Aspettativa per motivi privati

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vittorio
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Aspettativa per motivi privati

Messaggio da vittorio »

Salve, tempo fa ho usufruito dell' aspettativi per motivi privati per 12 mesi volevo chiedervi se per tale periodo si può riscattare ai fini della pensione ?
Grazie per chi vorrà illuminarmi.


Roberto Mandarino
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Re: Aspettativa per motivi privati

Messaggio da Roberto Mandarino »

Allego parte di una guida pratica dell'INPDAP ANNO 2008, che ho trovato su internet.
Questa dovrebbe toglierle qualche dubbio.

Saluti Roberto


SERVIZI UTILI O COMPUTABILI
Lavoratori dello Stato
Sono computabili, d’ufficio, per i lavoratori statali tutti i servizi effettivi
di ruolo e non di ruolo prestati nelle Amministrazioni dello Stato, nelle
Forze Armate a qualsiasi titolo e presso gli Enti Locali, oppure i servizi
equiparati come: partigiano, con incarichi di governo, dipendente
C.R.I. in tempo di guerra. Sono computabili, a domanda, senza onere
per l’interessato, i servizi inerenti:
- servizi non di ruolo con iscrizione all’INPS;
- periodi retributivi di incarichi e supplenze;
- periodi di ruolo e non di ruolo prestati presso Enti Pubblici locali,
Parastatali o comunque sottoposti a tutela dello Stato;
- periodi prestati come operaio giornaliero presso le aziende dipendenti
dal Ministero delle poste e telegrafi;
- la maggiorazione del servizio - 4 mesi per ogni anno di servizio ai
sensi della legge n.120 del 28-3-1991, in favore dei non vedenti;
- il servizio militare per richiamo alle armi con diritto alla conservazione
del posto o prestato posteriormente all’assunzione;
- l’intero periodo intercorso tra la cessazione per eventi bellici o
politici dopo il 30 giugno 1943 e la riassunzione in servizio;
- il servizio prestato presso Enti locali non più facenti parte del territorio
italiano (profughi);
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- i periodi di aspettativa:

a) per motivi di salute o indisponibilità (i periodi trascorsi in aspettativa
per motivi di famiglia o in sospensione dell’impiego non sono considerati);
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
b) per astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro delle lavoratrici
madri;
c) per mandato parlamentare; per elezione a cariche presso Enti
autonomi territoriali; per motivi sindacali.
Per tutti i servizi prestati in precedenza nello Stato, o in altri Enti
Pubblici, i dipendenti statali devono dichiararne per iscritto, all’atto
dell’assunzione l’esistenza (compreso il servizio militare). I servizi e i
periodi non dichiarati non possono essere valutati ai fini del trattamento
di quiescenza. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine
perentorio di due anni dalla dichiarazione originaria.
SERVIZI RISCATTABILI
Lavoratori dello Stato
Sono riscattabili a domanda i seguenti servizi:
- periodo di dipendente statale non di ruolo senza iscrizione all’INPS;
- periodi di studi universitari solo nel caso non sia già coperto da
contribuzione;
- periodo di assistente universitario volontario;
- periodo di assistente straordinario non incaricato;
- periodo di docente presso università estere;
- periodo di assunzione con contratto locale presso uffici italiani
all’estero.
Per i dipendenti assunti ad orario ridotto, il riscatto e la ricongiunzione,
ai fini del trattamento di pensione e di fine rapporto, del periodo di
servizio o di altri periodi previsti dalla Legge avvengono con riferimento
all’orario di lavoro a tempo pieno.
La domanda di riscatto, redatta in carta semplice, deve essere presentata
all’Amministrazione di appartenenza nei seguenti termini:
- almeno 2 anni prima del raggiungimento del limite previsto per la
cessazione per limiti d’età;
- entro 90 giorni dalla data del provvedimento di dimissione.
Lavoratori Enti Locali - Sanità
Sono riscattabili o ricongiungibili (con onere): i servizi resi presso Enti
iscrivibili alla Cassa prima dell’obbligo d’iscrizione;
- i servizi prestati presso Consorzi di bonifica o idraulici che abbiano
carattere di pubblica amministrazione;
- i servizi prestati presso aziende private o enti esercenti un pubblico
servizio anteriormente alla iscrizione alla Cassa (non rientra nel
concetto di pubblico servizio quello di pubblica necessità come ad
es. il servizio farmaceutico);
- i servizi prestati presso Enti di diritto pubblico, ivi compresi gli istituti
di Credito di diritto pubblico (Banca d’Italia, Banco di Napoli, Banco
di Sicilia, Banca naz.le del Lavoro, Monte dei Paschi di Siena);
- i servizi prestati nello Stato in qualità di “fuori ruolo
- i servizi resi in qualità di assistente volontario nelle università per
l’intera durata del servizio prestato;
- i servizi prestati in qualità di aiuto o assistente ospedaliero anteriormente
al 31 - 12 - 1962;
- i servizi anteriori alla data di iscrizione facoltativa alla Cassa resi
alle dipendenze dell’ente che ha adottato la relativa delibera di
massima applicazione dell’art. 39, della legge 379/55 e successive
estensioni (IACP, ENT, ENEA, CNR ecc.);
- i servizi prestati nel settore privato con iscrizione all’INPS o a forme
obbligatorie di previdenza sostitutive, esonerative ovvero nelle
gestioni speciali per i lavoratori autonomi gestite dall’INPS.
Altri periodi riscattabili
- gli anni di studio corrispondenti alla durata legale del corso di
laurea o equiparati, purché prescritti per l’ammissione ad uno dei
posti occupati durante la carriera;
- gli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi delle
scuole universitarie dirette ai fini speciali;
- il triennio corrispondente al corso di studio seguito presso la scuola
convitto, per il conseguimento del diploma di infermiera professionale
e di vigilatrice d’infanzia purché i diplomi siano prescritti per
l’ammissione ad uno dei posti occupati durante la carriera;
- i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale
dei corsi di formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento
dei titolo di studio di istruzione secondaria superiore o riconosciuti
dallo Stato, dalle Regioni o dalle Provincie autonome di Trento e
Bolzano;
- i periodi di iscrizione ad albi professionali, esclusivamente per il
numero di anni esplicitamente richiesti come condizione necessarria
per l’ammissione ad uno dei posti ricoperti durante la carriera;
- i periodi corrispondenti alla durata legale di corsi speciali di perfezionamento
post-diploma o post-laurea, il cui diploma sia stato
chiesto quale condizione necessaria per l’ammissione ad uno dei
posti ricoperti durante la carriera
- i periodi trascorsi in aspettativa per motivi sindacali, senza retribuzione
e con interruzione dell’iscrizione alle Casse fino al 6.4.95;
- i periodi di tirocinio pratico per i sanitari ed i farmacisti.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- Periodi successivi all’1-1-94 per assenza facoltativa del lavoro per
gravidanza o puerperio al di fuori del rapporto di lavoro e, i periodi
di congedo per motivi familiari fruiti per l’assistenza e la cura
ai disabili in misura non inferiore alI’80%. I predetti periodi sono
riscattabili purché il dipendente possa far valere almeno 5 anni di
contribuzione versata in costanza di effettiva attività lavorativa;
il riscatto è ammesso nella misura massima di 5 anni e non è cumulabile
con il riscatto del corso legale di laurea. La domanda di
riscatto deve essere presentata in attività di servizio ovvero entro
il termine di 90 giorni dalla data di cessazione, in caso di morte
dei superstiti entro 90 giorni dalla data del decesso.
In base al Decreto Legislativo 564/1996 viene prevista la possibilità
di riscattare o, in alternativa, il ricorso alla prosecuzione volontaria,
(in determinate situazioni) dei periodi successivi al 31 Dicembre 1996
non coperti da contribuzione.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. Gli
iscritti alle forme di previdenza sostitutive o esclusive (Stato, INPDAP
e così via) hanno la facoltà di riscattare la domanda, nella misura
massima di 3 anni, mediante il versamento della riserva matematica
stabilita dall’art. 12 della Legge 1338/1962, i periodi successivi al
31 Dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di
lavoro previsti da specifici disposizioni di legge o contrattuali privi
di copertura assicurativa. In alternativa al riscatto, gli interessati
possono ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari del fondo
pensionistico di appartenenza secondo la Legge 18 Febbraio 1983
n. 47.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

- Periodi di formazione professionale di studio o di ricerca. Gli iscritti
alle forme sostitutive o esclusive possono, a domanda, riscattare,
quando, se richiesto, sia stato conseguito il richiesto titolo o attestato,
i seguenti periodi successivi al 31 Dicembre 1996, privi di copertura
assicurativa, finalizzati all’ottenimento di titoli o competenze pro
fessionali richiesti per l’assunzione al lavoro o per la progressione
di carriera:
• di formazione professionale
• di studio o ricerca
• corrispondenti alle tipologie di inserimento nel mercato del lavoro
se non comportanti rapporti di lavoro con obbligo di iscrizione
all’assicurazione gen. obbl. a forme prev. sostitutive o esclusive.
Si tratta di un riscatto oneroso (riserva matematica prevista dall’art.
13 della legge 1338/1962 a carico dell’interessato), verrà emanato
un Decreto del Ministero del Lavoro per la individuazione dei corsi
di formazione professionale, dei periodi di studio o di ricerca e delle
precedenti tipologie di ingresso al mercato del lavoro.
- Lavori discontinui - stagionali e temporanei. Nel caso di svolgimento
di attività da lavoro dipendente in forma stagionale, temporanea o
discontinua, i periodi intercorrenti, successivi al 31 Dicembre 1996,
non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, possono
essere riscattati dagli iscritti alle forme di previdenza sostitutive o
esclusive mediante il pagamento della riserva matematica di cui
all’articolo 13 della legge 1338/1962. GI interessati, in alternativa al
riscatto, possono essere autorizzati alla prosecuzione volontaria nel
fondo pensionistico di appartenenza secondo la legge 47/1983. Per
tale autorizzazione, però è richiesto il possesso di almeno un anno
di contribuzione, nell’ultimo quinquennio alla forma di previdenza
sostitutiva o esclusiva.
- I periodi di contribuzione all’estero, inferiori ad 1 anno, possono
essere riscattati dietro presentazione di apposita domanda, in base
al D.L. 184/97.
Riscatti dal 1.1.2008
La Legge 247/2007 ha introdotto la possibilità di rateizzare l’onere
relativo al riscatto, in 120 rate mensili senza interessi.
Inoltre per i soggetti che non hanno ancora iniziato a lavorare, è data
la possibilità di riscattare il periodo di laurea con onere agevolato.
La domanda va inoltrata all’Inps.
MAGGIORAZIONI DI SERVIZIO
A partire daIl’1.1.98 le maggiorazioni di servizio previste per alcune
categorie di dipendenti dello Stato (Forze Armate, Vigili del Fuoco,
controllori del traffico aereo, Guardia di Finanza, Polizia di Stato,
Carabinieri, Corpo Forestale dello Stato, servizi prestati all’estero, ecc.)
non possono eccedere complessivamente i 5 anni.
Gli aumenti di servizio maturati alla data del 31.12.97, anche se eccedenti
di 5 anni, sono riconosciuti utili ai fini pensionistici, ma non sono
ulteriormente aumentabili oltre tale limite.
PROSECUZIONE VOLONTARIA
Nelle ipotesi di interruzione o cessazione del rapporto di lavoro è
ammessa la prosecuzione volontaria secondo le norme già vigenti
nell’assicurazione generale obbligatoria. Tale facoltà è concessa qualora
l’interessato possa far valere, 5 anni di contribuzione versati nell’intera
vita lavorativa - anche non continuativa - precedente l’istanza o 3 anni
di contribuzione nel quinquennio precedente la domanda .
CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Periodi di maternità:
- I periodi di astensione facoltativa per maternità verificatisi in costanza
di rapporto di lavoro, a decorrere dal 15.11.96 sono - a domanda
- coperti da contribuzione figurativa (gratuita) nei casi in cui manchi la
corresponsione di retribuzione o, per la parte differenziale, qualora
spetti una retribuzione ridotta;
- I periodi di astensione obbligatoria per maternità intervenuta al di
fuori del rapporto di lavoro, possono avere - a domanda - la copertura
figurativa (gratuita) purché l’evento maternità sia successivo
all’1.1.94 ed il richiedente possa vantare, all’atto della domanda al
Fondo, almeno 5 anni di contribuzione versata in costanza di effettiva
attività lavorativa.
Malattia
I periodi di assenza dal lavoro per malattia verificatisi oltre il limite del
dodicesimo mese vengono valutati ai fini della misura della pensione
al 50%, indipendentemente dal fatto che essi siano retribuiti in misura
intera o ridotta da parte dell’Ente datore di lavoro.
Tale disposizione non si applica ai soggetti affetti da grave forme morbose,
da individuarsi con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale di concetto con i Ministeri della Sanità e del Tesoro.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
vittorio
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Re: Aspettativa per motivi privati

Messaggio da vittorio »

Grazie, per la puntale risposta .
Da altre ricerche ho constatato che solo per motivi di famiglia si puo' a domanda chiedere il riscatto, di seguito posto l'articolo che ho trovato per chi eventualmente interessa,
quello che non e' chiaro e se questo periodo fa cumolo con il limite dei 5 anni cumulativi :

Riscatto dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia, ai fini pensionistici Inpdap
La facoltà di riscatto ai fini pensionistici dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia, fruiti prima del 31 dicembre 1996, è attivabile dai dipendenti in servizio, secondo quanto ha chiarito l'Inpdap con la Circolare n. 6 del 2008 e tale facoltà era stata introdotta dalla legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007), e attuata dal DM 31 agosto 2007 e sulla base delle indicazioni del Ministero del lavoro (Nota del 2 aprile 2007).
Gli interessati hanno facoltà di richiedere la copertura contributiva anche solo parzialmente.
I periodi di aspettativa devono collocarsi in ogni caso dentro un rapporto di lavoro subordinato con iscrizione a una delle casse gestite attualmente dall'INPDAP.
Il congedo in questione è previsto dalla legge n. 53 del 2000 e consente ai lavoratori dipendenti, pubblici e privati, di assentarsi dal lavoro per gravi e documentati motivi familiari, per un periodo non superiore a due anni. I gravi motivi che danno diritto al riscatto sono i seguenti:

a) le necessità familiari derivanti dal decesso di una persona;
b) le situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura/assistenza delle persone di famiglia;
c) le situazioni di grave disagio personale;
d) le situazioni riferite ai parenti che derivano da determinate patologie che comportano la riduzione/perdita dell'autonomia personale, o richiedono frequenti monitoraggi clinici o strumentali, o richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario, patologie dell'infanzia e dell'età evolutiva.

La facoltà di presentare domanda di riscatto è estesa pure ai soggetti cessati prima del 21 novembre 2007 (data di entrata in vigore del DM) purché gli stessi fossero in servizio al 1° gennaio 2007 e a condizione che la relativa istanza sia stata presentata entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto (19 febbraio 2008).
I soggetti che intendano riscattare tali periodi di aspettativa devono produrre copia autentica del provvedimento con il quale il datore di lavoro ha concesso l'aspettativa ovvero, qualora non siano in possesso di tale provvedimento, devono indicare gli estremi dello stesso in modo che l'Inpdap possa procedere alla relativa istruttoria nei confronti del datore di lavoro.

I periodi antecedenti al 31 dicembre 1996 ammessi al riscatto rientrano nel tetto massimo spettante a ciascun lavoratore di due anni di congedo, continuativo o frazionato, per gravi e documentati motivi di famiglia.
Per l'ammissione a riscatto l'Inpdap accerterà che il periodo oggetto di richiesta non risulti coperto da contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa) nelle diverse gestioni assicurative. A tal fine gli interessati devono allegare alla domanda un'apposita autodichiarazione (ai sensi del dpr n. 445/2000) dalla quale si evinca che, per il periodo del quale si chiede il riscatto, non esiste contribuzione presso alcuno degli istituti gestori di forme di previdenza obbligatoria.
Dunque il riscatto potrà essere ammesso solo per la parte che non risulti già coperta con contribuzione fermo restando la facoltà del dipendente di poter riscattare anche solo parzialmente i periodi di aspettativa fruiti antecedentemente al 31 dicembre 2006.
Roberto Mandarino
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Re: Aspettativa per motivi privati

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro Vittorio,

quella che hai allegato è una circolare INPDAP retelativa a periodi di aspettativa precedenti al 31.12.1996, mentre quella che ha allegato lo scrivente è una disposizione INPDAP valida per tutti i periodi.

In tale disposizione che ti allego nuovamente, risulta evidente che a pagaento è possibile riscattare tali periodi.
Saluti Roberto

- Periodi di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro. Gli
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massima di 3 anni, mediante il versamento della riserva matematica
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31 Dicembre 1996, di interruzione o sospensione del rapporto di
lavoro previsti da specifici disposizioni di legge o contrattuali privi
di copertura assicurativa. In alternativa al riscatto, gli interessati
possono ottenere l’autorizzazione ai versamenti volontari del fondo
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n. 47.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
vittorio
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Re: Aspettativa per motivi privati

Messaggio da vittorio »

Grazie, Roberto tra le varie leggi e articoli mi ero perso !
Saluti .
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