UN VALIDO AIUTO PER TUTTI NOI LEGGETE

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Messaggio da asus »

Sono un ass.te capo della PdiS. in malattia da 45 giorni e tra qualche giorno vado in Aspettativa gli amici Angri62 e Gino59 mi hanno gia dato risposta in merito ad una PAL e TFR quindi su questo sono tranquilo
Sono in malattia per TROMBOSI occhio SX e CREDEVO di avere una causa di servizio per IPERTENSIONE già verbalizzata dalla CMO di Chieti come Tab A e Cat 8^ ma per mia SFORTUNA il giorno 01-04 c.a. il mio ufficio mi comunica che il CdiV non ha riconosciuto la patologia come causa di servizio ne l'equo indennizzo
Da vari commenti e varie consultazioni adesso mi sono affidato ad uno studio legale MOLTO qualificato in queste risoluzioni e per quanto possa essere utile a TUTTI I NAVIGANTI ED ESPERTI posto la sentenza ultima utile a tutti noi e che presto anche io farò quanto prima con RICORSO al TAR

Importante decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in favore del personale in servizio

Finalmente la decisione che tanti, tantissimi appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico ancora in servizio attendevano.

La Cassazione a Sezioni Unite conferma la possibilità di ricorrere alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio anche per il personale tutt’ora in attività.

Una decisione di straordinaria importanza soprattutto per tutti coloro che si sono visti negare la dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni con provvedimenti notificati successivamente al gennaio 2002. Difatti, come noto, dopo tale data i provvedimenti amministrativi sulla dipendenza da causa di servizio emessi nel rispetto del d.P.R. 461/2001 costituiscono accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio (l’art. 12 del suddetto dPR recita: “Unicità di accertamento. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”).

Tale disposizione normativa giustamente preoccupa tutti coloro che, in servizio attivo, si sono visti respingere le proprie istanze, tenuto conto che nell’unicità dell’accertamento, la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio assume fondamentale importanza soprattutto ai fini del diritto alla pensione privilegiata.
Ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. 1092/73, infatti, al personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile, che riporti infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al d.P.R. 915/78, spetta, a domanda, la pensione privilegiata indipendentemente dagli anni di servizio prestati.

È evidente quindi l'importanza di poter oggi ottenere durante il servizio una pronuncia favorevole sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni riportate nell'adempimento del dovere, per ipotecare il diritto al (futuro) trattamento pensionistico di privilegio.

Finora, in caso di diniego di tale riconoscimento in sede amministrativa, l'interessato poteva unicamente ricorrere al Tar (entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto), ritenuta unica giurisdizione competente per il personale in attività di servizio.

In pratica, finora, il personale in attività aveva solo una parziale tutela dei propri diritti. Il Tar, infatti, nonostante la finalità della pronuncia amministrativa ex art. 12 dPR 461/2001 sulla dipendenza da causa di servizio, difficilmente ritiene ammissibile il ricorso diretto a sindacare nel merito la valutazione del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) sul presupposto della “discrezionalità tecnica” di detto parere. Inoltre, quando il Tar accoglie il ricorso, si limita esclusivamente all'annullamento dell’atto, senza sostituire con la propria decisione il decreto negativo, rinviando la documentazione all’Amministrazione resistente per una nuova pronuncia, che potrebbe ancora una volta essere negativa, come spesso accade!
I poteri istruttori e di merito dalla Corte dei conti sono invece diversi e decisamente più ampi.
In tale Sede giurisdizionale, nel rispetto del contraddittorio, il Giudice può entrare nel merito della vicenda professionale del ricorrente e nella concreta valutazione dell'infermità o della lesione in rapporto all'attività prestata disponendo a tal fine l'acquisizione di apposita Consulenza Tecnica d’Ufficio che, sulla base della documentazione in atti, comprese eventuali perizie di parte e quasi sempre su visita diretta dell'interessato che può essere assistito dal proprio perito medico legale, esprime un nuovo parere sulla dipendenza da causa di servizio.
La Corte dei conti, quindi, in perfetta autonomia, può valutare concretamente tutti gli elementi, i fattori di servizio e le circostanze ambientali e operative incidenti causalmente o concausalmente sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità, con una sentenza che, se positiva, non soltanto annulla il decreto negativo, ma dichiara la dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, senza necessità di ulteriore istruttoria da parte dell’Amministrazione.
La decisione della Corte ha oltretutto l’effetto di annullare il decreto negativo, che verrà sostituito da un nuovo provvedimento emesso in ottemperanza della decisione giudiziale, senza rischi di amare sorprese.

Orientati dalla nostra pluriennale esperienza nel diritto pensionistico, avevamo da tempo deciso di ricorrere alla Corte dei Conti avverso i decreti negativi riguardanti il personale in servizio, con lo specifico obiettivo di ottenere una sentenza che dichiarasse unicamente la dipendenza da causa di servizio quale presupposto per la (successiva) pensione privilegiata.

Tuttavia, alcune pronunce della Corte dei conti avevano dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo possibile per il personale in servizio impugnare i decreti negativi sulla dipendenza esclusivamente dinanzi al TAR, e ciò nonostante l’unicità d’accertamento stabilita dall’art. 12 del d.P.R. 461/2001, che, come sopra detto, avrebbe effetti sostanziali anche ai fini della pensione di privilegio.

Stando così le cose, con un apposito ricorso per regolamento di giurisdizione presentato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro il Ministero della Difesa abbiamo chiesto di affermare la competenza giurisdizionale della Corte dei conti nei casi in cui si controverta sulla sola dipendenza da causa di servizio del personale appartenente al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico ancora in attività di servizio, quale presupposto del diritto a “successiva” pensione privilegiata.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’importantissima ordinanza n. 4325/14 del 24 febbraio 2014, ci ha dato ragione.
Dopo avere espressamente negato ogni rilevanza alla circostanza che il ricorrente si trovi ancora in servizio, ha accolto il ricorso confermando la giurisdizione dell’adita Corte dei conti anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta dal personale in servizio quale presupposto del diritto a successiva pensione privilegiata.

A questo punto, finalmente, anche il personale in servizio potrà avere piena tutela dei propri diritti potendo contestare il decreto negativo del Ministero con l’utilizzo dei rituali mezzi istruttori (perizie, atti etc.), nel pieno rispetto del contraddittorio e garanzia di effettiva parità tra le parti in causa.

Non solo, il ricorso dinanzi alla Corte dei conti potrà essere proposto senza limiti di tempo, non essendo previsto alcun termine decadenziale, ed anche nell’ipotesi in cui non sia stato proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero il ricorso stesso sia stato respinto, avendo l’interessato la possibilità di rimettere tutto in gioco sia ai fini pensionistici che, se necessario, di carriera.


Considerazioni conclusive sulla TUTELA GIURISDIZIONALE

Sono compatibili i due contestuali ricorsi:
dinanzi alla Corte dei conti ai fini dell’accertamento della causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata;
dinanzi al TAR ai fini dell’equo indennizzo.

Il personale interessato a ricorrere alla Corte dei conti dovrebbe essere:
a. chi voglia ottenere durante l’attività tutti i benefici connessi alla causa di servizio negata e garantirsi il diritto (futuro) alla pensione privilegiata;
b. chi è stato dichiarato parzialmente inidoneo al servizio, che potrebbe vantare il diritto alla permanenza nel ruolo militare con mansioni d’ufficio e garantirsi la pensione privilegiata in caso di dispensa;
c. chi è stato dichiarato assolutamente inidoneo al servizio militare incondizionato che oltre a transitare ai ruoli civili, potrebbe beneficiare della pensione privilegiata (art. 139 del T.U. 1092/73).
d. chi, anche se riconosciuto idoneo a seguito della contratta menomazione, voglia ipotecare il proprio futuro con il preventivo riconoscimento della causa di servizio ai fini del diritto a pensione privilegiata per infermità negata.

Auguroni a tutti voi e alle vostre famiglie per una Serena e Santa Pasqua con l'augurio che ogni situazione anche la più spiacevole venga risolta nel meglio possibile
Grazie dell'attenzione Asus


gino59
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Re: UN VALIDO AIUTO PER TUTTI NOI LEGGETE

Messaggio da gino59 »

asus ha scritto:Sono un ass.te capo della PdiS. in malattia da 45 giorni e tra qualche giorno vado in Aspettativa gli amici Angri62 e Gino59 mi hanno gia dato risposta in merito ad una PAL e TFR quindi su questo sono tranquilo
Sono in malattia per TROMBOSI occhio SX e CREDEVO di avere una causa di servizio per IPERTENSIONE già verbalizzata dalla CMO di Chieti come Tab A e Cat 8^ ma per mia SFORTUNA il giorno 01-04 c.a. il mio ufficio mi comunica che il CdiV non ha riconosciuto la patologia come causa di servizio ne l'equo indennizzo
Da vari commenti e varie consultazioni adesso mi sono affidato ad uno studio legale MOLTO qualificato in queste risoluzioni e per quanto possa essere utile a TUTTI I NAVIGANTI ED ESPERTI posto la sentenza ultima utile a tutti noi e che presto anche io farò quanto prima con RICORSO al TAR

Importante decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in favore del personale in servizio

Finalmente la decisione che tanti, tantissimi appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico ancora in servizio attendevano.

La Cassazione a Sezioni Unite conferma la possibilità di ricorrere alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio anche per il personale tutt’ora in attività.

Una decisione di straordinaria importanza soprattutto per tutti coloro che si sono visti negare la dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni con provvedimenti notificati successivamente al gennaio 2002. Difatti, come noto, dopo tale data i provvedimenti amministrativi sulla dipendenza da causa di servizio emessi nel rispetto del d.P.R. 461/2001 costituiscono accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio (l’art. 12 del suddetto dPR recita: “Unicità di accertamento. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”).

Tale disposizione normativa giustamente preoccupa tutti coloro che, in servizio attivo, si sono visti respingere le proprie istanze, tenuto conto che nell’unicità dell’accertamento, la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio assume fondamentale importanza soprattutto ai fini del diritto alla pensione privilegiata.
Ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. 1092/73, infatti, al personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile, che riporti infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al d.P.R. 915/78, spetta, a domanda, la pensione privilegiata indipendentemente dagli anni di servizio prestati.

È evidente quindi l'importanza di poter oggi ottenere durante il servizio una pronuncia favorevole sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni riportate nell'adempimento del dovere, per ipotecare il diritto al (futuro) trattamento pensionistico di privilegio.

Finora, in caso di diniego di tale riconoscimento in sede amministrativa, l'interessato poteva unicamente ricorrere al Tar (entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto), ritenuta unica giurisdizione competente per il personale in attività di servizio.

In pratica, finora, il personale in attività aveva solo una parziale tutela dei propri diritti. Il Tar, infatti, nonostante la finalità della pronuncia amministrativa ex art. 12 dPR 461/2001 sulla dipendenza da causa di servizio, difficilmente ritiene ammissibile il ricorso diretto a sindacare nel merito la valutazione del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) sul presupposto della “discrezionalità tecnica” di detto parere. Inoltre, quando il Tar accoglie il ricorso, si limita esclusivamente all'annullamento dell’atto, senza sostituire con la propria decisione il decreto negativo, rinviando la documentazione all’Amministrazione resistente per una nuova pronuncia, che potrebbe ancora una volta essere negativa, come spesso accade!
I poteri istruttori e di merito dalla Corte dei conti sono invece diversi e decisamente più ampi.
In tale Sede giurisdizionale, nel rispetto del contraddittorio, il Giudice può entrare nel merito della vicenda professionale del ricorrente e nella concreta valutazione dell'infermità o della lesione in rapporto all'attività prestata disponendo a tal fine l'acquisizione di apposita Consulenza Tecnica d’Ufficio che, sulla base della documentazione in atti, comprese eventuali perizie di parte e quasi sempre su visita diretta dell'interessato che può essere assistito dal proprio perito medico legale, esprime un nuovo parere sulla dipendenza da causa di servizio.
La Corte dei conti, quindi, in perfetta autonomia, può valutare concretamente tutti gli elementi, i fattori di servizio e le circostanze ambientali e operative incidenti causalmente o concausalmente sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità, con una sentenza che, se positiva, non soltanto annulla il decreto negativo, ma dichiara la dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, senza necessità di ulteriore istruttoria da parte dell’Amministrazione.
La decisione della Corte ha oltretutto l’effetto di annullare il decreto negativo, che verrà sostituito da un nuovo provvedimento emesso in ottemperanza della decisione giudiziale, senza rischi di amare sorprese.

Orientati dalla nostra pluriennale esperienza nel diritto pensionistico, avevamo da tempo deciso di ricorrere alla Corte dei Conti avverso i decreti negativi riguardanti il personale in servizio, con lo specifico obiettivo di ottenere una sentenza che dichiarasse unicamente la dipendenza da causa di servizio quale presupposto per la (successiva) pensione privilegiata.

Tuttavia, alcune pronunce della Corte dei conti avevano dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo possibile per il personale in servizio impugnare i decreti negativi sulla dipendenza esclusivamente dinanzi al TAR, e ciò nonostante l’unicità d’accertamento stabilita dall’art. 12 del d.P.R. 461/2001, che, come sopra detto, avrebbe effetti sostanziali anche ai fini della pensione di privilegio.

Stando così le cose, con un apposito ricorso per regolamento di giurisdizione presentato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro il Ministero della Difesa abbiamo chiesto di affermare la competenza giurisdizionale della Corte dei conti nei casi in cui si controverta sulla sola dipendenza da causa di servizio del personale appartenente al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico ancora in attività di servizio, quale presupposto del diritto a “successiva” pensione privilegiata.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’importantissima ordinanza n. 4325/14 del 24 febbraio 2014, ci ha dato ragione.
Dopo avere espressamente negato ogni rilevanza alla circostanza che il ricorrente si trovi ancora in servizio, ha accolto il ricorso confermando la giurisdizione dell’adita Corte dei conti anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta dal personale in servizio quale presupposto del diritto a successiva pensione privilegiata.

A questo punto, finalmente, anche il personale in servizio potrà avere piena tutela dei propri diritti potendo contestare il decreto negativo del Ministero con l’utilizzo dei rituali mezzi istruttori (perizie, atti etc.), nel pieno rispetto del contraddittorio e garanzia di effettiva parità tra le parti in causa.

Non solo, il ricorso dinanzi alla Corte dei conti potrà essere proposto senza limiti di tempo, non essendo previsto alcun termine decadenziale, ed anche nell’ipotesi in cui non sia stato proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero il ricorso stesso sia stato respinto, avendo l’interessato la possibilità di rimettere tutto in gioco sia ai fini pensionistici che, se necessario, di carriera.


Considerazioni conclusive sulla TUTELA GIURISDIZIONALE

Sono compatibili i due contestuali ricorsi:
dinanzi alla Corte dei conti ai fini dell’accertamento della causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata;
dinanzi al TAR ai fini dell’equo indennizzo.

Il personale interessato a ricorrere alla Corte dei conti dovrebbe essere:
a. chi voglia ottenere durante l’attività tutti i benefici connessi alla causa di servizio negata e garantirsi il diritto (futuro) alla pensione privilegiata;
b. chi è stato dichiarato parzialmente inidoneo al servizio, che potrebbe vantare il diritto alla permanenza nel ruolo militare con mansioni d’ufficio e garantirsi la pensione privilegiata in caso di dispensa;
c. chi è stato dichiarato assolutamente inidoneo al servizio militare incondizionato che oltre a transitare ai ruoli civili, potrebbe beneficiare della pensione privilegiata (art. 139 del T.U. 1092/73).
d. chi, anche se riconosciuto idoneo a seguito della contratta menomazione, voglia ipotecare il proprio futuro con il preventivo riconoscimento della causa di servizio ai fini del diritto a pensione privilegiata per infermità negata.

Auguroni a tutti voi e alle vostre famiglie per una Serena e Santa Pasqua con l'augurio che ogni situazione anche la più spiacevole venga risolta nel meglio possibile
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......Stupendo, eccezionale,bellissimo......Grazieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
avt8
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Iscritto il: gio gen 30, 2014 8:36 pm

Re: UN VALIDO AIUTO PER TUTTI NOI LEGGETE

Messaggio da avt8 »

asus ha scritto:Sono un ass.te capo della PdiS. in malattia da 45 giorni e tra qualche giorno vado in Aspettativa gli amici Angri62 e Gino59 mi hanno gia dato risposta in merito ad una PAL e TFR quindi su questo sono tranquilo
Sono in malattia per TROMBOSI occhio SX e CREDEVO di avere una causa di servizio per IPERTENSIONE già verbalizzata dalla CMO di Chieti come Tab A e Cat 8^ ma per mia SFORTUNA il giorno 01-04 c.a. il mio ufficio mi comunica che il CdiV non ha riconosciuto la patologia come causa di servizio ne l'equo indennizzo
Da vari commenti e varie consultazioni adesso mi sono affidato ad uno studio legale MOLTO qualificato in queste risoluzioni e per quanto possa essere utile a TUTTI I NAVIGANTI ED ESPERTI posto la sentenza ultima utile a tutti noi e che presto anche io farò quanto prima con RICORSO al TAR

Importante decisione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in favore del personale in servizio

Finalmente la decisione che tanti, tantissimi appartenenti al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico ancora in servizio attendevano.

La Cassazione a Sezioni Unite conferma la possibilità di ricorrere alla Corte dei conti avverso il decreto negativo di dipendenza da causa di servizio anche per il personale tutt’ora in attività.

Una decisione di straordinaria importanza soprattutto per tutti coloro che si sono visti negare la dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni con provvedimenti notificati successivamente al gennaio 2002. Difatti, come noto, dopo tale data i provvedimenti amministrativi sulla dipendenza da causa di servizio emessi nel rispetto del d.P.R. 461/2001 costituiscono accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio (l’art. 12 del suddetto dPR recita: “Unicità di accertamento. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio”).

Tale disposizione normativa giustamente preoccupa tutti coloro che, in servizio attivo, si sono visti respingere le proprie istanze, tenuto conto che nell’unicità dell’accertamento, la pronuncia sulla dipendenza da causa di servizio assume fondamentale importanza soprattutto ai fini del diritto alla pensione privilegiata.
Ai sensi dell’art. 67 del d.P.R. 1092/73, infatti, al personale delle Forze Armate e di Polizia, anche ad ordinamento civile, che riporti infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio ascrivibili ad una delle otto categorie della Tab. A annessa al d.P.R. 915/78, spetta, a domanda, la pensione privilegiata indipendentemente dagli anni di servizio prestati.

È evidente quindi l'importanza di poter oggi ottenere durante il servizio una pronuncia favorevole sulla dipendenza da causa di servizio delle infermità o lesioni riportate nell'adempimento del dovere, per ipotecare il diritto al (futuro) trattamento pensionistico di privilegio.

Finora, in caso di diniego di tale riconoscimento in sede amministrativa, l'interessato poteva unicamente ricorrere al Tar (entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto), ritenuta unica giurisdizione competente per il personale in attività di servizio.

In pratica, finora, il personale in attività aveva solo una parziale tutela dei propri diritti. Il Tar, infatti, nonostante la finalità della pronuncia amministrativa ex art. 12 dPR 461/2001 sulla dipendenza da causa di servizio, difficilmente ritiene ammissibile il ricorso diretto a sindacare nel merito la valutazione del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (CVCS) sul presupposto della “discrezionalità tecnica” di detto parere. Inoltre, quando il Tar accoglie il ricorso, si limita esclusivamente all'annullamento dell’atto, senza sostituire con la propria decisione il decreto negativo, rinviando la documentazione all’Amministrazione resistente per una nuova pronuncia, che potrebbe ancora una volta essere negativa, come spesso accade!
I poteri istruttori e di merito dalla Corte dei conti sono invece diversi e decisamente più ampi.
In tale Sede giurisdizionale, nel rispetto del contraddittorio, il Giudice può entrare nel merito della vicenda professionale del ricorrente e nella concreta valutazione dell'infermità o della lesione in rapporto all'attività prestata disponendo a tal fine l'acquisizione di apposita Consulenza Tecnica d’Ufficio che, sulla base della documentazione in atti, comprese eventuali perizie di parte e quasi sempre su visita diretta dell'interessato che può essere assistito dal proprio perito medico legale, esprime un nuovo parere sulla dipendenza da causa di servizio.
La Corte dei conti, quindi, in perfetta autonomia, può valutare concretamente tutti gli elementi, i fattori di servizio e le circostanze ambientali e operative incidenti causalmente o concausalmente sulla dipendenza da causa di servizio dell'infermità, con una sentenza che, se positiva, non soltanto annulla il decreto negativo, ma dichiara la dipendenza da causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata, senza necessità di ulteriore istruttoria da parte dell’Amministrazione.
La decisione della Corte ha oltretutto l’effetto di annullare il decreto negativo, che verrà sostituito da un nuovo provvedimento emesso in ottemperanza della decisione giudiziale, senza rischi di amare sorprese.

Orientati dalla nostra pluriennale esperienza nel diritto pensionistico, avevamo da tempo deciso di ricorrere alla Corte dei Conti avverso i decreti negativi riguardanti il personale in servizio, con lo specifico obiettivo di ottenere una sentenza che dichiarasse unicamente la dipendenza da causa di servizio quale presupposto per la (successiva) pensione privilegiata.

Tuttavia, alcune pronunce della Corte dei conti avevano dichiarato il difetto di giurisdizione ritenendo possibile per il personale in servizio impugnare i decreti negativi sulla dipendenza esclusivamente dinanzi al TAR, e ciò nonostante l’unicità d’accertamento stabilita dall’art. 12 del d.P.R. 461/2001, che, come sopra detto, avrebbe effetti sostanziali anche ai fini della pensione di privilegio.

Stando così le cose, con un apposito ricorso per regolamento di giurisdizione presentato alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione contro il Ministero della Difesa abbiamo chiesto di affermare la competenza giurisdizionale della Corte dei conti nei casi in cui si controverta sulla sola dipendenza da causa di servizio del personale appartenente al comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico ancora in attività di servizio, quale presupposto del diritto a “successiva” pensione privilegiata.

La Suprema Corte di Cassazione, con l’importantissima ordinanza n. 4325/14 del 24 febbraio 2014, ci ha dato ragione.
Dopo avere espressamente negato ogni rilevanza alla circostanza che il ricorrente si trovi ancora in servizio, ha accolto il ricorso confermando la giurisdizione dell’adita Corte dei conti anche sulla sola domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta dal personale in servizio quale presupposto del diritto a successiva pensione privilegiata.

A questo punto, finalmente, anche il personale in servizio potrà avere piena tutela dei propri diritti potendo contestare il decreto negativo del Ministero con l’utilizzo dei rituali mezzi istruttori (perizie, atti etc.), nel pieno rispetto del contraddittorio e garanzia di effettiva parità tra le parti in causa.

Non solo, il ricorso dinanzi alla Corte dei conti potrà essere proposto senza limiti di tempo, non essendo previsto alcun termine decadenziale, ed anche nell’ipotesi in cui non sia stato proposto ricorso al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ovvero il ricorso stesso sia stato respinto, avendo l’interessato la possibilità di rimettere tutto in gioco sia ai fini pensionistici che, se necessario, di carriera.


Considerazioni conclusive sulla TUTELA GIURISDIZIONALE

Sono compatibili i due contestuali ricorsi:
dinanzi alla Corte dei conti ai fini dell’accertamento della causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata;
dinanzi al TAR ai fini dell’equo indennizzo.

Il personale interessato a ricorrere alla Corte dei conti dovrebbe essere:
a. chi voglia ottenere durante l’attività tutti i benefici connessi alla causa di servizio negata e garantirsi il diritto (futuro) alla pensione privilegiata;
b. chi è stato dichiarato parzialmente inidoneo al servizio, che potrebbe vantare il diritto alla permanenza nel ruolo militare con mansioni d’ufficio e garantirsi la pensione privilegiata in caso di dispensa;
c. chi è stato dichiarato assolutamente inidoneo al servizio militare incondizionato che oltre a transitare ai ruoli civili, potrebbe beneficiare della pensione privilegiata (art. 139 del T.U. 1092/73).
d. chi, anche se riconosciuto idoneo a seguito della contratta menomazione, voglia ipotecare il proprio futuro con il preventivo riconoscimento della causa di servizio ai fini del diritto a pensione privilegiata per infermità negata.

Auguroni a tutti voi e alle vostre famiglie per una Serena e Santa Pasqua con l'augurio che ogni situazione anche la più spiacevole venga risolta nel meglio possibile
Grazie dell'attenzione Asus
Scusa puoi postare la sentenza,perchè mi sembra assurdo che la Corte dei Conti possa riconoscere la dipendenza della causa di servizio al personale ,in attività di servizio.-
Perchè la competenza giurisdizionale per il personale in servizio e il T.A.R. sia per il riconoscimento della causa di servizio che ai fini dell'equo indennizo-Mentre la Corte dei Conti ha giurisdizione sul trattamento pensionistico ed anche il riconoscimento della causa di servizio-ma soltanto se il ricorrente e già pensionato -
asus

Re: UN VALIDO AIUTO PER TUTTI NOI LEGGETE

Messaggio da asus »

QUESTA E' LA SENTENZA STUDIO LEGALE GUERRA A CUI MI SONO RIVOLTO PER LA MIA CAUSA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROVELLI Luigi Antonio - Primo Presidente f.f. -
Dott. TRIOLA Roberto Michele - Presidente di sez. -
Dott. RORDORF Renato - Presidente di sez. -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. SALVAGO Salvatore - Consigliere -
Dott. AMATUCCI Alfonso - Consigliere -
Dott. DI PALMA Salvatore - rel. Consigliere -
Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
ordinanza N. 4325-14
sul ricorso 23307-2012 proposto da:
G.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MAGNA GRECIA 95, presso lo
STUDIO LEGALE ASSOCIATO GUERRA, rappresentato e difeso dall'avvocato
GUERRA PAOLO, per delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
COMITATO DI VERIFICA DELLE CAUSE DI SERVIZIO DI CUI AL D.P.R. N. 461
DEL 2001, ART. 10 OPERANTE PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE, MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE
DELLA PREVIDENZA MILITARE DELLA LEVA E DEL COLLOCAMENTO AL
LAVORO DEI VOLONTARI CONGEDATI 11 REPARTO - 8 DIVISIONE - 2
SEZIONE;
- intimati -
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 21436/PM della
CORTE DEI CONTI -Sezione giurisdizionale delle Marche;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2013 dal
Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. VELARDI Maurizio,
il quale chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, in accoglimento del
ricorso, dichiari la giurisdizione della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per le
Marche, a conoscere della domanda di accertamento di dipendenza da causa di servizio
proposta da G.P..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
che, con ricorso dell'11 ottobre 2012, G.P. - maresciallo dei Carabinieri in servizio
presso la Compagnia di Camerino -, ha proposto istanza di regolamento di giurisdizione,
nei confronti del Ministro della difesa e del Comitato di verifica della cause di servizio,
in riferimento alla causa dallo stesso G. promossa dinanzi alla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale regionale per le Marche, nei confronti delle medesime parti, con ricorso
del 2 febbraio 2012 e pendente dinanzi a detta sezione giurisdizionale della Corte dei
conti (r. g. n. 21436 del 2012);
che il Ministro della difesa ed il Comitato di verifica della cause di servizio, benchè
ritualmente intimati, non si sono costituiti nè hanno svolto attività difensiva;
che, sulla base del ricorso introduttivo del presente giudizio nonchè dell'odierno ricorso,
deve premettersi, in punto di fatto e per quanto in questa sede rileva, che:
a) con il ricorso introduttivo, il G. ha impugnato dinanzi all'indicata sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti:
il D.M. Difesa 31 agosto 2011, n. 4690/D, pos. 600622/C, ed il correlato conforme
parere del predetto Comitato di verifica, con il quale è stata respinta l'istanza del 10
dicembre 2003 per negata dipendenza da causa di servizio dell'infermità "broncopatia
cronica ostruttiva di primo grado"; il D.M. Difesa 4 ottobre 2011, n. 5381/N, pos.
600622/C, ed il correlato conforme parere del Comitato, con il quale è stata respinta
l'istanza del 22 dicembre 2007 per negata dipendenza da causa di servizio dell'infermità
"ipertensione arteriosa con impegno d'organo";
b) con tale ricorso, il G. ha chiesto, nel merito, che la Corte adita dichiarasse la
dipendenza da causa di servizio delle infermità de quibus ai fini che qui interessano, con
ogni consequenziale statuizione, deducendo, tra l'altro e in particolare, che Il ricorso ... è
rivolto all'accertamento e alla conseguente dichiarazione di riconoscimento della
dipendenza da causa di servizio delle menomazioni in discussione, quale presupposto
necessario ed inderogabile ai fini pensionistici di privilegio negato con i gravati
provvedimenti (cfr. ricorso introduttivo, pag. 3);
c) costituitosi, il Ministro della difesa, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale
dello Stato, ha eccepito il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, indicando come
giurisdizionalmente competente il Giudice amministrativo, perchè i provvedimenti
impugnati riguardano il diritto all'equo indennizzo e non alla pensione privilegiata non
chiesta dall'interessato ancora in servizio e neanche prossimo alla quiescenza;
che, tanto premesso, il ricorrente G.P. chiede che la Corte di cassazione, a sezioni unite
ai sensi dell'art. 41 cod. proc. civ., voglia affermare e dichiarare la competenza
giurisdizionale della Corte dei conti in materia di accertamento della dipendenza da
causa di servizio quale presupposto del diritto a pensione privilegiata anche nei
confronti del militare in servizio;
che il Procuratore generale ha concluso, chiedendo che le sezioni unite della Corte di
cassazione dichiarino la giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la domanda di
accertamento di dipendenza da causa di servizio, proposta da G.P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
che, con il ricorso in esame, G.P. osserva che: a) il proposto ricorso introduttivo è volto
esclusivamente all'accertamento della dipendenza delle denunciate infermità da causa di
servizio al fine del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, come risulta dallo
stesso ricorso introduttivo con il quale è stata impugnata la sola parte dei due decreti
ministeriali concernente la denegata dipendenza da causa di servizio a detto fine;
b) contrariamente a quanto affermato dalla difesa erariale, non rileva la circostanza che
il ricorrente sia ancora in servizio, non potendosi negare al personale ancora in servizio
il diritto alla tutela giurisdizionale volta all'accertamento del presupposto necessario - il
riconoscimento della causa di servizio, appunto - per poter successivamente far valere in
giudizio il diritto a pensione privilegiata;
che la questione sottoposta alla decisione di queste Sezioni Unite consiste nello stabilire
se - nel caso, quale quello di specie, in cui un appartenente alle forze armate in servizio
attivo abbia impugnato dinanzi alla competente sezione giurisdizionale regionale della
Corte dei conti i decreti del Ministro della difesa (ed i correlati conformi pareri del
Comitato di verifica delle cause di servizio), con i quali siano state respinte le istanze di
riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità - tale causa, volta
all'accertamento della dipendenza delle denunciate infermità da causa di servizio al fine
del futuro riconoscimento della pensione privilegiata, sia attribuita o no alla competenza
giurisdizionale della Corte dei conti;
che il ricorso merita accoglimento, con la conseguenza che deve essere dichiarata la
giurisdizione della Corte dei conti a conoscere la domanda proposta dal ricorrente con il
ricorso introduttivo del presente giudizio;
che, infatti, queste Sezioni Unite - in fattispecie strettamente analoga alla presente -
hanno enunciato il principio di diritto, al quale il Collegio intende dare continuità,
secondo cui è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda
di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda
di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola
domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del
trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione,
affidata al criterio di collegamento costituito dalla "materia" (cfr. la sentenza n. 5467 del
2009; cfr.
anche, ex plurimis, le sentenze nn. 152 del 1999 e 12722 del 2005);
che, nella specie, non incide assolutamente sulla affermata giurisdizione della Corte dei
conti - dipendente soltanto, si ribadisce, dall'oggetto della domanda, concernente
certamente la "materia" pensionistica - la circostanza che il ricorrente sia ancora in
servizio attivo, tale circostanza, estranea al giudizio di queste sezioni unite, potendo
eventualmente rilevare, secondo l'autonomo giudizio sul punto dell'adita sezione
giurisdizionale regionale della Corte dei conti, sull'ammissibilità della proposta
domanda;
che, quanto alle spese della presente fase del giudizio, se ne può disporre l'integrale
compensazione tra le parti, avuto riguardo alla parziale novità della questione trattata, in
relazione alla proposizione della domanda in pendenza del servizio attivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e dichiara la giurisdizione della Corte dei conti. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio delle Sezioni Unite Civili, il 8 ottobre
2013.
Depositato in Cancelleria il 24 febbraio 2014
nabboni

Re: UN VALIDO AIUTO PER TUTTI NOI LEGGETE

Messaggio da nabboni »

Questa ordinanaza è uno spettacolo.

Grazie.
italiauno61

Re: UN VALIDO AIUTO PER TUTTI NOI LEGGETE

Messaggio da italiauno61 »

Direi epocale.
avt8
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Re: UN VALIDO AIUTO PER TUTTI NOI LEGGETE

Messaggio da avt8 »

Questa sentenza ha un solo punto di riferimento utile per i colleghi,quello di ricorrrere in proprio avanti alla Corte dei Conti senza l'assistenza di un legale-In quanto per i giudizi avanti alla Corte dei Conti ,si può difendere in proprio,io ne ho fatto 3- Però bisogna stare attenti perchè quando si ricorre avanti alla Corte dei Conti,il Giudice di solito ordina una CTU, e se poi si perde, si viene condannati al pagamento anche di questo- La sentenza delle Sezioni Unite,ha solo stabilito la competenza giurisdizionale.nulla di nuovo ha stabilito con l'ordinanza di regolamento.-
Tranne quella dell'accertamento del riconoscimento anche in attività di servizio, che ,questo anche prima si poteva fare ma avanti al T.A.R. per cui l'unica innovazione e la comperenza de giudice contabile
nabboni

Re: UN VALIDO AIUTO PER TUTTI NOI LEGGETE

Messaggio da nabboni »

Anche il TAR condanna al pagamento della CTU, cui aggiungere le spese legali+ contributo etc.etc.. E poi credo che i tempi di attesa siano inferiori e in genere le probabilità di successo sono più alte, fermo restando idonea certificazione e un ricorso ben fatto (ma questo vale ancor di più per il TAR). Chi è capace di farsi un ricorso da se risprmia il legale e non è poco.
panorama
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Re: UN VALIDO AIUTO PER TUTTI NOI LEGGETE

Messaggio da panorama »

grazie asus anche del tuo aiuto al forum, una mano aiuta l'altra.
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Re: UN VALIDO AIUTO PER TUTTI NOI LEGGETE

Messaggio da panorama »

Questa sentenza del Tar di Bari specifica meglio le competenze tra il Tar e la Corte dei Conti, poiché richiama la sentenza di Recente emessa dalla Cass. civ. Sez. Un., 24 febbraio 2014, n. 4325, meglio divulgata precedentemente in questo post
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Il Tar precisa:

1) - Invero, la Corte costituzionale con sentenza del 3 dicembre 1993 n. 428 ha ritenuto compatibile con la Costituzione l’interpretazione costantemente seguita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 3601 del 1986, 2091 del 1989, 5988 del 1992) secondo cui sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, anziché della Corte dei Conti, le controversie in materia di corresponsione dell’equo indennizzo agli impiegati civili dello Stato per infermità o perdita dell’integrità fisica dipendente da causa di servizio.

2) - Con la citata decisione la Consulta ha evidenziato come la mancata interpositio del legislatore (i.e. mancata estensione, da parte del legislatore, della giurisdizione contabile alle controversie in materia di equo indennizzo) non può essere censurata di irrazionalità, posto che i due istituti in esame (equo indennizzo e trattamento pensionistico privilegiato), pur avendo in comune lo stesso presupposto di fatto (noxa patogena causata dal servizio), hanno differente natura giuridica e quindi non giustificano una deroga, in ordine al primo, al criterio regolatore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

3) - Anche Corte Conti, Sez. Riun., 8 ottobre 1987, n. 67 ha sottolineato il criterio di riparto della giurisdizione in materia di equo indennizzo e trattamento pensionistico privilegiato: (omissis leggi in sentenza qui sotto).

4) - Si deve, pertanto, ritenere che:
- ) - al giudice contabile sono devolute le controversie in tema di pensioni privilegiate (su cui ha giurisdizione esclusiva),

mentre
- ) - al giudice amministrativo (attualmente con esclusivo riferimento al personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 dlgs n. 165/2001) è attribuita la cognizione delle controversie in materia di equo indennizzo.

5) - Ovviamente, a seguito della privatizzazione sostanziale e processuale del rapporto di pubblico impiego restano devolute al giudice amministrativo le controversie relativamente alla corresponsione dell’equo indennizzo con esclusivo riferimento al personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 dlgs n. 165/2001 non soggetto a privatizzazione (ipotesi ricorrente nel caso di specie, essendo l’istante un soggetto appartenente alla categoria del “personale militare”).

N.B.: per completezza leggete per intero la sentenza qui sotto.
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05/11/2014 201401305 Sentenza 1


N. 01305/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01514/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1514 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. Raffaele Bia, con domicilio eletto in Bari, corso Vittorio Emanuele II, 179;

contro
Ministero della Difesa - Marina Militare, Marina Militare - Ufficio Generale del Personale - 4° Reparto, Marina Militare - Ispettorato di Sanità, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,

del decreto negativo n. 309 del 3.7.2012, notificato in data 9.9.2012, adottato dal Direttore della Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento - 1° Reparto - 6^ Divisione del Ministero della Difesa, con cui è stata respinta la domanda di pensione privilegiata ordinaria proposta dall’istante;

sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 3 dicembre 2013, per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del decreto n. 342 del 26.8.2013, notificato in data 15.10.2013, adottato dal Dirigente della Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento - I° Reparto - 4^ Divisione - Servizio Speciale Benefici;
- della delibera posizione n. 121/2013, resa nell’adunanza n. 153/2013 del 5.4.2013 del Comitato di Verifica delle cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanza;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa - Marina Militare, della Marina Militare - Ufficio Generale del Personale - 4° Reparto e della Marina Militare - Ispettorato di Sanità;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 22, comma 8 dlgs 30 giugno 2003, n. 196;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 8 ottobre 2014 per le parti i difensori avv.ti Michele Perrone, su delega dell’avv. Raffaele Bia, e Donatella Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

Con ricorso r.g. n. 1047/2003 -OMISSIS- (sottocapo in congedo della Marina Militare) impugnava il verbale n. 83/02 del 15 gennaio 2002 con il quale la Commissione medica di II istanza istituita presso l’Ispettorato della Sanità della Marina Militare escludeva la dipendenza da causa di servizio della infermità “OMISSIS” e lo valutava “idoneo al servizio M.M. all’atto del collocamento in congedo”.

Il T.A.R. Bari con sentenza n. 108 del 19.1.2011 annullava il predetto atto (i.e. verbale n. 83/02).

La sentenza in esame non veniva impugnata e, conseguentemente, passava in giudicato.

L’istante con lettera del 27.4.2011 invocava, in conseguenza della sentenza favorevole n. 108/2011, la corresponsione di un equo indennizzo nella misura massima prevista per la categoria di ascrivibilità e/o della pensione privilegiata ordinaria.

Il Ministero della Difesa con nota del 5.12.2011, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 108/2011, invitava la Commissione medica a disporre il formale annullamento degli atti impugnati di prima e seconda istanza.

La Commissione medica di seconda istanza con giudizio del 4.1.2012 annullava il processo verbale n. 83/02 (già in precedenza - come visto - invalidato dal T.A.R. Bari con la citata sentenza n. 108/2011).

Seguiva il censurato provvedimento n. 309 del 3.7.2012 con cui, in dispositivo, veniva decretata la reiezione della “… suindicata domanda di pensione privilegiata ordinaria”.

Con l’atto introduttivo del presente giudizio il -OMISSIS- contestava il menzionato provvedimento n. 309/2012, deducendo censure sinteticamente riconducibili alla violazione/elusione del giudicato di cui alla sentenza n. 108/2011 ed alla contraddittorietà dell’azione amministrativa.

A seguito della proposizione del ricorso introduttivo l’Amministrazione provvedeva a revocare in autotutela il decreto n. 309/2012.

Venivano successivamente adottati la delibera posizione n. 121/2013, resa nell’adunanza n. 153/2013 del 5.4.2013 del Comitato di Verifica delle cause di servizio del Ministero dell’Economia e delle Finanza ed il decreto n. 342 del 26.8.2013, adottato dal Dirigente della Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva e del Collocamento - I° Reparto - 4^ Divisione - Servizio Speciale Benefici (quest’ultimo di recepimento della prima delibera).

Con il decreto n. 342/2013 l’istanza di pensione privilegiata dell’interessato era quindi nuovamente rigettata (dispositivo del provvedimento: “… è respinta la suindicata domanda di pensione privilegiata”).

Con ricorso per motivi aggiunti il -OMISSIS- contestava i menzionati atti, rilevando che sarebbe stato violato il giudicato formatosi sulla sentenza n. 108/2011, reiterando motivazioni già stigmatizzate dal T.A.R. Bari con la citata decisione; che il nuovo provvedimento sarebbe affetto da difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che da eccesso di potere per evidente contraddittorietà del giudizio medico legale rispetto ai presupposti.

In sintesi, secondo la prospettazione di parte ricorrente il censurato decreto ed il presupposto parere non avrebbero tenuto in considerazione il servizio concretamente svolto dal -OMISSIS- in condizioni di particolare disagio e stress psico-fisico.

Si costituiva l’Amministrazione, resistendo al gravame.

Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che, in accoglimento della eccezione formulata da parte resistente con memoria depositata in data 5 dicembre 2012, debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della presente controversia in favore del giudice contabile.

Invero, la Corte costituzionale con sentenza del 3 dicembre 1993 n. 428 ha ritenuto compatibile con la Costituzione l’interpretazione costantemente seguita dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sentenze nn. 3601 del 1986, 2091 del 1989, 5988 del 1992) secondo cui sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo, anziché della Corte dei Conti, le controversie in materia di corresponsione dell’equo indennizzo agli impiegati civili dello Stato per infermità o perdita dell’integrità fisica dipendente da causa di servizio.

Con la citata decisione la Consulta ha evidenziato come la mancata interpositio del legislatore (i.e. mancata estensione, da parte del legislatore, della giurisdizione contabile alle controversie in materia di equo indennizzo) non può essere censurata di irrazionalità, posto che i due istituti in esame (equo indennizzo e trattamento pensionistico privilegiato), pur avendo in comune lo stesso presupposto di fatto (noxa patogena causata dal servizio), hanno differente natura giuridica e quindi non giustificano una deroga, in ordine al primo, al criterio regolatore della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Anche Corte Conti, Sez. Riun., 8 ottobre 1987, n. 67 ha sottolineato il criterio di riparto della giurisdizione in materia di equo indennizzo e trattamento pensionistico privilegiato:

«Presupposto essenziale per il radicarsi della giurisdizione pensionistica della Corte dei conti, anche in ipotesi di pensioni privilegiate, è la cessazione dal servizio del dipendente pubblico, mentre l’istituto dell’equo indennizzo tende ad assicurare al dipendente il ristoro di un pregiudizio subito in dipendenza di lesioni o infermità contratte per causa di servizio che abbiano comportato menomazioni transitorie o permanenti ma non tali da produrre inidoneità al servizio, oppure permanenti ma definitivamente invalidanti; e, pertanto, stante la diversità di presupposti dei due istituti (nell’equo indennizzo non sussiste necessarietà di cessazione del rapporto) deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti in materia di equo indennizzo.».

Si deve, pertanto, ritenere che al giudice contabile sono devolute le controversie in tema di pensioni privilegiate (su cui ha giurisdizione esclusiva), mentre al giudice amministrativo (attualmente con esclusivo riferimento al personale in regime di diritto pubblico ex art. 3 dlgs n. 165/2001) è attribuita la cognizione delle controversie in materia di equo indennizzo.

Recentemente, Cass. civ. Sez. Un., 24 febbraio 2014, n. 4325 ha riaffermato il principio di diritto in esame:

«È devoluta alla Corte dei conti la domanda di mero accertamento della causa di servizio proposta ai fini del riconoscimento del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento per “materia”, senza che assuma rilievo la circostanza che il dipendente pubblico sia ancora in servizio attivo, trattandosi di profilo suscettibile solo di rilevare sull’ammissibilità della domanda, la cui valutazione è rimessa al giudice speciale.».

Ovviamente, a seguito della privatizzazione sostanziale e processuale del rapporto di pubblico impiego restano devolute al giudice amministrativo le controversie relativamente alla corresponsione dell’equo indennizzo con esclusivo riferimento al personale in regime di diritto pubblico di cui all’art. 3 dlgs n. 165/2001 non soggetto a privatizzazione (ipotesi ricorrente nel caso di specie, essendo l’istante un soggetto appartenente alla categoria del “personale militare”).

Nella fattispecie in esame il ricorso introduttivo ed il successivo ricorso per motivi aggiunti hanno ad oggetto la contestazione, da parte del -OMISSIS-, del giudizio operato dalla Amministrazione in ordine alla dipendenza da causa di servizio della infermità “OMISSIS”.

In particolare, l’interessato censura con l’atto introduttivo il decreto n. 309 del 3.7.2012 con cui veniva “respinta la suindicata domanda di pensione privilegiata ordinaria” e con i motivi aggiunti il decreto n. 342 del 26.8.2013 avente identico dispositivo finale (i.e. reiezione della domanda di pensione privilegiata).

In entrambi i ricorsi il -OMISSIS- ha chiesto che il giudice adito dichiari la dipendenza da causa di servizio quale presupposto necessario ed inderogabile ai fini della corresponsione del beneficio.

Ciò premesso, a prescindere dal contenuto chiaramente generico della istanza del 27.4.2011 (avente ad oggetto la corresponsione, in alternativa, di un equo indennizzo nella misura massima prevista per la categoria di ascrivibilità e/o della pensione privilegiata ordinaria), va evidenziato che i provvedimenti contestati dal -OMISSIS- respingono espressamente la domanda di pensione privilegiata.

Ne consegue che il giudice munito di giurisdizione deve essere individuato in relazione al contenuto sostanziale dei provvedimenti impugnati (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 18 marzo 2014, n. 691: “Ai fini della determinazione della giurisdizione, ciò che rileva non è la prospettazione delle parti, bensì il petitum sostanziale, che va identificato in funzione della causa petendi, cioè dell’intrinseca natura della controversia dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati, ed al rapporto giuridico del quale detti fatti sono manifestazione; l’elemento decisivo per radicare la giurisdizione amministrativa, al di là della prospettazione del ricorrente, è pertanto costituito dal potere autoritativo dell’Amministrazione, espresso nel provvedimento impugnato.”).

Nel caso di specie sia l’atto introduttivo, sia il ricorso per motivi aggiunti hanno ad oggetto censure rivolte a contrastare provvedimenti che respingono unicamente la domanda di pensione privilegiata, con la conseguenza che il giudice munito di giurisdizione in ordine alla impugnazione di detti atti è - conformemente a quanto indicato in calce agli stessi provvedimenti ed alla giurisprudenza in precedenza analizzata - il giudice contabile in sede giurisdizionale regionale competente.

In conclusione, si deve affermare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, in favore della Corte dei conti in sede giurisdizionale regionale competente, innanzi alla quale detta domanda potrà essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.
In considerazione della natura e della peculiarità della presente controversia, nonché della qualità delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, ed indica la Corte dei conti in sede giurisdizionale regionale competente quale giudice munito di giurisdizione su di essa.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2014 con l’intervento dei magistrati:
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
Maria Grazia D'Alterio, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/11/2014
panorama
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Re: UN VALIDO AIUTO PER TUTTI NOI LEGGETE

Messaggio da panorama »

Accolto in parte.
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1) - Parte attrice ha richiamato, inoltre, l’ordinanza n. 4325/2014 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che “ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti anche sul ricorso proposto da militare in servizio teso ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di malattie quale presupposto del diritto a successiva pensione privilegiata”.

2) - Il Ministero della Difesa, nella memoria depositata in data 16.07.2014, ha eccepito il difetto di giurisdizione poiché il provvedimento impugnato, tra l’altro gravato anche innanzi al T.A.R. Catania, ha negato l’equo indennizzo; ha chiesto, poi, la condanna di parte attrice alle “spese di giudizio per temerarietà della lite e per inutile aggravio all’attività amministrativa”.

3) - Il ricorrente, nella memoria depositata in data 07.09.2015, dopo avere precisato di avere chiesto “esclusivamente il riconoscimento della causa di servizio quale presupposto al diritto di pensione privilegiata che pertanto è l’unico petitum sostanziale nell’ambito di questo giudizio”, ha richiamato la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello e la sentenza n. 171/2015 della I Sezione Centrale di Appello;

La Corte dei Conti precisa:

4) - Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione poiché l’oggetto del presente giudizio, come anche ribadito dal ricorrente nella memoria depositata in data 07.09.2015, non riguarda l’equo indennizzo ma l’accertamento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata, la cui cognizione è riservata a questa Corte (ordinanza n. 4325/2014 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione).

5) - Aggiungasi che la relazione di idoneità tra la patologia insorta e il servizio militare prestato deve essere accertata non già con criteri astratti ed assoluti bensì con riguardo, in concreto, alle condizioni soggettive dell’interessato ed a quelle oggettive in cui il servizio è stato svolto, sulla base di valide prove documentali in ordine alla loro incidenza, sotto il profilo medico-legale, sulle infermità di cui è causa. Il servizio , per porsi in termini anche di fattore concausale oltre che causale, deve rivestire un ruolo, sul piano qualitativo e/o quantitativo, tale per cui, senza di esso, l’infermità non sarebbe potuta insorgere e/o aggravarsi (cosiddetto “rischio specifico”) e avere inciso in maniera specifica e determinante, non essendo sufficiente che esso si ponga in termini di mera occasionalità (cosiddetto “rischio generico”).

Cmq. leggete il tutto qui sotto x completezza.
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SICILIA SENTENZA 370 27/04/2016

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 370 2016 PENSIONI 27/04/2016



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Il Giudice Unico delle Pensioni
Cons. Giuseppe Colavecchio

ha emesso la seguente
SENTENZA 370/2016

sul ricorso in materia di pensione, iscritto al n. 61845 del registro di segreteria, depositato in data 11.06.2014, proposto da

• C. E., nato OMISSIS;

contro

• Ministero della Difesa in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Assenti le parti all’udienza del 20.04.2016.

Ritenuto in

FATTO

1. Il ricorrente, arruolato nell’Arma dei Carabinieri in data 27.09.1996 e tutt’ora in servizio presso la Compagnia di M.., con la qualifica - dal 02.03.1999 - di Maresciallo capo addetto all’Aliquota Operativa NORM, ha chiesto, previa eventuale nomina di un consulente tecnico d’ufficio, di riconoscere la dipendenza da causa di servizio della patologie “ga.. ero..”, “si.. ma., fro.. e rin.. cro..”, “er..
ia..”, “eso.. pep.. ero.. da ref.. di se.. gra..” e “artrosi cervicale a modica incidenza funzionale”.

All’uopo, il sig. C., dopo avere descritto le modalità di svolgimento del servizio e allegato perizia medico-legale del dott. Giovanni A.. del 12.06.2013, ha ritenuto illegittimo il decreto del Ministero della Difesa n. 164 del 21.01.2013 che, nel richiamare il parere del Comitato tecnico per le cause di servizio espresso nell’adunanza n. 98/2012 del 09.09.2012 e quello espresso nell’adunanza n. 483/2012 del 21.11.2012, ha dichiarato non dipendenti da causa di servizio le infermità di cui sopra e ha rigettato la domanda di concessione dell’equo indennizzo; ha lamentato: “Violazione e falsa applicazione del d.p.r. 686/57 e del d.p.r. 461/2001. Violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990. Travisamento dei fatti e illogicità manifesta”.

Parte attrice ha richiamato, inoltre, l’ordinanza n. 4325/2014 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione che “ha dichiarato la giurisdizione della Corte dei Conti anche sul ricorso proposto da militare in servizio teso ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di malattie quale presupposto del diritto a successiva pensione privilegiata”.

2. Il Ministero della Difesa, nella memoria depositata in data 16.07.2014, ha eccepito il difetto di giurisdizione poiché il provvedimento impugnato, tra l’altro gravato anche innanzi al T.A.R. Catania, ha negato l’equo indennizzo; ha chiesto, poi, la condanna di parte attrice alle “spese di giudizio per temerarietà della lite e per inutile aggravio all’attività amministrativa”.

3. Il ricorrente, nella memoria depositata in data 07.09.2015, dopo avere precisato di avere chiesto “esclusivamente il riconoscimento della causa di servizio quale presupposto al diritto di pensione privilegiata che pertanto è l’unico petitum sostanziale nell’ambito di questo giudizio”, ha richiamato la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello e la sentenza n. 171/2015 della I Sezione Centrale di Appello; ha aggiunto che il Ministero della Difesa con decreto n. 2881 del 24.09.2014 ha riconosciuto dipendente da causa di servizio la patologia “discopatia di L3/L4, L4/L5 e L5/S1 a modica incidenza funzionale”.

4. Il decidente, con ordinanza n. 164/2013, ha ordinato alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di accertare, sulla base della documentazione sanitaria agli atti, nonché di ulteriori verifiche specialistiche ritenute necessarie, previa occorrendo visita diretta dell’interessato, se le patologie “ga.. ero..”, “si.. ma.., fro.. e rin.. cro..”, “er.. ia..”, “eso.. pep.. ero.. da ref. di se.. gra..” e “artrosi cervicale a modica incidenza funzionale” potessero ritenersi dipendenti da causa di servizio .

5. Il perito d’ufficio ha depositato in data 01.03.2016 il prescritto parere medico-legale e le valutazioni sulle osservazioni critiche formulate dal ricorrente.

6. Parte attrice ha depositato, in data 11.04.2016, memoria difensiva nella quale, nel confutare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, ha chiesto l’assunzione di prova testimoniale e il rinnovo della consulenza tecnica; ha, poi, chiesto l’accoglimento del ricorso o in subordine il riconoscimento della causa di servizio per l’infermità “spondilosi cervicale”.

7. La Commissione ha depositato, in data 12.04.2012, le osservazioni formulate dal ricorrente al parere tecnico.

8. Il decidente al termine della camera di consiglio, costatata l’assenza delle parti, ha depositato - ai sensi dell’art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato dall’art. 53 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 - in segreteria, per i seguiti di competenza, la presente sentenza.

Considerato in

DIRITTO

1. Preliminarmente, deve essere rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione poiché l’oggetto del presente giudizio, come anche ribadito dal ricorrente nella memoria depositata in data 07.09.2015, non riguarda l’equo indennizzo ma l’accertamento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata, la cui cognizione è riservata a questa Corte (ordinanza n. 4325/2014 delle Sezioni Unite della Corte di cassazione).

2. Premesso quanto sopra, secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il nesso di causalità si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo dell’infermità sia influenzato anche da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato. Ciò significa che l’eventuale carattere endogeno-costituzionale dell’infermità o comunque la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione qualora sia provato che l’attività svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia determinato l’insorgenza della malattia o il suo aggravamento.

Aggiungasi che la relazione di idoneità tra la patologia insorta e il servizio militare prestato deve essere accertata non già con criteri astratti ed assoluti bensì con riguardo, in concreto, alle condizioni soggettive dell’interessato ed a quelle oggettive in cui il servizio è stato svolto, sulla base di valide prove documentali in ordine alla loro incidenza, sotto il profilo medico-legale, sulle infermità di cui è causa. Il servizio , per porsi in termini anche di fattore concausale oltre che causale, deve rivestire un ruolo, sul piano qualitativo e/o quantitativo, tale per cui, senza di esso, l’infermità non sarebbe potuta insorgere e/o aggravarsi (cosiddetto “rischio specifico”) e avere inciso in maniera specifica e determinante, non essendo sufficiente che esso si ponga in termini di mera occasionalità (cosiddetto “rischio generico”).

3. Orbene, il ricorrente è stato riscontrato affetto, al momento della visita eseguita il 16.12.2015 dal consulente d’ufficio, da “spondiloartrosi cervicale, si.. cro.. fro.. e mas.., er.. ia.., eso.. da ref.., gas.. cong.. e duo.. ero..”.

Il perito si è soffermato sulla natura di ogni singola patologia, descrivendone il quadro clinico, le principali cause scatenati, sia di natura endogeno-costituzionale che esogena, raffrontandole con il servizio svolto da parte attrice, come descritto nel rapporto informativo in atti del 27.02.2009.

3.1. Non sono state ritenute dipendenti da causa di servizio la “sin.. fron.. e mas..” (OMISSIS), la “gas.. ero..” (OMISSIS), la “er.. ia..” (OMISSIS), il “ref.. gas.. eso..” causa della “esof.. pep.. ero..” (OMISSIS).

3.2. E’ stata giudicata, invece, dipendente da concausa di servizio la “spondilosi cervicale” - legata a fattori di natura endogena (età, ereditarietà, obesità, processi infiammatori) o esogena (clima, condizione di lavoro, alterata distribuzione delle sollecitazioni meccaniche sulla superficie articolare, traumi); la Commissione ha ritenuto, sulla base del rapporto informativo in atti, “probabile che le mansioni espletate dal ricorrente, comportanti il mantenimento di posture viziate, l’esposizione della colonna vertebrale a microtraumatismi dovuti alle vibrazioni prodotte dai mezzi guidati su sterrato e su asperità del terreno, abbiano potuto determinare l’infermità in questione”.

3.3. Le valutazioni critiche del ricorrente sono state ampiamente confutate dalla Commissione nella relazione integrativa agli atti, né si ritiene di assumere la prova testimoniale richiesta poiché non formulata nel libello introduttivo del presente giudizio; si deve ricordare, infatti, che eventuali lacune probatorie non possono essere colmate dal giudice dopo l’espletamento della consulenza tecnica, essendo onere di parte attrice provare i fati costitutivi del proprio diritto, così come prescrive l’art. 2697 c.c.

5. In conclusione, ritenuto che il citato parere medico-legale, in toto condivisibile, si presenta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto menzionate, deve essere riconosciuta dipendente da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata la patologia “spondilosi cervicale”.

6. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando,

- riconosce dipendente da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata la patologia “spondilosi cervicale”;

- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 aprile 2016.
Il Giudice
F.to Cons. Giuseppe Colavecchio

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 20 aprile 2016

Pubblicata il 27 aprile 2016

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Re: UN VALIDO AIUTO PER TUTTI NOI LEGGETE

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Accolto.
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anche questa sentenza della Corte dei Conti viene trattata in virtù di dell’ordinanza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 4325 del 24 febbraio 2014, nota ormai a tutti noi lettori del forum.

La Corte precisa:

1) - Non merita, invece, accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione prospettato dall’ente previdenziale odierno resistente, in quanto la pretesa fatta valere è, comunque, riconducibile all’erogazione, in futuro di una pensione privilegiata, con conseguente riconoscimento in capo all’Inps della titolarità dell’interesse a contraddire di cui all’art. 100 c.p.c.

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SICILIA SENTENZA 345 19/04/2016

SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 345 2016 PENSIONI 19/04/2016



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni
Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza n. 345/2016

nel giudizio n. 60061, depositato il 2 marzo 2012, promosso da Di B.C. nato a OMISSIS, elettivamente domiciliato a Palermo, in via Marchese di Villabianca n.82, presso lo studio degli avvocati Paolo Guerra e Maurizio M. Guerra, che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente, giusta procura in calce al ricorso

contro

- il Ministero del Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Direttore pro tempore;

- il Comitato di Verifica delle Cause di Servizio operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Presidente pro tempore;

nonché nel giudizio n. 61937, proposto dallo stesso ricorrente, ugualmente rappresentato, il 18 luglio 2014, già riunito al precedente, ai sensi dell’art. 274 c.p.c., nell’ordinanza di questa Sezione 110/2015
contro

- il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Direttore pro tempore;

- Il Comitato di Verifica per le cause di Servizio di cui all’art. 10 del D.P.R. 461/2001, operante presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

- L’Inps (gestione ex Inpdap), in persona del legale rappresentante pro tempore;

Esaminati gli atti ed i documenti dei fascicoli processuali;

Visti il R.D. 13 agosto 1933, n. 1038; il D.L. 15 novembre 1993, n. 453, convertito dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20; la legge 21 luglio 2000, n. 205, ed in particolare gli artt. 5 e 9;

premesso in

fatto

Il signor Di B. ispettore della Guardia di Finanza “ramo mare”, con istanza del 7 aprile 2000, chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per le infermità “cervico artrosi con cervicalgia” e “gonoartrosi ginocchio destro con lieve idrato”.

Nel corso del relativo procedimento la Commissione Medica Ospedaliera di Palermo, sede distaccata di Messina, con processo verbale n. 1300 del’11 giugno 2005, esprimeva la diagnosi di “spondiloartrosi cervicale con discopatie degli ultime tre metameri senza in atto significativa incidenza funzionale” e “gonoartrosi senza significativa incidenza funzionale”, mentre il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio , nell’adunanza n. 175 del 10 settembre 2007, giudicava entrambe le patologie non dipendenti dal servizio .

Il Ministero competente, in conformità al suddetto parere, adottava il decreto negativo n. 3146 del 9 novembre 2010.

L’interessato introduceva, quindi, il giudizio n. 60061, affermando, anche sulla scorta della sentenza della pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione n. 5467 del 6 marzo 2009, la giurisdizione del giudice contabile e supportando le proprie pretese tramite una perizia di parte; chiedeva, in via istruttoria, l’acquisizione della documentazione riguardante le mansioni svolte e l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio e, nel merito, l’accoglimento del ricorso.

Il Ministero delle Finanze si costituiva con memoria del 2 aprile 2012, domandando, preliminarmente, che fosse dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comitato di Verifica, in quanto autore di un atto meramente endo - procedimentale e, nel merito, il rigetto del gravame.


* * *

Nel frattempo, il 15 novembre 2012, il militare aveva presento un’istanza volta ad ottenere l’estensione del riconoscimento della causa di servizio delle infermità accusate quale “presupposto del diritto a pensione”.

La domanda veniva rigettata con la nota 62/I.P, in cui si osservava che il beneficio non era concedibile poiché la domanda era stata formulata in costanza di servizio e che il mancato riconoscimento della dipendenza dal servizio avrebbe costituito accertamento definitivo, ex art. 12 D.P.R 461/2001, sia ai fini della concessione dell’equo indennizzo sia del trattamento di privilegio.

Il signor Di B. in data 18 luglio 2014, depositava il ricorso n. 61937, del quale chiedeva la riunione, per connessione oggettiva e soggettiva, con quello n.60061, impugnando il provvedimento con cui il Ministero delle Finanze aveva rigettato la propria ulteriore richiesta ed il silenzio diniego serbato sulla stessa dall’Inps, ribadendo, per il resto le domande e le difese già spiegate.

La Guardia di Finanza si costituiva, con memoria dell’11 maggio 2015, svolgendo difese con riferimento ad entrambi i ricorsi e sostenendo la correttezza del proprio operato e l’infondatezza delle domande avversarie.

L’Inps, costituitosi con comparsa depositata in data 8 maggio 2015, eccepiva, in primo luogo, il difetto di giurisdizione del giudice adito e, in secondo luogo, l’inammissibilità del gravame ex art. 71 lettera b) del R.D. 1038/1933 e, nel merito, ne sosteneva l’infondatezza.

Il ricorrente, con memoria del 12 maggio 2015, svolgeva ampie considerazioni sia sulla corretta individuazione del giudice contabile, sul quale si sarebbe radicata la giurisdizione, anche in conformità a diverse pronunce rese dallo stesso in controversie analoghe a quella in oggetto, sia sulla ricorrenza delle condizioni di cui all’art. 71 lettera b) del R.D. 1038/1933 sia sul proprio interesse, attuale e concreto all’impugnativa.

All’udienza del 21 maggio 2015, l’avvocato Alessandro Maggio reiterava la richiesta di riunire i ricorsi e chiedeva l’adozione di una pronuncia parziale sulla sussistenza della giurisdizione del giudice adito; l’avvocato Tiziana Giovanna Norrito non si opponeva alla richiesta di riunione, riportandosi, per il resto alle precedenti difese; il tenente colonnello B.. N.., per la Guardia di Finanza, rinviava al contenuto della memoria scritta.

Il G.U., ritenuto necessario ai fini della decisione del ricorso acquisire un parere medico - legale relativo alla dipendenza da causa di servizio delle infermità “cervico artrosi con cervicalgia” e “gonoartrosi ginocchio destro”, con l’ordinanza n. 110/2015, ne affidava la redazione alla Commissione Medico Legale presso questa Sezione, ordinando, al contempo, alla Guardia di Finanza di depositare presso la Segreteria della Sezione che avrebbe provveduto a trasmetterla alla CML, una dettagliata relazione riguardante i servizi svolti dal ricorrente e la documentazione sanitaria – amministrativa riguardante l’interessato che, eventualmente, non fosse già stata versata in atti con gli allegati prodotti il 25 giugno 2012 e il 28 ottobre 2014.

Il 18 settembre 2015 l’amministrazione ottemperava alla richiesta rivoltale; il collegio interpellato, in data 27 gennaio 2016, trasmetteva il proprio parere, nel quale affermava la dipendenza dal servizio delle patologie esaminate; in data 11 marzo il ricorrente trasmetteva brevi note a sostegno delle pretese fatte valere.

All’udienza del 18 marzo 2016, sentiti i rappresentanti delle parti che si riportavano alle precedenti difese scritte, la causa era trattenuta per la decisione e, al termine della camera di consiglio, il G.U., constatata l’assenza di pubblico effettuava gli adempimenti previsti dall’art. 429 c.p.c.

Considerato in

Diritto

1. Si evidenzia, in primo luogo, che con l’ordinanza n. 110/2015, per evidenti ragioni di connessione, è stata disposta la riunione dei giudizi indicati in epigrafe, aventi entrambi per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità denunciate, specificandosi nel gravame più recentemente proposto che la declaratoria del nesso causale interessava al ricorrente “quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata”.

2. Di seguito, in via pregiudiziale, occorre esaminare l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Inps, che ha obiettato che il riconoscimento controverso è prodromico anche a benefici estranei al perimetro riservato alla cognizione del giudice contabile, quale l’equo indennizzo ed ha pure sottolineato che il ricorrente presta tutt’ora servizio attivo.

L’eccezione è infondata, poiché il giudice della giurisdizione ha chiaramente statuito che “è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio , proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio , quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla "materia"” (cfr. l’ordinanza della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 4325 del 24 febbraio 2014; vd., inoltre, la pronuncia di questa Sezione n. 408/2015 e la copiosa giurisprudenza, di merito e di legittimità ivi citata).

3. Il ricorso, inoltre, appare ammissibile anche sotto l’ulteriore profilo contestato dall’ente previdenziale; non appare, infatti, pertinente il richiamo all’art. 71, lett. b, del R.D. n.1038/1933, il quale dispone che non possono essere proposte innanzi alla Corte dei Conti domande in merito alle quali non vi sia stata una previa pronunzia in sede amministrativa.

Ciò in quanto l’ispettore Di B. ha avanzato in via amministrava diverse istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza dal servizio dell’infermità artrosiche da cui è affetto e il Ministero dell’Economia e delle Finanze si è espressamente pronunciato, dichiarandole non meritevoli di accoglimento ed adottando un provvedimento ostativo alla concessione, in futuro, della pensione privilegiata.

4. Neppure può dubitarsi della presenza in capo al ricorrente, ispettore della Guardia di Finanza tuttora in servizio , dell’interesse concreto ed attuale, ai sensi dell’art. 100 del c.p.c., ad ottenere una pronunzia giudiziale sulla sussistenza o meno della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate, trattandosi un presupposto essenziale, ex art. 67 del D.P.R. n.1092/1973, per il successivo riconoscimento del diritto alla liquidazione della pensione privilegiata ordinaria ( cfr. la citata ordinanza delle SS.UU. n.4325/2014; la sentenza n.171/2015 della I^ Sezione Centrale d’Appello e la recenti decisioni n.120/2015 della locale Sezione d’Appello).

5. Prima di affrontare il merito della controversia, in via preliminare, infine, deve essere dichiarata l’estraneità al presente giudizio del Comitato di verifica presso il Ministero dell’Economia, estraneo al rapporto pensionistico controverso e perciò privo di legittimazione passiva.

6. Non merita, invece, accoglimento l’eccezione di difetto di legittimazione prospettato dall’ente previdenziale odierno resistente, in quanto la pretesa fatta valere è, comunque, riconducibile all’erogazione, in futuro di una pensione privilegiata, con conseguente riconoscimento in capo all’Inps della titolarità dell’interesse a contraddire di cui all’art. 100 c.p.c.

7. L’oggetto del contendere attiene al riconoscimento di nesso di interdipendenza fra il servizio e l’infermità “cervico artrosi con cervicalgia” e “gonoartrosi ginocchio destro”, considerate dal Comitato di Verifica per le cause di Servizio , pronunciatosi con parere n.49490/2006 del 10 settembre 2007, come patologie degenerative dipendenti da malformazioni costituzionali, sulla cui insorgenza e aggravamento non avrebbero svolto alcun influenza le mansioni svolte dall’interessato.

Tale giudizio non appare condivisibile, tenuto conto delle puntuali osservazioni del consulente d’ufficio incaricato di pronunciarsi in ordine al profilo in questione.

In particolare, la C.M.L. ha evidenziato che il ricorrente, per un lungo periodo, è stato imbarcato in unità navali, svolgendo servizio con turni di navigazione sia diurni che notturni per la repressione dei traffici marittimi illeciti e per l’effettuazione di controlli di polizia economica e finanziaria, giungendo a concludere che le lunghe ore di navigazione e le relative vibrazioni trasmesse al sistema osteo- muscolare abbiano esposto la colonna vertebrale e le ginocchia dell’interessato a microtraumatismi ripetuti nel tempo, causa dei fenomeni artrosici in esame.

Tale valutazione appare condivisibile, coerente con la documentazione in atti e congruamente motivata anche per quanto attiene alla rilevanza, quanto meno concausale, dei traumi riportati al ginocchio sinistro, già lesionato in età giovanile: le richieste di parte attrice, pertanto, meritano integrale accoglimento, dovendosi riconoscere la dipendenza dal servizio delle infermità “cervico artrosi con cervicalgia” e “gonoartrosi ginocchio destro”.

5. Considerata la particolare complessità delle questioni controverse, tuttavia, sussistono idonei motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, in conformazione monocratica di giudice Unico per le Pensioni, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, di conseguenza, dichiara la dipendenza delle infermità denunciate dal ricorrente, “cervico artrosi con cervicalgia” e “gonoartrosi ginocchio destro”, dal servizio svolto dallo stesso.

Spese compensate.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 18 marzo 2016.
Il Giudice
F.to Adriana Parlato

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo,13Aprile 2016

Pubblicata il 19 Aprile 2016

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La 3^ Sez. d'Appello della Corte dei Conti, ha Accolto, la tesi del ricorrente secondo cui la Corte dei Conti è competente ha pronunciarsi sui ricorsi dei "dinieghi" sul riconoscimento delle cause di servizio per il personale ancora in servizio.

Ora finalmente si è fatta chiarezza fino all'ultimo grado d'Appello della Corte dei Conti.

Infatti la Corte precisa:

1) - Il motivo è fondato.

2) - Occorre infatti considerare, in proposito, che secondo l’orientamento della Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 4325/2014 e precedenti ivi richiamati) appartiene alla giurisdizione di questa Corte la potestas judicandi su una domanda volta ad ottenere il mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, senza che alcun rilievo possa in contrario assumere il fatto che l’interessato sia ancora in servizio.

3) - L’appello merita quindi accoglimento in quanto erroneamente l’originario ricorso è stato dichiarato inammissibile, ben avendo potuto, il primo giudice, pronunciarsi sulla domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dall’Arvonio, sebbene quest’ultima non fosse ancora in quiescenza.

4)- Per l’effetto, devono rinviarsi gli atti al giudice territoriale ai sensi dell’art. 105 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 affinchè, in diversa composizione, decida il merito della controversia.

N.B.: - Consiglio a tutti di farne tesoro e conservarla nelle proprie cartelle.
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TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 20 01/02/2016
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
TERZA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO SENTENZA 20 2016 RESPONSABILITA 01/02/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZ. III GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO

composta dagli ill.mi signori magistrati :
Enzo Rotolo Presidente rel. est.
Antonio Galeota Consigliere
Giuseppa Maneggio Consigliere
Elena Tomassini Consigliere
Marco Smiroldo Consigliere

ha pronunciato la seguente
SENTENZA

Nel giudizio d’appello in materia pensionistica – iscritto al n. 49.332 del registro di segreteria –
Ad istanza

di D. A., rappresentata e difesa dall’avv. Paolo Guerra ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Roma, via Magnagrecia n. 95,

avverso
la sentenza n. 770/2014 del 5.11.2014 pronunciata dalla Sezione giurisdizionale regionale per il Lazio e
nei confronti
del Ministero dell’Interno, dell’Inps e del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore.

Visto l’atto d’appello;
Esaminati tutti gli altri documenti di causa;
Udita, alla pubblica udienza del 22.1.2016, la relazione del Presidente Enzo Rotolo ed udito, altresì, nell’interesse della parte ricorrente, l’avv. Paolo Guerra nonché, in rappresentanza dell’Inps, l’avv. Luigi Caliulo (intervenuto per delega dell’avv. Mauro Ricci) nonché, per il Ministero dell’Interno (costituitosi in udienza), il dott. Angelo Mammone; non costituito il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ritenuto in
FATTO

Con l'impugnata sentenza la Sezione giurisdizionale per il Lazio ha dichiarato inammissibili due ricorsi, riuniti in rito, con i quali il OMISSIS di P.S. D. A. era insorto contro il denegato accertamento, in sede amministrativa, della dipendenza da causa di servizio di talune infermità.

A fondamento della riferita declaratoria il primo giudice ha posto l’insussistenza dell’interesse al ricorso da parte dell’A.., siccome ancora in servizio attivo e privo pertanto, quale soggetto non legittimato ad alcuna pretesa pensionistica, di un concreto ed attuale interesse a ricorrere, essendo questo assertivamente configurabile solo all’atto della cessazione dal servizio.

La predetta ha interposto appello avverso tale pronuncia, lamentandone l’erroneità in base all’art. 12 del DPR n. 461/2001 e rilevando, in particolare, che il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio costituisce il presupposto del diritto a pensione - e radica quindi un concreto interesse ad agire - sia per il personale congedato che per quello ancora in servizio;

L’Inps si è costituito in giudizio contestando le ragioni di parte ricorrente ed affermando, in ragione della giuridica impossibilità di anticipare una pronuncia giudiziale su un diritto ancora in fase di maturazione, l’infondatezza del proposto gravame, del quale ha conclusivamente chiesto il rigetto.

Nella Camera di consiglio del 16.10.2015 questa Sezione ha respinto, per assenza di danno irreparabile, l’istanza cautelare proposta dall’appellante.

All’odierna pubblica udienza l’avv. Guerra ha richiamato varia giurisprudenza a sostegno della pretesa fatta valere dal suo rappresentato, mentre l’avv. Caliulo e il dott. Mammone hanno chiesto rispettivamente il rigetto dell’appello o la sua decisione secondo le valutazioni del Collegio.

Quindi la causa è stata trattenuta in decisione.

Considerato in
DIRITTO

Come riferito in narrative la questione devoluta all’esame del Collegio concerne la legittimazione del dipendente ancora in servizio attivo a chiedere a questa Corte di pronunciarsi sulla domanda di accertamento della dipendenza di infermità da causa di servizio quale presupposto di un trattamento di pensione privilegiata.

La Sezione territoriale ha negato un interesse concreto ed attuale, in capo all’odierno appellante (non ancora in quiescenza), alla proposizione dell’esperito ricorso, mentre l’avv. Guerra ha sostenuto, con richiami a varia giurisprudenza, che questo potere di azione deve comunque riconoscersi al dipendente, a prescindere dalla mancato possesso dello status di pensionato.

Il motivo è fondato.

Occorre infatti considerare, in proposito, che secondo l’orientamento della Cassazione (cfr. Cass. S.U. n. 4325/2014 e precedenti ivi richiamati) appartiene alla giurisdizione di questa Corte la potestas judicandi su una domanda volta ad ottenere il mero riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una determinata infermità, senza che alcun rilievo possa in contrario assumere il fatto che l’interessato sia ancora in servizio.

È pur vero che la stessa Corte regolatrice ha affermato la possibile rilevanza, in punto di ammissibilità del ricorso volto a tale accertamento, della posizione soggettiva del ricorrente, ma tale affermazione, che mira essenzialmente a sottolineare il carattere comunque autonomo dei poteri spettanti al giudice adìto, non solo deve misurarsi con gli effetti (negativi) di un provvedimento che dovrebbe far stato in una successiva - e sterile - attività procedimentale per la concessione di trattamento privilegiato (Sez. giur. Sardegna n.43/2015), ma porta anche a considerare che una tutela giurisdizionale differita al momento di maturazione degli asseriti presupposti di valida costituzione del rapporto processuale verrebbe ad astrarre dalle garanzie della sua piena effettività sia in relazione alle esigenze di una giustizia tanto più efficace quanto più tempestiva, sia con riguardo all’interesse alla sollecita definizione dei rapporti con la pubblica amministrazione; interessi, questi, che senza dubbio si correlano e danno fondamento all’interesse fatto valere in giudizio dal ricorrente per rimuovere una situazione di attuale incertezza dalla sfera del proprio patrimonio giuridico.

L’appello merita quindi accoglimento in quanto erroneamente l’originario ricorso è stato dichiarato inammissibile, ben avendo potuto, il primo giudice, pronunciarsi sulla domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità lamentate dall’Arvonio, sebbene quest’ultima non fosse ancora in quiescenza.

Deve quindi accogliersi il proposto gravame con conseguente riforma della statuizione di inammissibilità.

Per l’effetto, devono rinviarsi gli atti al giudice territoriale ai sensi dell’art. 105 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038 affinchè, in diversa composizione, decida il merito della controversia.

Non è luogo a provvedere sulle spese di giustizia stante il principio di gratuità operante nei giudizi pensionistici, mentre le spese legali, tenuto conto anche della procedura camerale si liquidano, in favore dell’appellante, come in dispositivo e vanno poste a carico, in parti uguali, delle resistenti parti costituite.

.P.Q.M.

disattesa ogni contraria eccezione e deduzione, accoglie l’appello in epigrafe e, in riforma dell’impugnata sentenza, dichiara ammissibile l’originario ricorso.

Rimette gli atti al primo giudice in diversa composizione monocratica per la decisione del merito.

Nulla dispone in ordine alle spese di giustizia.

Liquida, in favore dell’appellante, le spese legali in complessivi € 1000,00 che pone a carico, in parti uguali, delle parti resistenti costituite.

Manda alla Segreteria gli adempimenti di competenza.

Così provveduto in Roma, nella Camera di Consiglio del 22.1.2016.

Il Presidente estensore
(F.to Enzo Rotolo)


Depositata nella segreteria della Sezione il 1 Febbraio 2016

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Re: UN VALIDO AIUTO PER TUTTI NOI LEGGETE

Messaggio da panorama »

Il Ministero della Difesa fa Appello per la riforma della sentenza n. 370/2016, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, quì da me sopra postata in data 01/05/2016.

Il M.D. perde l'Appello.

Occhio allarmante per TUTTI cmq. se c'è la seguente scritta:

- ) - il Ministero, nelle "avvertenze" allegate al suddetto decreto, chiaramente aveva precisato: "…decorso inutilmente il termine per l'eventuale ricorso al TAR, il giudizio sulla dipendenza sarebbe divenuto inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata…".

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Ecco alcuni brani:

1) - Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione e faceva presente che il citato decreto del Ministero della Difesa era stato impugnato anche innanzi al T.A.R. Catania, vertendo in materia di equo indennizzo.

2) - Con memoria depositata in data 07.09.2015, il ricorrente, precisava che la domanda era finalizzata esclusivamente al “…riconoscimento della causa di servizio quale presupposto al diritto di pensione privilegiata che pertanto è l’unico petitum sostanziale nell’ambito di questo giudizio…”.

3) - Il Giudice di primo grado, quindi, riteneva sussistente la giurisdizione (richiamando l’ordinanza n. 4325/2014 delle Sezioni unite della Corte Cassazione) e, in accoglimento parziale del ricorso, riconosceva dipendente da causa di servizio, ai fini della pensione privilegiata, la patologia “spondilosi cervicale”.

4) - Nell’appello, il Ministero della difesa affermava che l’appellato, attualmente in servizio, non aveva formulato istanza di trattamento pensionistico privilegiato, né risultava prossimo alla pensione.

5) - Con memoria depositata il 22-11-2016, l’appellato affermava che:

- • contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero della Difesa, il decreto n° 164/N del 21.01.2013 non era relativo solo all'equo indennizzo in quanto l'art. 12 del DPR n. 461/2001 sanciva che il procedimento di accertamento della causa di servizio di infermità era unico e definitivo sia ai fini della concessione dell'equo indennizzo che della pensione privilegiata; inoltre stesso Ministero, nelle "avvertenze" allegate al suddetto decreto, chiaramente aveva precisato: "…decorso inutilmente il termine per l'eventuale ricorso al TAR, il giudizio sulla dipendenza sarebbe divenuto inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata…";

- • il riconoscimento della causa di servizio era il primo atto amministrativo necessario e propedeutico alla concessione della pensione privilegiata con la conseguenza che, in presenza di un diniego, come quello opposto dal Ministero con il decreto n°164/N, valevole, ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 461/2001, anche ai fini della pensione privilegiata, l'appellato, anche cessando dal servizio, non avrebbe potuto presentare istanza di trattamento pensionistico privilegiato. Per tali ragioni, insisteva, quindi, per il rigetto dell’appello.

La Corte dei Conti d'Appello per la Sicilia precisa:

6) - Nel caso in questione il soggetto ha ritenuto di poter far valere il suo diritto a pensione privilegiata e ha manifestato un interesse concreto e attuale ad un immediato accertamento di tale presupposto che, con il suo concretizzarsi, cristallizza una posizione giuridica di vantaggio ed in quanto tale meritevole di immediata tutela.

7) - Il Collegio, quindi, non può che ribadire, facendo applicazione di un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico,
- ) - ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato (Cassazione civile, SS.UU. 6 marzo 2009 n. 5467).

8) - Nella fattispecie, inoltre, il Ministero della Difesa (proprio perchè l’art. 12 del d.p.r. n. 461/2001 aveva previsto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia o di una lesione costituiva accertamento definitivo, anche nel caso in cui vi fosse da parte dell’interessato una successiva istanza volta ad ottenere solo l’equo indennizzo e/o il trattamento pensionistico privilegiato) nelle "avvertenze" del citato decreto n° 164/N del 21.01.2013, ha chiaramente affermato che "…decorso inutilmente il termine per l'eventuale ricorso al TAR, il giudizio sulla dipendenza sarebbe divenuto inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata…".

9) - Quanto all’affermazione dell’appellante (secondo cui la sentenza impugnata trova “…il proprio limite sancito dall'art. 71 lett. b) del regio decreto 1038 del 1933...”), si osserva che
- ) - la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Sezioni d’appello di questa Corte ha ridimensionato la questione della necessità della previa domanda ex art. 71 lett. B del predetto R.D., valutando l’ammissibilità del ricorso pur in assenza di un formale provvedimento dell’Amministrazione e sottolineando come sarebbe un inutile formalismo subordinare la proponibilità del ricorso alla preesistenza del provvedimento amministrativo, tenuto conto che il giudizio pensionistico, formalmente modellato come giudizio di impugnazione, è, nella sostanza, un giudizio pieno sul rapporto (Cass. sent. 10.05.1993 n. 5329; Corte conti, Sez. I, sent. n. 206 del 2002 e n. 171/2015, n° 120/A/2015 di questa Corte).

Per completezza vi invito ha leggere il tutto qui sotto.
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SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 30 14/02/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SEZIONE DI APPELLO PER LA SICILIA SENTENZA 30 2017 PENSIONI 14/02/2017




IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte dei conti
Sezione giurisdizionale di appello per la Regione siciliana

composta dai sigg. magistrati:
dott. Giovanni COPPOLA - Presidente
dott. Vincenzo LO PRESTI - Consigliere-relatore
dott. Tommaso BRANCATO - Consigliere
dott. Valter DEL ROSARIO - Consigliere
dott. Guido PETRIGNI - Consigliere
ha pronunciato la seguente

Sentenza N.30/A/2017

nel giudizio d’appello, in materia di pensioni, iscritto al n. 5626/P del registro di segreteria promosso dal Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, con sede in Roma, Viale dell'Esercito, 186, rappresentato e difeso, in base al Decreto dirigenziale 18 giugno 2014 del Direttore Generale di PREVIMIL, dal Direttore del II Reparto, dott.ssa Antonella Isola, contro E. C., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Di Francesco il quale chiede che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 del c.p.c., le comunicazioni gli vengano effettuate presso la casella di posta elettronica certificata antoniodifrancesco@avvocatimistretta.it ovvero al numero di fax 0921/381602, per la riforma della sentenza n. 370/2016, emessa dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, in data 20-04-2016, notificata il 02-05-2016.

Visti tutti gli atti e documenti di causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 19-01-2017, il relatore, consigliere Vincenzo Lo Presti, e l’avv. Antonio Di Francesco.

FATTO

Con ricorso proposto innanzi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, il sig. E. C., in servizio nell’Arma dei Carabinieri , chiedeva il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità: “gastroduodenite erosiva”, “sinusite mascellare, frontale e rinofaringite cronica”, “ernia iatale”, “esofagite peptica erosiva da reflusso di secondo grado” e “artrosi cervicale a modica incidenza funzionale”.

A tal fine, impugnava il decreto del Ministero della Difesa n. 164 del 21.01.2013 che, nel richiamare il parere del Comitato tecnico per le cause di servizio, espresso nell’adunanza n. 98/2012 del 09.09.2012 e quello espresso nell’adunanza n. 483/2012 del 21.11.2012, aveva dichiarato non dipendenti da causa di servizio le predette infermità ed aveva rigettato la domanda di concessione dell’equo indennizzo.

Il Ministero della Difesa, costituitosi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione e faceva presente che il citato decreto del Ministero della Difesa era stato impugnato anche innanzi al T.A.R. Catania, vertendo in materia di equo indennizzo.

Con memoria depositata in data 07.09.2015, il ricorrente, precisava che la domanda era finalizzata esclusivamente al “…riconoscimento della causa di servizio quale presupposto al diritto di pensione privilegiata che pertanto è l’unico petitum sostanziale nell’ambito di questo giudizio…”.

Il Giudice di primo grado, quindi, riteneva sussistente la giurisdizione (richiamando l’ordinanza n. 4325/2014 delle Sezioni unite della Corte Cassazione) e, in accoglimento parziale del ricorso, riconosceva dipendente da causa di servizio, ai fini della pensione privilegiata, la patologia “spondilosi cervicale”.

Nell’appello, il Ministero della difesa affermava che l’appellato, attualmente in servizio, non aveva formulato istanza di trattamento pensionistico privilegiato, né risultava prossimo alla pensione.

Aggiungeva che, con sentenza n. 422/2016, la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, riferendosi alla citata sentenza n. 4325/2014 delle Sezioni unite della Corte Cassazione, aveva affermato che “…la Suprema Corte, ai fini del radicarsi della giurisdizione, ha enfatizzato il collegamento costituito dalla materia riconoscendo la giurisdizione della Corte dei Conti non solo quando l'accertamento giudiziale sia proposto unitamente alla richiesta di pensione di privilegio ma anche quando l'accertamento giudiziale della dipendenza da causa di servizio sia proposto da solo, purché finalizzato all'accertamento del diritto a pensione di privilegio, senza che possa minimamente rilevare la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio...”; inoltre, con sentenza n. 776/2015, sempre la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione siciliana, aveva anche precisato che “…In buona sostanza, il fatto che la domanda giudiziale non sia sovrapponibile a quella formulata in via amministrativa rende evidente che il ricorrente chiede tutela, anche riguardo allo scopo-mezzo (il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta), senza aver mai manifestato interesse rispetto allo scopo-fine (la pensione privilegiata) e che, pertanto, il Giudice - individuato proprio grazie al riferimento all’interesse alla pensione privilegiata - non può scrutinare la fondatezza di una pretesa strumentale rispetto a un interesse mai oggettivamente manifestato. In altri termini, per la mancanza della domanda amministrativa di pensione privilegiata, il collegamento oggettivo tra diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata e lesione dell’interesse pensionistico è insussistente sul piano sostanziale. A ciò va aggiunto che se si ritenesse ammissibile una domanda giudiziale avulsa dalla conformazione del rapporto sostanziale riguardo al quale è chiesta la tutela, vale a dire non sovrapponibile a un assetto di interessi oggettivamente manifestati sul piano sostanziale (dove, invece, mancando la domanda pensionistica, manca l’oggettiva manifestazione dell’interesse pensionistico), si otterrebbe il distorto risultato secondo cui, nel caso di accertamento, da parte del Giudice contabile, della dipendenza da causa di servizio di una infermità (scopo-mezzo), l’interessato potrebbe, comunque, avvalersi di tale pronuncia anche per ottenere altri benefici (cioè, altro scopo-fine), il cui riconoscimento è subordinato alla sussistenza dello stesso presupposto (cioè, dello stesso scopo-mezzo)….”; infine, l’art. 71, primo comma, lettera b) del r.d. 13 agosto 1933, n. 1038 prevedeva che i ricorsi in materia di pensioni non erano ammessi quando “…si propongano domande sulle quali non siasi provveduto in sede amministrativa…” e, nella fattispecie, il ricorrente aveva unicamente chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte e la conseguente liquidazione del beneficio dell'equo indennizzo (infatti, la necessità di accertare la dipendenza da causa di servizio delle patologie sofferte, anche ai fini della pensione privilegiata, era stata dichiarata, per la prima volta, nel ricorso introduttivo, non essendo tale finalità mai stata menzionata in sede amministrativa); in conseguenza, la sentenza impugnata trovava “…il proprio limite sancito dall'art. 71 lett. b) del regio decreto 1038 del 1933...” .

Per tali ragioni, l’appellante chiedeva l’annullamento della sentenza impugnata.

Con memoria depositata il 22-11-2016, l’appellato affermava che:

• contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero della Difesa, il decreto n° 164/N del 21.01.2013 non era relativo solo all'equo indennizzo in quanto l'art. 12 del DPR n. 461/2001 sanciva che il procedimento di accertamento della causa di servizio di infermità era unico e definitivo sia ai fini della concessione dell'equo indennizzo che della pensione privilegiata; inoltre stesso Ministero, nelle "avvertenze" allegate al suddetto decreto, chiaramente aveva precisato: "…decorso inutilmente il termine per l'eventuale ricorso al TAR, il giudizio sulla dipendenza sarebbe divenuto inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata…";

• il riconoscimento della causa di servizio era il primo atto amministrativo necessario e propedeutico alla concessione della pensione privilegiata con la conseguenza che, in presenza di un diniego, come quello opposto dal Ministero con il decreto n°164/N, valevole, ai sensi dell'art. 12 del DPR n. 461/2001, anche ai fini della pensione privilegiata, l'appellato, anche cessando dal servizio, non avrebbe potuto presentare istanza di trattamento pensionistico privilegiato. Per tali ragioni, insisteva, quindi, per il rigetto dell’appello.

DIRITTO

Preliminarmente, si osserva che:

• l’equo indennizzo costituisce un peculiare beneficio economico attribuito all’impiegato che, per infermità o lesione contratta per causa di servizio, abbia subito una perdita o menomazione permanente della sua integrità psicofisica; è costituito dalla corresponsione di una somma di denaro una tantum commisurata alla gravità della menomazione subita e alla retribuzione percepita dall’avente diritto al momento della domanda; si tratta di un provvedimento di ristoro economico, di natura non previdenziale, concesso dall’Amministrazione ai propri dipendenti che, per fatti di servizio, abbiano riportato una menomazione alla propria integrità psicofisica, ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle “A” o “B” annesse al d.p.r. n. 834/1981, prescindendo dalla responsabilità a titolo di colpa o dolo del datore di lavoro (Consiglio di Stato, adunanza plenaria 16.07.1993 n. 9): per tale motivo si parla di indennizzo e non di risarcimento;

• la pensione privilegiata, invece, è quel particolare diritto patrimoniale che sorge, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, in capo al dipendente affetto da lesioni o infermità, sempre causalmente ricollegabili a fatti di servizio e che lo abbiano reso anche inabile allo stesso; per i militari, invece, è previsto un regime di favore disciplinato dagli artt. 67 ss del d.p.r. n. 1092/1973 che dà diritto alla pensione privilegiata anche se le infermità lamentate non rendano il dipendente inabile al servizio purchè siano ascrivibili alla tabella “A”, annessa al d.p.r. n. 834/1981.

In particolare, le Sezioni Riunite di questa Corte nella sentenza n. 106/B del 02.08.1979, nel cogliere la differente natura dei citati istituti, hanno chiarito che “…l’equo indennizzo trova il suo fondamento nella disciplina del rapporto di impiego ed è estraneo al trattamento di quiescenza sia normale che privilegiato col quale è in contrapposizione concettuale e teleologica, pur essendo con esso compatibile quando il dipendente interrompa la prestazione di servizio per effetto delle menomazioni…”.

Inoltre, l’art. 5 bis della legge n. 472/1987, nel prevedere che i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere sono da considerarsi definitivi, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza della causa di servizio, ha fatto espressamente salvo il parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell’equo indennizzo, lasciando evidentemente aperta la possibilità di giudizi divergenti ai fini della concessione dei diversi benefici, senza che il contrasto di valutazione si risolva in una violazione dei principi del giusto processo, considerato che gli istituti de quibus poggiano su presupposti differenti.

Di recente, poi, il legislatore, con l’art. 12 del d.p.r. n. 461/2001, ha sancito l’unicità dell’accertamento, prevedendo espressamente che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia o di una lesione per la quale debba pronunciarsi il Comitato di Verifica, già Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, costituisce accertamento definitivo anche nel caso in cui vi sia da parte dell’interessato una successiva istanza volta ad ottenere solo l’equo indennizzo e/o il trattamento pensionistico privilegiato.

Ciò premesso, si osserva che, nel ricorso esaminato dal Giudice di prime cure, come meglio precisato nella memoria depositata dal ricorrente in data 07.09.2015, è stato lamentato il mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio quale presupposto indefettibile per la concessione del diritto alla pensione privilegiata ordinaria.

Prima dell’entrata in vigore del DPR n. 461 del 2001, le procedure per il riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata erano diverse e separate fra loro; solo con l’entrata in vigore della citata norma, la procedura è stata unificata e razionalizzata dal legislatore, per cui il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell’ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

Inoltre, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 4325/14, hanno precisato che, ai fini del riconoscimento della giurisdizione della Corte dei conti, non rileva la circostanza che il ricorrente sia ancora in servizio, non potendosi negare al personale ancora in servizio il diritto alla tutela giurisdizionale volta all’accertamento del presupposto necessario – il riconoscimento della causa di servizio, appunto – per poter successivamente fare valere in giudizio il diritto a pensione privilegiata.

Nel caso in questione il soggetto ha ritenuto di poter far valere il suo diritto a pensione privilegiata e ha manifestato un interesse concreto e attuale ad un immediato accertamento di tale presupposto che, con il suo concretizzarsi, cristallizza una posizione giuridica di vantaggio ed in quanto tale meritevole di immediata tutela.

Il Collegio, quindi, non può che ribadire, facendo applicazione di un pacifico e consolidato orientamento giurisprudenziale, che è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non solo la domanda di accertamento della causa di servizio proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente previdenziale al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio quale presupposto della spettanza del trattamento pensionistico privilegiato (Cassazione civile, SS.UU. 6 marzo 2009 n. 5467).

Nella fattispecie, inoltre, il Ministero della Difesa (proprio perchè l’art. 12 del d.p.r. n. 461/2001 aveva previsto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia o di una lesione costituiva accertamento definitivo, anche nel caso in cui vi fosse da parte dell’interessato una successiva istanza volta ad ottenere solo l’equo indennizzo e/o il trattamento pensionistico privilegiato) nelle "avvertenze" del citato decreto n° 164/N del 21.01.2013, ha chiaramente affermato che "…decorso inutilmente il termine per l'eventuale ricorso al TAR, il giudizio sulla dipendenza sarebbe divenuto inoppugnabile anche in sede di successivo eventuale provvedimento negativo di pensione privilegiata…".

Quanto all’affermazione dell’appellante (secondo cui la sentenza impugnata trova “…il proprio limite sancito dall'art. 71 lett. b) del regio decreto 1038 del 1933...”), si osserva che la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione e delle Sezioni d’appello di questa Corte ha ridimensionato la questione della necessità della previa domanda ex art. 71 lett. B del predetto R.D., valutando l’ammissibilità del ricorso pur in assenza di un formale provvedimento dell’Amministrazione e sottolineando come sarebbe un inutile formalismo subordinare la proponibilità del ricorso alla preesistenza del provvedimento amministrativo, tenuto conto che il giudizio pensionistico, formalmente modellato come giudizio di impugnazione, è, nella sostanza, un giudizio pieno sul rapporto (Cass. sent. 10.05.1993 n. 5329; Corte conti, Sez. I, sent. n. 206 del 2002 e n. 171/2015, n° 120/A/2015 di questa Corte).

In conseguenza, l’appello deve essere respinto e le spese, che seguono la soccombenza, si liquidano in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell’appellato.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale d’Appello per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando rigetta l’appello risultante dall’epigrafe e condanna la parte appellante al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in € 800,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore dell’appellato.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 19 gennaio 2017.
L’Estensore Il Presidente
F.TO (Vincenzo Lo Presti) F.TO (Giovanni Coppola)

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.

Palermo,14/02/2017

Il Direttore della Segreteria
F.TO (dott. Fabio Cultrera)
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Re: UN VALIDO AIUTO PER TUTTI NOI LEGGETE

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ACCOLTA.
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1) - era respinta l’istanza del 14.02.2008 volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “cardiopatia ischemica: pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico”

2) - Questa Sezione, con sentenza n. 119/2015, riuniti i ricorsi e affermata la giurisdizione, li dichiarava inammissibili per carenza di interesse ad agire poiché il sig. F. era ancora in servizio al momento della proposizione delle relative istanze.

3) - La locale Sezione di Appello, con sentenza n. 120/2015 emessa ai sensi del comma 3 dell’art. 9 della legge n. 205/2000 a seguito di richiesta di sospensione cautelare da parte del ricorrente della sentenza del giudice di prime cure, annullava la predetta statuizione, rimettendo il giudizio a questa Sezione per la trattazione di merito.

4) - Parte attrice, con ricorso in riassunzione iscritto al n. 62606 del registro di segreteria, riassumeva il giudizio e riproponeva “tutte le censure già proposte nei ricorsi stessi e negli atti difensivi di prime cure”.

5) - L’I.N.P.S., nella memoria depositata in data 05.04.2016, chiedeva il rigetto del ricorso, censurando la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello e sottolineando la mancanza di uno dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata, ovverosia la cessazione dal servizio.

6) - Il giudice, con ordinanza n. 78/2016, ordinava alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di accertare, sulla base della documentazione sanitaria agli atti, nonché di ulteriori verifiche specialistiche ritenute necessarie, previa occorrendo visita diretta dell’interessato, se la patologia “cardiopatia ischemica: pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico” potesse ritenersi dipendente da causa di servizio, tenuto conto delle modalità di svolgimento dello stesso, come rigorosamente documentate in atti.

LA CORTE DEI CONTI precisa:

7) - Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento.

8) - La materia del contendere attiene al riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio della patologia “pregresso infarto miocardico infero-latero trattato con PCI primaria e impianto di stent, in atto in buon compenso emodinamico”, così come diagnosticata dal consulente tecnico d’ufficio.

9) - L’art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973 (come richiamato dall’art. 1839 del decreto legislativo n. 66/2010, in vigore dall’09.10.2010, decreto legislativo che ha abrogato la legge n. 308/1981),
quale norma di carattere generale per la concessione della pensione “per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio”,
stabilisce, al comma 3, che tale dipendenza sussiste solo quando tali fatti di servizio “ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”;
- ) - il successivo art. 67, al comma 1, prevede un trattamento di favore per i militari, sia di ruolo che di leva, per la concessione della relativa pensione, prevedendo che “al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da causa di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 18 marzo 1969, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”,
senza necessità, a differenza degli impiegati civili, che sussista l’ulteriore requisito dell’inabilità al servizio.

10) - Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il nesso di causalità si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo della infermità sia influenzato anche da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato.

11) - Ciò significa che l’eventuale carattere endogeno-costituzionale dell’infermità o comunque la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione qualora sia provato che l’attività svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia determinato l’insorgenza della malattia o il suo aggravamento.

12) - In ultimo, ai fini dell’accertamento del nesso di causa di una determinata infermità con il servizio espletato, non possono non acquistare rilevanza anche eventuali errori, ritardi o omissioni negli accertamenti diagnostici svolti dall’Amministrazione, sempre supportati da valutazioni medico-legali, che possono avere svolto un ruolo concausale, efficiente e determinante, nella sua insorgenza.

N.B.: leggete il tutto qui sotto.
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SICILIA SENTENZA 222 27/03/2017
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SEZIONE ESITO NUMERO ANNO MATERIA PUBBLICAZIONE
SICILIA SENTENZA 222 2017 PENSIONI 27/03/2017



REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Corte dei Conti
Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Il Giudice Unico delle Pensioni
Cons. Giuseppe Colavecchio

ha emesso la seguente
SENTENZA 222/2017

sul ricorso in riassunzione, iscritto al n. 62606 del registro di segreteria, depositato in data 20.07.2015, proposto da

• F. D. nato a Palermo, il 10.05.1964, rappresentato e difeso dall’avv. Paolo Guerra e dall’avv. Maurizio Maria Guerra , giusta procura allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Palermo, via Marchese di Villabianca n. 82;

contro

• Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro-tempore;

• Ministero dell’Economia e delle Finanze in persona del legale rappresentante pro-tempore;

• I.N.P.S., Sede provinciale di Catania, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Di Gloria, giusta procura generali alle liti in notar Castellini di Roma del 21.07.2015 (rep. n. 80974/21569), ed elettivamente domiciliato in Palermo, via Laurana n. 59.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Sentiti, nella pubblica udienza del 22.03.2017, l’avv. Alessandro Maggio per delega dell’avv. Paolo Guerra e dell’avv. Maurizio Maria Guerra per il ricorrente, l’avv. Tiziana Norrito in sostituzione dell’avv. Marco Di Gloria per l’I.N.P.S. e il dott. Mario Pasta per il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Ritenuto in
FATTO

1. Il sig. F.D. revisore tecnico della Polizia di Stato ancora in servizio, con ricorso iscritto al n. 60070 del registro di segreteria, depositato in data 06.03.2012, impugnava - ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e “quale presupposto del diritto alla pensione privilegiata ex art. 12 del d.p.r. n. 461/2001” - il decreto del Ministero dell’Interno n. 2567 del 29.10.2009 nella parte in cui era respinta l’istanza del 14.02.2008 volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “cardiopatia ischemica: pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico” (come diagnosticata dalla C.M.O. di Palermo nel verbale n. 990 del 14.11.2008), nonché il parere n. 13149/2009 del 09.06.2009 del Comitato per le cause di servizio, le cui conclusioni erano reiterate nel parere n. 438/2009 del 07.10.2009.

1.1. Il ricorrente allegava una perizia medico-legale e menzionava giurisprudenza sulla materia oggetto del contendere; in via istruttoria, chiedeva l’acquisizione del fascicolo amministrativo, una relazione dell’amministrazione sul servizio svolto, le cartelle cliniche e ogni altro atto sanitario risultante dai registri dei richiedenti visita, nonché una consulenza tecnica d’ufficio.

1.2. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella memoria depositata in data 11.04.2012, chiedeva in via preliminare, “l’estromissione del Comitato di Verifica per le cause di Servizio … per difetto di legittimazione passiva”; nel merito, chiedeva il rigetto del ricorso.

1.3. Il Ministero dell’Interno, nella memoria depositata in data 02.05.2012, dopo avere ricostruito i fatti di causa, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione a favore del giudice amministrativo poiché parte attrice era ancora in servizio attivo; in via subordinata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la competenza era dell’I.N.P.S.; infine, si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.

1.4. Il ricorrente depositava, in data 13.01.2015, memoria difensiva.

2. Il sig. F.D., con ricorso iscritto al n. 61790 del registro di segreteria, depositato in data 23.05.2014, impugnava la nota del Ministero dell’Interno del 09.04.2013 che respingeva la domanda del 15.11.2012 diretta “ad ottenere l’estensione della pronuncia amministrativa sulla dipendenza da causa di servizio dell’infermità «infarto miocardio acuto inferiore laterale non q. angioplastica primaria sul PL (CX), con impianto di stent medicato» quale presupposto del diritto a pensione privilegiata” nonché “la mancata risposta e il conseguente silenzio diniego ex art. 2 della legge n. 241/1990 da parte dell’INPS … sulla domanda con cui … ha chiesto, per quanto di eventuale competenza, la pronuncia amministrativa sulla dipendenza da causa di servizio” della patologia di cui sopra.

1.1. Il Ministero dell’Interno, nella memoria depositata in data 19.06.2014, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione poiché parte attrice era ancora in servizio attivo; in via subordinata, eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva poiché la competenza era dell’I.N.P.S.; infine, si opponeva alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio.

1.2. L’I.N.P.S., nella memoria depositata in data 19.01.2015, eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancanza della domanda “intesa al riconoscimento della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata”; in subordine chiedeva il rigetto del ricorso.

1.3. Il ricorrente depositava, in data 14.01.2015, memoria difensiva.

3. Questa Sezione, con sentenza n. 119/2015, riuniti i ricorsi e affermata la giurisdizione, li dichiarava inammissibili per carenza di interesse ad agire poiché il sig. F. era ancora in servizio al momento della proposizione delle relative istanze.

4. La locale Sezione di Appello, con sentenza n. 120/2015 emessa ai sensi del comma 3 dell’art. 9 della legge n. 205/2000 a seguito di richiesta di sospensione cautelare da parte del ricorrente della sentenza del giudice di prime cure, annullava la predetta statuizione, rimettendo il giudizio a questa Sezione per la trattazione di merito.

5. Parte attrice, con ricorso in riassunzione iscritto al n. 62606 del registro di segreteria, riassumeva il giudizio e riproponeva “tutte le censure già proposte nei ricorsi stessi e negli atti difensivi di prime cure”.

5.1. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, nella memoria depositata in data 29.09.2015, ribadiva il contenuto della precedente memoria ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva.

5.2. L’I.N.P.S., nella memoria depositata in data 05.04.2016, chiedeva il rigetto del ricorso,
censurando la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello e sottolineando la mancanza di uno dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata, ovverosia la cessazione dal servizio.

5.3. Il ricorrente depositava, in data 11.04.2016, memoria difensiva.

5.4. Il Ministero dell’Interno non si costituiva nel giudizio riassunto.

5.6. Il giudice, con ordinanza n. 78/2016, ordinava alla Commissione Medico Legale istituita presso questa Corte di accertare, sulla base della documentazione sanitaria agli atti, nonché di ulteriori verifiche specialistiche ritenute necessarie, previa occorrendo visita diretta dell’interessato, se la patologia “cardiopatia ischemica: pregresso IMA non Q. trattato con angioplastica + stent medicato, in buon compenso emodinamico” potesse ritenersi dipendente da causa di servizio, tenuto conto delle modalità di svolgimento dello stesso, come rigorosamente documentate in atti.

5.6. La Commissione depositava, in data, 28.10.2016, la relazione peritale.

5.7. Il ricorrente depositava, in data 08.11.2016, memoria difensiva.

5.8. Il Ministero dell’Interno, nell’articolata memoria depositata in data 22.11.2016, preliminarmente osservava di non avere avuto conoscenza dell’udienza del 20.04.2016, esitata con l’ordinanza n. 78/2016; ciò posto, eccepiva il difetto di giurisdizione poiché il ricorrente era ancora in servizio, con la conseguenza che la cognizione della controversia sarebbe spettata al giudice amministrativo; in subordine, chiedeva il rigetto del ricorso, ritenendo che non fosse stata raggiunta alcuna prova che il servizio svolto, in condizioni lavorative normali, avesse potuto costituire una concausa efficiente e determinante nell’insorgenza delle patologie lamentate.

5.9. L’udienza del 23.11.2006 era rinviata, su richiesta di parte ricorrente, all’odierna udienza per consentire l’esame della memoria del Ministero dell’Interno depositata in data 22.11.2016.

5.10 Parte attrice depositava, in data 23.02.2017, memoria difensiva.

6. Il decidente al termine della camera di consiglio, costatata l’assenza delle parti, depositava - ai sensi dell’art. 429, comma 1, c.p.c. come modificato dall’art. 53 del decreto legge n. 112/2008, convertito in legge n. 133/2008 - in segreteria, per i seguiti di competenza, la presente sentenza.

Considerato in
DIRITTO

1. Preliminarmente, deve darsi atto che contrariamente a quanto sostenuto dal Ministero dell’Interno nella memoria depositata in data 22.11.2016, il decreto di fissazione dell’udienza del 20.04.2016 è stato notificato all’Avvocatura dello Stato in data 16.11.2015.

2. L’eccezione di difetto di giurisdizione del Ministero dell’Interno deve essere respinta poiché sulla questione si è formato il giudicato, tenuto conto che la sentenza n. 119/2015 di questa Sezione l’aveva espressamente affermata e sul punto non vi è stata alcuna impugnativa da parte del Ministero; infatti, la locale Sezione di appello, con sentenza n. 120/2015, ha annullato - a seguito dell’impugnativa del sig. F. - la suddetta decisione n. 119/2015 con riferimento al diverso profilo della sostenuta violazione dell’art. 71, lettera b), del regio decreto n. 1038/1933 e della ritenuta mancanza di un interesse concreto ed attuale a ricorrere di parte attrice poiché ancora in servizio.

3. Occorre adesso esaminare l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nella memoria depositata in data 29.09.2015.

All’uopo si osserva che la dottrina e la giurisprudenza di legittimità più recenti (Cassazione Civile sez. III n. 13403/05, sez. III n. 7525/2005, sez. I n. 17606/2003, sez. III n. 16492/2002) ritengono che le condizioni dell’azione - possibilità giuridica, interesse ad agire, legittimazione ad agire e contraddire - debbano essere accertate in relazione non alla loro sussistenza effettiva ma alla loro affermazione con l’atto introduttivo del giudizio, nell’ambito d’una preliminare valutazione formale dell’ipotetica accoglibilità della domanda e, così configuratele, possa parlarsi di condizioni la cui ricorrenza deve essere accertata d’ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del procedimento, con riferimento al momento della proposizione della domanda stessa.

In altri termini, l’accertamento della legittimazione attiva e passiva deve rivolgersi alla coincidenza, dal lato attivo, tra il soggetto che propone la domanda ed il soggetto che nella domanda stessa è affermato titolare del diritto e, da quello passivo, tra il soggetto contro il quale la domanda è proposta e quello che nella domanda è affermato soggetto passivo del diritto o comunque violatore di quel diritto; per cui, ove di tale coincidenza risultasse il difetto, essendosi fatto valere dall’attore un diritto altrui affermato come altrui, salva l’ipotesi di legittima sostituzione processuale, od essendosi dallo stesso assunta la violazione del diritto fatto valere ad opera di soggetto diverso da quello affermato parte del rapporto dedotto, rimarrebbe ex actis accertato che, indipendentemente dalla rispondenza al vero dei fatti allegati, comunque l’ipotetico diritto azionato o non apparterrebbe a colui che agisce ovvero non sarebbe violato o pregiudicato da colui contro il quale l’azione è proposta, e ciò non può che comportare una pronunzia di inammissibilità dell’azione per difetto di titolarità attiva o passiva della stessa.

L’accertamento, invece, non dell’ipotetica titolarità dell’azione ma dell’effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso, così dal lato attivo come da quello passivo, attiene al merito della causa, investendo i concreti requisiti di accoglibilità della domanda e, quindi, la sua fondatezza.

Ne consegue che il Ministero dell’Economia e delle Finanze con l’eccezione in questione afferma unicamente la propria estraneità alla titolarità dei diritti e degli obblighi che al rapporto sostanziale controverso si ricollegano, così da integrare una questione relativa non alla valutazione dei requisiti dell’azione, bensì di merito, da risolversi eventualmente con una pronuncia di rigetto, nei propri confronti, della domanda proposta dall’attore.

L’eccezione preliminarmente opposta è pertanto infondata e, come tale, deve essere respinta.

Quanto in precedenza chiarito comporta, altresì, il rigetto nel merito del ricorso poiché il parere reso dalla C.M.O. di Palermo nel verbale n. 990 del 14.11.2008 e il parere n. 13149/2009 del 09.06.2009 del Comitato per le cause di servizio costituiscono atti endoprocedimentali che sono confluiti nel decreto del Ministero dell’Interno n. 2567 del 29.10.2009, provvedimento lesivo - secondo la prospettazione della locale Sezione di Appello - della sfera giuridica del ricorrente.

4. Da rigettare è anche la doglianza dell’I.N.P.S., contenuta nella memoria depositata in data in data 05.04.2016, che ha censurato la sentenza n. 120/2015 della locale Sezione di Appello, sottolineando la mancanza di uno dei presupposti per il riconoscimento della pensione privilegiata, ovverosia la cessazione dal servizio.

Sulla questione, infatti, la predetta decisione non è altrimenti censurabile da parte di questo decidente.

5. Nel merito, il ricorso è meritevole di accoglimento.

La materia del contendere attiene al riconoscimento o meno della dipendenza da causa di servizio della patologia “pregresso infarto miocardico infero-latero trattato con PCI primaria e impianto di stent, in atto in buon compenso emodinamico”, così come diagnosticata dal consulente tecnico d’ufficio.

L’art. 64 del d.p.r. n. 1092/1973 (come richiamato dall’art. 1839 del decreto legislativo n. 66/2010, in vigore dall’09.10.2010, decreto legislativo che ha abrogato la legge n. 308/1981), quale norma di carattere generale per la concessione della pensione “per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio”, stabilisce, al comma 3, che tale dipendenza sussiste solo quando tali fatti di servizio “ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”; il successivo art. 67, al comma 1, prevede un trattamento di favore per i militari, sia di ruolo che di leva, per la concessione della relativa pensione, prevedendo che “al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da causa di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge n. 18 marzo 1969, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione”, senza necessità, a differenza degli impiegati civili, che sussista l’ulteriore requisito dell’inabilità al servizio.

Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, il nesso di causalità si configura ogni qualvolta il processo genetico o evolutivo della infermità sia influenzato anche da elementi, soggettivi o oggettivi, ricollegabili al servizio prestato. Ciò significa che l’eventuale carattere endogeno-costituzionale dell’infermità o comunque la predisposizione organica o acquisita del soggetto alla medesima non sono di per sé fatti ostativi al riconoscimento del diritto a pensione qualora sia provato che l’attività svolta, nella sua globalità ovvero in un suo particolare aspetto fenomenico, abbia determinato l’insorgenza della malattia o il suo aggravamento.

Aggiungasi che la relazione di idoneità tra la patologia insorta e il servizio militare prestato deve essere accertata non già con criteri astratti ed assoluti bensì con riguardo, in concreto, alle condizioni soggettive dell’interessato ed a quelle oggettive in cui il servizio è stato svolto, sulla base di valide prove documentali in ordine alla loro incidenza, sotto il profilo medico-legale, sulle infermità di cui è causa. Il servizio, per porsi in termini anche di fattore concausale oltre che causale, deve rivestire un ruolo, sul piano qualitativo e/o quantitativo, tale per cui, senza di esso, l’infermità non sarebbe potuta insorgere e/o aggravarsi (cosiddetto “rischio specifico”) e avere inciso in maniera specifica e determinante, non essendo sufficiente che esso si ponga in termini di mera occasionalità (cosiddetto “rischio generico”).

In ultimo, ai fini dell’accertamento del nesso di causa di una determinata infermità con il servizio espletato, non possono non acquistare rilevanza anche eventuali errori, ritardi o omissioni negli accertamenti diagnostici svolti dall’Amministrazione, sempre supportati da valutazioni medico-legali, che possono avere svolto un ruolo concausale, efficiente e determinante, nella sua insorgenza.

Ciò posto, ai fini della decisione acquista rilevanza il parere reso dal consulente d’ufficio che, a seguito di accurate indagini diagnostiche, di attento esame della documentazione in atti, nonché di visita diretta del periziando, ha ritenuto che l’infermità di cui sopra debba ritenersi “dipendente da concausa di servizio efficiente e determinante”.

Il citato parere, in toto condivisibile, si presenta basato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logico-giuridiche, su adeguato supporto medico-scientifico, adeguatamente motivato, nonché coerente con le premesse in fatto ivi menzionate.

In particolare, il consulente dopo avere descritto la genesi della patologia in questione, unitamente all’indicazione dei principali fattori di rischio, ha ritenuto che nonostante il sig. F. avesse “una condizione clinica cardiologica predisponente all’evento infartuale acuto determinata dalla familiarità e dal tabagismo”, lo stress lavorativo cui è stato esposto, soprattutto negli ultimi periodi, come evincibile dalla documentazione agli atti (in particolare la scheda informativa sottoscritta dal vice questore aggiunto preso la Questura di OMISSIS, ove il ricorrente è in servizio dal 20.08.1992 e prodotta anche dal Ministero dell’Interno), nonché le condizioni non salubri del microclima lavorativo (come sempre descritte nella citata scheda informativa ove si precisa che solo negli ultimi tre anni l’amministrazione ha adottato provvedimenti “per l’adeguamento secondo le norme di sicurezza degli ambienti di lavoro”), “abbiano potuto contribuire all’insorgenza dell’evento infartuale (gennaio 2008) nel senso di un suo più precoce appalesamento”, con la conseguenza che il servizio ne ha costituito una concausa efficiente e determinante.

Appare, pertanto, smentita la tesi difensiva del Ministero dell’Interno, contenuta nella memoria depositata in data 22.11.2016, secondo la quale il ricorrente avrebbe prestato un servizio ordinario normalmente richiesto agli appartenenti alla Polizia di Stato; nella citata schede informativa, infatti, si legge che “detti servizi venivano espletati in condizioni di assoluto disagio”, con turni di 24 ore in avverse condizioni climatiche e di lavoro, con lo svolgimento di circa 350 ore annuali di straordinario. Tali elementi sono stati valorizzati dal consulente d’ufficio per l’accertamento della causa di servizio, secondo i principi giurisprudenziali sopra citati.

6. Tenuto conto dell’esito complessivo del giudizio e del recente indirizzo giurisprudenziale, sussistono i presupposti di legge per compensare le spese di lite tra tutte le parti processuali.

P. Q. M.

La Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana - in composizione monocratica del Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara che la patologia “pregresso infarto miocardico infero-latero trattato con PCI primaria e impianto di stent, in atto in buon compenso emodinamico” debba ritenersi dipendente da causa di servizio ai fini della pensione privilegiata. Spese compensante.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 22 marzo 2017.

Il Giudice
F.to Cons. Giuseppe Colavecchio

Depositata oggi in segreteria nei modi di legge.
Palermo, 22 marzo 2017


Pubblicata il 27 marzo 2017


IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
F.to Piera Maria Tiziana Ficalora
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