un collega poliziottto e' stato riformato un anno fa per inabilita ed ancorsa sta aspettando la liquidazione..ma e' possibile? io sono stato riformato ora ..mi hanno detto che normalmente enro 3 mesi mi verra' data ..qualcuno sa qualcosa di sicuro? grazieeeechristian
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tempi per liquidazione
Re: tempi per liquidazione
christian ha scritto:un collega poliziottto e' stato riformato un anno fa per inabilita ed ancorsa sta aspettando la liquidazione..ma e' possibile? io sono stato riformato ora ..mi hanno detto che normalmente enro 3 mesi mi verra' data ..qualcuno sa qualcosa di sicuro? grazieeeechristian
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..........Mi sa' che l'anno abolita........ .-
Re: tempi per liquidazione
Messaggio da gennj29 »
IL DECRETO-LEGGE 1310812011,N.138
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 188 del 13-8-2011
già in vigore dal 1310812011,a decorerre dal 13/08/2011, prevede una
MODIFICA PAGAMENTO TFS (BUONUSCITA)
O DEL TFR (trattamento di fine rapporto)
Si riporta il relativo comma del D.L n.138/2011
Art.1
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 de!
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro.";
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque
denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o
aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e,
nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro."; Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento per inabilita' derivante o meno da causa di servizio, nonche' per decesso del dipendente. ((Nei predetti casi l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente£ previdenziale che dovra' corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».
IN ALTRE PAROLE:
Viene introdotto un periodo di "letargo" per il pagamento del TFSITFR di o 24 o 6 mesi.
Dopo tale "letargo" I'INPDAP provvede al pagamento entro e non oltre TRE MESI SUCCESSIVI.
Il pagamento avviene entro 105 giorni per cessazione dovuta a inabilità o decesso.
SALVI I PENSIONANDI DAL 01/0912011 E CHI MATURA IL DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31/1212011.
PER TALI DIPENDENTI SI APPLICA LA NORMATIVA VIGENTE FINO ciao chiaro questo e copia e incolla della g ugennj29
chiaro ciao cristian
Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 188 del 13-8-2011
già in vigore dal 1310812011,a decorerre dal 13/08/2011, prevede una
MODIFICA PAGAMENTO TFS (BUONUSCITA)
O DEL TFR (trattamento di fine rapporto)
Si riporta il relativo comma del D.L n.138/2011
Art.1
22. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti per il
pensionamento a decorrere dalla predetta data all'articolo 3 de!
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni con
legge 28 maggio 1997, n. 140, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole "decorsi sei mesi dalla cessazione del
rapporto di lavoro." sono sostituite dalle seguenti: "decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, nei casi
di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di eta' o di
servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento
a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianita' massima
di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento
applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione
del rapporto di lavoro.";
2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque
denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o
aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e,
nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza, per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione, decorsi sei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro."; Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento per inabilita' derivante o meno da causa di servizio, nonche' per decesso del dipendente. ((Nei predetti casi l'amministrazione competente e' tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente£ previdenziale che dovra' corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».
IN ALTRE PAROLE:
Viene introdotto un periodo di "letargo" per il pagamento del TFSITFR di o 24 o 6 mesi.
Dopo tale "letargo" I'INPDAP provvede al pagamento entro e non oltre TRE MESI SUCCESSIVI.
Il pagamento avviene entro 105 giorni per cessazione dovuta a inabilità o decesso.
SALVI I PENSIONANDI DAL 01/0912011 E CHI MATURA IL DIRITTO A PENSIONE ENTRO IL 31/1212011.
PER TALI DIPENDENTI SI APPLICA LA NORMATIVA VIGENTE FINO ciao chiaro questo e copia e incolla della g ugennj29
chiaro ciao cristian
Re: tempi per liquidazione
Messaggio da VITO7 »
ciao gennj ,io sono stato riformato ieri 14 sett 2011 a quando la liquidazione? ciao
vito
vito
Re: tempi per liquidazione
salvo 63 ha scritto:ciao gino......ma quannu arriva!!!!!!!! la suocera sta cominciando ad infastidirsi.........
....Firma degli assegni post-datati...... ovviamente, non trasferibili
Re: tempi per liquidazione
gino59 ha scritto:christian ha scritto:un collega poliziottto e' stato riformato un anno fa per inabilita ed ancorsa sta aspettando la liquidazione..ma e' possibile? io sono stato riformato ora ..mi hanno detto che normalmente enro 3 mesi mi verra' data ..qualcuno sa qualcosa di sicuro? grazieeeechristian
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..........Mi sa' che l'anno abolita........ .-
................. Cristian.......e' solo una battuta... non te la prendere.ciao
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