salve,volevo sapere se qualcuno e al corrente, avendo avuto il riconoscimento di una causa di servizio spondilosi cervicale senza tabella,poi ho chiesto l'aggravamento e mi e stata data la tabella b ,posso chiedere ulteriore aggravamento per farmela passare a tabella a.
se qualcuno sa darmi una risposta grazie.
ulteriore aggravamento
Re: ulteriore aggravamento
karate ha scritto:salve,volevo sapere se qualcuno e al corrente, avendo avuto il riconoscimento di una causa di servizio spondilosi cervicale senza tabella,poi ho chiesto l'aggravamento e mi e stata data la tabella b ,posso chiedere ulteriore aggravamento per farmela passare a tabella a.
se qualcuno sa darmi una risposta grazie.
Re: ulteriore aggravamento
per quanto ne so questi sono i casi previsti per l'aggravamento.
Art. 70 - Aggravamento
Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia
già stato attribuito il trattamento privilegiato, l’invalido può far valere
i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo.
L’interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi
di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di
trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valutabili
ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme
concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano
state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti.
Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta,
essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità
o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima
del 12 giugno 1965. E’ ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi
dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definitiva con
il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento.
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si
accerti che l’invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere
ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.
La pensione o l’assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento
o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più
favorevole, dalla data della visita medica e sono corrisposti con deduzione
delle quote di pensione o di assegno già riscosse dall’interessato
dopo la decorrenza stabilita.
Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto,
quest’ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente
goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
20
presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui
al primo comma dell’art. 69.
Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno
rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per
una volta tanto, l’importo dell’indennità stessa, limitatamente a detti
periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove
residuino altre somme a debito dell’interessato, il recupero è effettuato
sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell’importo
dei ratei stessi.
Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di cui al successivo
art. 104, resta impregiudicata la facoltà di richiedere la revisione
della pensione o dell’assegno per aggravamento dell’invalidità di servizio
ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.
Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in
caso di aggravamento, l’art. 68; il nuovo trattamento spettante è attribuito
nella forma della pensione.
Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in
precedenza non sia stato chiesto l’accertamento si applica l’art. 169.
ciao salvo 63
Art. 70 - Aggravamento
Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia
già stato attribuito il trattamento privilegiato, l’invalido può far valere
i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo.
L’interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi
di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di
trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valutabili
ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme
concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano
state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti.
Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta,
essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità
o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima
del 12 giugno 1965. E’ ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi
dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definitiva con
il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento.
Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si
accerti che l’invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere
ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.
La pensione o l’assegno rinnovabile spettanti in caso di aggravamento
o di rivalutazione decorrono dal primo giorno del mese successivo a
quello della presentazione della domanda oppure, qualora risulti più
favorevole, dalla data della visita medica e sono corrisposti con deduzione
delle quote di pensione o di assegno già riscosse dall’interessato
dopo la decorrenza stabilita.
Nel caso di nuova liquidazione di indennità per una volta tanto,
quest’ultima è attribuita in aggiunta a quella precedentemente
goduta e con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di
20
presentazione della domanda, fermo restando il limite massimo di cui
al primo comma dell’art. 69.
Qualora spetti, per aggravamento o rivalutazione, pensione o assegno
rinnovabile per periodi in cui sia stata già liquidata indennità per
una volta tanto, l’importo dell’indennità stessa, limitatamente a detti
periodi, viene recuperato mediante trattenuta sui ratei arretrati. Ove
residuino altre somme a debito dell’interessato, il recupero è effettuato
sui ratei successivi, in misura non superiore a un quinto dell’importo
dei ratei stessi.
Per gli invalidi provvisti di assegno di incollocabilità di cui al successivo
art. 104, resta impregiudicata la facoltà di richiedere la revisione
della pensione o dell’assegno per aggravamento dell’invalidità di servizio
ai sensi delle norme contenute nel presente articolo.
Nei confronti dei titolari di pensione privilegiata non si applica, in
caso di aggravamento, l’art. 68; il nuovo trattamento spettante è attribuito
nella forma della pensione.
Per le denunce di aggravamento di infermità o lesioni delle quali in
precedenza non sia stato chiesto l’accertamento si applica l’art. 169.
ciao salvo 63
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