riconoscimento invalidità civile ai fini pensionistici

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Gennaro De Domenico
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Iscritto il: gio ago 07, 2014 6:14 pm

riconoscimento invalidità civile ai fini pensionistici

Messaggio da Gennaro De Domenico »

salve ragazzi,un caloroso saluto a tutto l forum.

Oggi vi vorrei porre un quesito che qualche giorno fa è stato oggetto di discussione tra alcuni colleghi e un dipendente del comparto ministeri.


L'oggetto della discussione,tra un collega ,appunto, e un dipendente civile, verteva sul riconoscimento ai fini pensionistici di una invalidità civile già riconosciuta del 30% ,per fatti,ovviamente,non accorsi in servizio e tanto meno riconducibile a fatti stesso di servizio.
Durante la discussione,alla quale ha partecipato tutto il "pubblico presente" si sono azzardate alcune ipotesi come:
1) nel momento in cui, sia il collega appartenente alla PP che il dipendente civile, saranno collocati in quiescenza,alla PAL maturata durante tutto il periodo lavorativo come PP e come dipendente civile,sarà sommata l'equivalente spettante del il 30% di invalidità civile riconosciuta;

2) non avranno diritto ad alcuna integrazione per la pensione spettante circa l' invalidità civile loro riconosciuta;

3) avranno diritto ad una ulteriore integrazione della pensione per l'invalidità civile riconosciuta nella misura del 30% una volta raggiunto la massima anzianità anagrafica che da diritto alla pensione di vecchiaia!!!!!

Voi cosa ne pensate???? avranno diritto in un prossimo futuro a qualche forma di indennizzo per questa invalidità????

Sarà gradito ogni intervento che possa in qualche misura dissipare ogni dubbio a riguardo.

Ciao ragazzi,un abbraccio e un saluto a tutti i colleghi appartenente al comparto sicurezza,difesa e soccorso pubblico.


gino59
Sostenitore
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Messaggi: 10407
Iscritto il: lun nov 22, 2010 10:26 pm

Re: riconoscimento invalidità civile ai fini pensionistici

Messaggio da gino59 »

Gennaro De Domenico ha scritto:salve ragazzi,un caloroso saluto a tutto l forum.

Oggi vi vorrei porre un quesito che qualche giorno fa è stato oggetto di discussione tra alcuni colleghi e un dipendente del comparto ministeri.


L'oggetto della discussione,tra un collega ,appunto, e un dipendente civile, verteva sul riconoscimento ai fini pensionistici di una invalidità civile già riconosciuta del 30% ,per fatti,ovviamente,non accorsi in servizio e tanto meno riconducibile a fatti stesso di servizio.
Durante la discussione,alla quale ha partecipato tutto il "pubblico presente" si sono azzardate alcune ipotesi come:
1) nel momento in cui, sia il collega appartenente alla PP che il dipendente civile, saranno collocati in quiescenza,alla PAL maturata durante tutto il periodo lavorativo come PP e come dipendente civile,sarà sommata l'equivalente spettante del il 30% di invalidità civile riconosciuta;

2) non avranno diritto ad alcuna integrazione per la pensione spettante circa l' invalidità civile loro riconosciuta;

3) avranno diritto ad una ulteriore integrazione della pensione per l'invalidità civile riconosciuta nella misura del 30% una volta raggiunto la massima anzianità anagrafica che da diritto alla pensione di vecchiaia!!!!!

Voi cosa ne pensate???? avranno diritto in un prossimo futuro a qualche forma di indennizzo per questa invalidità????

Sarà gradito ogni intervento che possa in qualche misura dissipare ogni dubbio a riguardo.

Ciao ragazzi,un abbraccio e un saluto a tutti i colleghi appartenente al comparto sicurezza,difesa e soccorso pubblico.
====================================================================================


Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (superiore al 33%)

Ecco i benefici a seconda della percentuale di invalidità:

Meno di 33%: NON INVALIDO

Da 34% Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità

DA 46% Collocamento mirato

Da 51% congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL

Da 67% esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Tessera regionale di libera circolazione, con tariffa agevolata, con limite ISEE pari o inferiore a euro 16.000

Da 75% ASSEGNO MENSILE, concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni i prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. E' incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni d'età è previsto l'assegno sociale dell'INPS.

100%
Fornitura gratuita ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua. Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la cuota fissa). Tessera di libera circolazione gratuita. PENSIONE DI INABILITA' per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti reddituali.



100% più indennità di accompagnamento
Si intende la persona incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Oltre ai benefici del punto precedente: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO indipendentemente dall'età e dai redditi posseduti, che viene sospeso durante i periodi di ricovero gratuito in istituto. Per chi supera i 65 anni c'è l'assegno sociale dell'INPS.



PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE - ASSEGNO MENSILE

L'assegno mensile spetta agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili che presentino una sensibile riduaizone della capacità lavorativa e che vertano in stato di bisogno economico e di mancato collocamento lavorativo. E' stata istituita dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e prevede dei limiti di reddito personale che non devono essre superati per ottenere tale pensione. I limiti vengono fissati annualmente.
Il pagamento della pensione viene effettuato dall'INPS in rate mensili.

Le condizioni per ottenere questa pensione sono:

PERCENTUALE INVALIDITA' CIVILE: 74%

ETA': compresa fra i 18 e i 65 anni

CITTADINANZA: italiana o UE residente in Italia. I cittadini extracomunitari hanno diritto alla pensione purchè in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.

REDDITO: disporre di un reddito annuno personale non superiore a €uro 15.154,24.

SITUAZIONE LAVORATIVA: fornire annualmente all'INPS un'auto-dichiarazione in cui certifica di non svolgere alcuna attività lavorativa.



PENSIONE DI INABILITA'
La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 188, viene concessa alle persone alle quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, in età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Questo sussidio è dedicato alle persone che vertano in stato di bisogno economico, prenedndo in considerazione il solo reddito personale. La pensione viene erogata dall'INPS in 13 mensilità, e il limite reddituale previsto per il 2010 è di €uro 15.154,24.
Tale pensione non è soggetta ad IRPEF.

La pensione spetta in intera misura anche se la persona invalida è ricoverata in istituti o case di riposo private, ed anche in strutture pubbliche che provvedono al suo sostentamento.
La pensione di inabilità è compatibile sia con l'attività lavorativa che con la patente di guida.

Oltre il 65° anno di età la pensione si trasforma in assegno sociale.



INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall’Inps, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide.

Tale provvidenza ha la natura giuridica di contributo forfettario per il rimborso delle spese conseguenti all’oggettiva situazione di invalidità, non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente da imposte.
L’indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. Viene erogato a tutti i cittadini italiani o UE residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L'importo corrisposto viene annualmente aggiornato con apposito decreto del Ministero dell'Interno. Il diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Nel 2009 l'importo era di 472,00 euro per 12 mensilità.

L’assegno di accompagnamento si ottiene presentano la domanda per l’accertamento dell’invalidità alla Commissione Medica presso la ASL di competenza territoriale, allegandola certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".

Per avere diritto a questa indennità, non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06. L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso diricovero a pagamento in strutture residenziali.

La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.

L'indennità di accompagnamento spetta anche
ai ciechi assoluti.
alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999)
ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero 1377 del 2003)
alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dallasindrome di Down
alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza"
a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti" (sentenza n.1268 del 2005).
Gennaro De Domenico
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Iscritto il: gio ago 07, 2014 6:14 pm

Re: riconoscimento invalidità civile ai fini pensionistici

Messaggio da Gennaro De Domenico »

gino59 ha scritto:
Gennaro De Domenico ha scritto:salve ragazzi,un caloroso saluto a tutto l forum.

Oggi vi vorrei porre un quesito che qualche giorno fa è stato oggetto di discussione tra alcuni colleghi e un dipendente del comparto ministeri.


L'oggetto della discussione,tra un collega ,appunto, e un dipendente civile, verteva sul riconoscimento ai fini pensionistici di una invalidità civile già riconosciuta del 30% ,per fatti,ovviamente,non accorsi in servizio e tanto meno riconducibile a fatti stesso di servizio.
Durante la discussione,alla quale ha partecipato tutto il "pubblico presente" si sono azzardate alcune ipotesi come:
1) nel momento in cui, sia il collega appartenente alla PP che il dipendente civile, saranno collocati in quiescenza,alla PAL maturata durante tutto il periodo lavorativo come PP e come dipendente civile,sarà sommata l'equivalente spettante del il 30% di invalidità civile riconosciuta;

2) non avranno diritto ad alcuna integrazione per la pensione spettante circa l' invalidità civile loro riconosciuta;

3) avranno diritto ad una ulteriore integrazione della pensione per l'invalidità civile riconosciuta nella misura del 30% una volta raggiunto la massima anzianità anagrafica che da diritto alla pensione di vecchiaia!!!!!

Voi cosa ne pensate???? avranno diritto in un prossimo futuro a qualche forma di indennizzo per questa invalidità????

Sarà gradito ogni intervento che possa in qualche misura dissipare ogni dubbio a riguardo.

Ciao ragazzi,un abbraccio e un saluto a tutti i colleghi appartenente al comparto sicurezza,difesa e soccorso pubblico.
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Il requisito minimo è essere affetti da malattie e menomazioni permanenti e croniche, sia di natura fisica che psichica ed intellettiva che riducono la capacità lavorativa della persona in misura non inferiore ad un terzo (superiore al 33%)

Ecco i benefici a seconda della percentuale di invalidità:

Meno di 33%: NON INVALIDO

Da 34% Ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Le concessione di ausili e protesi è subordinata alla diagnosi indicata nella certificazione di invalidità

DA 46% Collocamento mirato

Da 51% congedo straordinario per cure, se previsto dal CCNL

Da 67% esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la quota fissa). Tessera regionale di libera circolazione, con tariffa agevolata, con limite ISEE pari o inferiore a euro 16.000

Da 75% ASSEGNO MENSILE, concesso alle persone di età compresa tra i 18 e i 65 anni i prive di impiego, nel rispetto dei limiti di reddito per usufruirne. E' incompatibile con altri redditi pensionistici. Per chi supera i 65 anni d'età è previsto l'assegno sociale dell'INPS.

100%
Fornitura gratuita ausili e protesi previsti dal nomenclatore nazionale. Collocamento obbligatorio se presente capacità lavorativa residua. Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (esclusa la cuota fissa). Tessera di libera circolazione gratuita. PENSIONE DI INABILITA' per le persone di età compresa tra 18 e 65 anni, nei rispetti dei limiti reddituali.



100% più indennità di accompagnamento
Si intende la persona incapace di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o con necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Oltre ai benefici del punto precedente: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO indipendentemente dall'età e dai redditi posseduti, che viene sospeso durante i periodi di ricovero gratuito in istituto. Per chi supera i 65 anni c'è l'assegno sociale dell'INPS.



PENSIONE DI INVALIDITA' CIVILE - ASSEGNO MENSILE

L'assegno mensile spetta agli invalidi civili, sordomuti e ciechi civili che presentino una sensibile riduaizone della capacità lavorativa e che vertano in stato di bisogno economico e di mancato collocamento lavorativo. E' stata istituita dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118 e prevede dei limiti di reddito personale che non devono essre superati per ottenere tale pensione. I limiti vengono fissati annualmente.
Il pagamento della pensione viene effettuato dall'INPS in rate mensili.

Le condizioni per ottenere questa pensione sono:

PERCENTUALE INVALIDITA' CIVILE: 74%

ETA': compresa fra i 18 e i 65 anni

CITTADINANZA: italiana o UE residente in Italia. I cittadini extracomunitari hanno diritto alla pensione purchè in possesso del permesso di soggiorno Ce per soggiornanti di lungo periodo.

REDDITO: disporre di un reddito annuno personale non superiore a €uro 15.154,24.

SITUAZIONE LAVORATIVA: fornire annualmente all'INPS un'auto-dichiarazione in cui certifica di non svolgere alcuna attività lavorativa.



PENSIONE DI INABILITA'
La pensione di inabilità, istituita dall'articolo 12 della Legge 30 marzo 1971, n. 188, viene concessa alle persone alle quali sia stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 100%, in età compresa tra i 18 e i 65 anni.
Questo sussidio è dedicato alle persone che vertano in stato di bisogno economico, prenedndo in considerazione il solo reddito personale. La pensione viene erogata dall'INPS in 13 mensilità, e il limite reddituale previsto per il 2010 è di €uro 15.154,24.
Tale pensione non è soggetta ad IRPEF.

La pensione spetta in intera misura anche se la persona invalida è ricoverata in istituti o case di riposo private, ed anche in strutture pubbliche che provvedono al suo sostentamento.
La pensione di inabilità è compatibile sia con l'attività lavorativa che con la patente di guida.

Oltre il 65° anno di età la pensione si trasforma in assegno sociale.



INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento, o assegno di accompagnamento, è un sostegno economico statale pagato dall’Inps, previsto dalla legge 11.2.1980 n.18 per le persone dichiarate totalmente invalide.

Tale provvidenza ha la natura giuridica di contributo forfettario per il rimborso delle spese conseguenti all’oggettiva situazione di invalidità, non è assimilabile ad alcuna forma di reddito ed è esente da imposte.
L’indennità di accompagnamento è a totale carico dello Stato ed è dovuta per il solo titolo della minorazione, indipendentemente dal reddito del beneficiario o del suo nucleo familiare. Viene erogato a tutti i cittadini italiani o UE residenti in Italia, ai cittadini extracomunitari in possesso del permesso di soggorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

L'importo corrisposto viene annualmente aggiornato con apposito decreto del Ministero dell'Interno. Il diritto alla corresponsione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Nel 2009 l'importo era di 472,00 euro per 12 mensilità.

L’assegno di accompagnamento si ottiene presentano la domanda per l’accertamento dell’invalidità alla Commissione Medica presso la ASL di competenza territoriale, allegandola certificazione medica comprovante la minorazione o menomazione con diagnosi chiara e precisa e la dichiarazione esplicita dello stato del dichiarante, che deve essere definito "persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore" oppure che è "persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita".

Per avere diritto a questa indennità, non collegata a limiti di reddito o alla composizione del nucleo familiare, il certificato di invalidità deve quindi avere indicato il codice 05 o 06. L'indennità non è cumulabile con altre indennità simili (è possibile scegliere il sussidio più conveniente), non è subordinata a limiti di reddito o di età, non è reversibile, non è incompatibile con lo svolgimento di attività lavorativa e spetta anche in caso diricovero a pagamento in strutture residenziali.

La sussistenza dei requisiti, il non essere ricoverato in strutture residenziali oppure l’essere ricoverato gratuitamente o a pagamento deve essere auto-dichiarata ogni anno, attraverso un’autocertificazione sul modello prestampato ICRIC01, inviato dall’Inps al domicilio. Il modello deve essere restituito compilato entro il 31 marzo di ogni anno, anche via posta, alla propria Asl, al proprio Comune o alla Prefettura. In caso di ricovero a pagamento, è necessario allegare al modulo un’ulteriore autocertificazione attestante il nome e l’indirizzo della struttura di ricovero e l’ammontare della retta pagata.

L'indennità di accompagnamento spetta anche
ai ciechi assoluti.
alle persone che sono sottoposte a chemioterapia o a altre terapie in regime di day hospital e che non possono recarsi da sole all'ospedale (sentenza Corte di Cassazione numero 1705 del 1999)
ai bambini minorenni, incapaci di camminare senza l'aiuto di una persona e bisognosi di assistenza continua (sentenza della Corte di Cassazione numero 1377 del 2003)
alle persone affette dal morbo di Alzheimer e dallasindrome di Down
alle persone affette da epilessia, sia a coloro che subiscono attacchi quotidiani, sia a coloro che abbiano solo di tanto in tanto le cosiddette "crisi di assenza"
a coloro che, pur capaci di compiere materialmente gli atti elementari della vita quotidiana (mangiare, vestirsi, pulirsi), necessitano di accompagnatore perché sono incapaci (in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva e cognitiva, addebitabili a forme avanzate di stati patologici) di rendersi conto della portata dei singoli atti che vanno a compiere e dei modi e dei tempi in cui gli stessi devono essere compiuti" (sentenza n.1268 del 2005).
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Grazie mille....molto molto molto esaustivo e puntuale.
Ti ringrazio di cuore per la tua sempre disponibilità e della tua ampia conoscenza che vedo spazia un po in tutte le direzioni.
Ciao a presto
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