LIQUIDAZIONE TFR IN 12 O 24 MESI ???

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antogre
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LIQUIDAZIONE TFR IN 12 O 24 MESI ???

Messaggio da antogre »

Cari amici del forum, sono in pensione dal 4 gennaio 2014 dopo aver maturato 41 anni e 1 mese di contributi.
Percepisco la pensione regolarmente ( vi ho già postato il cedolino ) , invece per la liquidazione della prima rata del TFR sembra ci siano problemi di carattere interpretativo della circolare INPS n° 73 del 05/06/2014. Secondo me , maturando i 53 anni di età anagrafica nel maggio 2015, la prima rata mi dovrebbe essere corrisposta dopo 12 mesi come recita la predetta circolare al punto 3.4 (ultimi tre righi) ...... Mentre secondo la dirigente dell'INPS della sede di Lecce decorre dopo 24 mesi.
Prima di intraprendere vie legali sarebbe grdito avere un parere dagli esperti del forum .
Un saluto a tutti e in particolare ai colleghi del 16° corso ausiliari Cassino (io ero nella 3a compagnia
3° plotone 14a squadra).


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angri62
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Re: LIQUIDAZIONE TFR IN 12 O 24 MESI ???

Messaggio da angri62 »

antogre ha scritto:Cari amici del forum, sono in pensione dal 4 gennaio 2014 dopo aver maturato 41 anni e 1 mese di contributi.
Percepisco la pensione regolarmente ( vi ho già postato il cedolino ) , invece per la liquidazione della prima rata del TFR sembra ci siano problemi di carattere interpretativo della circolare INPS n° 73 del 05/06/2014. Secondo me , maturando i 53 anni di età anagrafica nel maggio 2015, la prima rata mi dovrebbe essere corrisposta dopo 12 mesi come recita la predetta circolare al punto 3.4 (ultimi tre righi) ...... Mentre secondo la dirigente dell'INPS della sede di Lecce decorre dopo 24 mesi.
Prima di intraprendere vie legali sarebbe grdito avere un parere dagli esperti del forum .
Un saluto a tutti e in particolare ai colleghi del 16° corso ausiliari Cassino (io ero nella 3a compagnia
3° plotone 14a squadra).
===se lo comandava il ten. pascucci dormivamo insieme.
in letti separati, ovviamente!!!
antogre
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Re: LIQUIDAZIONE TFR IN 12 O 24 MESI ???

Messaggio da antogre »

weeeee,,,,,,,,ceeeerto che era lui. il mio compagno di letto ( a castello ),,,,, era un tal Congedo
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angri62
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Re: LIQUIDAZIONE TFR IN 12 O 24 MESI ???

Messaggio da angri62 »

antogre ha scritto:weeeee,,,,,,,,ceeeerto che era lui. il mio compagno di letto ( a castello ),,,,, era un tal Congedo
===vaghi ricordi-ogni tanto tagliavo i capelli a qualcuno.
ciao e buona pensione.
antogre
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Re: LIQUIDAZIONE TFR IN 12 O 24 MESI ???

Messaggio da antogre »

In merito al quesito non sai dirmi niente?
gino59
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Re: LIQUIDAZIONE TFR IN 12 O 24 MESI ???

Messaggio da gino59 »

antogre ha scritto:In merito al quesito non sai dirmi niente?
==============================

3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale

Anche in relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti sui corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.

In coerenza con le indicazioni fornite con la circolare 37 del 14 marzo 2012, con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 e con il messaggio 8299 del 21 maggio 2013, deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e dalla legge 147/2013 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.

Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.

Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Se, invece, la predetta età (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.


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gino59
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Re: LIQUIDAZIONE TFR IN 12 O 24 MESI ???

Messaggio da califfo »

gino59 ha scritto:
antogre ha scritto:In merito al quesito non sai dirmi niente?
==============================

3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale

Anche in relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti sui corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.

In coerenza con le indicazioni fornite con la circolare 37 del 14 marzo 2012, con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 e con il messaggio 8299 del 21 maggio 2013, deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e dalla legge 147/2013 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.

Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.

Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Se, invece, la predetta età (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.


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gino59
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scusa GINO59
mi confermi, da quello che ho capito io dovrei rientrare nei 6 mesi per il tfr?
80% maturato a dicembre 2011 e 53 anni e 3 mesi il 30 dicembre 2013 + anno di scivolo dal 2 gennaio 2015 in pensione.... giusto giusto per un giorno?
ciao e grazie
gino59
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Re: LIQUIDAZIONE TFR IN 12 O 24 MESI ???

Messaggio da gino59 »

califfo ha scritto:
gino59 ha scritto:
antogre ha scritto:In merito al quesito non sai dirmi niente?
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3.4 Chiarimenti relativi ai termini di pagamento del trattamento di fine servizio per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa anticipatamente rispetto al limite ordinamentale

Anche in relazione ai quesiti pervenuti e volti ad ottenere chiarimenti sui corretti termini di pagamento da applicare ai trattamenti di fine servizio spettanti al personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico che cessa dal servizio anticipatamente rispetto al limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o rispetto ai requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia se differenti, si specifica quanto segue.

In coerenza con le indicazioni fornite con la circolare 37 del 14 marzo 2012, con il messaggio n. 8381 del 15 maggio 2012 e con il messaggio 8299 del 21 maggio 2013, deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi previsto dall’art. 3 del decreto legge n. 79/1997, convertito dalla legge n. 140/1997, come successivamente modificato dal decreto legge n. 138/2011, convertito dalla legge n. 148/2011, e dalla legge 147/2013 con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti.

Pertanto, si applica il termine ordinario di 24 mesi per i Tfs relativi alle cessazioni:
con un’età di almeno 57 anni e tre mesi (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) ed un’anzianità contributiva di 35 anni;
con 40 anni e 3 mesi di anzianità contributiva (requisito da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016 ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 78/2010 e s.m.i.) intervenuta prima del raggiungimento del limite ordinamentale previsto per la qualifica o grado rivestito o dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia se differenti.

Diversamente, nel caso in cui l’iscritto abbia conseguito entro il 31 dicembre 2011 i 40 anni di anzianità contributiva ai fini pensionistici, il termine di pagamento è quello di sei mesi.
Lo stesso termine di sei mesi vale anche nel caso in cui l’iscritto abbia raggiunto entro la predetta data del 31 dicembre 2011 l’aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, a condizione che i 53 anni e 3 mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013. Si sottolinea, in proposito, che il raggiungimento entro il 12 agosto 2011 della sola aliquota massima dell’ottanta per cento della retribuzione pensionabile, non accompagnato dall’età anagrafica minima dei 53 anni compiuti entro la medesima data, non consente di ritenere maturati alla predetta data i requisiti per il pensionamento.
Conseguentemente questa fattispecie non rientra nelle deroghe di cui all’art 1, comma 23, del decreto legge n. 138/2011 (conservazione del previgente termine di 105 giorni) e, pertanto, il termine di pagamento è quello di sei mesi, sopra ricordato, sempre che i 53 anni e tre mesi siano compiuti entro il 31 dicembre 2013.
Se, invece, la predetta età (da adeguare alla speranza di vita a decorrere dal 2016) è compiuta dopo il 31 dicembre 2013 il termine di pagamento è di 12 mesi in quanto i requisiti per il pensionamento sono conseguiti dal 2014.


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scusa GINO59
mi confermi, da quello che ho capito io dovrei rientrare nei 6 mesi per il tfr?
80% maturato a dicembre 2011 e 53 anni e 3 mesi il 30 dicembre 2013 + anno di scivolo dal 2 gennaio 2015 in pensione.... giusto giusto per un giorno?
ciao e grazie
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Califfo.....un nome, una garanzia....!!! yesssssssssssssssssss "confermo"...tutto il resto è noia....non ho
detto gioia, ma noiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....ciaooooooooooooooooo
califfo
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Re: LIQUIDAZIONE TFR IN 12 O 24 MESI ???

Messaggio da califfo »

maledetta noiaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
ciao a risentirci
adesso devo solo capire "ferma per evento esterno"
ti farò sapere
ciao e grazie
antogre
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Re: LIQUIDAZIONE TFR IN 12 O 24 MESI ???

Messaggio da antogre »

ciao gino59, grazie per essere intervenuto...... conoscevo già la circolare inps, per cui ti chiedo, nel mio caso specifico tu come la interpreti questa benedetta circolare ?? 24 o 12 mesi ??
un saluto a tutti.
gino59
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Re: LIQUIDAZIONE TFR IN 12 O 24 MESI ???

Messaggio da gino59 »

antogre ha scritto:ciao gino59, grazie per essere intervenuto...... conoscevo già la circolare inps, per cui ti chiedo, nel mio caso specifico tu come la interpreti questa benedetta circolare ?? 24 o 12 mesi ??
un saluto a tutti.
=====================================€€€€€€€€....24...MESI.......€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€
Deve essere applicato l’ordinario termine di pagamento di 24 mesi,come previsto con riferimento a tutti i casi di collocamento a riposo avvenuti a seguito di dimissioni volontarie con diritto (maturato dopo il 12 agosto 2011) al pensionamento anticipato rispetto ai limiti ordinamentali di età o ai requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia, se differenti. Ciao
antogre
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Re: LIQUIDAZIONE TFR IN 12 O 24 MESI ???

Messaggio da antogre »

gino 59 scusa la testardaggine, ma gli ultimi TRE RIGHI della circolare mi dicono 12 mesi .
gino59
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Re: LIQUIDAZIONE TFR IN 12 O 24 MESI ???

Messaggio da gino59 »

antogre ha scritto:gino 59 scusa la testardaggine, ma gli ultimi TRE RIGHI della circolare mi dicono 12 mesi .
===============================
Cmq sia,ti potresti appellare...!!!

Ma per l'Amministrazione e l'Inps non sei uscito con i requisiti del D.Lgs.165/97, ma con l'ex pensione
di anzianità.- Ciaoooooooooooooooooooooooo
antogre
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Re: LIQUIDAZIONE TFR IN 12 O 24 MESI ???

Messaggio da antogre »

vi farò sapere ......... un saluto a tutti .
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