Indennità di comando presidente CMO Straordinaria

Feed - UFFICIALI

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12891
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Indennità di comando presidente CMO Straordinaria

Messaggio da panorama »

indennità di comando Presidente CMO Straordinaria
---------------------------------------------------------------------------

04/08/2014 201402095 Sentenza 2


N. 02095/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01887/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA
Sul ricorso n. 1887 del 2013, proposto da:
- G. M., rappresentato e difeso dall’Avv. Rosa Fanizzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, in Lecce alla via Paladini 50;

contro
- il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliato;

nei confronti di
- Stato Maggiore Difesa, Centro Militare Esercito Puglia, Centro Ospedaliero Militare Taranto;

per l’annullamento
- della nota prot. n. MDE 24472/0007515 31 5.7.2 del 27 giugno 2013, ricevuta il 9 luglio 2013, con cui il CME Puglia ha informato il ricorrente delle risultanze dell’ispezione diretta ordinaria amministrativo - contabile effettuata dall’Ufficio Centrale per le ispezioni amministrative;

- delle note riassuntive dell’ispezione diretta ordinaria amministrativo - contabile effettuata dall’Ufficio Centrale per le ispezioni amministrative presso il CME Puglia di Bari e relativi allegati, nella parte di interesse e di lesione per il ricorrente;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare: del foglio n. 114/2/1764/4525.1 del 13 novembre 2007 di SMD e della circolare attuativa n. MDGMIL 05 IV 152/68831 di PERSOMIL del 13 dicembre 2007 con relativi allegati e ss.mm.ii.; del foglio n. M_SSMD 0058502 del 12 luglio 2010 di SMD recante l’aggiornamento dell’elenco dei percettori dell’indennità di comando di cui alla circ. di PERSOMIL n. MDGMIL 05 IV 152/68831 del 13 dicembre 2007; delle tabelle organiche (TT.OO.) del CME Puglia di data e numero sconosciuti, nella parte in cui non prevedono l’incarico di Presidente di CMO S presso il DMML di Taranto;

delle tabelle organiche (TT.OO.) del COM di Taranto di data e numero sconosciuti, nella parte in cui non prevedono l’incarico di Presidente di CMO S presso il DMML di Taranto;

- e per l’accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità di comando per l’incarico di Presidente di CMO S ricoperto presso il DMML di Taranto con condanna dell’Amministrazione resistente alla restituzione delle somme indebitamente detratte dalla pensione del ricorrente.

Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 28 maggio 2014 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Fanizzi e Colangelo -per le pp.aa..
Osservato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:

- il dr. G. M. è stato Tenente Colonnello del ruolo ordinario del Corpo Sanitario dell’Esercito Italiano, in servizio permanente effettivo nella forza extraorganica del ‘CME Puglia’ con l’incarico di Presidente della Commissione Medico Ospedaliera Straordinaria di medicina legale presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale (D.M.M.L.) della Marina Militare di Taranto.

- in tale veste egli percepiva l’indennità di comando di cui all’art. 10, comma 2, l. n. 78 del 23 marzo 1983 (art. 10 - ‘Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede’: <<Agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell’indennità di cui all’articolo 4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell’indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare dall’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

L’indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro>>).

- a seguito dell’ispezione diretta ordinaria amministrativo - contabile effettuata dall’Ufficio Centrale per le ispezioni amministrative presso il CME Puglia di Bari veniva rilevato, tuttavia, che il ricorrente aveva “percepito l’indennità di comando per aver ricoperto l’incarico di Presidente CMO Straordinaria presso DMML Taranto non previsto dalle circolari in vigore”, e, conseguentemente, richiesto allo stesso di restituire le somme ottenute a tale titolo dall’1 gennaio 2008 al 16 febbraio 2009 e dal 23 gennaio al 31 maggio 2010.

2.- Era dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

a) violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241 del 1990; violazione dei principi fondamentali in materia di partecipazione, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa.

b) violazione dell’art. 10 l. n. 78 del 1983; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; falsa ed erronea presupposizione; illogicità manifesta; arbitrarietà; contraddittorietà; perplessità; sviamento.

c) sotto altro profilo: violazione dell’art. 10 l. n. 78 del 1983 e dell’art. 6 d.p.r. n. 171 del 2007; difetto di istruttoria; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere; sviamento; perplessità; illogicità; contraddittorietà; illegittimità derivata.

d) sotto ulteriore profilo: violazione dell’art. 10 l. n. 78 del 1983 e dell’art. 6 d.p.r. n. 171 del 2007; violazione artt. 3, 36 e 97 Cost.; violazione del principio di equiparazione del trattamento economico tra i militari di tutte le armi; illogicità; contraddittorietà; perplessità; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.

3.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e per le ragioni che di seguito si esporranno.

4.- Esaminando la censura formulata con riguardo all’art. 7 l. n. 241 del 1990, in specie, il Collegio ritiene che -pur nella consapevolezza dell’indirizzo per cui la doverosità del recupero da parte dell’Amministrazione delle somme indebitamente corrisposte ai propri dipendenti esclude, in termini generali, che l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento configuri causa di illegittimità della ripetizione- la particolarità del caso in oggetto ne giustifica una valutazione di fondatezza: le specifiche vicende che interessavano la sanità militare barese, anzitutto (con la soppressione dell’Ospedale ‘Bonomo’ e l’istituzione, per quel che qui interessa, delle C.M.O. Straordinarie presso i D.M.M.L. di Bari e di Taranto), unite al peso che nell’individuazione dei destinatari dell’indennità supplementare di comando la normativa attribuisce alle -costitutive e non solo ricognitive- determinazioni della stessa Amministrazione della Difesa (con i conseguenti margini di discrezionalità tecnica), impediscono di ritenere gli atti impugnati come completamente vincolati e del tutto privi di profili pur latamente autoritativi.

Un preventivo coinvolgimento del ricorrente, dunque, e l’acquisizione di sue eventuali osservazioni, avrebbe potuto avere utilità e andava, pertanto, assicurato: in tal senso il ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento delle altre questioni formulate.

5.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1887 del 2013 indicato in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 maggio 2014, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/08/2014


panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12891
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Re: Indennità di comando presidente CMO Straordinaria

Messaggio da panorama »

01/08/2014 201402082 Sentenza 2

N. 02082/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01881/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso n. 1881 del 2013, proposto da:
- E. V., rappresentato e difeso dall’Avv. Rosa Fanizzi, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Gabriella De Giorgi Cezzi, in Lecce alla via Paladini 50;

contro
- il Ministero della Difesa, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce e presso la medesima per legge domiciliato;

nei confronti di
- Stato Maggiore Difesa, Centro Militare Esercito Puglia, Centro Ospedaliero Militare Taranto;

per l’annullamento
- della nota prot. n. MDE 24472/0007520 31 5.7.2 del 27 giugno 2013, ricevuta il 9 luglio 2013, con cui il CME Puglia ha informato il ricorrente delle risultanze dell’ispezione diretta ordinaria amministrativo - contabile effettuata dall’Ufficio Centrale per le ispezioni amministrative;

- della revoca dell’emolumento a partire dal mese di agosto 2013, come applicata in busta paga del ricorrente;

- delle note riassuntive dell’ispezione diretta ordinaria amministrativo - contabile effettuata dall’Ufficio Centrale per le ispezioni amministrative presso il CME Puglia di Bari e relativi allegati, nella parte di interesse e di lesione per il ricorrente;

- di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale, in particolare: del foglio n. 114/2/1764/4525.1 del 13 novembre 2007 di SMD e della circolare attuativa n. MDGMIL 05 IV 152/68831 di PERSOMIL del 13 dicembre 2007 con relativi allegati e ss.mm.ii.; del foglio n. M_SSMD 0058502 del 12 luglio 2010 di SMD recante l’aggiornamento dell’elenco dei percettori dell’indennità di comando di cui alla circ. di PERSOMIL n. MDGMIL 05 IV 152/68831 del 13 dicembre 2007; delle tabelle organiche (TT.OO.) del CME Puglia di data e numero sconosciuti, nella parte in cui non prevedono l’incarico di Presidente di CMO S presso il DMML di Taranto;

delle tabelle organiche (TT.OO.) del COM di Taranto di data e numero sconosciuti, nella parte in cui non prevedono l’incarico di Presidente di CMO S presso il DMML di Taranto;

- e per l’accertamento del diritto del ricorrente alla corresponsione dell’indennità di comando per l’incarico di Presidente di CMO S ricoperto presso il DMML di Taranto con condanna dell’Amministrazione resistente alla restituzione delle somme indebitamente detratte dalla pensione del ricorrente.

Visto il ricorso.
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa.
Visti gli atti della causa.
Relatore all’udienza pubblica del 28 maggio 2014 il Cons. Ettore Manca e uditi gli Avv.ti Fanizzi e Colangelo -per le pp.aa..
Osservato quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Dal ricorso e dagli altri atti della causa emerge che:

- il dr. E. V. è Tenente Colonnello del ruolo ordinario del Corpo Sanitario dell’Esercito Italiano, in servizio permanente effettivo nella forza extraorganica del ‘CME Puglia’ con l’incarico di Presidente della Commissione Medico Ospedaliera Straordinaria di medicina legale presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale (D.M.M.L.) della Marina Militare di Taranto.

- in tale veste egli percepiva l’indennità di comando di cui all’art. 10, comma 2, l. n. 78 del 23 marzo 1983 (art. 10 - ‘Indennità supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede’: <<Agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica quando in comando di singole unità o gruppi di unità navali spetta, per il periodo di percezione dell’indennità di cui all’articolo 4, un'indennità supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell’indennità di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all’anzianità di servizio militare dall’annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.

L’indennità di cui al comma precedente spetta altresì agli ufficiali e sottufficiali dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro>>).

- a seguito dell’ispezione diretta ordinaria amministrativo - contabile effettuata dall’Ufficio Centrale per le ispezioni amministrative presso il CME Puglia di Bari veniva rilevato, tuttavia, che il ricorrente aveva “percepito l’indennità di comando per aver ricoperto l’incarico di Presidente CMO Straordinaria presso DMML Taranto non previsto dalle circolari in vigore”, e, conseguentemente, richiesto allo stesso di restituire le somme ottenute a tale titolo dall’1 aprile 2009 al 22 gennaio 2010 e revocata la corresponsione dell’emolumento a partire dal mese di agosto del 2013.

2.- Era dunque proposto il ricorso in esame, per i seguenti motivi:

a) violazione degli artt. 7 ss. l. n. 241 del 1990; violazione dei principi fondamentali in materia di partecipazione, buon andamento e correttezza dell’azione amministrativa.

b) violazione dell’art. 10 l. n. 78 del 1983; difetto assoluto di istruttoria e di motivazione; falsa ed erronea presupposizione; illogicità manifesta; arbitrarietà; contraddittorietà; perplessità; sviamento.

c) sotto altro profilo: violazione dell’art. 10 l. n. 78 del 1983 e dell’art. 6 d.p.r. n. 171 del 2007; difetto di istruttoria; travisamento ed erronea valutazione dei fatti; eccesso di potere; sviamento; perplessità;
illogicità; contraddittorietà; illegittimità derivata.

d) sotto ulteriore profilo: violazione dell’art. 10 l. n. 78 del 1983 e dell’art. 6 d.p.r. n. 171 del 2007; violazione artt. 3, 36 e 97 Cost.; violazione del principio di equiparazione del trattamento economico tra i militari di tutte le armi; illogicità; contraddittorietà; perplessità; disparità di trattamento; ingiustizia manifesta.

3.- Tanto premesso in fatto, rileva il Collegio che il ricorso è fondato e va accolto nei sensi e per le ragioni che di seguito si esporranno.

4.- Esaminando la censura formulata con riguardo all’art. 7 l. n. 241 del 1990, in specie, il Collegio ritiene che -pur nella consapevolezza dell’indirizzo per cui la doverosità del recupero da parte dell’Amministrazione delle somme indebitamente corrisposte ai propri dipendenti esclude, in termini generali, che l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento configuri causa di illegittimità della ripetizione- la particolarità del caso in oggetto ne giustifica una valutazione di fondatezza: le specifiche vicende che interessavano la sanità militare barese, anzitutto (con la soppressione dell’Ospedale ‘Bonomo’ e l’istituzione, per quel che qui interessa, delle C.M.O. Straordinarie presso i D.M.M.L. di Bari e di Taranto), unite al peso che nell’individuazione dei destinatari dell’indennità supplementare di comando la normativa attribuisce alle -costitutive e non solo ricognitive- determinazioni della stessa Amministrazione della Difesa (con i conseguenti margini di discrezionalità tecnica), impediscono di ritenere gli atti impugnati come completamente vincolati e del tutto privi di profili pur latamente autoritativi.

Un preventivo coinvolgimento del ricorrente, dunque, e l’acquisizione di sue eventuali osservazioni, avrebbe potuto avere utilità e andava, pertanto, assicurato: in tal senso il ricorso è fondato e va accolto, con assorbimento delle altre questioni formulate.

5.- Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sezione Seconda di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 1881 del 2013 indicato in epigrafe, lo accoglie.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 maggio 2014, con l’intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Ettore Manca, Consigliere, Estensore
Carlo Dibello, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/08/2014
Rispondi