Richiesta avvio pratica assegno incollocabilità

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holmes62
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Richiesta avvio pratica assegno incollocabilità

Messaggio da holmes62 »

Buon giorno a tutti,
Sono un ex Isp. Sup. della P.d.S. di 55 anni, in congedo dal 2001 per malattia. L'infermità (per cui dalla AUSL mi è stata riconosciuta l'invalidità civile al 100% e l'handicap grave previsto dalla L.104), è stat inserita in tabella A con 5^ cat. max., ed è stata riconosciuta come SI dipendente da causa di servizio dal CVCS.

Questo il pregresso. Alla fine dello scorso mese di maggio, dopo aver letto diversi pareri e opinioni in questo forum (in partic. le risposte esaurienti di AVT8) mi sono deciso ad inoltrare al Soervizio Pensioni del Dipartimento P.S. la richiesta di avvio dell'iter per l'attribuzione dell'assegno di Incollocabilità.

La domanda, che ho corredato con le fotocopie della documentazione in mio possesso, risulta protocollata nei primi giorni del mese di Giugno.

Da allora non ho più avuto alcuna notizia. Il servizio informazioni telefoniche mi ha detto che la pratica è in trattazione. 4 mesi di trattazione?? Solo per controllare la sussistenza dei requisiti formali ed interessare l'ultimo Ufficio di servizio?? L'accertamento del requisito sostanziale è demandato alla commissione collegiale della AUSL di residenza...

Qualche lettore è in grado di dirmi come posso fare per sbloccare l'impasse??
Vi ringrazio moltissimo!


avt8
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Re: Richiesta avvio pratica assegno incollocabilità

Messaggio da avt8 »

holmes62 ha scritto:Buon giorno a tutti,
Sono un ex Isp. Sup. della P.d.S. di 55 anni, in congedo dal 2001 per malattia. L'infermità (per cui dalla AUSL mi è stata riconosciuta l'invalidità civile al 100% e l'handicap grave previsto dalla L.104), è stat inserita in tabella A con 5^ cat. max., ed è stata riconosciuta come SI dipendente da causa di servizio dal CVCS.

Questo il pregresso. Alla fine dello scorso mese di maggio, dopo aver letto diversi pareri e opinioni in questo forum (in partic. le risposte esaurienti di AVT8) mi sono deciso ad inoltrare al Soervizio Pensioni del Dipartimento P.S. la richiesta di avvio dell'iter per l'attribuzione dell'assegno di Incollocabilità.

La domanda, che ho corredato con le fotocopie della documentazione in mio possesso, risulta protocollata nei primi giorni del mese di Giugno.

Da allora non ho più avuto alcuna notizia. Il servizio informazioni telefoniche mi ha detto che la pratica è in trattazione. 4 mesi di trattazione?? Solo per controllare la sussistenza dei requisiti formali ed interessare l'ultimo Ufficio di servizio?? L'accertamento del requisito sostanziale è demandato alla commissione collegiale della AUSL di residenza...

Qualche lettore è in grado di dirmi come posso fare per sbloccare l'impasse??
Vi ringrazio moltissimo!
A parte che essendoci state
Le ferie.E anche il trasloco in parte
Dell"ufficio pensioni.Ti consiglio di chiamare il ministero.
Ma se sei invalido al 100%.con patologia riferita alla deambulazione puoi chiedere assegno di accompagno.
Con quale patologia sei stato dichiarato invalido al 100% ? Inoltre la 5 ctg.per quale patologia e stata data?
holmes62
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Re: Richiesta avvio pratica assegno incollocabilità

Messaggio da holmes62 »

avt8 ha scritto:
holmes62 ha scritto:Buon giorno a tutti,
Sono un ex Isp. Sup. della P.d.S. di 55 anni, in congedo dal 2001 per malattia. L'infermità (per cui dalla AUSL mi è stata riconosciuta l'invalidità civile al 100% e l'handicap grave previsto dalla L.104), è stat inserita in tabella A con 5^ cat. max., ed è stata riconosciuta come SI dipendente da causa di servizio dal CVCS.

Questo il pregresso. Alla fine dello scorso mese di maggio, dopo aver letto diversi pareri e opinioni in questo forum (in partic. le risposte esaurienti di AVT8) mi sono deciso ad inoltrare al Soervizio Pensioni del Dipartimento P.S. la richiesta di avvio dell'iter per l'attribuzione dell'assegno di Incollocabilità.

La domanda, che ho corredato con le fotocopie della documentazione in mio possesso, risulta protocollata nei primi giorni del mese di Giugno.

Da allora non ho più avuto alcuna notizia. Il servizio informazioni telefoniche mi ha detto che la pratica è in trattazione. 4 mesi di trattazione?? Solo per controllare la sussistenza dei requisiti formali ed interessare l'ultimo Ufficio di servizio?? L'accertamento del requisito sostanziale è demandato alla commissione collegiale della AUSL di residenza...

Qualche lettore è in grado di dirmi come posso fare per sbloccare l'impasse??
Vi ringrazio moltissimo!
A parte che essendoci state
Le ferie.E anche il trasloco in parte
Dell"ufficio pensioni.Ti consiglio di chiamare il ministero.
Ma se sei invalido al 100%.con patologia riferita alla deambulazione puoi chiedere assegno di accompagno.
Con quale patologia sei stato dichiarato invalido al 100% ? Inoltre la 5 ctg.per quale patologia e stata data?
Grazie per avermi risposto. L'invalidità civile e la 5^ cat. di riforma, si riferiscono entrambe ad un ictus cerebellare e mensencefalico. I problemi di deambulazione li ho,ma non tali da giustificare un assegno di accompagnamento. Grazie,
avt8
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Re: Richiesta avvio pratica assegno incollocabilità

Messaggio da avt8 »

Nel caso che il ministero ti invia alla visita presso la asl.
Questa dovra esprimersi solo sulla 5' categoria senza tenere conto della invalidità civile avuta dalla asl
E comunque a me non risulta sia direttamente che indirettamente con. Le sentenze della corte dei conti abbia concesso detto assegno per patologie cardiache ed ischemia.
Ma detto beneficio normalmente viene concesso per patologie di natura psichica.
In quanto la patoligia deve essere pericolosa per i compagni di lavoro e degli impianti
holmes62
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Re: Richiesta avvio pratica assegno incollocabilità

Messaggio da holmes62 »

avt8 ha scritto:Nel caso che il ministero ti invia alla visita presso la asl.
Questa dovra esprimersi solo sulla 5' categoria senza tenere conto della invalidità civile avuta dalla asl
E comunque a me non risulta sia direttamente che indirettamente con. Le sentenze della corte dei conti abbia concesso detto assegno per patologie cardiache ed ischemia.
Ma detto beneficio normalmente viene concesso per patologie di natura psichica.
In quanto la patoligia deve essere pericolosa per i compagni di lavoro e degli impianti
Lo so, ma esistono nuovi e diversi orientamenti giurisprudenziali in materia. Valuterò successivamente se potrà essere opportuno ricorrere alla Corte dei Conti. Grazie!
avt8
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Re: Richiesta avvio pratica assegno incollocabilità

Messaggio da avt8 »

Mi puoi indicare i nuovi diversi orientamenti giurisprudenziali ..Visto che io non ne conosco. nessuno così mi posso aggiornare
uniko40

Re: Richiesta avvio pratica assegno incollocabilità

Messaggio da uniko40 »

avt8 ha scritto:Mi puoi indicare i nuovi diversi orientamenti giurisprudenziali ..Visto che io non ne conosco. nessuno così mi posso aggiornare
http://it.netlog.com/primianoabbiuso/bl ... id=7773564" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.assodipro.org/sanitarie/Cort ... %20_2_.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
avt8
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Re: Richiesta avvio pratica assegno incollocabilità

Messaggio da avt8 »

uniko40 ha scritto:
avt8 ha scritto:Mi puoi indicare i nuovi diversi orientamenti giurisprudenziali ..Visto che io non ne conosco. nessuno così mi posso aggiornare
http://it.netlog.com/primianoabbiuso/bl ... id=7773564" onclick="window.open(this.href);return false;

http://www.assodipro.org/sanitarie/Cort ... %20_2_.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Conoscevo queste due sentenze la prima molto vecchia ed il ricorrente oltre ad aver avuto impiantato 3 by pass, aveva anche patologie di natura psichica-
Mentre la seconda sentenza, il ricorrente ha vinto perchè oltre la varie patologie aveva anche la "epilessia " che e di natura psichica ,che fa rientrare nella casistica del pregiudizio della salute dei compagni e degli impianti-
E comunque la giurisprudenza e mutata in senso negativo.-

Pertanto entrambi i ricorrenti avevano patologie di natura pschica-
naturopata
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Re: Richiesta avvio pratica assegno incollocabilità

Messaggio da naturopata »

REPUBBLICA ITALIANA N°63/2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto

GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

in composizione monocratica ai sensi dell’articolo 5 della legge 21.7.2000, n. 205, in persona del Cons. Maurizio Massa,

nella pubblica udienza del giorno 6-6-2017, ha pronunziato

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. 29730, del registro di segreteria, proposto con ricorso da D. C. G., nato OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avv. Emanuele D’Andrea e presso il suo studio elettivamente domiciliato in Padova, Via del Risorgimento, n. 36; RICORRENTE

contro

Ministero della Difesa - Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva,

RESISTENTE

per il riconoscimento di assegno di incollocabilità.

VISTI il regio decreto 13.8.1933, n. 1038; il decreto-legge 15.11.1993, n. 453, convertito dalla legge 14.1.1994, n. 19; gli articoli 5 e 9 della legge 21.7.2000, n. 205.

ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 9/1/2014, - notificato alla controparte -, parte ricorrente ha chiesto a questa Corte dei Conti di dichiarare il suo diritto al trattamento di incollocabilità ex L. 9/1980, con decorrenza 28.06.2011 (data della domanda amministrativa) e per l'effetto il diritto all'erogazione della differenza di pensione, con decorrenza ex art. 191 d.p.r. 1092/736 dal 28.06.2011, con interessi e rivalutazione. Con vittoria di competenze per le attività processuali.

Dalla documentazione in atti risultava che l’odierno ricorrente, Appuntato Scelto, ha prestato servizio nell’Arma dei Carabinieri dall’11 febbraio 1985 e sino al 17 febbraio 2004, data in cui è stato congedato per riforma. Dal 17 agosto 1998 al 19 agosto 2002 è stato assegnato all’Ambasciata d’Italia a Bogotá con funzioni di Commesso Capo, che prevedevano, tra l’altro, l’espletamento di compiti di addetto alla sicurezza e vigilanza della sede diplomatica, attività ritenuta “particolarmente disagiata”, a mente dell’art. 144, del d.P.R. n. 18/1967. Il 25 settembre 1999, mentre era intento a prestare i servizi per i quali risultava comandato, subiva un episodio di natura ischemica, diagnosticato come “infarto al cervelletto”, causa di “...paralisi braccio, gamba e muscoli facciali lato destro”, inducente ad un immediato ricovero e alla concessione di un lungo periodo di riposo e malattia. La succitata grave infermità era causa del congedo, in data 17 febbraio 2004, dall’Arma dei Carabinieri, con conferimento del trattamento di pensione ordinaria normale a far luogo dal 18 febbraio seguente, reso definitivo con Decreto n. 424 del 29 giugno 2007. Nel corso del servizio, e segnatamente il 27 dicembre 2001, il 25 settembre 2002, il 04 ottobre 2002, e successivamente alla dispensa dallo stesso, vale a dire il 21 febbraio 2004 e il 04 dicembre 2006, il militare spiegava domande tese, rispettivamente, al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al conferimento dell’equo indennizzo e della pensione di privilegio, a ragione delle seguenti affezioni che ne avevano determinato il congedo per riforma: “1) Episodio ischemico cerebellare in pz affetto da sindrome di Wallemberg secondaria a sindrome di ipercoagulabilità”; 2) Marcata incontinenza valvolare della vena safena magna dx con pregressi episodi trombotici; 3) Emorroidi interne di II – III grado; 4) Artrosi lombare con EDD L4-L5 e L5-S1; 5) Cefalea vascolare tipo emicrania severa associata con sindrome antofosfolipido”.

Nel verbale n. ACMO07278, del 12 gennaio 2007, della CMO di Padova, si formulava il seguente giudizio diagnostico:

“A) Artrosi Lombare con EDD L4-L5 e L5–S1; B) Cefalea Vascolare tipo emicrania severa associata con sindrome antofosfolipido; 1) Pregressa ferita L.C. II dito mano dx; 2) Lobosciatalgia dx; 3) Gastrite cronica antrale; 4) Episodio ischemico cerebellare in pz. con srd di Wallemberg secondaria a srd da ipercoagulabilità; 5) Mancata incontinenza valvolare della vena afena magna dx con pregressi episodi trombotici; 6) Emorroidi interne di III grado”.

Ai fini del richiesto trattamento di privilegio, la CMO di Padova considerava non classificabili le prime due affezioni, ravvisava la terza riconducibile alla tabella A, cat. 8^, la quarta, alla categoria 6^, e le restanti riconducibili alla tabella B: per cumulo tabella A, 5^ categoria di pensione.

All’esito dei pareri del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, al militare è conferito il trattamento di privilegio di 5^ categoria, a far tempo dal 18 febbraio 2004, liquidato, con il Decreto n. 1022, del 28 agosto 2009, del Ministero della Difesa, a mente dell’art. 67, 4^ comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ossia nella misura prevista per la pensione normale aumentata del decimo.

Con successiva istanza, prodotta al Ministero della Difesa in data 05 luglio 2011, il ricorrente, atteso di essere invalido per servizio a causa delle lesioni invalidanti permanenti riportate per fatti di servizio e per le quali fruiva di pensione privilegiata, ha domandato di “...essere sottoposto a nuovi accertamenti sanitari ai fini della concessione dell’assegno di incollocabilità (...), in base all’art. 104, del d.P.R. n. 1092 del 1973, e all’art. 12, della legge n. 9, del 26 gennaio 1980”.

La Commissione Medica presso l’Azienda Unità Locale Socio Sanitaria n. 16 di Padova, appositamente investita dall’Ente militare, con verbale in data 26 novembre 2012 riteneva che “Non sussistono i requisiti per l’applicazione dell’art. 12 della legge n. 9 del 1980” .

Nelle more, con Decreto n. 1012, del 18 ottobre 2012, il Ministero della Difesa riliquidava il trattamento di privilegio del militare, rideterminandolo ai sensi dell’art. 67, comma 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, ossia nell’importo del 60 per cento della base pensionabile, in quanto più favorevole. Con successivo Decreto n. 135, del 17 giugno 2013, l‘Amministrazione militare respingeva la domanda tesa al riconoscimento del trattamento di incollocabilità.

Rilevava, a tal riguardo, che la legge n. 9 del 1980, in specie l’art. 12, nel definire l’invalido di servizio incollocabile si riferiva non tanto al grado di riduzione della capacità di lavoro indotto dall’invalidità, ma alle caratteristiche intrinseche delle infermità medesime, che devono “... poter costituire pregiudizio 1) nei confronti della salute o incolumità dei compagni di lavoro; 2) nei confronti della sicurezza degli impianti”. Per ciò, l’assegno di incollocabilità prescindeva dalla gravità delle infermità pensionate, per essere rivolto a compensare la preclusione allo svolgimento di un’attività lavorativa derivante da esigenza di tutela dei compagni di lavoro e degli impianti.

Con memoria, prodotta il 10 marzo 2014 unitamente al fascicolo amministrativo, si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, che terminava, in via principale di merito, per il rigetto del ricorso, siccome infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese che si quantificavano sin d’ora forfettariamente in € 500,00; in via subordinata, per l’applicazione della prescrizione quinquennale per i ratei pensionistici precedentemente maturati.

Secondo l’Amministrazione militare il testo normativo richiede si tratti di infermità che, in modo diretto ed immediato, non solo, quindi, in via meramente ipotetica, determinavano una situazione di pericolo per i compagni di lavoro e per gli impianti tale da rendere impossibile il collocamento dell’odierno ricorrente.

Nella memoria in replica, versata in atti, unitamente ad ulteriore documentazione clinica e medica, in data 16 dicembre 2014, il ricorrente evidenziava che “...la patologia esistente e di cui era affetto ben si attagliava ai requisiti della incollocabilità, mentre la deduzione dell’U.L.S.S. n. 16 non lo illustra, né lo specifica, né tantomeno lo motiva”…. “L’ischemia a livello della zona bulbare e l’alterazione della coagulazione anche in ragione della cospicua incidenza delle patologie stesse sul livello di efficienza psico-fisica e di resistenza al disagio lavorativo, rendono il soggetto ad alto rischio di recidiva e così di pregiudizio della propria salute ovvero dell’incolumità dei compagni di lavoro o della sicurezza degli impianti (...)”, non trascurando, infine, che lo stesso militare, essendo un appartenente all’Arma dei Carabinieri, “...aveva in dotazione la pistola di ordinanza ...” e, quindi, “ ... per la patologia di cui era (ed è) affetto, poteva (e può) risultare di pericolo per i colleghi di lavoro e per gli altri”.

Il G.U.P. con ordinanza n. 10 del 27 gennaio 2015, disponeva l’acquisizione di parere medico legale interpellando, a tal riguardo, il Collegio Medico Legale (C.M.L.) presso il Ministero della Difesa, che con atto n. 015/2015, del 05 maggio 2012 atteso che le affezioni già pensionate, per la loro natura e la modesta entità menomante, non presentavano “... significativo rilievo medico legale ai fini della concessione dell’assegno di incollocabilità”, per cui “...NON erano tali...da rendere (il ricorrente) di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti alla data di presentazione della domanda amministrativa né in epoca successiva.

Parte attorea produceva, in data 25 giugno 2015, memoria, in cui contestava le conclusioni del C.M.L. indicando vari errori di valutazione delle patologie denunciate.

Con ordinanza n. 27 del 2015 il Giudice Unico dispone di acquisire, nel rispetto del contraddittorio tra le parti, un nuovo parere medico legale interpellando, a tal riguardo, l’Ufficio Medico Legale (U.M.L.) presso il Ministero della Salute, il quale trasmette in data 21 giugno 2016, l'elaborato peritale, con esito negativo per il ricorrente, nel quale si dava conto della assenza del consulente di parte alle operazioni peritali.

Ritenuto, pertanto, necessario che l’UML del Ministero della Salute, in diversa composizione, rinnovasse le operazioni peritali con una procedura atta a garantire il contraddittorio tra le parti, il Giudice disponeva in tal senso con ordinanza n. 6 del 2017.

Il nuovo parere è stato reso dall’UML del Ministero della Salute in data 17 maggio 2017.

Nell’udienza, udite le parti presenti, come da verbale, la causa veniva posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’interessato col ricorso in epigrafe ha chiesto che questo Giudice accerti e dichiari il diritto all’assegno di incollocabilità ex L. 9/1980, producendo documentazione medica a fondamento della sua richiesta.

La questione sottoposta all'esame di questo Giudice, concerne il riconoscimento o meno del diritto del ricorrente all’assegno di incollocabilità di cui all’art. 104 del T.U. n. 1092/1973 e all’art. 12 della legge n. 9 del 1980.

L’Ufficio Medico Legale (U.M.L.) presso il Ministero della Salute, in riscontro alla ordinanza con cui questa Corte ha disposto accertamenti istruttori medico-legali, ha reso il parere del 17-5-2017, formulando le seguenti considerazioni:

“PARERE MEDICO-LEGALE

In risposta al quesito posto in ordinanza, dopo attento esame della documentazione sanitaria agli atti, nonché sulla base delle risultanze della visita specialistica neurologica effettuata, questo Ufficio Medico Legale esprime le seguenti considerazioni:

- in merito alle patologie in osservazione, con particolare riguardo alla patologia neurologica da cui è affetto il ricorrente ed evidenziando la reale possibilità di recidiva dell'episodio ischemico cerebrale, considerata la tipologia del lavoro svolto dal ricorrente in qualità di Appuntato Scelto dei Carabinieri, il quadro configura non idoneità a sopperire condizioni di pericolo o urgenza quali quelle che si possono verificare nell'attività di controllo e repressione dei crimini esercitata da un carabiniere, e considerate inoltre le altre patologie croniche da cui è affetto il ricorrente che richiedono terapie e controlli nel tempo, si ritiene lo stesso di possibile pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti, e quindi meritevole dell'assegno di incollocabilità.

Entro la scadenza prevista dalla ricezione della bozza peritale, non risulta pervenuta alcuna osservazione da parte del CTP Dott. G. Vezza per il ricorrente, mentre è pervenuta relazione del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, a firma del Col. Sa. ISSMI Benedetto Mastrecchia, con osservazioni alla bozza della CTU, che si provvede ad allegare al presente elaborato peritale definitivo, e della quale si riportano di seguito i passaggi più significativi.

Si è preso atto delle considerazioni espresse dal CTP per il Ministero della Difesa Dr. B. Mastrecchia, rilevando che dalle stesse (viene espressamente richiamato il giudizio della CMO di Padova del 18.02.2004 "veniva giudicato permanentemente inidoneo al servizio militare incondizionato e d'Istituo nell'Arma dei Carabinieri in modo assoluto, ma reimpiegabile nelle corrispettive aree funzionali del personale civile del Ministero della Difesa..", nonché espresso riferimento alla normativa di riferimento riguardante la incollocabilità, legge 482 del 2 Aprile 1968 e successive modificazioni (1. 68/99) e il DPR 1092/73 art. 104, evidenziando testualmente "Va quindi opportunamente fatto osservare, che la normativa vigente nell’ambito_delle assunzioni obbligatorie, tutela quei soggetti portatori di invalidità, menomazioni, anche gravi, che compatibilmente con le loro residue capacità lavorative, possono trovare ancora utile collocazione nel mondo lavorativo. Ne deriva che il giudizio, sui requisiti medico-legali che danno diritto alla concessione dell'assegno di incollocabilità, va espresso con riferimento ad attività lavorative di tipo generico, compatibili con soggetti invalidi, che quindi non richiedono particolari abilità fisiche e psichiche nella gestione degli impianti lavorativi. Detto giudizio non deve quindi tener conto dell'attività lavorativa specifica precedentemente svolta ed in particolare, come nel caso in esame, con riferimento all'uso delle anni ....... Pertanto le patologie che danno diritto alla concessione dell'assegno di incollocabilità sono quelle che di per sé determinano in modo diretto, immediato e non solo in via meramente ipotetica, come la considerazione del CTU in merito alla supposta possibilità di recidiva dell'episodio ischemico cerebrale, una situazione di pericolo per i compagni di lavoro e per gli impianti. Pertanto non si concorda con il parere del CTU in quanto dello perito considera, difformemente alla suddetta normativa di riferimento, la tipologia di lavoro specifico svolto dal ricorrente in qualità di Appuntato Scelto dei Carabinieri e correla il quadro clinico neurologico alla "non idoneità a sopperire condizioni di pericolo o urgenza quali quelle che si possono verificare nell'attività di controllo e repressione dei crimini esercitata da un carabiniere" e non considera che il giudizio sui requisiti medico-legali che danno diritto alla concessione dell'assegno di incollocabilità, va espresso con riferimento ad attività lavorative di tipo generico, compatibili con soggetti invalidi, che quindi non richiedono particolari abilità fisiche e psichiche nella gestione degli impianti lavorativi."

Preso atto delle osservazioni del CTP di cui sopra, si evidenzia che il quesito del Sig. Giudice pone l'accento sulla specifica qualifica del ricorrente, nel momento in cui formula la domanda in tal senso ".....da rendere l'Appuntato Scelto dei Carabinieri D. C. G. di pregiudizio alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e, quindi, non utilmente collocabile allora ed ora......, non evidenziando alcun riferimento ad attività lavorative generiche. Nell'ottica delle osservazioni del CTP Dott. Mastrecchia circa la necessità di prendere in esame "attività lavorative di tipo generico, compatibili con soggetti invalidi, che quindi non richiedono particolari abilità fisiche e psichiche nella gestione degli impianti lavorativi", occorre puntualizzare a titolo puramente esplicativo, che le condizioni cliniche del ricorrente dal punto di vista neurologico, così come rilevato dal consulente specialista neurologo (vedi esame obiettivo a pag 2), non permetterebbero comunque attività lavorative "generiche" di tipo industriale e/o agricolo, svolte mediante l'ausilio ed il conseguente utilizzo di macchinari e sistemi di produzione meccanici, per possibile e non escludibile situazione di pregiudizio alla sicurezza degli impianti e alla salute dei compagni di lavoro. Infatti la normativa di riferimento esplicitamente parla di impianti e quindi contrariamente a quanto sostenuto dal CTP del Ministero della Difesa, non di attività occupazionale strettamente generica”.

Il parere reso dal qualificato organo tecnico, in sede di supplemento istruttorio, basato sull’analisi dei riscontri documentali e sulla coerenza logico-scientifica delle argomentazioni e delle conclusioni, spiega in modo chiaro ed esaustivo perché il ricorso deve essere accolto.

Va dunque riconosciuto a favore della ricorrente il diritto all’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1.7.2011 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda).

Sulle somme tardivamente pagate spetta la liquidazione di interessi e rivalutazione secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18.10.2002 n.10/2002/QM delle Sezioni riunite di questa Corte, quindi, la maggiore somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali, a decorrere dalla data di maturazione dei singoli ratei e fino al soddisfo, con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento delle relative somme dovute.

Per le spese si applica l’art. 92, comma 2, del c.p.c., come modificato dalla legge del 18 giugno 2009, n. 69 (art. 45, comma 11), per cui la compensazione può essere disposta, fatta salva l’ipotesi di soccombenza reciproca, qualora concorrano “altre gravi ed eccezionali ragioni” “esplicitamente indicate nella motivazione”.

Nel caso in esame, questo Giudice ritiene la sussistenza di una di quelle circostanze ed elementi che la giurisprudenza ha considerato come giusti motivi di compensazione delle spese, ovvero il dubbio sull’esito della controversia, tale da configurare la necessità della lite.

Considerata la specifica richiesta di parte, deve essere disposto in ordine alla liquidazione delle spese di lite.

Ritenuto che la soccombenza è imputabile esclusivamente al Ministero della Difesa se ne dispone la condanna al rimborso delle spese di lite.

La materia è ora disciplinata dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 aprile 2014, che ai sensi dell’art. 29 entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione e ai sensi del precedente art. 28 si applica a tutte le liquidazioni eseguite dopo la entrata in vigore, in particolare dall’art. 4 del decreto che prevede i parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale.

Pertanto, considerato il valore della causa, la soccombenza e gli altri parametri sopra indicati, si deve condannare la parte soccombente a rimborsare le spese di lite nella misura complessiva indicata nel dispositivo.

Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata.

In applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art. 56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di 20 giorni per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica,

ACCOGLIE

il ricorso indicato in epigrafe e dichiara il diritto del ricorrente all’assegno di incollocabilità a decorrere dal 1.7.2011 (primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda), con condanna dell’I.N.P.S. al pagamento delle relative somme dovute e con liquidazione di interessi e rivalutazione sulle somme tardivamente pagate secondo i criteri stabiliti dalla sentenza 18.10.2002 n. 10/2002/QM delle Sezioni riunite di questa Corte.

Spese compensate.

Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 20 giorni dalla data dell’udienza.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma degli artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03.

Così deciso in Venezia, il 6-6-2017.

IL GIUDICE

F.to(Cons. Maurizio Massa)



Depositata in Segreteria 12/06/2017

Il Funzionario preposto

F.to Nadia Tonolo
holmes62
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Re: Richiesta avvio pratica assegno incollocabilità

Messaggio da holmes62 »

avt8 ha scritto:Mi puoi indicare i nuovi diversi orientamenti giurisprudenziali ..Visto che io non ne conosco. nessuno così mi posso aggiornare
http://www.avvocatoguerra.it/notizie/re ... locabilita" onclick="window.open(this.href);return false;
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Re: Richiesta avvio pratica assegno incollocabilità

Messaggio da avt8 »

holmes62 ha scritto:
avt8 ha scritto:Mi puoi indicare i nuovi diversi orientamenti giurisprudenziali ..Visto che io non ne conosco. nessuno così mi posso aggiornare
http://www.avvocatoguerra.it/notizie/re ... locabilita" onclick="window.open(this.href);return false;

Bene allora attendi la che il ministero di manda a visita ed in caso che la asl risponde negativamente,fai ricorso alla corte dei conti-
naturopata
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Re: Richiesta avvio pratica assegno incollocabilità

Messaggio da naturopata »

Giusto per essere più chiari possibile, qui, più che di un avvocato, necessita un bravo consulente tecnico di parte, come si evince chiaramente dalla sentenza Veneto che, tra l'altro, non è stata ottenuta dallo studio Guerra e il ricorso si può fare anche da soli.
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Re: Richiesta avvio pratica assegno incollocabilità

Messaggio da luigino2010 »

Buongiorno AVT8,

mi potresti dire per favore l'importo esatto del tuo assegno di incollocabilità , perché anche quello mio è la differenza tra la 5 categoria di ppo in godimento e quella di prima categoria, ma non arriva a euro 17.850 annui come avevi scritto tu su un post tempo fà.

ti ringrazio

ciao Luigino
avt8
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Re: Richiesta avvio pratica assegno incollocabilità

Messaggio da avt8 »

luigino2010 ha scritto:Buongiorno AVT8,

mi potresti dire per favore l'importo esatto del tuo assegno di incollocabilità , perché anche quello mio è la differenza tra la 5 categoria di ppo in godimento e quella di prima categoria, ma non arriva a euro 17.850 annui come avevi scritto tu su un post tempo fà.

ti ringrazio

ciao Luigino
Bisogna vedere la tua pensione di 5^ categoria a quanto ammonta lordo annuo-
Inoltre se la tua e una pensione tabellare-

Quando prendi di assegno di incollocabilità ?

sei stato dispensato con una 5^ categoria ?
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