attesa ppo

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massive
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attesa ppo

Messaggio da massive »

Salve amici , questa mattina ho ricevuto per conoscenza dal DAP la richiesta della mia domanda della ppo presentata dallo scrivente nel 2015.
Adesso con gli allegati che ho incluso nel presente messaggio cosa devo fare aspettare che mi chiami la cmo come iter per la visita,
IMG_20170503_161939.jpg
oppure l'INPS provvederà al ricalcolo della pensione,visto che gli stessi documenti sono stati trasmessi per conoscenza anche all'INPS.
Grazie
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massive
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Re: attesa ppo

Messaggio da massive »

Scusate, forse non ho inserito bene gli allegati...
Adesso vado ad elencare quanto espressamente citato sull' e mail inviatami dal Dap stamani e per conoscenza e disbrigo pratica all'INPS:
Come previsto dalla nota operativa n 27 del 25-07-2007 si trasmette la documentazione sanitaria e amministrativa all'Inps con documentazione allegata relativa alla infermità " gastrite cronica "contratta dal nominativo in oggetto in circostanza lavorativa per le quali il medesimo ha chiesto il beneficio della pensione di privilegio ordinaria.
Ai fini delle applicazioniart. 144T.U.approvato dal dpr 1092/73 si trasmette D.M. datato 10-11-2011con il quale l'infermità riconosciuta e quindi oggetto di trattamento di ppo è stato gia liquidato l'e. i.
Le competenze a titolo di recupero del 50% del trattamento dell'e.i. ai sensi dell'art. 144del DPR 1092/73 possono essere versate presso la tesoreria prov. di stato DELLA PROPRIA PROVINCIA DI APPARTENENZA etc. etc.
Cosa significa tutto questo?
Che Inps deve fare i calcoli per inserirmi il 10" in più e mettermeli in pagamento, oppure essere ancora convocato a visita dalla cmo come normalmente sarebbe l'iter da seguire? grazie attendo vostre preziose risposte in merito.
gino59
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Re: attesa ppo

Messaggio da gino59 »

massive ha scritto:Scusate, forse non ho inserito bene gli allegati...
Adesso vado ad elencare quanto espressamente citato sull' e mail inviatami dal Dap stamani e per conoscenza e disbrigo pratica all'INPS:
Come previsto dalla nota operativa n 27 del 25-07-2007 si trasmette la documentazione sanitaria e amministrativa all'Inps con documentazione allegata relativa alla infermità " gastrite cronica "contratta dal nominativo in oggetto in circostanza lavorativa per le quali il medesimo ha chiesto il beneficio della pensione di privilegio ordinaria.
Ai fini delle applicazioniart. 144T.U.approvato dal dpr 1092/73 si trasmette D.M. datato 10-11-2011con il quale l'infermità riconosciuta e quindi oggetto di trattamento di ppo è stato gia liquidato l'e. i.
Le competenze a titolo di recupero del 50% del trattamento dell'e.i. ai sensi dell'art. 144del DPR 1092/73 possono essere versate presso la tesoreria prov. di stato DELLA PROPRIA PROVINCIA DI APPARTENENZA etc. etc.
Cosa significa tutto questo?
Che Inps deve fare i calcoli per inserirmi il 10" in più e mettermeli in pagamento, oppure essere ancora convocato a visita dalla cmo come normalmente sarebbe l'iter da seguire? grazie attendo vostre preziose risposte in merito.
===========================Auguroni.............€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€€

P.S. Quello che dovresti fare, è di stare addosso (sollecitare) all'inps.-
massive
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Re: attesa ppo

Messaggio da massive »

Grazie Gino 59, grazie per il tuo costante e prezioso aiuto nel rispondere a tutti i quesiti e domande .
Puoi contarci sollecitero' spesso l'ente preposto affinché mi accreditera' il dovuto.
Nuovamente, infinite grazie.
panorama
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Re: attesa ppo

Messaggio da panorama »

Allego Nota Operativa n. 27 dell'INPDAP del 25/07/2007 che chiarisce alcune cose sulla P.P.O.

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.
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massive
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Re: attesa ppo

Messaggio da massive »

ScusaPanorama,cosa dice la nota non riesco ad aprire il file.
panorama
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Re: attesa ppo

Messaggio da panorama »

Devi usare il pc non il cellulare
panorama
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Re: attesa ppo

Messaggio da panorama »

Io cmq con il mio cellulare riesco ad aprirlo tranquillamente
massive
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Re: attesa ppo

Messaggio da massive »

Scusami Panorama, ho appena letto la circolare, pero' non mi è chiaro segue:
la cds con relativo decreto mi è stata accettata il 2004, ora, oltre al ricalcolo che dovra' fare l'inps della nuova pensione privilegiata, saro' convocato comunque alla cmo per stabilire se l'assegno della ppo verrà concesso per quattro anni oppure a vita o no ?
Anche perchè la circolare n. 003451/1. Idel 09/02/1998 sulla quale è espressa la concessione e il beneficio della ppo a coloro i quali hanno accettato/decretato la cds prima del 2005, cosa dice? visto che in rete non vi è traccia?
Considerato che al sottoscritto il decreto è arrivato prima dell'anno 2005?
REBUS!!!!
panorama
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Re: attesa ppo

Messaggio da panorama »

Ricorso andato a buon fine dando dei frutti.
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1) - Il sig. F. quindi, presentava il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio al fine di sentire riconosciuto il proprio diritto a pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/1973 e dell’art. 4, comma 1, della L. 9/1980, a decorrere dalla data del pensionamento.

2) - Il ricorrente, nel suo atto introduttivo esponeva le ragioni per le quali la sua richiesta dovesse trovare accoglimento, ragioni che consistevano nella sostanziale equiparazione fra lo status giuridico ed economico fra i Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria con quelli della Polizia di Stato, così come voluto dallo stesso legislatore con L. 154/2005 di delega al Governo per la disciplina del personale dirigente dell’Amministrazione penitenziaria.

3) - Al ricorrente, già Dirigente del Ministero Giustizia, deve, pertanto, applicarsi, a detta dell’INPS, la normativa relativa alle pensioni di privilegio ordinarie per i dipendenti civili dello Stato, tra l’altro abrogata dal 2011.

4) - Solo con determina ME 01216855450 del 19 ottobre 2016, l’INPS ha, però, provveduto alla rettifica della codifica della pensione da civile a militare e, quindi, alla corretta determinazione della pensione; la corretta indicazione della codifica ha consentito, quindi di poter liquidare con la rata di pensione del dicembre 2016 la somma di euro 158,51.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SICILIA SENTENZA 265 26/04/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 265 2017 PENSIONI 26/04/2017



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI
MARIA RITA MICCI

ha pronunciato la seguente
SENTENZA 265/2017

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 62342 del registro di segreteria, promosso ad istanza di F. O. NATO A OMISSIS, rappresentato e difeso dal’avv. Sebastiano Faramo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Messina Via Felice Bisazza n. 20

CONTRO: INPS;

VISTI: il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205;

VISTI il ricorso e gli altri atti e documenti di causa;

UDITI, nella udienza del 19 APRILE 2017 l’avv. Faramo e l’avv. Norrito

FATTO e DIRITTO

Con ricorso regolarmente notificato alla controparte e, quindi, depositato il 23 febbraio 2015 presso la Segreteria di questa Sezione giurisdizionale, il sig. F. chiedeva il riconoscimento del proprio diritto alla pensione di privilegio, già negatogli in sede amministrativa.

Il ricorrente esponeva di aver prestato servizio quale Dirigente del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria fino alla data del 30 novembre 2011, quando veniva collocato a riposo per raggiunti limiti di età.

Con Decreto del Ministero Giustizia del 20 maggio 1991 veniva riconosciuta al ricorrente la dipendenza da causa di servizio per “duodenite bulbare sospetta ulcerosa con distonia segmentaria del colon e gastroduodenite e colite spastica”.

Il ricorrente, quindi, percepiva equo indennizzo per la suddetta patologia pari a Lire 10.483.425.

Successivamente al proprio pensionamento, il ricorrente presentava istanza di pensione privilegiata in data 1 dicembre 2011.

La CMO di Messina in data 27 febbraio 2013 confermava la patologia suddetta ma l’INPS di Messina negava la concessione della pensione di privilegio e l’odierno ricorrente, impugnava, ma invano, detto provvedimento presso il Comitato di Vigilanza Gestione dipendenti pubblici.

Il sig. F. quindi, presentava il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio al fine di sentire riconosciuto il proprio diritto a pensione privilegiata ai sensi dell’art. 67 del DPR 1092/1973 e dell’art. 4, comma 1, della L. 9/1980, a decorrere dalla data del pensionamento.

Il ricorrente, nel suo atto introduttivo esponeva le ragioni per le quali la sua richiesta dovesse trovare accoglimento, ragioni che consistevano nella sostanziale equiparazione fra lo status giuridico ed economico fra i Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria con quelli della Polizia di Stato, così come voluto dallo stesso legislatore con L. 154/2005 di delega al Governo per la disciplina del personale dirigente dell’Amministrazione penitenziaria.

Con memoria del 22 aprile 2016 si costituiva l’INPS chiedendo il rigetto del ricorso, stante la legittimità del proprio operato. Nessuna equiparazione, infatti, può sussistere nel nostro ordinamento fra Dirigenti della Polizia di Stato e Dirigenti dell’Amministrazione Penitenziaria. Al ricorrente, già Dirigente del Ministero Giustizia, deve, pertanto, applicarsi, a detta dell’INPS, la normativa relativa alle pensioni di privilegio ordinarie per i dipendenti civili dello Stato, tra l’altro abrogata dal 2011.

Con successiva memoria del 5 maggio 2016 l’INPS comunicava di avere annullato il provvedimento di diniego di pensione privilegiata con nota 4800.09/06/2015 del 9 giugno 2015.

Comunicava, altresì, di non aver provveduto alla applicazione contabile del provvedimento in quanto in attesa di documentazione da parte del Ministero della Giustizia già richiesta con nota 9 giugno 2015.

Chiedeva, quindi, dichiararsi cessata la materia del contendere.

La difesa del ricorrente, preso atto dell’avvenuto annullamento, insisteva con nota 21 aprile 2016, per l’accoglimento del ricorso e depositava documentazione fiscale e cedolini onde consentire l’esatta quantificazione della pensione; chiedeva, eventualmente, disporsi CTU per l’esatta quantificazione del trattamento di quiescenza.

All’udienza del 5 maggio 2016, il Giudice rinviava la trattazione del giudizio onde consentire all’INPS di produrre tutta documentazione attestante l’avvenuto adempimento contabile del provvedimento di concessione del trattamento di quiescenza, comprensivo di adeguamento del trattamento di quiescenza medesimo e corresponsione dei relativi arretrati.

Con memoria del 24 ottobre 2016 l’INPS dichiarava di aver adempiuto a quanto dovuto.

All’udienza del 27 ottobre 2017, il Giudice, stante la contestata esattezza dei conteggi offerti dall’INPS nominava CTU, nella persona del dott. Di Giovanni formulando seguente quesito: “determini il CTU l’esatto ammontare della pensione privilegiata spettante con decorrenza 1 dicembre 2011 ad oggi con il computo degli incrementi subiti dalla pensione ordinaria presa come base di calcolo, il tutto con interessi legali dal dovuto fino al soddisfo. Indichi, altresì, quello che dovrà essere l’importo dal gennaio 2017 in poi.”

Il CTU, all’esito della consulenza, stabiliva che l’INPS avesse correttamente adempiuto alle richieste di parte ricorrente.

Solo con determina ME 01216855450 del 19 ottobre 2016, l’INPS ha, però, provveduto alla rettifica della codifica della pensione da civile a militare e, quindi, alla corretta determinazione della pensione; la corretta indicazione della codifica ha consentito, quindi di poter liquidare con la rata di pensione del dicembre 2016 la somma di euro 158,51.

Successivamente, quindi, da gennaio 2017, l’INPS ha potuto applicare la determina ME 01216856744 e soddisfare, quindi, pienamente le pretese di parte ricorrente, sia con riferimento alla pensione privilegiata, sia con riferimento alla tredicesima sia con riferimento agli oneri. Stante l’avvenuta soddisfazione in sede amministrativa delle pretese del ricorrente è venuto a mancare nella stessa parte ricorrente l'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del Codice di Procedura Civile per far valere un diritto in giudizio, nei riguardi del ricorso in esame va dichiarata cessata la materia del conten¬dere.

Con riferimento alle spese il Giudice, in ossequio agli insegnamenti della Suprema Corte di Cassazione, che, ai fini di una corretta quantificazione delle stesse, impone una valutazione della vicenda nel suo insieme (Cass. 12481/2016), condanna l’INPS al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1.800,00 oltre IVA e CPA.

Non può trovare accoglimento la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. dal momento che non si ravvisa nell’INPS un comportamento processuale tale da rivelare una negligente resistenza ad una lite infondata (Cass. 817/2015)

Determina le spese di CTU in euro 1.000,00 oltre accessori di legge che pone a carico dell’INPS

PQM

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana – in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere con riferimento al giudizio n. 62342 proposto da F. O.

Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.

Condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali che si liquidano in euro 1.800,00 oltre IVA e CPA.

Determina le spese di CTU in euro 1.000,00 oltre accessori di legge che pone a carico dell’INPS

Così deciso in Palermo, 19 aprile 2017.

IL GIUDICE
F.to Dott.ssa Maria Rita Micci

Depositata oggi in Segreteria nei modi di legge
Palermo, 19 aprile 2017

Pubblicata il 26 aprile 2017

Il Funzionario di Cancelleria
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
gino59
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Messaggio da gino59 »

panorama ha scritto:Allego Nota Operativa n. 27 dell'INPDAP del 25/07/2007 che chiarisce alcune cose sulla P.P.O.

vedi/leggi e scarica PDF se d'interesse.
================================================================================= panorama...ok la circolare nr.27 dalla quale a suo tempo,la consigliavo a tutti di visionarla, ma nel caso dell'Amico massive, deve solo attendere il conteggio e l'accredito dell'inps.- Saluti
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