Esercito Italiano, alla Marina Militare, all’Aeronautica Militare ed all’Arma dei Carabinieri, e di essere stati tutti in forza ai Comandi/Enti allocati presso la base Nato di Bagnoli;

che, in data 03.12.2012, il Comando Nato di Bagnoli veniva soppresso e la base che lo ospitava in cui erano allocati il Quartier Generale Italiano, il JFC, veniva predisposta per essere liberata dal personale militare ivi presente;

che, a seguito della soppressione della base di Bagnoli, il personale ivi impiegato veniva progressivamente trasferito a partire dal 04 dicembre del 2012, per lasciare definitivamente la sede di Bagnoli (ultimi trasferimenti avvenuti nell’aprile del 2013) e riallocarsi presso la nuova sede di Lago Patria;

che il Tar Puglia, con le sentenze nr. 519 e 520 del 2014, non appellate, aveva già accertato il diritto di militari trasferiti a seguito della soppressione del Comando di appartenenza a percepire le somme dovute a titolo di indennità di trasferimento ex L. 86/2001 condannando il Ministero della Difesa al pagamento di tale indennità in favore dei ricorrenti;

che, come precisato dalla giurisprudenza di merito, un trasferimento d’ufficio si configura ogni qualvolta il trasferimento sia prioritariamente teso a soddisfare l'interesse dell’Amministrazione di appartenenza senza che rilevi la presenza di dichiarazioni di assenso o di disponibilità al trasferimento di sede o la indicazione di preferenze di sede; tale precisazione è d’obbligo poiché a tutti i militari interessati veniva richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di gradimento/istanza di trasferimento a domanda che aveva il sol fine di far dichiarare che il militare chiedeva di essere trasferito presso la sede di Lago Patria dove tutti i militari sarebbero stati per forza di cose trasferiti a seguito della soppressione del Comando nella sede di Bagnoli e della necessità di liberare il sito per la successiva consegna dello stesso alla Fondazione Banco di Napoli;

che, come affermato dal Consiglio di Stato con la recente sentenza nr. 942/2017, l’indennità in questione spetta nel caso in cui la soppressione dell’ente sia stata disposta prima del 31.12.2012 ed i trasferimenti siano avvenuti nel 2013; infatti, la norma introdotta dal comma 1-bis non ha natura di interpretazione autentica;

che la sede di destinazione dei ricorrenti non può essere considerata limitrofa, atteso che fra la sede di Bagnoli e Lago Patria (Comune di Giugliano) si frappongono i comuni di Pozzuoli, Quarto, Mugnano di Napoli, Afragola e Casoria, oltre ad esservi una distanza di oltre dieci chilometri ed una ubicazione in comuni differenti (Bagnoli fa parte del Comune di Napoli, mentre Lago Patria fa parte del Comune di Giugliano);

di aver chiesto, con lettere in data 15.02.2017 e 22.02.2017, il riconoscimento della predetta indennità;

che le Amministrazioni militari o non rispondevano o davano risposte negative.

Instavano quindi per l’accertamento del diritto indicato in epigrafe con vittoria di spese processuali.

Si costituiva l’Amministrazione chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.

All’udienza pubblica del 4.12.2018, il ricorso è stato assunto in decisione.

DIRITTO

I ricorrenti chiedevano l’accertamento del diritto indicato in epigrafe in epigrafe per i seguenti motivi: l’indennità spetta perché il trasferimento dei ricorrenti non può essere considerato su domanda; la soppressione del reparto costituisce il caso tipico nel quale le esigenze dell'Amministrazione risultano comunque prevalenti rispetto all'eventuale interpello dei militari coinvolti circa la scelta della loro futura destinazione (così CdS, n. 777/2012); il co.1 bis dell’art. 1 L.86/2001, introdotto dall’art. 1, co. 163, l. 24 dicembre 2012, n. 228, in vigore dal 01.012013, non può essere applicato in caso di soppressione della sede di servizio effettuata prima del 31.12.2012; la sede di assegnazione, infine, non può essere considerata limitrofa a quella soppressa.

L’Amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso, perché – pur domandandosi il riconoscimento di un diritto soggettivo – tale diritto presuppone la qualifica del trasferimento come d’ufficio, mentre i ricorrenti risultano trasferiti su domanda, sia pure in base a modelli predisposti dall’Amministrazione stessa; e pertanto avrebbero dovuto impugnare i decreti di trasferimento entro il termine di decadenza.

Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso opposta dall’Amministrazione resistente. Infatti, benché questa Sezione, in un precedente invero non molto recente (Tar Campania, Napoli, VII, n. 2760/2013), abbia ritenuto necessaria l’impugnativa dei decreti di trasferimento entro il termine di decadenza, pena l’inammissibilità del ricorso, questo Collegio, conformemente alla giurisprudenza nelle more formatasi sull’indennità di trasferimento ex L. 86/2001, ritiene di dover prescindere dalla predetta impugnativa.

Infatti, i ricorrenti non intendono contestare il decreto di trasferimento, ma chiedono il riconoscimento del diritto all’indennità: dunque, l’impugnativa del decreto di trasferimento non può essere considerata necessaria ai fini del riconoscimento del diritto all’indennità; anche perché è ormai pacifico che “Nell'ipotesi di trasferimento di un militare a seguito della soppressione del Reparto o dell'Ufficio presso il quale svolgeva il proprio servizio, l'invito, proveniente dall'Amministrazione e rivolto allo stesso, di indicare una sede di gradimento non elimina la natura di trasferimento d'autorità insita nel provvedimento, giacché rileva la circostanza che il movimento non è originato dall'iniziativa dei ricorrenti dovuta a ragioni personali ma dall'interesse pubblico conseguente alla riorganizzazione dei Reparti” (così, tra le più recenti, T.A.R. Toscana Firenze Sez. I, 12/04/2018, n. 519). Dunque, se il decreto di trasferimento, a seguito della soppressione del Reparto o dell'Ufficio, si considera in ogni caso un trasferimento d'autorità, non si vede perché esso dovrebbe essere impugnato ai fini del riconoscimento dell’indennità in parola.

Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito precisati.

Si è già precisato che il trasferimento cui sono stati sottoposti i ricorrenti dev’essere considerato un trasferimento d’autorità, in quanto avvenuto nell’interesse dell’Amministrazione; come precisato dal Consiglio di Stato, “Prima dell'entrata in vigore (al primo gennaio 2013) dell'art. 1, co. 163, L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha introdotto il comma 1 bis nell'art. 1 L. 29 marzo 2001, n. 86, spetta al personale militare l'indennità di trasferimento prevista dal comma 1 del medesimo articolo, a seguito del mutamento della sede di servizio dovuto a soppressione (o diversa dislocazione) del reparto di appartenenza (o relative articolazioni), anche in presenza di clausole di gradimento (o istanze di scelta) della nuova sede, purché ricorrano gli ulteriori presupposti individuati dalla norma, ovvero una distanza fra la nuova e l'originaria sede di servizio superiore ai 10 chilometri e l'ubicazione in Comuni differenti” (così Cons. Stato, Sez. IV Sent., 21/02/2017, n. 814).

Inoltre, ai fini dell’individuazione della disciplina applicabile, ciò che rileva non è il momento di effettiva esecuzione del movimento del personale, ma la data di soppressione del reparto (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 942/2017); sicché, nel caso di specie, poiché il Comando Nato di Bagnoli è stato soppresso in data 3.12.2012, l’indennità va riconosciuta anche ai militari che sono stati trasferiti nel corso del 2013.

Infine, è incontestato che fra la sede di Bagnoli e Lago Patria (Comune di Giugliano) si frappongono i comuni di Pozzuoli, Quarto, Mugnano di Napoli, Afragola e Casoria, oltre ad esservi una distanza di oltre dieci chilometri ed una ubicazione in comuni differenti (Bagnoli fa parte del Comune di Napoli, mentre Lago Patria fa parte del Comune di Giugliano). Secondo l’Avvocatura, piuttosto, Lago Patria e Bagnoli devono quindi considerarsi limitrofe, perché tali località, pur distanti più di dieci chilometri, appartengono alla circoscrizione territoriale della Città metropolitana di Napoli.

Tale opzione interpretativa, tuttavia, non può essere condivisa: oltre ad essere in contrasto con la giurisprudenza del Consiglio di Stato, è in contrasto con la lettera della legge applicabile, ratione temporis, al caso di specie.

Le spese processuali vanno poste a carico della parte soccombente e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Settima Sezione di Napoli, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 1077 dell’anno 2017 e per l’effetto accerta il diritto dei ricorrenti all’indennità indicata in epigrafe;

2. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento della predetta indennità, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria;

3. Condanna l’Amministrazione resistente a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000 (duemila/00) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge, e contributo unificato, se ed in quanto versato; somma da attribuirsi all'avv. Laura Lieggi, procuratrice della parte ricorrente, dichiaratasi antistatario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
Rosalia Maria Rita Messina, Presidente
Guglielmo Passarelli Di Napoli, Consigliere, Estensore
Valeria Ianniello, Primo Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Guglielmo Passarelli Di Napoli Rosalia Maria Rita Messina





IL SEGRETARIO

Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Inviato: ven apr 12, 2019 11:02 pm
da panorama
L' Amministrazione perde l'appello

Il CdS precisa:

1) - Il numero significativo di recenti precedenti di merito richiamabili ( cfr. IV Sez. nn. 4344/18, 4350/18, 4351/18, 4352/18, 4353/18, 4354/18, 4355/18, 4609/18 e 461918) consente quindi di argomentare il rigetto dell’appello dell’Amministrazione in via sintetica.
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SENTENZA BREVE sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201902383

Pubblicato il 12/04/2019

N. 02383/2019 REG. PROV. COLL.
N. 02298/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 2298 del 2019, proposto da
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, Guardia di Finanza - Comando Regionale Piemonte - Torino, Guardia di Finanza - Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Piemonte - Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
Francesco Benevento, Andrea Erroi, Massimiliano Fornaro, Orazio Gentile, Gaspare Giacalone, Giancarlo Biagio Miranda, Beniamino Montanaro, Guido Ospizio, Paolo Papa, Francesco Vizzi, rappresentati e difesi dagli avvocati Umberto Coronas, Salvatore Coronas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Umberto Coronas in Roma, via Giuseppe Ferrari 4;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima) n. 01316/2018, resa tra le parti;


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Francesco Benevento e di Andrea Erroi e di Massimiliano Fornaro e di Orazio Gentile e di Gaspare Giacalone e di Giancarlo Biagio Miranda e di Beniamino Montanaro e di Guido Ospizio e di Paolo Papa e di Francesco Vizzi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 il Cons. Antonino Anastasi e uditi per le parti l’avvocato Umberto Coronas e l'Avvocato dello Stato Maurizio Greco;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


I fatti di causa sono analiticamente ed esaustivamente riportati nell’appello dell’Amministrazione al quale, in difetto di contestazione ex adverso, si può dunque fare rinvio.

Ciò premesso l’appello è infondato.

Infatti sulla questione oggetto della presente controversia la Sezione si è ormai univocamente orientata, aderendo a un indirizzo interpretativo al quale il Collegio – in difetto di sopravvenienze regolamentari – intende dare continuità.

Il numero significativo di recenti precedenti di merito richiamabili ( cfr. IV Sez. nn. 4344/18, 4350/18, 4351/18, 4352/18, 4353/18, 4354/18, 4355/18, 4609/18 e 461918) consente quindi di argomentare il rigetto dell’appello dell’Amministrazione in via sintetica.

Come è noto, l’art. 1 della legge n. 86 del 2001 così dispone per quanto di interesse:

(Indennità di trasferimento)

1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ….trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a …...

1-bis. L’indennità di cui al comma 1 nonche' ogni altra indennita' o rimborso previsti nei casi di trasferimento d'autorita' non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa, anche se distante oltre dieci chilometri, a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni (Comma inserito dall’articolo 1, comma 163, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. a decorrere dal 1.1.2013).

Secondo evidenza, il comma 1 regola l’indennità di trasferimento d’autorità: come chiarito da Ap. 23 del 2011 i presupposti per l’erogazione di tale indennità sono a) sedi di servizio collocate in comuni differenti b) distanza tra tali sedi superiore a 10 km.

Come è noto, nel tempo sono sorti problemi nel caso di riassegnazione di militari a seguito della soppressione dell’unità di appartenenza.

Secondo l’Amministrazione militare in questo caso l’eventuale gradimento sulla nuova sede reso dall’interessato trasformava il trasferimento a domanda.

Questa interpretazione non è stata avallata dalla giurisprudenza della Sezione, che ha trovato autorevolissima conferma nella sentenza Ap. n. 1 del 2016, ove si chiarisce – in estrema sintesi – che nonostante il gradimento espresso dal militare il trasferimento per soppressione unità resta autoritativo.

Il Legislatore ha poi introdotto il comma 1 bis ( che si applica solo nel caso di soppressione) il quale da un lato ha accolto la tesi del trasferimento d’autorità ma dall’altro ha escluso l’indennità in caso di trasferimento a sede limitrofa a quella del reparto soppresso indipendentemente dalla distanza.

L’intervento del Legislatore ha determinato un nuovo problema interpretativo in quanto – come evidenziato dalle pronunce sopra richiamate e a differenza di come sostiene l’Amministrazione – non esiste una univoca definizione normativa di sede limitrofa, realmente utilizzabile ai fini che ne occupano.

Al riguardo, secondo alcuni TAR il comma 1 bis va interpretato con le categorie del comma 1: in sostanza, in caso di soppressione, se la nuova sede è posta in comune non confinante ( cioè non limitrofo) l’indennità spetta; invece se la nuova sede è ubicata in comune confinante ( limitrofo) non spetta anche se la seconda sede dista più di 10 km.

Secondo altri TAR invece sede limitrofa vuol dire sede ( cioè ufficio avente un ambito di giurisdizione) confinante, nel senso – a titolo di ipotetico esempio – che un comando provinciale territoriale di Roma confina con l’analogo di Viterbo, restando irrilevante la distanza effettiva ( circa 70 km) tra le due sedi.

Due rilievi hanno indotto la Sezione ad aderire alla prima delle tesi ora compendiate.

In primo luogo, l’altra tesi è praticabile solo in caso di unità aventi un ambito di competenza territoriale circoscritto, cioè solo con riferimento sull’organizzazione territoriale dei Corpi. Essa è invece impraticabile nel caso di soppressione o aggregazione di unità che non avevano una giurisdizione limitata ma operavano su tutto il territorio nazionale o su una parte significativa di esso.

Soprattutto – e in sede ermeneutica questo sembra l’argomento decisivo – l’interpretazione sostenuta dall’Amministrazione introduce una differenziazione incomprensibile nell’ambito dei trasferimenti di autorità: secondo l’Amministrazione, infatti, il trasferimento di autorità “ordinario” ( si pensi a quello per incompatibilità) segue la regola dei comuni differenti, mentre il trasferimento per soppressione di unità dovrebbe seguire la diversa regola dei confini territoriali di competenza.

All’opposto, costituisce canone interpretativo di riferimento quello secondo cui – all’interno dello stesso testo normativo e anzi in due commi limitrofi – le definizioni ricorrenti vanno applicate e declinate in modo omogeneo, dovendosi presupporre che il Legislatore non possa aver conferito in via implicita o silente significati divergenti a istituti o definizioni di fattispecie sovrapponibili.

Ciò chiarito, nel caso all’esame è pacifico che le nuove sedi di servizio ( Finale e Valenza) distano ben oltre 10 km dalla soppressa sede di Tortona e che quei comuni non sono confinanti.

Pertanto il diniego dell’amministrazione risulta, come ben chiarito dal Tar, illegittimo.

Le altre questioni ora evocate nell’atto di appello ( omessa comprova del trasferimento di residenza e abitazione) non possono essere qui considerate rilevanti, in quanto il provvedimento impugnato faceva riferimento esclusivamente alla questione delle sedi limitrofe, ora illustrata.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono l’appello va pertanto respinto con integrale conferma della gravata sentenza.

Le spese di giudizio sono eccezionalmente compensate, considerato il recente assestamento della giurisprudenza della Sezione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe. ( ric. RG 2298/2019).

Spese del grado compensate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi, Presidente, Estensore
Leonardo Spagnoletti, Consigliere
Nicola D'Angelo, Consigliere
Silvia Martino, Consigliere
Luca Monteferrante, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Antonino Anastasi





IL SEGRETARIO

Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Inviato: ven lug 19, 2019 2:07 pm
da panorama
Qui sotto i punti particolari della suindicata sentenza che da torto all'Amministrazione perdendo l'appello.


(articolo 1, comma 163, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228. a decorrere dal 1.1.2013).

Il CdS precisa:

1) - Il numero significativo di recenti precedenti di merito richiamabili ( cfr. IV Sez. nn. 4344/18, 4350/18, 4351/18, 4352/18, 4353/18, 4354/18, 4355/18, 4609/18 e 461918) consente quindi di argomentare il rigetto dell’appello dell’Amministrazione in via sintetica.

2) - L’intervento del Legislatore ha determinato un nuovo problema interpretativo in quanto – come evidenziato dalle pronunce sopra richiamate e a differenza di come sostiene l’Amministrazione – non esiste una univoca definizione normativa di sede limitrofa, realmente utilizzabile ai fini che ne occupano.

3) - Al riguardo, secondo alcuni TAR il comma 1 bis va interpretato con le categorie del comma 1: in sostanza, in caso di soppressione, se la nuova sede è posta in comune non confinante ( cioè non limitrofo) l’indennità spetta;
- ) - invece se la nuova sede è ubicata in comune confinante ( limitrofo) non spetta anche se la seconda sede dista più di 10 km.

4) - Secondo altri TAR invece sede limitrofa vuol dire sede ( cioè ufficio avente un ambito di giurisdizione) confinante, nel senso – a titolo di ipotetico esempio – che un comando provinciale territoriale di Roma confina con l’analogo di Viterbo, restando irrilevante la distanza effettiva ( circa 70 km) tra le due sedi.

5) - Due rilievi hanno indotto la Sezione ad aderire alla prima delle tesi ora compendiate.

N.B.: rileggi i n. 2, 3, 4 e 5.

Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Inviato: ven ott 04, 2019 7:04 pm
da panorama
Il CdS rigetta l'appello del Ministero Difesa e indica altri elementi per l'indennità di trasferimento, anche nei casi diversi della chiusura/dislocazione.

1) - a seguito di provvedimenti di riorganizzazione/ridislocazione della base Nato con sede in Bagnoli, Comune di Napoli, sono stati movimentati presso la neo costituita base Nato di Lago Patria, Comune di Giugliano in Campania (Provincia di Napoli).

2) - parte del personale ha presentato istanza di trasferimento al fine di individuare la sede di reimpiego più congeniale rispetto alle proprie aspettative e che, in accoglimento delle indicazioni formulate dagli interessati, è stato disposto il movimento “a domanda”.

3) - gli elementi costitutivi del diritto di credito alla percezione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 della l. n. 86 del 2001, nel caso di specie, sussistono, in quanto, oltre al trasferimento d’ufficio, la nuova sede è ubicata in un Comune diverso (Giugliano in Campania rispetto a Napoli) ad una distanza, sia pure di poco, superiore ai 10 km;

4) - ad ogni buon conto, anche ove volesse ritenersi applicabile alla fattispecie il comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001, sussisterebbe comunque il diritto all’indennità di trasferimento in quanto i Comuni di Napoli (ove insiste il territorio di Bagnoli, ove era dislocata la Base) e di Giugliano in Campania (ove insiste il territorio di Lago Patria, ove è stata dislocata la Base), oltre a distare poco più di 10 chilometri, non sono confinanti, ma sono Comuni c.d. di seconda corona, mentre la locuzione “sede di servizio limitrofa” di cui al richiamato comma 1.bis deve essere intesa nel senso di Comuni confinanti (cfr. Cons. Stato, IV, 17 luglio 2018, n. 4352);

N.B.: rileggi il punto 4 suindicato.

P.S.: Altri punti importanti potete leggerli direttamente qui sotto.
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SENTENZA sede di CONSIGLIO DI STATO, sezione SEZIONE 4, numero provv.: 201906588

Pubblicato il 02/10/2019

N. 06588/2019 REG. PROV. COLL.
N. 01837/2019 REG. RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1837 del 2019, proposto dal Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro
i signori Luigi Affinito, Giovanni Alaadik, Alfonso Amoruso, Antonio Andolfo, Giovanni Vitucci, Francesco Baldassarre, Angelo Bacchetta, Mariano Boemio, Marco Bonanni, Ciro Bonfiglio, Pasquale Buonino, Vincenzo Capaldo, Sebastiano Capone, Gaetano Carta, William Castellano, Michele Cesarino, Patrizio Chianese, Franco Cirillo, Giuseppe Cirillo, Pasquale Cocozza, Antonio Colombo, Giovanni Compagnone, Rosario Cozzolino, Giuseppe D'Alesio, Giovanni D'Angelo, Gennaro Dell'Omo, Arturo Delogu, Ciro De Marino, Francesco De Siato, Roberto Della Luce, Angelo Di Sano, Domenico Esposito, Francesco Esposito, Guglielmo Esposito, Rosario Faccetta, Giovanni Fusco, Sossio Gargiulo, Gerardo Giuliano, Antonio Goriani, Gaetano Guida, Francesco Iannucci, Angelo Imperato, Salvatore Iodice, Mario Libutti, Domenico Maccariello, Antonio Maltempo, Pasquale Manzo, Fabio Marchisano, Mario Marino, Leonardo Minaudo, Antonio Montagna, Lorenzo Morganella, Lorenzo Napolano, Alfredo Pagano, Antonio Pagano, Giuseppe Pagano, Francesco Palmini, Giuseppe Perino, Francesci Pezzella, Giuseppe Pinto, Nicola Pinto, Roberto Pirozzi, Paolo Pisaniello, Pasquale Pitocchelli, Vincenzo Placanica, Ciro Primo, Giuseppe Rainone, Michele Rivezzi, Ruggero Ruggiero, Carlo Russo, Ferdinando Russo, Giovanni Russo, Salvatore Russo, Antonio Sagliocco, Angelo Salzillo, Ernesto Scalera, Cornelio Scialdone, Antonio Sederino, Francesco Sibillo, Francesco Silvestre, Ciro Sorrentino, Antonio Spaccaforno, Emilio Spanò, Giovanni Specchio, Antonino Spezzano, Giuseppe Stellato, Antonio Tessitore, Antonio Valerio, Giuseppe Vecchio e Salvatore Villano, rappresentati e difesi dall’avvocato Laura Lieggi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;

per la riforma
della sentenza del T.a.r. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione Settima, n. 7117 del 12 dicembre 2018.


Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio degli appellati come in epigrafe indicati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2019 il Cons. Roberto Caponigro e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Anna Collabolletta e l’avvocato Laura Lieggi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Il T.a.r. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione Settima, con sentenza 12 dicembre 2018, n. 7117, ha accolto il ricorso proposto dagli odierni militari appellati e, per l’effetto, ha accertato il diritto degli stessi all’indennità prevista dall’art. 1 della l. n. 86 del 2001 per il personale trasferito d’autorità.

Il Ministero della Difesa, nel proporre il presente appello, ha esposto che le controparti - militari appartenenti alle categorie di Ufficiali, Sottufficiali e Graduati dell’Arma dei Carabinieri, dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare - a seguito di provvedimenti di riorganizzazione/ridislocazione della base Nato con sede in Bagnoli, Comune di Napoli, sono stati movimentati presso la neo costituita base Nato di Lago Patria, Comune di Giugliano in Campania (Provincia di Napoli).

L’Amministrazione ha soggiunto che, nell’ambito di tale procedimento di soppressione, parte del personale ha presentato istanza di trasferimento al fine di individuare la sede di reimpiego più congeniale rispetto alle proprie aspettative e che, in accoglimento delle indicazioni formulate dagli interessati, è stato disposto il movimento “a domanda”.

Il Ministero, avverso la sentenza impugnata, ha proposto le seguenti doglianze:

- dal confronto della norma ante e post innovazione apportata dal comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001, si evincerebbe che non vi è alcun automatismo tra la soppressione o dislocazione del reparto e l’erogazione dell’indennità;

- la giurisprudenza qualificherebbe le tipologie di movimenti avendo riguardo all’interesse che, in via prioritaria, viene soddisfatto con il trasferimento, per cui, se tale interesse è attribuito all’Amministrazione, il trasferimento è qualificato “d’autorità”, se l’interesse prioritario è attribuito al militare, il trasferimento è qualificato “a domanda” ed a tal fine sarebbe determinante la presenza di un’istanza o di una dichiarazione di gradimento;

- i militari che, nel caso di specie, sono stati attinti dal movimento sarebbero stati resi edotti della circostanza che si sarebbe trattato di trasferimento a domanda, atteso che l’Amministrazione si sarebbe autolimitata, dando prevalenza alla domanda del militare e destinandolo al Reparto desiderato, essendo altrimenti libera di destinarlo ad una sede più lontana e più scomoda;

- il giudice di primo grado non motiverebbe in ordine alla realtà che individua alcuni Comuni come facenti parte della Città Metropolitana di Napoli, svilendo l’elemento della zona limitrofa o confinante come individuata dal legislatore nella modifica normativa;

- nello specifico, non si sarebbe trattato della soppressione di un Reparto, ma della ridislocazione di un Reparto in ambito territoriale;

- gli interessati non avrebbero dato prova di un effettivo trasferimento di abitazione, mobili e masserizie, mentre la normativa sarebbe finalizzata a ristorare il disagio solo nell’ipotesi di un cambio di alloggio.

Gli appellati hanno eccepito l’inammissibilità del gravame, perché l’appellante non avrebbe argomentato specifiche censure avverso la sentenza impugnata e per il divieto dei nova in appello ex art. 104 c.p.a.; nel merito, hanno contestato la fondatezza delle doglianze proposte ed hanno concluso per il rigetto del gravame.

Le parti hanno depositato altre memorie.

All’udienza pubblica del 4 luglio 2019, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Le eccezioni di inammissibilità formulate dagli appellati sono infondate, sia perché dal testo del ricorso in appello possono evincersi le doglianze che il Ministero ha articolato contro la sentenza di primo grado, sia perché, per il costante orientamento della giurisprudenza, dal quale il Collegio non ha ragione di discostarsi, “il divieto di proporre motivi nuovi in appello non è applicabile anche all' amministrazione resistente in primo grado, la quale può impugnare la decisione del primo giudice per tutti i motivi che reputi idonei a rinnovarla.” (cfr. Cons. Stato, IV, 1° marzo 2017, n. 942).

3. Nel merito, l’appello è infondato e va di conseguenza respinto.

In proposito, va rilevato quanto segue:

- i trasferimenti in discorso, pur in presenza di una manifestazione di gradimento o di un’istanza formulato dagli interessati, devono qualificarsi “d’autorità”, atteso che, in caso di soppressione o di diversa dislocazione del Reparto, il militare deve necessariamente abbandonare la precedente sede di servizio;

- la ragione del trasferimento, in altri termini, è individuabile nella soppressione o nella diversa dislocazione del Reparto e non nella manifestazione di gradimento presentata dal militare;

- l’indennità di trasferimento, in presenza di tutti gli altri presupposti di legge, spetta anche al militare che abbia espresso il gradimento circa la nuova sede di servizio, in quanto privo di alternativa, non esistendo più la pregressa sede di servizio, ed astretto al dovere di obbedienza (cfr. Adunanza Plenaria, Cons. Stato, n. 1 del 2016);

- una manifestazione di gradimento renderebbe irretrattabile l’individuazione della sede prescelta, rende inammissibili, per carenza di interesse, le eventuali azioni giudiziarie intraprese dal militare che subisce il trasferimento, ma non incide sul diritto di credito a percepire l’indennità che scaturisce direttamente dalla legge quando vi sono i relativi presupposti;

- gli elementi costitutivi del diritto di credito alla percezione dell’indennità di trasferimento ex art. 1 della l. n. 86 del 2001, nel caso di specie, sussistono, in quanto, oltre al trasferimento d’ufficio, la nuova sede è ubicata in un Comune diverso (Giugliano in Campania rispetto a Napoli) ad una distanza, sia pure di poco, superiore ai 10 km;

- alla fattispecie si applica la normativa previgente all’entrata in vigore del comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001, introdotto a far tempo dal 1° gennaio 2013 dall’art. 1, comma 163, della legge n. 228 del 2012, in quanto, per giurisprudenza costante, la disposizione de qua non ha natura di interpretazione autentica e, inoltre, costituisce un dato dirimente che il Comando Nato di Bagnoli è stato soppresso in data 3 dicembre 2012 (Cfr. Cons. Stato, IV, 1° marzo 2017, n. 942);

- ad ogni buon conto, anche ove volesse ritenersi applicabile alla fattispecie il comma 1-bis dell’art. 1 della legge n. 86 del 2001, sussisterebbe comunque il diritto all’indennità di trasferimento in quanto i Comuni di Napoli (ove insiste il territorio di Bagnoli, ove era dislocata la Base) e di Giugliano in Campania (ove insiste il territorio di Lago Patria, ove è stata dislocata la Base), oltre a distare poco più di 10 chilometri, non sono confinanti, ma sono Comuni c.d. di seconda corona, mentre la locuzione “sede di servizio limitrofa” di cui al richiamato comma 1.bis deve essere intesa nel senso di Comuni confinanti (cfr. Cons. Stato, IV, 17 luglio 2018, n. 4352);

- l’indennità di trasferimento è dovuta sia in caso di soppressione che di dislocazione del reparto;

- la coesistenza dei presupposti di legge per l’attribuzione del beneficio rende ininfluente l’accertamento del trasferimento o meno dell’abitazione, dei mobili e delle masserizie nel Comune in cui il militare è tenuto ad espletare l’attività di servizio.

4. Per le ragioni che precedono, l’appello va respinto.

La peculiarità della fattispecie induce a disporre la compensazione delle spese del giudizio di appello tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 1837 del 2019).
Compensa tra le parti le spese del giudizio di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2019, con l'intervento dei magistrati:
Luigi Maruotti, Presidente
Giuseppe Castiglia, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere, Estensore
Giuseppa Carluccio, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto Caponigro Luigi Maruotti





IL SEGRETARIO

Re: Trasferimento a domanda per chiusura ente

Inviato: mer mag 04, 2022 6:48 pm
da panorama
Interessante sentenza del Tar Campania sezione staccata di Salerno che accoglie il ricorso di 2 ricorrenti nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

- pagamento dell'indennità di trasferimento così come prevista dall'art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, dalla data di avvenuto trasferimento dalla sede di servizio di Potenza ad Altamura (BA), oltre il maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria, secondo i criteri stabiliti dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato 15 giugno 1988, n. 3, 13 ottobre 2011, n. 18 e 5 giugno 2012, n. 18;

- Trasferimento avvenuto in data 20 novembre 2009, la richiesta di pagamento avanzata a maggio 2016 ...... Omissis

Per meglio comprendere il giudizio, bisogna leggere tutti i punti n. 6 della sentenza.

6. Il dies a quo del termine di prescrizione, peraltro, non coincide con le verifiche dell'amministrazione circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento, ma, secondo la regola generale, deve essere individuato nel momento in cui il credito può essere fatto valere (art. 2935 c.c.), vale a dire in ogni scadenza mensile successiva alla data del trasferimento.