TOLTO ASSEGNO AD PERSONAM PER CHI TRANSITA RUOLI CIVILI

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vandelli
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TOLTO ASSEGNO AD PERSONAM PER CHI TRANSITA RUOLI CIVILI

Messaggio da vandelli »

Ciao a tutti , vi giro il seguente articolo di legge, chiedendo agli esperti quali eventuali conseguenze per quelli che transiteranno nei ruoli civili . Vi è veramente il pericolo di rimetterci circa 500 euro ?? Grazie


La Legge di Stabilità 2014 introduce per le Pubbliche Amministrazioni il divieto di attribuire l’assegno “ad personam” al dipendente interessato da un passaggio di carriera o di ruolo. L’assegno consisteva in un’integrazione del trattamento stipendiale volta a mantenere inalterato il miglior trattamento economico già conseguito dal dipendente nel caso in cui avesse effettuato un passaggio di carriera ovvero fosse transitato, per qualsiasi ragione (concorso, mobilità, ecc.), da una amministrazione ad un’ altra.
La conservazione del trattamento economico in godimento all’atto del passaggio avveniva in modo semplice. Si procedeva al raffronto fra le due retribuzioni e, qualora il trattamento economico previsto per la nuova qualifica di inquadramento fosse stato inferiore a quello già goduto, si procedeva mediante l’attribuzione, a titolo di assegno personale, della differenza tra le due retribuzioni di base.
Tale strumento rispondeva al principio generale noto come “intangibilità del maturato economico” ovvero come “divieto di reformatio in pejus del trattamento retributivo”. L’intento del legislatore era duplice: da un lato, non si volevano ostacolare percorsi di mobilità del personale e di progressioni in carriera eliminando ostacoli di ordine economico che avrebbero potuto spiegare effetti disincentivanti; dall’altro, si voleva valorizzare la maggiore professionalità acquisita attraverso percorsi di sviluppo di carriera e di mobilità.
L’abrogazione dell’istituto, contenuta nei commi 458 e 459 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), pone fine a un evidente privilegio economico di cui hanno potuto godere, fino ad oggi, coloro che, nel passaggio a nuovi incarichi o ruoli, abbiano mantenuto un trattamento economico non più corrispondente alle mansioni derivanti dalla nuova posizione ricoperta.
Il superamento del principio di intangibilità del maturato economico determinerà una contrazione dei processi di mobilità ponendosi come inevitabile fattore disincentivante per il personale coinvolto. Tuttavia, esso risponde ad un’esigenza di perequazione degli stipendi in virtù della quale, in caso di mutamento di ruolo o di incarico, al pubblico dipendente dovrà esser attribuito il medesimo trattamento economico del collega di pari anzianità, realizzando così quella
naturale corrispondenza tra retribuzione e mansioni effettivamente svolte non sempre esistente.
La previsione normativa, dettata evidentemente al fine di realizzare obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica, introduce un nuovo strumento di contenimento dei trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici che, almeno stavolta, esprime un modello di revisione della spesa sorretta da un principio di più larga condivisione: la retribuzione del dipendente pubblico deve corrispondere alla prestazione effettivamente svolta, non alla posizione raggiunta.


alex59
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Re: TOLTO ASSEGNO AD PERSONAM PER CHI TRANSITA RUOLI CIVILI

Messaggio da alex59 »

vandelli ha scritto:Ciao a tutti , vi giro il seguente articolo di legge, chiedendo agli esperti quali eventuali conseguenze per quelli che transiteranno nei ruoli civili . Vi è veramente il pericolo di rimetterci circa 500 euro ?? Grazie


La Legge di Stabilità 2014 introduce per le Pubbliche Amministrazioni il divieto di attribuire l’assegno “ad personam” al dipendente interessato da un passaggio di carriera o di ruolo. L’assegno consisteva in un’integrazione del trattamento stipendiale volta a mantenere inalterato il miglior trattamento economico già conseguito dal dipendente nel caso in cui avesse effettuato un passaggio di carriera ovvero fosse transitato, per qualsiasi ragione (concorso, mobilità, ecc.), da una amministrazione ad un’ altra.
La conservazione del trattamento economico in godimento all’atto del passaggio avveniva in modo semplice. Si procedeva al raffronto fra le due retribuzioni e, qualora il trattamento economico previsto per la nuova qualifica di inquadramento fosse stato inferiore a quello già goduto, si procedeva mediante l’attribuzione, a titolo di assegno personale, della differenza tra le due retribuzioni di base.
Tale strumento rispondeva al principio generale noto come “intangibilità del maturato economico” ovvero come “divieto di reformatio in pejus del trattamento retributivo”. L’intento del legislatore era duplice: da un lato, non si volevano ostacolare percorsi di mobilità del personale e di progressioni in carriera eliminando ostacoli di ordine economico che avrebbero potuto spiegare effetti disincentivanti; dall’altro, si voleva valorizzare la maggiore professionalità acquisita attraverso percorsi di sviluppo di carriera e di mobilità.
L’abrogazione dell’istituto, contenuta nei commi 458 e 459 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), pone fine a un evidente privilegio economico di cui hanno potuto godere, fino ad oggi, coloro che, nel passaggio a nuovi incarichi o ruoli, abbiano mantenuto un trattamento economico non più corrispondente alle mansioni derivanti dalla nuova posizione ricoperta.
Il superamento del principio di intangibilità del maturato economico determinerà una contrazione dei processi di mobilità ponendosi come inevitabile fattore disincentivante per il personale coinvolto. Tuttavia, esso risponde ad un’esigenza di perequazione degli stipendi in virtù della quale, in caso di mutamento di ruolo o di incarico, al pubblico dipendente dovrà esser attribuito il medesimo trattamento economico del collega di pari anzianità, realizzando così quella
naturale corrispondenza tra retribuzione e mansioni effettivamente svolte non sempre esistente.
La previsione normativa, dettata evidentemente al fine di realizzare obiettivi di razionalizzazione della spesa pubblica, introduce un nuovo strumento di contenimento dei trattamenti retributivi dei dipendenti pubblici che, almeno stavolta, esprime un modello di revisione della spesa sorretta da un principio di più larga condivisione: la retribuzione del dipendente pubblico deve corrispondere alla prestazione effettivamente svolta, non alla posizione raggiunta.
Certo che se non trovano una soluzione alternativa a tale nuova realtà normativa, per le FF.AA. e di Polizia sarà una grande iattura... per non dire di peggio.
Anche perché venendo tolta l'indennità "ad personam" che riequilibrava il nuovo trattamento stipendiale, che nella maggior parte dei casi era inferiore al precedente, vi sarebbero delle disomogeneità di trattamento tra le FF.PP. Ad esempio, nel Corpo Forestale dello Stato, in caso di inidoneità fisica al s.m.i., i "sottufficiali" e i "graduati di truppa" transitano a domanda nei cosiddetti Ruoli Tecnici (art. 1 del D.M. 228/2005 - http://www.normattiva.it/atto/caricaDet ... rentPage=1" onclick="window.open(this.href);return false; ), in cui si continua a percepire le stesse indennità, compresa la Pensionabile (in pratica, non portano più la divisa, né la pistola ed hanno la qualifica di P.G. "limitata").
Questo avviene, in maniera più o meno similare anche nella Polizia di Stato...., ed in parte forse, ora anche nella Polizia Penitenziaria (...da poco hanno istituito il Ruolo tecnico, anche se mi pare che per questi ultimi i posti sono limitatissimi).
Quindi, gli unici gabbati sarebbero i Carabinieri, i Finanzieri e le 3 Forze Armate, come anche i VV.FF....
Non va mica bene...!!!!
Alex59
christian71
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Re: TOLTO ASSEGNO AD PERSONAM PER CHI TRANSITA RUOLI CIVILI

Messaggio da christian71 »

Salve a tutti...effettivamente il Ruolo Tecnico è un grab bel salvagente per chi viene riformato per patologie non dipendenti da causa di servizio...
Comunque, non so nella Forestale, ma nella P.S. chi transita nei Ruoli Tecnici mantiene lo stesso stipendio e lo stesso trattamento di prima ma tiene anche la divisa e l'arma, solo che non può essere impiegato in servizi operativi esterni...è più o meno come chi viene riformato parzialmente, solo che cambiano di poco gli alamari che porta sulla divisa il nome dei gradi e il colore della tessera di riconoscimento...

Saluti
Christian
avt8
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Re: TOLTO ASSEGNO AD PERSONAM PER CHI TRANSITA RUOLI CIVILI

Messaggio da avt8 »

christian71 ha scritto:Salve a tutti...effettivamente il Ruolo Tecnico è un grab bel salvagente per chi viene riformato per patologie non dipendenti da causa di servizio...
Comunque, non so nella Forestale, ma nella P.S. chi transita nei Ruoli Tecnici mantiene lo stesso stipendio e lo stesso trattamento di prima ma tiene anche la divisa e l'arma, solo che non può essere impiegato in servizi operativi esterni...è più o meno come chi viene riformato parzialmente, solo che cambiano di poco gli alamari che porta sulla divisa il nome dei gradi e il colore della tessera di riconoscimento...

Saluti
Christian
Anche per la Polizia-niente assegno ad personam in caso di transito ai ruoli civili-

Si riporta il testo della nota inviata in data 11 settembre 2014 al Direttore Ufficio
Relazioni Sindacali del Dipartimento della P.S.:
“La legge 27.12.2013 n° 147, pubblicata nella G.U. 27.12.2013 (legge di stabilità
2014), con i commi 458 e 459 ha disposto l’abrogazione dell'articolo 202 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché
dell'articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Dette disposizioni, consentivano il mantenimento del trattamento economico più
favorevole, per il mezzo di un assegno “ad personam” riassorbibile, nei casi di
passaggio di carriera presso la stessa o altra Amministrazione Pubblica.
Fatto sta, che in virtù dell’abrogata disposizione, sino ad oggi ha goduto
dell’assegno “ad personam” il personale del Comparto Sicurezza ricollocato per
motivi di salute nei ruoli civili.
Invero, per quel che concerne la Polizia di Stato, il D.P.R. 24.4.1982, n. 339
prevede espressamente il passaggio, a domanda, del personale giudicato inidoneo ai
servizi di Polizia, nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di
altre Amministrazioni dello Stato, a condizione che l'infermità accertata ne consenta
l'ulteriore impiego.
Ciò premesso, si chiede di conoscere l’avviso di codesto ufficio in ordine alla
efficacia applicativa della sopra richiamata disposizione nei confronti del personale
della Polizia di Stato che, per riscontrata inidoneità al servizio, sia costretto a
transitare nei corrispondenti ruoli di altra Amministrazione Pubblica.
Ciò, anche e soprattutto alla luce del contenuto del comma 459 della legge
27.12.2013 n° 147, il quale prevede che “”le amministrazioni interessate adeguano i
trattamenti giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilità successiva alla data
di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto disposto dal comma
458, secondo periodo, del presente articolo e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19
ottobre 1999, n. 370, come modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decretolegge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,
n. 135””.
Si appalesa, pertanto, l’esigenza di un chiarimento in ordine al trattamento
economico da attribuire al personale della Polizia di Stato ricollocato altrove, per
inidoneità ai servizi di Polizia.
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