Rivalutazione integrale delle pensioni: avviato il ricorso

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nazario
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Rivalutazione integrale delle pensioni: avviato il ricorso

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Completato l’esame della questione, si fa promotrice di un’azione giudiziale rivolta a ottenere l’applicazione della sentenza n.70/2015 della Corte Costituzionale e, quindi, il rimborso in misura integrale o, comunque, non irrisoria – tale essendo da considerare quella stabilita dal Governo e avallata dal Parlamento – di quanto dovuto ai pensionati a titolo di perequazione automatica per gli anni 2012-2013 e seguenti.Tutte le informazioni e la documentazione necessaria per aderire.

Con una norma del decreto c.d. “Salva Italia” e, precisamente, il comma 25 dell’art.24 del D.L. 06.12.2011, n.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011, n.214, il Governo (allora, Monti) aveva interamente bloccato, per il 2012 e il 2013, la rivalutazione automatica delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo INPS. Con sentenza n.70/2015, depositata il 30 aprile 2015, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.24, comma 25, del D.L. n.201/2011, “nella parte in cui prevede che”.

A seguito di ciò, l’Esecutivo, con D.L. 21.05.2015, n.65, pubblicato sulla G.U. del 21.05.2015, n.116, ha adottato disposizioni di “attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015”, stabilendo, in sintesi, quanto segue: -per il 2012 e il 2013, la rivalutazione automatica avverrà come segue: a) nella misura del 100%, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo non superiore a tre volte il minimo I.N.P.S. (pari ad €.1.500,00 circa); b) nella misura del 40%, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo tra tre e quattro volte il minimo I.N.P.S. (da €.1.500,00 ad €.2.000,00 circa); c) nella misura del 20%, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo tra quattro e cinque volte il minimo I.N.P.S. (da €.2.000,00 ad €.2.500,00 circa); d) nella misura del 10%, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo tra cinque e sei volte il minimo I.N.P.S. (da €.2.500,00 ad €.3.000,00 circa); e) non saranno rivalutati i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a sei volte il minimo I.N.P.S.;-per il 2014 e il 2015, gli importi corrisposti come sopra vengono incrementati del 20% e, per il 2016, del 50%.

Precisa il comma 3 dell’art.1 del D.L. n.65/2015, che “Le somme arretrate dovute ai sensi del presente articolo sono corrisposte con effetto dal 1° agosto 2015”.

Gli incrementi sopra indicati determineranno gli importi mensili delle pensioni sui quali saranno poi (ri-) calcolate le percentuali di perequazione stabilite (e applicate) per il 2014, 2015 e 2016, di cui all’art.1, comma 483, della Legge 27.12.2013, n.147.

Basti considerare che, in base ai calcoli effettuati dall’Ufficio parlamentare di bilancio, un pensionato, titolare di trattamento di quiescenza pari ad €.1.600,00 lordi circa, ovvero a 3,5 volte il trattamento minimo I.N.P.S., dovrebbe ricevere, a titolo di arretrati di rivalutazione automatica per gli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 (primi otto mesi), l’importo complessivo di €.3.700,00 circa, mentre invece, per effetto del meccanismo introdotto dal D.L. n.65/2015, riceverà il prossimo agosto un’una tantum di soli €.700,00 circa. Com’è facile intuire, il pregiudizio risulterà crescente per i titolari di trattamenti pensionistici d’importo superiore.

Un caro saluto a tutti
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