Buonasera , desideravo sapere dopo quanto tempo percepirò la pensione dopo aver lavorato l'anno di finestra mobile? Mi spiego meglio ass.capo donna 60 anni compiuti ad aprile 2012, finestra mobile fino a maggio 2013, assegno di pensione dopo quanti mesi dalla cessazione del lavoro?E liquidazione?
Grazie
amy
pensione dopo finestra mobile
Re: pensione dopo finestra mobile
io compresa finestra mobile utimo giorno di servizio il 31-7-2012.amy0452 ha scritto:Buonasera , desideravo sapere dopo quanto tempo percepirò la pensione dopo aver lavorato l'anno di finestra mobile? Mi spiego meglio ass.capo donna 60 anni compiuti ad aprile 2012, finestra mobile fino a maggio 2013, assegno di pensione dopo quanti mesi dalla cessazione del lavoro?E liquidazione?
Grazie
amy
il giorno 16-8-2012 accreditata 1^ rata pensione
Per la liquidazione vedi qui di seguito i vari esempi , se sei andata in pensione per limiti di età penso che sia la 2^ ipotesi
Roma, 14/03/2012
Circolare n. 37
Termine breve: entro 105 giorni dalla cessazione
In caso di cessazione dal servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15 giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.
Termine di sei mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro quando questa è avvenuta per:
- raggiungimento dei limiti di età;
- cessazioni dal servizio conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per
raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap n. 30 del
1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata all’ipotesi di cessazione per limiti di
servizio);
- cessazione dal servizio connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre 2011.
Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.
Termine di 24 mesi
La prestazione non può essere liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra richiamate,anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
- le dimissioni volontarie, con o senza diritto a pensione;
- il recesso da parte del datore di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).
Nei casi rientranti nel termine in esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi (complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi
Torna a “POLIZIA PENITENZIARIA”
Vai a
- GENERALE
- ↳ Annunci e Regole importanti
- CONSULENZA LEGALE PER I MILITARI E LE FORZE DI POLIZIA
- ↳ L'Avv. Giorgio Carta risponde
- CONSULENZA LEGALE SU CONTENZIOSI CIVILI
- ↳ L'Avv. Giovanni Carta risponde
- PREVIDENZA SOCIALE
- ↳ CALCOLI PENSIONISTICI
- ↳ ASPETTATIVA - CAUSE DI SERVIZIO - EQUO INDENNIZZO - PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA E TABELLARE
- SALUTE E BENESSERE FORZE ARMATE E FORZE DI POLIZIA
- ↳ Psicologia
- ↳ La Dott.ssa Alessandra D'Alessio risponde
- LEXETICA - ASSISTENZA LEGALE E MEDICO LEGALE
- ↳ LEXETICA - IL LEGALE RISPONDE
- ↳ LEXETICA - IL MEDICO LEGALE RISPONDE
- ↳ LEXETICA - LA PSICOLOGA RISPONDE
- FORZE DI POLIZIA
- ↳ CARABINIERI
- ↳ POLIZIA DI STATO
- ↳ GUARDIA DI FINANZA
- ↳ POLIZIA PENITENZIARIA
- ↳ Attività di Polizia Giudiziaria
- MILITARI
- ↳ ESERCITO
- ↳ MARINA
- ↳ AERONAUTICA
- ↳ CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA
- ↳ DONNE MILITARI
- ↳ UFFICIALI
- ↳ MARESCIALLI
- ↳ SERGENTI
- ↳ VSP
- ↳ VFP
- Trasferimenti all'Estero
- ↳ Tunisia
- ↳ Tenerife - Canarie
- DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO
- ↳ CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO
- IMPIEGO CIVILE
- GUARDIE PARTICOLARI GIURATE