promozione a commissario del ruolo speciale

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dlanor
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promozione a commissario del ruolo speciale

Messaggio da dlanor »

Salve, sono un Sostituto Commissario andato in pensione dal 1 Febbraio 2015. Gradirei sapere se verrò inserito nel ruolo speciale dei commissari e quanto tempo dovrà passare prima della notifica.
Grazie


Enzo_
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Re: promozione a commissario del ruolo speciale

Messaggio da Enzo_ »

Non sapevo che esistesse un ruolo speciale di quelli in quiescenza. A me hanno dato una tessera mod.AT con scritto "Commissario della P di S in Quiescenza".


Ciao Enzo
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panorama
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Re: promozione a commissario del ruolo speciale

Messaggio da panorama »

Accolto.
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1) - si nega la nomina alla qualifica di Commissario del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato.

2) - Il ricorrente che ha ricoperto il ruolo di Ispettore Superiore- Sostituto Commissario della Polizia di Stato fino alla data del 31/12/2011, data in cui è stato posto in quiescenza, impugna il Decreto del 18/03/2013 emesso da Direttore Centrale del Dipartimento P.S. del Ministeri dell’Interno, con cui gli si nega la nomina alla qualifica di Commissario del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato

Per completezza leggete il tuto qui sotto.
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SENTENZA ,sede di CATANIA ,sezione SEZIONE 3 ,numero provv.: 201502477, - Public 2015-10-26 -


N. 02477/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01696/2013 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente
SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1696 del 2013, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Rosa Failla, Adriana Carrabino, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Adriana Carrabino in Catania, Via Santangelo Fulci, 28;

contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Polizia di Stato, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;

per l'annullamento
- del Decreto del 18.03.2013, emesso dal Direttore Centrale, con cui si nega la nomina alla qualifica di Commissario del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato, nonchè della comunicazione di inizio del procedimento n. prot. 333-C-2-SEZ. 1^/14163/FS e di tutti gli atti connessi e conseguenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento Polizia di Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 la dott.ssa Gabriella Guzzardi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Il ricorrente che ha ricoperto il ruolo di Ispettore Superiore- Sostituto Commissario della Polizia di Stato fino alla data del 31/12/2011, data in cui è stato posto in quiescenza, impugna il Decreto del 18/03/2013 emesso da Direttore Centrale del Dipartimento P.S. del Ministeri dell’Interno, con cui gli si nega la nomina alla qualifica di Commissario del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato e il prodromico avviso di avvio del relativo procedimento.

Assume il signor OMISSIS in fatto di avere svolto la sua carriera ultratrentennale con impegno professionale e senso del dovere tanto da meritare medaglie d’oro e d’argento e svariati encomi conseguendo sempre la lusinghiera qualifica di “ottimo”; che in data 25/10/2010 gli è stata inflitta la punizione del richiamo scritto, sanzione che è divenuta definitiva malgrado le giustificazioni dallo stesso presentate; che in data 30/11/2012 ha chiesto al Ministero la riabilitazione, richiesta alla quale non è stato dato esito, mentre in data 24/4/2013 è stato adottato il provvedimento impugnato.

Deduce quindi in diritto le seguenti censure:

1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 comma 1 del D. L.vo 334/2000. Eccesso di potere per difetto di motivazione e per insufficiente attività istruttoria; sviamento di potere per difetto di valutazione.

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 del D. L.vo n. 334/2000. Sviamento di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento.

3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 8 della L. n. 241/90 in relazione all’art. 6 della L. n. 15/2005. Eccesso di potere . Violazione del D.P.C.M. n. 214/2012 con riferimento ai termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell’Interno di durata non superiore a novanta giorni.

4) Violazione e falsa applicazione dell’art. 97 D.P.R. n. 3/57 e dell’art. 20 L. n. 241/90 e successive modificazioni. Formazione del silenzio assenso.

Il Ministero intimato, costituito in giudizio ha eccepito la infondatezza di tutte le censure addotte sul presupposto che la sanzione del richiamo scritto inflitta al ricorrente (impugnata con ricorso gerarchico rigettato) impedirebbe la valutazione “senza demerito” del servizio prestato dal ricorrente, valutazione peraltro latamente discrezionale, a nulla rilevando la presentazione della domanda di riabilitazione inoltrata dal ricorrente quando lo stesso era già in quiescenza.

Alla Pubblica Udienza del 5 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Tutto ciò premesso in fatto il Collegio rileva la fondatezza della prima censura addotta in ricorso con la quale si lamenta il mancato riconoscimento della qualifica superiore a favore del ricorrente contenendo il provvedimento impugnato, a base motivazionale la mera indicazione della sussistenza nella sua carriera della sanzione del richiamo scritto di cui è stato fatto oggetto nel 2010.

Occorre al proposito rilevare in via preliminare che l’ intervenuta richiesta di riabilitazione in data 30 novembre 2012 ( anche superando l’eccezione del ministero intimato che la riabilitazione non può essere richiesta da chi è in quiescenza in quanto non più titolare della qualifica di dipendente pubblico), non ha refluenza alcuna nel caso di specie posto che, per espressa previsione di legge, la riabilitazione eventualmente conseguita, non ha efficacia retroattiva.

In considerazione di quanto sopra, anche ove la domanda di riabilitazione del ricorrente fosse stata accolta da parte del Ministero competente la stessa non avrebbe potuto incidere sulla posizione del signor OMISSIS come valutata al momento del suo collocamento in quiescenza intervenuto il 31/12/2011.

Effettuata questa premessa deve però considerarsi che i criteri di determinazione dell’onorevole servizio ai fini dell’attribuzione della qualifica di Commissario del Ruolo Speciale non sono normativamente specificati con riferimento all’istituto di cui qui si tratta, circostanza peraltro confermata dall’Amministrazione che ritiene applicabile, per analogia, i criteri di cui alla circolare 333/C/29008-B/2010 del 21 giugno 2010, criteri posti per la valutazione dell’onorevole servizio richiesto per l’attribuzione di onorificenze. La confermata circostanza della insussistenza di specifiche disposizioni di legge o regolamentari in ordine a specifici criteri da utilizzare nei casi come quello qui a mano non determina ex sé la necessità di pedissequa applicazione di criteri prefissati per altre fattispecie, criteri ai quali l’Amministrazione può pure ispirarsi ma adattandoli alla specificità della diversa fattispecie dell’attribuzione della qualifica superiore al ricorrente, Ispettore superiore – sostituto commissario della Polizia di Stato rispetto a quella dell’attribuzione di onorificenze. Ciò non toglie che l’Amministrazione ha il potere, anzi il dovere, latamente discrezionale di valutare il servizio complessivamente reso dal dipendente, servizio che nel caso di specie ha riportato costantemente la qualifica di “ottimo” ed è arricchito dal conseguimento di medaglie al valore, circostanze queste che l’Amministrazione avrebbe dovuto valutare e porre a fondamento del proprio giudizio, al fine di individuare la sussistenza delle condizioni per l’attribuzione al ricorrente dell’ambita promozione al momento del suo collocamento in quiescenza ed a coronamento di una rispettabile carriera.

La positiva definizione della censura esaminata, assorbite le ulteriori censure, conduce all’accoglimento del ricorso. Per l’effetto si dispone che l’Amministrazione intimata si ridetermini, sulla scorta dell’esame della carriera del ricorrente nel suo complesso considerato, in ordine all’attribuzione dell’ ambita qualifica.

Data la natura della controversia e la lacunosità delle disposizioni di cui si è fatta applicazione, le spese del giudizio possono andare compensate inter partes.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza),
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Gabriella Guzzardi, Presidente, Estensore
Francesco Brugaletta, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario


IL PRESIDENTE, ESTENSORE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/10/2015
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