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copiaincolla delle nuove norme in materia di benefici previdenziali.
I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica)
Nota 9-7-2010 n. 36
Assegni accessori spettanti ai titolari di pensioni privilegiate ed equo indennizzo.
Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza.
Nota 9 luglio 2010, n. 36 (1).
Assegni accessori spettanti ai titolari di pensioni privilegiate ed equo indennizzo.

(1) Emanata dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, Direzione centrale previdenza.

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Ai Direttori delle sedi provinciali e territoriali
Loro sedi
Alle Organizzazioni sindacali nazionali dei pensionati
Loro sedi
Ai CAF
e, p.c.: Ai Dirigenti generali centrali e regionali
Loro sedi
Ai Direttori regionali
Loro sedi
Ai Coordinatori delle consulenze professionali
Loro sedi

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In via preliminare si rappresenta che, in virtù dell’adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla normativa prevista per le pensioni di guerra stabilito dall’articolo 1 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio si effettua applicando le tabelle annesse al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 e s.m.i. e dal 1° gennaio 1984, ai sensi dell’art. 1 della legge 2 maggio 1984, n. 111, la classificazione delle mutilazioni ed infermità dipendenti da causa di servizio si effettua applicando le tabelle A, B, E e F allegate al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834.
In particolare:
- la tabella “A” prevede 8 categorie di lesioni o infermità che comportano l’assegnazione di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile;
- la tabella “B” elenca le infermità che danno diritto ad indennità una tantum;
- la tabella “E” comprende le lesioni o infermità che comportano l’attribuzione di assegni di superinvalidità;
- la tabella “F”, infine, disciplina i casi di cumulo d’infermità che danno luogo ad uno speciale assegno.
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1. La pensione di privilegio per il personale civile
La pensione privilegiata spetta al dipendente pubblico se dall’infermità o dalla lesione contratta per fatti di servizio deriva l’inabilità assoluta e permanente per patologie ascritte alla tabella A del D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i. Ne consegue che tale pensione è del tutto svincolata da ogni requisito minimo di contribuzione e di durata del servizio: in concreto, anche un solo giorno di servizio comporta la liquidazione della pensione privilegiata in presenza delle prescritte condizioni.
La pensione privilegiata è disciplinata, per gli iscritti alla Cassa trattamenti pensionistici dello Stato (CTPS) dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e s.m.i. mentre per gli iscritti alle Casse gestite dall’ex Direzione Generale degli Istituti di Previdenza (IIPP) dal R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 e s.m.i., legge 11 aprile 1955, n. 379, legge 22 novembre 1962, n. 1646, legge 11 agosto 1972, n. 485, legge 24 gennaio 1986, n. 16 e legge 8 agosto 1991, n. 274.
Si ricorda che ai sensi dell’art. 19 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 e ai sensi dell’art. 14, comma 8, della citata legge n. 274/1991 ai titolari di pensioni privilegiate di prima categoria a carico delle Casse gestite dagli ex istituti di Previdenza sono confermati gli assegni accessori spettanti agli iscritti alla CTPS.
Per aver diritto alla pensione privilegiata è necessario:
- essere inabile assoluto o alla mansione e cessare dal rapporto di lavoro;
- tale inabilità deve essersi prodotta senza colpa dell’interessato e sia dovuta a causa o concausa di servizio.
La pensione privilegiata ai superstiti compete nel caso in cui il decesso avvenga per la stessa infermità o lesione che ha dato diritto al trattamento diretto di privilegio (pensione privilegiata di reversibilità) ovvero nei casi di decesso in costanza di attività lavorativa quando la morte del dipendente è conseguenza di infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio (pensione indiretta di privilegio).
Per gli iscritti alla CTPS, in applicazione dell’articolo 167 del D.P.R. n. 1092/1973, il trattamento pensionistico privilegiato può essere liquidato d’ufficio o a domanda in relazione alla circostanza che la cessazione avvenga a seguito di dispensa per inidoneità fisica ovvero per una causa diversa.
Ancorché la norma sopra richiamata distingua il procedimento avviato d’ufficio da quello a domanda, questo Istituto, soggetto terzo rispetto al datore di lavoro ed all’iscritto, necessita in ogni caso di ricevere dall’interessato una specifica istanza. Nel caso di dispensa per inidoneità fisica la domanda assume valore meramente dichiarativo mentre riveste valore costitutivo nelle altre fattispecie (cfr. nota 25 luglio 2007, n. 27 e nota 15 ottobre 2008, n. 35).
Si ritiene utile ricordare che la domanda di pensione di privilegio va presentata alla struttura Inpdap territorialmente competente in relazione all’ultima sede di servizio dell’interessato.
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2. La pensione di privilegio per il personale delle forze armate, delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché per il personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco
Per il personale militare o per quello cui si applicano le disposizioni stabilite per i militari, il diritto alla pensione di privilegio si consegue secondo quanto previsto dall’art. 67 del D.P.R. n. 1092/1973.
Il trattamento pensionistico di privilegio potrà quindi essere riconosciuto anche qualora l’infermità sofferta dall’interessato non abbia determinato l’inidoneità al servizio del medesimo e ciò, in quanto il su citato articolo non prevede tra i propri presupposti quello della inidoneità al servizio.
Il militare che riporti lesioni o infermità ascrivibili ad una delle categorie della tabella A) annessa al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i. a seguito di fatti derivanti dall’adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, ha diritto:
1) alla pensione, se le lesioni o le infermità non siano suscettibili di miglioramento (art. 67 del già citato D.P.R. n. 1092/1973);
2) ad un assegno rinnovabile, nel caso in cui le lesioni o le infermità siano riconosciute suscettibili di miglioramento (art. 68).
Se invece le infermità o lesioni sono ascrivibili alla tabella B) annessa al richiamato D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i., il militare ha diritto ad un’indennità una tantum commisurata ad una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell’infermità riscontrata (art. 69 del TU, D.P.R. n. 1092/1973 e art. 4, comma 2, della legge n. 9/1980).
Qualora il giudizio della Commissione medico ospedaliera preveda un numero di annualità superiore, si dovrà operare in via amministrativa la limitazione alle cinque annualità.
Si rende opportuno precisare che, qualora al militare spetti la pensione ordinaria, l’indennità una tantum è pari al valore differenziale tra l’importo della pensione privilegiata di 8^ categoria e l’importo della pensione ordinaria (cfr. esempio allegato 1).
Nel caso in cui il soggetto cumuli una pensione privilegiata, ovvero un assegno rinnovabile per infermità riconosciuta ascritta alla tabella A, con un’indennità una tantum ai sensi della tabella B, le due attribuzioni sono calcolate in maniera distinta (cfr. esempio allegato 2).
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3. Disposizioni comuni
Cumulo di più infermità

In presenza di più infermità individuate come ascrivibili ad una determinata categoria, per effetto del cumulo, da parte della Commissione medica, ai fini dell’attribuzione della pensione di privilegio andranno considerate esclusivamente quelle riconosciute come dipendenti da causa di servizio da parte del Comitato di verifica ovvero Comitato tecnico per le pensioni privilegiate (di seguito riportati nell’unica dizione “Comitato”).
Ai fini dell’individuazione della categoria di ascrizione delle infermità, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 10 della legge n. 9/1980 (per relative modalità applicative si rinvia a quanto illustrato nella nota 25 luglio 2007, n. 27).
Ad ogni buon fine, in allegato alla presente nota, si riportano alcune schede esemplificative.

Cumulo pensione privilegiata con rendita Inail riconosciuta per la stessa infermità

Nel caso in cui l’evento invalidante dia diritto ad una rendita d’infortunio INAIL, la pensione privilegiata attribuita al personale civile non operaio è diminuita di una somma pari alla rendita stessa (art. 65 TU, D.P.R. n. 1092/1973). Detta disposizione è applicabile anche al personale iscritto alla casse pensioni gestite dagli ex IIPP.
Al personale civile operaio, invece, nell’ipotesi che l’evento dannoso dia diritto ad una rendita d’infortunio INAIL, è data facoltà di scegliere: se conseguire tale indennità cumulata con il trattamento normale di quiescenza, oppure la sola pensione privilegiata con esclusione del diritto a percepire la rendita INAIL (art. 66 del TU, D.P.R. n. 1092/1973 - Art. 1, comma 43 della legge n. 335/1995).
Per completezza di esposizione si precisa che il personale delle Forze di polizia e delle Forze armate non è iscritto all’INAIL e, pertanto, nei confronti di detto personale si applicano, in materia di infortuni, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti, come specificato dall’art. 12-bis del decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito, con modificazioni, nella legge 23 aprile 2009, n. 38.
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4. Assegni accessori
In analogia alla pensionistica di guerra, anche la normativa concernente la pensione privilegiata ordinaria prevede la categoria dei “grandi invalidi” ai fini della concessione di particolari provvidenze oltre a quelle spettanti sulla base della classificazione delle infermità.
Gli assegni accessori di seguito puntualmente analizzati sono riconosciuti a condizione che le patologie in connessione alle quali sono previsti siano riconosciute come dipendenti da causa di servizio.
In particolare l’art. 7 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 chiarisce come ai titolari di pensione privilegiata per lesioni od infermità ascritte alla prima categoria, con o senza assegni di superinvalidità, è attribuita la qualifica di grandi invalidi per servizio, e successivamente l’art. 38, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha previsto che i grandi invalidi di guerra ed equiparati sono considerati persone handicappate in situazione grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e non sono soggetti agli accertamenti sanitari previsti dalla stessa legge. Ai titolari di trattamento privilegiato di 1^ categoria, oltre agli assegni annessi alle pensioni ordinarie, in relazione al tipo di infermità o lesione che hanno dato origine al riconoscimento di tale trattamento, spettano gli stessi assegni accessori ed alle stesse condizioni dei titolari di pensione di guerra di prima cat egoria.
A tale proposito si rappresenta che a decorrere dal 1° luglio 1986, gli assegni accessori previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra sono corrisposti nelle stesse misure (importo base e assegno aggiuntivo) dei corrispondenti assegni accessori dei grandi invalidi per servizio titolari di pensione privilegiata ordinaria di 1^ categoria (articolo 2 della legge 29 gennaio 1987, n. 13). Tale assegno aggiuntivo è rimasto in vigore fino al 31 dicembre 1988; esso aveva lo scopo di adeguare l’assegno di superinvalidità, utilizzando l’indice d’incremento delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell’industria. Detti assegni sono stati conglobati nell’assegno base, una prima volta dalla legge n. 656/1986 e, successivamente, dalla L. 10 ottobre 1989, n. 342 e L. n. 422/1990.
Gli assegni accessori, esenti da IRPEF ai sensi dell’art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e non reversibili, sono:
1) l’assegno di superinvalidità;
2) l’indennità d’assistenza e d’accompagnamento e relative integrazioni;
3) l’indennità d’assistenza e accompagnamento aggiuntivo;
4) l’assegno integrativo;
5) l’aumento d’integrazione per i familiari a carico;
6) l’assegno d’incollocabilità.
Ai titolari di pensione o assegno privilegiato per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare ascrivibile dalla seconda all’ottava categoria, non percettori d’assegno di superinvalidità, spetta altresì l’assegno di cura (art. 108 del D.P.R. n. 1092/1973) non reversibile e non assoggettato ad imposizione fiscale. Se l’infermità è ascrivibile dalla 2^ alla 5^ categoria, l’assegno è di € 49,57 annuo e di € 24,78 annuo se l’infermità è ascrivibile dalla 6^ alla 8^ categoria.
Detto assegno non è soggetto ad alcun adeguamento automatico; l’attribuzione dovrà essere operata dalle sedi solo qualora sia espressamente previsto dall’Organismo sanitario competente in sede di giudizio medico legale ai fini della pensione privilegiata.
Il diritto all’assegno di cura per infermità tubercolare o di sospetta natura tubercolare, all’assegno di superinvalidità e all’assegno per cumulo è riconosciuto dall’Organismo sanitario competente, come individuato dal Decr. 12 febbraio 2004 (cfr. Circ. 11 giugno 2004, n. 37 e nota 21 ottobre 2004, n. 22 alle quali, ad ogni buon, si rimanda).
I mutilati ed invalidi per servizio, con invalidità contemplate nella tabella E, lettere A n. 2 e A-bis n. 3 (ora A n. 3) hanno inoltre diritto alla concessione, ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 19 (Provvidenze in favore dei paraplegici), ad un’indennità per una volta tanto (art. 1), non assoggettata ad imposizione fiscale, secondo l’importo stabilito dalla citata legge, pari a:
lettera A n. 2 € 20.658,27
lettera A n. 3 € 12.911,42.

È inoltre concessa, ai sensi dell’art. 2 della citata legge n. 19/1980, un’ulteriore indennità speciale mensile, per le particolari cure fisioterapiche e per la corrente dotazione di attrezzature tecniche, pari, rispettivamente, a € 129,11 e € 51,65.
Si rappresenta che, ai sensi dell’articolo 14 ultimo comma della legge n. 274/1991, ai mutilati ed invalidi paraplegici per causa di servizio, titolari di pensioni privilegiate a carico delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, sono estese le provvidenze previste dalla legge 11 febbraio 1980, n. 19.
I benefici previsti dagli articoli 1 e 2 della legge n. 19/1980 devono essere corrisposti d’ufficio agli aventi diritto, in sede di liquidazione dell’assegno o della pensione privilegiata di 1^ categoria per infermità contemplate alle lettere della tab. E sopra indicate [1].


[1] Per completezza d’informazione, si fa presente che, ai sensi dell’art. 18 della legge n. 9/1980, è stata soppressa la corresponsione dei seguenti assegni, già corrisposti agli invalidi o mutilati per servizio, a decorrere dalle date sotto indicate:
- assegno speciale annuo (art. 110 TU, D.P.R. n. 1092/1973) dal 1° gennaio 1979;
- assegno complementare (art. 101 TU, D.P.R. n. 1092/1973) dal 1° gennaio 1981;
- assegno di incollocamento (art. 102 TU, D.P.R. n. 1092/1973) dal 1° gennaio 1981;
- assegno di previdenza (art. 103 TU, D.P.R. n. 1092/1973) dal 1° gennaio 1981.


4.1. Assegno di superinvalidità [2].

L’assegno di superinvalidità è disciplinato dall’art. 100 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella misura fissata, a partire dal 1° maggio 1990, dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422.
L’attribuzione di detto assegno è stabilita dagli Organismi sanitari e spetta d’ufficio ai titolari di pensione privilegiata affetti da mutilazioni o infermità elencate nella tabella E annessa al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i.


[2] L’assegno in esame è stato istituito dall’art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, il quale ha previsto la concessione, con effetto dal 1° dicembre 1947, di un assegno di superinvalidità, non reversibile, a favore dei titolari di pensioni o assegni privilegiati di 1^ ctg. affetti da una delle invalidità comprese nella tabella E) di cui alla legge 19 febbraio 1942, n. 137.
L’assegno in esame, a norma dell’art. 5 della legge 29 aprile 1948, n. 221, dal 1° novembre 1948 non era cumulabile con l’assegno suppletivo di cui all’art. 1 del D.Lgs.C.P.S. n. 810/1947, soppresso dal 1° luglio 1964 dall’art. 7 della legge 23 aprile 1965, n. 488.
Ai sensi dell’art. 8 della legge 4 maggio 1951, n. 306 il suo importo era ridotto di 1/4 qualora gli invalidi fossero ricoverati presso luoghi di cura con retta a carico dello Stato.
La misura dell’assegno di superinvalidità fissata dall’art. 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 con decorrenza dal 1° gennaio 1979, è stata successivamente modifica a decorrere dal 1 gennaio 1984 nella misura stabilita dall’art. 2 della legge 2 maggio 1984, n. 111 e, infine, con decorrenza 1° maggio 1990, dalla legge 29 dicembre 1990, n. 422.


4.2. Indennità di assistenza e di accompagnamento e relative integrazioni [3].

Ai mutilati e agli invalidi per servizio affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E, allegata al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i., è liquidata d’ufficio un’indennità mensile per la necessità di assistenza e per la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di assistenza o di accompagnamento venga disimpegnato da un famigliare del minorato.
L’articolo 3 secondo comma della legge n. 111/1984 prevede che gli invalidi di guerra e per servizio affetti dalle invalidità specificate nella tabella E allegata al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i, nelle lettere A, numeri 1, 2, 3 e 4, comma secondo; A-bis; B, numero 1; C; D; E, numero 1, possono ottenere, a richiesta, anche nominativa, un accompagnatore militare [4].
A decorrere dal 1° gennaio 1984, in caso di richiesta dell’accompagnatore militare non è più prevista alcuna decurtazione dell’indennità (le decurtazioni erano in precedenza disciplinate dall’art. 3 della legge 26 gennaio 1980, n. 9).
Inoltre il comma 3 del citato articolo 3 della legge n. 111/1984 ha previsto, tra l’altro, la possibilità per gli invalidi ascritti alla lettera A, numeri 1, 2, 3 e 4, secondo comma, e gli invalidi ascritti alla lettera A-bis, numero 1, della tabella E allegata al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i., per la particolare assistenza di cui necessitano, di chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, possono, a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento.
Un secondo accompagnatore militare è previsto per gli invalidi ascritti alla lettera A-bis n. 2, di cui alla tabella E, i quali possono chiedere, in sostituzione dell’accompagnatore, la concessione dell’integrazione.
Tali indennità a titolo di integrazione potranno essere concesse solo su domanda dell’interessato che dovrà essere presentata alla Sede che gestisce il trattamento pensionistico. I pagamenti dovranno decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. Qualora la domanda sia presentata entro i due anni dalla data di cessazione dal servizio e la menomazione, che comporta l’assegnazione di tale integrazione, risalga alla data del congedo, i pagamenti dovranno decorrere dalla data di cessazione dal servizio. Anche detta integrazione è rivalutabile annualmente ai sensi della legge n. 342/1989.


[3] Istituita a decorrere dal 1° dicembre 1947 dall’art. 3 del D.Lgs. 26 gennaio 1948, n. 74, era erogata in misura differenziata a seconda che il beneficiario risiedesse in un Comune avente una popolazione superiore o inferiore a 100.000 abitanti.
Nel caso in cui gli invalidi erano ricoverati in istituti rieducativi ed assistenziali, i 4/5 dell’indennità andava versata all’istituto, mentre l’erogazione dell’indennità rimaneva completamente sospesa, quando gli stessi erano ricoverati in luoghi di cura aventi natura giuridica pubblica (art. 3, comma terzo, del D.Lgs. n. 74/1948). L’art. 8, comma quinto, della legge 25 febbraio 1971, n. 95, ha successivamente disposto che l’indennità in commento competesse anche quando gli invalidi erano ricoverati in luoghi di cura.
A norma del medesimo art. 8, comma quattro, della legge n. 95/1971, agli invalidi affetti da una delle infermità specificate alle lettere A, A-bis n. 1, 2 (secondo comma) e 3, B n. 1, 3 e 4, C, D, E n. 1 della tabella E allegata alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni ed integrazioni, era data facoltà di scegliere fra l’accompagnatore militare con l’indennità in misura ridotta ovvero l’indennità in misura intera.
Ai sensi dell’art. 5, comma terzo, della legge 26 aprile 1974, n. 168, la riduzione dell’indennità in questione non è stata più prevista nei confronti degli invalidi di cui alle lettere A e A-bis n. 1, qualora gli stessi avessero fruito di accompagnatore militare. Le misure annualmente vigenti sono quelle previste dalla legge n. 422/1990.
A decorrere dal 1° gennaio 1975, per effetto dell’art. 3, comma quinto, della legge 25 luglio 1975, n. 361, gli invalidi ascritti alla lettera A potevano richiedere l’assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In sua sostituzione era prevista la corresponsione, a domanda, di un assegno a titolo di integrazione dell’indennità di assistenza e di accompagnamento. L’attribuzione era disposta con provvedimento formale.


[4] Per completezza di esposizione, si fa presente che la riforma delle forze armate ha comportato negli anni una considerevole riduzione degli organici, riducendo il numero dei giovani chiamati a svolgere il servizio di leva, ha determinato il Parlamento ad approvare la legge 27 dicembre 2002, n. 288 che prevede, a decorrere dal 1° gennaio 2003, a favore dei grandi invalidi con diritto all’accompagnatore militare la facoltà di scegliere anche un giovane volontario del servizio civile nazionale, a norma della legge 6 marzo 2001, n. 64, oppure, qualora non ci siano volontari disponibili, un assegno sostitutivo di importo uguale per tutti gli ascritti alle lettere A) e A-bis) e, nella misura ridotta del 50%, per gli ascritti alle lettere B), numero 1, C), D) e E), numero 1, di cui alla tabella E annessa al D.P.R. n. 915/1978, e successive modificazioni.
Cfr. informativa n. 48 del 28 ottobre 2003, informativa n. 60 del 15 dicembre 2003, nota n. 25 del 29 ottobre 2004, nota n. 3 del 9 gennaio 2006, nota n. 70 del 14 dicembre 2006, nota n. 31 del 16 ottobre 2007, nota n. 40 del 11 novembre 2008, nota n. 60 del 23 novembre 2009.


4.3. Indennità di assistenza e di accompagnamento aggiuntiva

L’art. 3, comma secondo, della legge 29 gennaio 1987, n. 13 ha attribuito, a decorrere dal 1° luglio 1986, un’indennità di assistenza e di accompagnamento aggiuntiva agli invalidi affetti da cecità bilaterale assoluta e permanente accompagnata dalla perdita dei due arti inferiori o superiori ed agli invalidi affetti dalla perdita anatomica dei quattro arti fino al limite del terzo superiore delle gambe e degli avambracci.
L’indennità aggiuntiva è liquidata d’ufficio con provvedimento formale, non è reversibile, non è soggetta ad Irpef ed è rivalutabile annualmente ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge n. 342/1989.

4.4. Assegno integrativo

Il secondo comma dell’art. 2 della legge 26 gennaio 1980, n. 9 ha istituito, con decorrenza dal 1° gennaio 1979, l’attribuzione a favore degli invalidi ascritti alla 1^ ctg. senza assegno di superinvalidità di un assegno integrativo, non reversibile, in misura pari alla metà dell’importo dell’assegno di superinvalidità previsto per gli ascritti alla lettera H della tabella E. L’importo di detto assegno è corrisposto, d’ufficio, per i soggetti di cui sopra, in aggiunta al trattamento pensionistico base dalla decorrenza suindicata.
L’importo di tale assegno dovrà essere adeguato annualmente ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge n. 342/1989.
Tale assegno sarà da considerare anche ai fini del calcolo dell’indennità una tantum quando, oltre al riconoscimento di 1^ categoria, sono contestualmente riconosciute patologie ascritte alla Tabella B.

4.5. Assegno di integrazione per i familiari a carico [5]

Il titolare di pensione o assegno rinnovabile di 1^ categoria ha diritto ad un aumento d’integrazione per i familiari a carico, non cumulabile con l’aggiunta di famiglia e/o con l’assegno per il nucleo familiare né con altri trattamenti di famiglia comunque denominati, percepiti dallo stesso pensionato per i medesimi familiari; resta salva la facoltà di opzione per il trattamento più favorevole.
Il beneficio è attribuito, a domanda, dalla sede provinciale INPDAP che amministra la relativa partita di pensione; se la domanda è prodotta dopo un anno dall’insorgenza del diritto, la liquidazione è effettuata dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell’istanza.
L’importo annuo dell’assegno in questione è pari a € 74,37 per il coniuge e € 74,37 per ogni figlio a carico e, ai fini della corresponsione, non si tiene conto delle limitazioni reddituali previste dall’art. 23 della legge 28 febbraio 1986, n. 41. L’emolumento in questione, infatti, pur avendo natura di trattamento di famiglia, è regolato da propria disciplina stabilita dal ripetuto art. 106 del D.P.R. n. 1092/1973, come modificato dall’art. 13 della legge 26 gennaio 1980, n. 9, e, quindi, non mutua la normativa prevista per gli assegni familiari in genere, ivi comprese le disposizioni legislative che ne subordinano il pagamento a determinati limiti di reddito.
Si rende opportuno precisare che l’assegno in esame non rientra nella tipologia di trattamenti di famiglia, comunque denominati, soppressi a seguito dell’istituzione dell’assegno per il nucleo familiare (art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153) in virtù dell’equiparazione del trattamento accessorio di prima categoria degli invalidi per servizio a quello dei grandi invalidi di guerra sancita dalla legge 29 gennaio 1987, n. 13 [6].


[5] Istituito a decorrere dal 1° luglio 1958, ai sensi dell’art. 3 della legge 3 aprile 1958, n. 474, è attualmente regolato dall’art. 106 del D.P.R. n. 1092/1973, come modificato dall’art. 13 della legge n. 9/1990.


[6] L’assegno in esame, inoltre, non deve intendersi soppresso, a decorrere dal 1° gennaio 1988, per effetto del disposto dell’art. 2, comma 1, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1988, n. 153, il quale, nell’istituire il nuovo assegno per il nucleo familiare, ha sancito la contestuale soppressione delle quote di aggiunta di famiglia e di ogni altro trattamento di famiglia, comunque denominato, fino allora spettante al personale statale in attività di servizio e in quiescenza.
A tale riguardo, si premette che l’aumento d’integrazione a favore dei grandi invalidi per servizio è un assegno accessorio al trattamento base, corrispondente all’analogo emolumento annesso alle pensioni dei grandi invalidi di guerra.
Ciò posto, si osserva che, per queste ultime, il Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, riunito in Sezione speciale, con deliberazione del 6 giugno 1991, nel confermare la natura di trattamento di famiglia dell’aumento di integrazione ed il principio della non cumulabilità con assegni analoghi, ha sottolineato che l’art. 2 della suddetta legge n. 153/1988 non riguarda l’assegno in parola, poiché il pensionato di guerra non è tra i destinatari di tale norma, come si evince dalla tassativa elencazione dei soggetti contenuta nel citato art. 2.
Ne consegue che, in conformità alla richiamata risoluzione, l’aumento di integrazione a favore dei grandi invalidi per servizio per moglie e figli a carico, non deve intendersi soppresso, in quanto una diversa interpretazione verrebbe a contraddire la finalità finora costantemente perseguita dal legislatore ed integralmente realizzata con la riferita legge n. 13/1987, che ha equiparato il trattamento accessorio di prima categoria degli invalidi per servizio a quello dei grandi invalidi di guerra.
Per completezza di esposizione, si riportano le norme che, nel tempo, hanno disciplinato l’assegno in questione:
- art. 6 della legge 23 aprile 1965, n. 488:
- art. 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95:
- art. 106 del TU, D.P.R. n. 1092/1973;
- art. 6 della legge 26 aprile 1974, n. 168,
- art. 13 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.


4.6. Assegno per cumulo di infermità

Nei casi in cui con un’invalidità ascrivibile alla 1^ ctg. coesistano altre infermità sempre dipendenti da causa di servizio, è concesso d’ufficio, a cura della sede provinciale Inpdap che ha in carico la relativa partita di spesa, un assegno nella misura indicata nella tabella F annessa al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i.
Tale assegno di cumulo risulta dal verbale emesso dal competente Organismo sanitario che ha emesso il giudizio di ascrivibilità a categoria di pensione privilegiata.
Nel caso in cui assieme ad un’invalidità ascrivibile alla 1^ ctg. coesistano due o più infermità, l’assegno di cumulo è determinato in base alla categoria risultante dal complesso delle invalidità coesistenti, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1 allegata al D.P.R. n. 915/1978 e s.m.i.
L’assegno di cumulo non è reversibile e si aggiunge a quello di superinvalidità a condizione che le infermità siano diverse da quelle che hanno dato titolo all’assegno di superinvalidità (art. 4 della legge n. 111/1984). Tale disposizione costituisce interpretazione autentica dell’ultimo comma dell’art. 16 del D.P.R. n. 915/1978 e stabilisce che le menomazioni fisiche già comprese nella superinvalidità non possono formare oggetto di ulteriore valutazione per la concessione dell’assegno di cumulo.

4.7. Assegno per cumulo di infermità dovuto ad invalidi ascritti ad una categoria inferiore alla 1^

In applicazione del comma 1, dell’art. 9 della legge n. 9/1980, quando con un’infermità di 2^ ctg. coesistano altre minori senza che, nel complesso, si raggiunga un’inabilità di 1^ ctg., all’invalido è dovuto un assegno per cumulo di infermità non superiore a 5/10 né inferiore ai 2/10 della differenza tra il trattamento economico complessivo della 1^ ctg. e quello della 2^ ctg. di cui l’invalido fruisce in relazione alla gravità delle minori infermità coesistenti (tra la 8^ e la 6^ cat.), tenendo conto dei criteri stabiliti nella riferita tabella F-1.
Per la determinazione di tale assegno sarà, quindi, necessario che la sede, oltre a determinare l’importo del trattamento privilegiato di seconda categoria, determini il trattamento privilegiato teorico di prima categoria. La differenza tra quest’ultimo importo, incrementato dell’assegno integrativo (cfr. paragrafo 4.4) e la pensione di seconda categoria costituisce la base di calcolo per la determinazione dell’importo spettante (frazione di 2/10, 3/10 o 5/10 rispettivamente per coesistenza di infermità di 8^, 7^ e 6^ ctg).
Tale assegno dovrà essere rideterminato annualmente per effetto dell’adeguamento del valore dell’assegno integrativo nonché ad ogni variazione dell’importo del trattamento privilegiato (ad es. per l’applicazione degli accordi contrattuali).
A norma del comma 3, del medesimo art. 9 della legge n. 9/1980, l’assegno di cumulo spetta altresì nelle ipotesi in cui l’invalidità di seconda categoria coesista con altra infermità ascrivibile alla IV, III o II categoria: in tali ipotesi all’invalido compete, secondo quanto stabilito dalla tabella F-1, la pensione di prima categoria più un assegno per cumulo nelle seguenti misure:
- un assegno di cumulo di 8^ ctg. se all’invalidità ascrivibile alla 2^ ctg. se ne aggiunge un’altra ascrivibile alla 4^ ctg.
- un assegno di cumulo di 7^ ctg., se ad un’infermità ascrivibile alla 2^ ctg. se ne aggiunge un’altra ascrivibile alla 3^ ctg.:
- un assegno di cumulo di 6^ ctg., in caso di coesistenza di due invalidità egualmente ascrivibili alla 2^ ctg.
Si precisa, infine, che nel caso di coesistenza di un’invalidità di seconda categoria con altra infermità ascrivibile alla quinta, non compete alcun assegno di cumulo ma il trattamento pensionistico è liquidato di 1^ ctg., secondo quanto previsto dalla tabella F-1 (comma 2, dell’articolo 9 della legge n. 9/1980).

4.8. Indennità speciale annua

L’indennità speciale annua [7] compete ai titolari di trattamento privilegiato nella misura pari alla differenza tra una mensilità del trattamento complessivo spettante al 1° dicembre di ogni anno a titolo di pensione e di assegni accessori e l’importo della tredicesima mensilità non considerando l’indennità integrativa speciale, qualora la medesima sia corrisposta a parte e non inglobata nella base pensionabile.
Per le pensioni aventi decorrenza da data successiva al 1° gennaio ovvero cessate nel corso dell’anno, analogamente a quanto previsto per la tredicesima mensilità, l’indennità speciale annua è corrisposta in ragione di 1/12 per ogni mese e frazione di mese superiore a 15 giorni.
Condizioni per averne diritto [8]:
a) 1^ ctg.: il titolare del trattamento privilegiato non deve svolgere attività lavorativa in proprio o alle dipendenze;
b) dalla 2^ alla 8^ ctg.: il titolare del trattamento privilegiato non deve svolgere attività lavorativa in proprio o alle dipendenze e non deve aver conseguito, nell’anno precedente quello considerato, redditi propri assoggettabili all’IRPEF per un ammontare superiore rispettivamente ad € 12.439,80 (anno 2005), ad € 12.817,97 (anno 2006), a € 13.203,79 (anno 2007), ad € 13.632,91 (anno 2008) e ad € 14.047,35 (anno 2009), giusta quanto previsto dall’art. 70 del D.P.R. n. 915/1978 e dall’adeguamento automatico di cui alla legge n. 342/1989.
La concessione è effettuata dalla competente sede provinciale Inpdap a domanda; opera, ai fini del pagamento, la prescrizione quinquennale. La domanda deve contenere l’obbligo a comunicare tempestivamente alla competente sede INPDAP il venir meno delle condizioni previste.


[7] Istituita dall’art. 7 della legge 4 maggio 1951, n. 306, successivamente modificata ed integrata dall’art. 2 della legge 3 aprile 1958, n. 474 (che ne stabilisce, fra l’altro, la non reversibilità) e s.m.i., è attualmente disciplinata dall’art. 111 del D.P.R. n. 1092/1973.


[8] Con l’occasione, si ritiene utile fornire precisazioni in ordine alla corresponsione dell’assegno in questione, poiché risulta che alle sedi periferiche pervengono richieste di attribuzione dell’indennità speciale annua in costanza di prestazione di attività lavorativa da parte dei titolari di pensione ordinaria privilegiata di prima categoria.
I richiedenti, infatti, sostengono che, per effetto della parificazione operata dalla legge tra grandi invalidi di guerra e grandi invalidi per servizio, a questi ultimi compete il predetto beneficio ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 30 dicembre 1978, n. 834, che, a modifica, dell’art. 25, primo comma, del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, ne prevede l’attribuzione indipendentemente dalla circostanza che i titolari svolgano un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di terzi.
Al riguardo, si sottolinea che l’adeguamento alla nuova normativa introdotta in materia di pensioni di guerra dal D.P.R. n. 834/1981 è stato effettuato con legge 2 maggio 1984, n. 111, che ha esteso ai grandi invalidi per servizio i miglioramenti del trattamento accessorio, nonché alcune innovazioni normative concernenti la classificazione delle lesioni ed infermità, l’assegno di superinvalidità e di indennità di assistenza e accompagno, l’assegno di cumulo e di incollocabilità.
Nulla invece è stato innovato in ordine all’indennità speciale annua prevista per gli invalidi di servizio, che rimane quindi disciplinata dall’art. 111 del D.P.R. n. 1092/1973, in base al quale l’attribuzione del beneficio è subordinato alla condizione che gli interessati non svolgano comunque un’attività lavorativa in proprio o alle dipendenze di terzi.
Né la successiva legge 29 gennaio 1987, n. 13, diretta a stabilire la corrispondenza delle misure degli assegni accessori spettanti ai grandi invalidi per servizio a quelle degli stessi assegni previsti per i grandi invalidi di guerra, ha modificato la disposizione di cui al richiamato art. 111.
Dall’esame delle norme suindicate, quindi, risulta che i benefici di cui all’art. 111 del TU, D.P.R. n. 1092/1973 e di cui all’art. 25 del TU, D.P.R. n. 915/1978, come modificato dall’art. 7 del D.P.R. n. 834/1981, hanno natura differente, ancorché siano chiamati con la stessa parola (indennità speciale annua).
Il beneficio ex art. 111, infatti, si aggiunge alla tredicesima mensilità ed è calcolato secondo le modalità indicate nell’articolo stesso, mentre il beneficio ex art. 25 non è altro che la tredicesima mensilità di cui in precedenza le pensioni di guerra non beneficiavano.
Diversamente opinando, il titolare del trattamento pensionistico privilegiato verrebbe ad usufruire, in pratica, di una doppia tredicesima mensilità.


4.9. Assegno di incollocabilità [9]

Compete agli invalidi con età inferiore a 65 anni, con diritto a pensione o assegno privilegiato, per infermità ascrivibili dalla 2^ alla 8^ ctg. della tabella A, che siano riconosciuti incollocabili in quanto, per la natura ed il grado della loro invalidità, possono risultare di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti, e a condizione che non svolgano attività lavorativa autonoma o dipendente.
L’assegno di incollocabilità compete fino al sessantacinquesimo anno e a decorrere dal 1° febbraio 1980 (data di entrata in vigore della legge 26 gennaio 1980, n. 9) la misura è pari alla differenza tra il trattamento corrispondente a quello previsto per gli iscritti alla prima categoria con assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera H, allegata al D.P.R. n. 915/1978, e successive modificazioni, esclusa l’indennità di assistenza e di accompagnamento, e quello complessivo di cui gli invalidi sono titolari.
Durante la sua erogazione i beneficiari sono assimilati, a tutti gli effetti, agli invalidi di prima categoria ed è impregiudicata la facoltà di chiedere la revisione della pensione o dell’assegno per aggravamento ai sensi del successivo art. 14 della ripetuta legge n. 9/1980.
L’assegno di incollocabilità è concesso, con apposita determinazione, esclusivamente a domanda dell’interessato da presentarsi presso la sede provinciale INPDAP che amministra la relativa partita di pensione; l’accertamento sanitario è demandato al Collegio medico legale delle Aziende sanitarie locali del Comune di residenza del pensionato. Tale collegio medico dovrà accertare che, per le infermità che hanno dato luogo al trattamento privilegiato dall’ottava alla seconda categoria e con riferimento alla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda, il soggetto risulti di pregiudizio alla salute ed alla incolumità proprie, a quelle dei compagni di lavoro ovvero alla sicurezza degli impianti; il medesimo Collegio definisce, inoltre, la durata della concessione del relativo assegno.
Qualora non siano stati acquisiti i necessari pareri dal Comitato, finalizzati al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità ai fini del trattamento pensionistico di privilegio, la sede è tenuta a portare a conoscenza dell’interessato che l’iter amministrativo di riconoscimento dell’assegno in esame sarà avviato non appena acquisito il suddetto parere.
Al fine di corrispondere l’assegno in esame, è necessario che il richiedente produca una dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28 novembre 2000, dalla quale risulti che alla data del primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della relativa domanda lo stesso non presti attività lavorativa autonoma o presso terzi.
La medesima dichiarazione deve altresì contenere l’impegno a comunicare tempestivamente le variazioni delle condizioni attestate.
La durata della sua concessione non può essere inferiore a due anni né superiore a quattro, rinnovabili. Qualora il collegio medico dell’ASL riconosca il diritto all’assegno di incollocabilità per periodi complessivamente superiori ad otto anni, anche non continuativi, l’assegno viene liquidato fino al compimento del 65° anno di età, senza ulteriori accertamenti sanitari (art. 20, comma 3 della legge n. 915/1978). All’adeguamento annuale dell’assegno di incollocabilità provvedono direttamente le sedi provinciali INPDAP.
Si fa presente che, ai sensi dell’art. 20, ultimo comma, del D.P.R. n. 915/1978, ai mutilati ed invalidi per servizio che fino al 65° anno di età abbiano beneficiato dell’assegno di incollocabilità, va corrisposto d’ufficio, dal giorno successivo alla predetta data, a cura della competente sede provinciale Inpdap, in aggiunta al trattamento previsto per la categoria alla quale sono stati ascritti, un assegno compensativo di importo pari a quello fruito al momento del compimento del 65° anno di età per la mancata applicazione nei loro confronti delle disposizioni in materia di assunzione obbligatoria al lavoro.


[9] Introdotto dall’art. 1 della legge 13 aprile 1965, n. 488 a decorrere dal 1° luglio 1964, l’assegno di incollocabilità è disciplinato dall’art. 104 del TU, D.P.R. n. 1092/1973, come modificato dall’art. 12 della legge n. 9/1980.


14. Equo indennizzo (2)

L’istituto giuridico dell’equo indennizzo è stato introdotto nel nostro ordinamento, a favore degli impiegati dello Stato, dall’art. 68 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 [10] ed ha come presupposto, non l’infermità in quanto tale, ma la perdita dell’integrità fisica, vale a dire un danno permanente nella psiche o nel fisico del dipendente, riconducibile ad un’infermità o lesione contratta in servizio e per causa di servizio.
Potrebbe, pertanto, verificarsi che al dipendente sia riconosciuta la presenza dell’infermità e la sua dipendenza da causa di servizio, ma non venga attribuito alcun equo indennizzo per mancanza di un’apprezzabile menomazione dell’integrità fisica.
Tenuto conto che la competenza in materia di liquidazione dell’equo indennizzo è comunque dell’Amministrazione/Ente di appartenenza del lavoratore, in questa sede si intendono evidenziare taluni aspetti che hanno riflessi sui trattamenti pensionistici.
Qualora il dipendente consegua il diritto alla pensione privilegiata ordinaria e, contemporaneamente, ha diritto alla liquidazione dell’equo indennizzo per le medesime infermità, quest’ultimo è ridotto del 50% della misura spettante.
Nel caso in cui, invece, il dipendente, al quale sia stato liquidato l’equo indennizzo, ottenga in seguito, per la stessa invalidità, la pensione privilegiata, la metà dell’importo dell’equo indennizzo sarà recuperato a favore dell’Amministrazione/Ente datore di lavoro mediante trattenute mensili sulla pensione, d’importo pari ad un decimo dell’ammontare di questa (art. 144 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 e art. 50 del Regolamento, D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686).
Tale recupero, che si riferisce al dipendente, non si effettua nei confronti del coniuge superstite (o altri aventi diritto) che consegua il diritto alla pensione privilegiata, atteso che l’equo indennizzo spetta ad essa iure successionis (cfr. Deliberazione della Sezione di Controllo della Corte dei Conti n. 1217 in data 14 gennaio 1982).
In ordine alle modalità del recupero dell’equo indennizzo, si sottolinea in via preliminare che il Ministero delle finanze (ora Ministero dell’economia e delle finanze), con la risoluzione n. 8/021 del 18 febbraio 1982, che ha confermato altre precedenti risoluzioni, ha ribadito la natura meramente risarcitoria, e, quindi, la totale non imponibilità, delle somme corrisposte a titolo di “equo indennizzo”.
Tale orientamento è stato ribadito dal predetto Ministero con la Circ. 23 dicembre 1997, n. 326/E.
In concreto, all’avente diritto viene liquidato un importo netto, determinato secondo criteri ben noti, esente IRPEF, ed il cui ammontare non è certificato da alcuna dichiarazione fiscale.
Ciò posto, tenuto conto della diversa natura fiscale dei due benefici (equo indennizzo e pensione privilegiata ordinaria), la trattenuta mensile per il recupero dell’equo indennizzo deve essere operata dopo aver determinato l’importo mensile del trattamento privilegiato spettante al netto della ritenuta IRPEF (cfr. informativa 15 luglio 2002, n. 65 e nota in data 18 luglio 2002, n. 7854).

Il Dirigente generale
Dott. Costanzo Gala


[10] Il beneficio in questione è stato successivamente esteso ad altre categorie di pubblici dipendenti, quali, ad esempio, il personale militare di carriera (dal 1° gennaio 1970, a norma della legge 23 dicembre 1970, n. 1094), i militari in servizio di leva o i richiamati nelle Forze armate o nei Corpi di polizia (dal 1° gennaio 1981, a mente della legge 3 giugno 1981, n. 308), il personale degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 (dal 15 giugno 1976 ai sensi dell’art. 32 del D.P.R. 26 maggio 1976, n. 411), il personale degli Enti locali (dal 19 giugno 1979 a norma dell’art. 11 del D.P.R. 1 giugno 1979, n. 191), quello degli Enti ospedalieri (dal 8 giugno 1969, ai sensi dell’art. 41 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130) e quello delle Unità sanitarie locali (dal 1° marzo 1980 ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761).

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(2) Numerazione del paragrafo conforme all'originale.

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Allegato 1

Attribuzione della categoria
tab. F1 D.P.R. n. 915/1978

Complesso di due infermità


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Allegato 2

Attribuzione della categoria di privilegio in presenza di più infermità ascritte alla tab. A e determinazione categoria teorica per calcolo indennità “una tantum” per patologie ascritte a tabella B

Complesso di due infermità



Categorie attribuite per n. 7 patologie di cui 6 tabella A e una tab B

1) Tab A cat. 7
2) Tab A cat. 7
3) Tab A cat. 8
4) Tab A cat. 8
5) Tab A cat. 8
6) Tab A cat. 8
7) Tab. B (per il calcolo teorico equivalente tab A cat 8)



Complesso di due infermità



Categorie attribuite per n. 7 patologie di cui 6 tabella A e una tab B

1) Tab A cat. 4
2) Tab A cat. 6
3) Tab A cat. 6
4) Tab A cat. 8
5) Tab A cat. 8
6) Tab A cat. 8


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