PENSIONE CHISSA'

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taro62

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Messaggio da taro62 »

Buongiorno, sono nuovo del forum, volevo gentilmente sapere se qualcuno può aiutarmi, per la data della mia pensione.
Arruolato il 01.04.1981 corpo guardie P.S. Grado sov.te nato il 16.06.1962, riscattati 72 mesi zona confine e 7 mesi lavoro esterno, e vero che potrò fare domanda al raggiungimento dei 40 anni contributivi nel mese di gennaio 2015?, l'80'% quasi sicuramente non lìhporaggiunto il 31.12.2011, grazie Franco


Rufy08
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Re: PENSIONE CHISSA'

Messaggio da Rufy08 »

Si, con 40 di contribuiti, più un anno di finestra mobile, più le aspettative della speranza di vita (sei mesi), dopo il 2015.Io mi sono arruolato lo stesso giorno (corso CAPS Cesena), andrò in pensione 1 ottobre 2017, così allo stato delle cose, tu un prima, considerato il lavoro esterno e la zona di confine.
gino59
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Re: PENSIONE CHISSA'

Messaggio da gino59 »

taro62 ha scritto:Buongiorno, sono nuovo del forum, volevo gentilmente sapere se qualcuno può aiutarmi, per la data della mia pensione.
Arruolato il 01.04.1981 corpo guardie P.S. Grado sov.te nato il 16.06.1962, riscattati 72 mesi zona confine e 7 mesi lavoro esterno, e vero che potrò fare domanda al raggiungimento dei 40 anni contributivi nel mese di gennaio 2015?, l'80'% quasi sicuramente non lìhporaggiunto il 31.12.2011, grazie Franco



:arrow: Il servizio di confine, da...../...../.......... al...../......../............... :?: :?: :?:
taro62

Re: PENSIONE CHISSA'

Messaggio da taro62 »

Servizio zona di confine dal 09.01.1982 al 01.10.2007, ciao e grazie Franco
gino59
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Re: PENSIONE CHISSA'

Messaggio da gino59 »

taro62 ha scritto:Servizio zona di confine dal 09.01.1982 al 01.10.2007, ciao e grazie Franco


:arrow: :P :wink: PRESUMIBILMENTE A VISTA:-
:arrow: Premesso che dal 31.12.1982 al 31.12.1997 = AA 15 e se e' vero, come e' vero, che ogni 3 AA,
:arrow: 1 AA e' di maggiorazione, quindi AA20 + AA2 (conguaglio 81-82- 7 mesi ric.)=AA22 di cui nel tuo
:arrow: caso, i 20AA al 44% e i 2AA al 3,66x2=7,32% + 44%=51,32% (si puo' anche arrotondare al 52%). :!:
:arrow: Dal 01.01.1998 al 31.12.2007=AA10 + AA2 (1/5)=AA12 X 2%=24% + 51,32=75,32% .-
:arrow: Dal 01.01.2008 al 31.12.2011=AA4 x 2%=8% + 75,32%=83,32% :arrow: :wink: ...... :!: :!: :!:

:arrow: Quindi,valuta se e' il caso di scrivere con risposta scritta alla tua amministrazione per farti
:arrow: confermare/certificare, che al 31.12.2011 ai maturato l'80% della base pens. Ciaooooooo
taro62

Re: PENSIONE CHISSA'

Messaggio da taro62 »

Grazie per la risposta tempestiva e articolata, ma non capisco avendo maturato l'80% al 31.12.2011, teoricamente quando potrei fare la domanda?, anche perchè i 40 li farei a gennaio 2015 e i 53 anni li compirei a giugno 2015 (in pratica se cambiassero le regole potrei anche andare via con i 53 anni), grazie Franco
to.tommaso
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Re: PENSIONE CHISSA'

Messaggio da to.tommaso »

La zona di confine veniva così conteggiata: per i primi due anni di servizio (se ne maturava 1 di maggiorazione) 1/2, poi ad un terzo per gli anni successivi ma non superabili dal tetto massimo imposto dalla legge Dini dei 5 anni di maggiorazioni a vario titolo e comunque conteggiabili per l'aliquota pensionabile sino al 31.12.1997, bisogna vedere e leggere la delibera enpas o inpdap che il collega ha avuto, vanno tolti dalla delibera i sei mesi del preruolo ed il resto è tutta maggiorazione in più.
E' certo come Gino dice grazie al confine ha raggiunto l'80%.

Gino questa è una risposta grossolana perchè ho di esempio il mio caso comunque se c'è qualcosa facci sapere. a presto
gino59
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Re: PENSIONE CHISSA'

Messaggio da gino59 »

to.tommaso ha scritto:La zona di confine veniva così conteggiata: per i primi due anni di servizio (se ne maturava 1 di maggiorazione) 1/2, poi ad un terzo per gli anni successivi ma non superabili dal tetto massimo imposto dalla legge Dini dei 5 anni di maggiorazioni a vario titolo e comunque conteggiabili per l'aliquota pensionabile sino al 31.12.1997, bisogna vedere e leggere la delibera enpas o inpdap che il collega ha avuto, vanno tolti dalla delibera i sei mesi del preruolo ed il resto è tutta maggiorazione in più.
E' certo come Gino dice grazie al confine ha raggiunto l'80%.

Gino questa è una risposta grossolana perchè ho di esempio il mio caso comunque se c'è qualcosa facci sapere. a presto

:arrow: Hai fatto benissimo a precisare quanto sopra, :arrow: in particolare per i primi 2 anni (1/2) , :arrow: per un max di 5 anni al 95, ma per la misura dell'aliquota sino al 31.12.1997, quindi a maggior
:arrow: ragione.- Cordialmente Gino59
taro62

Re: PENSIONE CHISSA'

Messaggio da taro62 »

Grazie per la risposta tempestiva e articolata, ma non capisco avendo maturato l'80% al 31.12.2011, teoricamente quando potrei fare la domanda?, anche perchè i 40 li farei a gennaio 2015 e i 53 anni li compirei a giugno 2015 (in pratica se cambiassero le regole potrei anche andare via con i 53 anni), grazie Franco
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Re: PENSIONE CHISSA'

Messaggio da gino59 »

gino59 ha scritto:
to.tommaso ha scritto:La zona di confine veniva così conteggiata: per i primi due anni di servizio (se ne maturava 1 di maggiorazione) 1/2, poi ad un terzo per gli anni successivi ma non superabili dal tetto massimo imposto dalla legge Dini dei 5 anni di maggiorazioni a vario titolo e comunque conteggiabili per l'aliquota pensionabile sino al 31.12.1997, bisogna vedere e leggere la delibera enpas o inpdap che il collega ha avuto, vanno tolti dalla delibera i sei mesi del preruolo ed il resto è tutta maggiorazione in più.
E' certo come Gino dice grazie al confine ha raggiunto l'80%.

Gino questa è una risposta grossolana perchè ho di esempio il mio caso comunque se c'è qualcosa facci sapere. a presto

:arrow: Hai fatto benissimo a precisare quanto sopra, :arrow: in particolare per i primi 2 anni (1/2) , :arrow: per un max di 5 anni al 95, ma per la misura dell'aliquota sino al 31.12.1997, quindi a maggior
:arrow: ragione.- Cordialmente Gino59



:arrow: Inoltre, volevo aggiungere che il collega in questione, in base al D.Lgs 503/92 e' un retributivo
:arrow: puro, ma se volete, e': un super retributivo.-


:arrow: Per quanto riguarda la presentazione della domanda, si deve valutare il msg. a seguito.-


:arrow: Cordiali Auguri.-
Messaggio n. 545
OGGETTO:
Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Premessa

L’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Poiché tale regolamento ad oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei termini che di seguito si specificano.

I commi da 12-bis a 12-quinquies dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 22-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102; in particolare, il comma 12-quater ha previsto l’adeguamento dei requisiti (inizialmente esclusivamente quelli anagrafici) alla speranza di vita anche nei confronti del personale appartenente ai comparti indicati in oggetto nei quali sono ricompresi: il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


L’articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 12-quater della legge n. 122/2011 nella parte in cui prevedeva l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita esclusivamente ai requisiti anagrafici.

Con la modifica introdotta, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il diritto al trattamento pensionistico.

Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015.


1. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori.

Preliminarmente occorre evidenziare, anche in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, che, come confermato dal Dipartimento della Funzione pubblica, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze, il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione.

Pertanto, resta confermato il principio generale, già esplicitato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2012, secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra).

Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.

Resta, in ogni caso, fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).

2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità

Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;

- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;

- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.

In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).



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Giuseppe58x
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Re: PENSIONE CHISSA'

Messaggio da Giuseppe58x »

gino59 ha scritto:
gino59 ha scritto:
to.tommaso ha scritto:La zona di confine veniva così conteggiata: per i primi due anni di servizio (se ne maturava 1 di maggiorazione) 1/2, poi ad un terzo per gli anni successivi ma non superabili dal tetto massimo imposto dalla legge Dini dei 5 anni di maggiorazioni a vario titolo e comunque conteggiabili per l'aliquota pensionabile sino al 31.12.1997, bisogna vedere e leggere la delibera enpas o inpdap che il collega ha avuto, vanno tolti dalla delibera i sei mesi del preruolo ed il resto è tutta maggiorazione in più.
E' certo come Gino dice grazie al confine ha raggiunto l'80%.

Gino questa è una risposta grossolana perchè ho di esempio il mio caso comunque se c'è qualcosa facci sapere. a presto

:arrow: Hai fatto benissimo a precisare quanto sopra, :arrow: in particolare per i primi 2 anni (1/2) , :arrow: per un max di 5 anni al 95, ma per la misura dell'aliquota sino al 31.12.1997, quindi a maggior
:arrow: ragione.- Cordialmente Gino59





:arrow: Inoltre, volevo aggiungere che il collega in questione, in base al D.Lgs 503/92 e' un retributivo
:arrow: puro, ma se volete, e': un super retributivo.-


:arrow: Per quanto riguarda la presentazione della domanda, si deve valutare il msg. a seguito.-


:arrow: Cordiali Auguri.-
Messaggio n. 545
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Adeguamento, a partire dal 1° gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Premessa

L’articolo 24, comma 18, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha previsto l’adozione di un regolamento di armonizzazione allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento anche per il personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico per il quale sono previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

Poiché tale regolamento ad oggi non è stato emanato, per detto personale continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici vigenti, i quali, tuttavia, sono soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2013, all’adeguamento agli incrementi della speranza di vita nei termini che di seguito si specificano.

I commi da 12-bis a 12-quinquies dell’articolo 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, hanno disciplinato gli adeguamenti alla speranza di vita dei requisiti per l’accesso al pensionamento, in attuazione a quanto previsto dall’articolo 22-ter della legge 3 agosto 2009, n. 102; in particolare, il comma 12-quater ha previsto l’adeguamento dei requisiti (inizialmente esclusivamente quelli anagrafici) alla speranza di vita anche nei confronti del personale appartenente ai comparti indicati in oggetto nei quali sono ricompresi: il personale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato e Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria) nonché il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


L’articolo 24, comma 12, del D.L. 201/2011 convertito con modificazioni dalla legge 214/2011, ha modificato, tra l’altro, il citato comma 12-quater della legge n. 122/2011 nella parte in cui prevedeva l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita esclusivamente ai requisiti anagrafici.

Con la modifica introdotta, pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2013 l’adeguamento agli incrementi della speranza di vita si applica ai requisiti anagrafici e, qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, a quello contributivo previsto per il diritto al trattamento pensionistico.

Di seguito sono specificati i nuovi requisiti per l’accesso al pensionamento vigenti a decorrere dal 1.1.2013 e fino al 31.12.2015.


1. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia si consegue al raggiungimento dell’età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, congiuntamente al requisito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori.

Preliminarmente occorre evidenziare, anche in risposta ai numerosi quesiti pervenuti, che, come confermato dal Dipartimento della Funzione pubblica, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’economia e delle finanze, il collocamento a riposo d’ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell’età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza della vita, nell’ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione.

Pertanto, resta confermato il principio generale, già esplicitato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/2012, secondo il quale il datore di lavoro pubblico deve far cessare il rapporto di lavoro o di impiego con il dipendente medesimo raggiunto il limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza quando al raggiungimento di detto limite il dipendente sia in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico, fermo restando che, ove la decorrenza della pensione non sia immediata, il dipendente deve essere mantenuto in servizio fino all’accesso al trattamento pensionistico (c.d. finestra).

Per contro, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto in relazione alla qualifica o al grado di appartenenza nel 2013 e non abbia, a tale data, già maturato i requisiti previsti per la pensione di anzianità, il requisito anagrafico previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia deve essere incrementato di 3 mesi.

Resta, in ogni caso, fermo il regime delle decorrenze introdotto dall’articolo 12, commi 1 e 2 della legge n. 122/2010 (c.d. finestra mobile).

2. Adeguamento dei requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità

Per effetto dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 l’accesso al pensionamento anticipato avviene con i seguenti requisiti:

- raggiungimento dell’anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all’età;

- raggiungimento di un’anzianità contributiva non inferiore a 35 anni e con un’età di almeno 57 e anni e 3 mesi;

- raggiungimento della massima anzianità contributiva corrispondente all’aliquota dell’80%, a condizione essa sia stata raggiunta entro il 31 dicembre 2011 (attesa l’introduzione del contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012), ed in presenza di un‘età anagrafica di almeno 53 anni e 3 mesi.

Anche per le pensioni di anzianità resta fermo il regime delle decorrenze previsto dall’articolo 12, comma 2 della legge n. 122/2010.

In merito si rammenta che nel caso di accesso alla pensione con il requisito dei 40 anni di contribuzione indipendentemente dall’età anagrafica (adeguato, come detto, agli incrementi della speranza di vita a partire dal 1 gennaio 2013), occorre tenere presente che l’accesso al trattamento pensionistico subisce, rispetto ai 12 mesi di finestra mobile, un ulteriore posticipo di un mese per requisiti maturati nell’anno 2012, di due mesi per requisiti maturati nell’anno 2013 e di tre mesi per i requisiti maturati a decorrere dal 2014 (art.18, comma 22 ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n.98, convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111).




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Ammazza Gino,ormai sei ferratissimo in materia,cmpl.Visto che abbiamo fatto pace :roll: ne approfitto per chiederti la mia posizione,che sicuramente sarà di interesse comune.
Ho prodotto domanda di pensione diretta "anzianità"
Arruolato 01/02/1980,giuramento 1/08/1980 riscattati solo 40 mesi compresi i 6 di allievo guardia ,in quiescenza dal 01/11/2013 "Dio volendo".
Emolumenti 2050 con moglie e figlio a carico "parametro 135,50"
Maturato l'80% al 31/12/2011 ed età anagrafica nel 2011 :)
assegno di funzione 32 anni di servizio dal 01/02/2012 ma non ancora percepito.
Secondo un tuo calcolo approssimativo...quando dovrei prendere in soldini pensione e liquidazione?
Sommario: al 01/11/2013 = 33 anni di servizio + 10 mesi + 5 anni figurativi + 40 mesi riscattati
Un saluto Giuseppe
gino59
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Re: PENSIONE CHISSA'

Messaggio da gino59 »

domanda di pensione
da Giuseppe58x » sab gen 26, 2013 12:12 am

SORDINIG ha scritto:
caro gino le mie aspettative sono almeno 2200 euro al mese di pensione mentre per il tfr nn ho proprio idea tu che dici????

Si caro Sording,le tue aspettative sono giuste...senza ass. fam. sono questi i soldini.Poi per l'assegno di funzione
come fare domanda..e a chi consegnarla?Io penso sia tutto in automatico.


:arrow: Qualche risposta in merito, (in precedenza) ti e' stata data da Lory61, inoltre, con quanto postato :arrow: sopra... :!: :!: :!: :!:
:arrow: la risposta te la sei data tu stesso....... :!: :!: :!: :arrow: perche' chiedere altre risposte.. :?:
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Re: PENSIONE CHISSA'

Messaggio da gino59 »

to.tommaso ha scritto:La zona di confine veniva così conteggiata: per i primi due anni di servizio (se ne maturava 1 di maggiorazione) 1/2, poi ad un terzo per gli anni successivi ma non superabili dal tetto massimo imposto dalla legge Dini dei 5 anni di maggiorazioni a vario titolo e comunque conteggiabili per l'aliquota pensionabile sino al 31.12.1997, bisogna vedere e leggere la delibera enpas o inpdap che il collega ha avuto, vanno tolti dalla delibera i sei mesi del preruolo ed il resto è tutta maggiorazione in più.
E' certo come Gino dice grazie al confine ha raggiunto l'80%.

Gino questa è una risposta grossolana perchè ho di esempio il mio caso comunque se c'è qualcosa facci sapere. a presto
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:arrow: Servizi speciali
Si definiscono speciali quei servizi prestati in condizioni di particolare disagio per i quali si giustifica il riconoscimento di una maggiorazione valutabile ai fini della pensione e quindi riscattabili ai fini dell’indennità di buonuscita.
Tali servizi sono:

indennità d’impiego operativo: maggiorazione di 1/5 per ogni anno di servizio (leggi 187 del 1976 e 284 del 1977)
indennità di paracadutismo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno di servizio;
servizi di confine: maggiorazione del 50% per i primi due anni e di 1/3 per ogni anno successivo (articolo 21 Dpr 1092 del 1973);
servizi di volo: maggiorazione di 1/3 per ogni anno (articolo 20 Dpr 1092 del 1973);
servizi di navigazione: maggiorazioni che variano da 1/3, 2/5 al 50% per anno di servizio in funzione dell’appartenenza del richiedente (Marina, Aeronautica, Esercito o Corpi di polizia) e del grado (articolo 19 Dpr 1092 del 1973);
servizi nei reparti di correzione nelle carceri minorili resi dal personale militare: maggiorazione di 1/5 per ogni anno (articolo 22 Dpr 1092 del 1973);
maggiorazione dei servizi prestati negli uffici disagiati di frontiera terrestre: i primi 2 anni a 1/2 e successivi a 1/3. Detti servizi, se già riscattati a 1/5, 1/4, 1/3 ecc., possono essere riconsiderati, perché più favorevoli, a seguito di nuova domanda di riscatto per l’ulteriore differenza;
il decreto legislativo 165 del 1997 al primo comma dell’articolo 5 stabilisce che le maggiorazioni conseguenti all’espletamento dei servizi speciali previsti dall’articolo 17 comma 2 della legge 187 del 1976, dagli articoli 19, 20, 21 e 22 del Dpr 1092 del 1973, dall’articolo 8 comma 5 della legge 838 del 1973 e dall’articolo 3 comma 5 della legge 284 del 1977 e successive modificazioni e integrazioni, computabili ai fini pensionistici, a decorrere dal primo gennaio 1998 non possono eccedere complessivamente i 5 anni. Questo limite vale anche per gli aumenti relativi a servizi comunque prestati. Il successivo articolo 7 comma 3 dispone che gli aumenti maturati sino al 31 dicembre 1997, anche se eccedenti i 5 anni, restano comunque valutabili nel loro insieme senza la possibilità di ulteriore riconoscimento di maggiorazioni. La stessa limitazione dei 5 anni è stata estesa al personale dell’Enav (decreto 149 del 1997). La legge finanziaria 1998 ha abrogato anche l’articolo 24 comma 3 – nella parte riguardante le maggiorazioni per i servizi resi nelle scuole delle Province di Trento, Bolzano, Trieste, Gorizia e Udine – e gli articoli 45 e 46 del Dpr 1092 del 1973;
servizio reso dal personale del Ministero degli affari esteri in sedi disagiate o particolarmente disagiate: maggiorazioni rispettivamente pari a 1/3 e 1/2 per ogni anno di servizio (articolo 23 Dpr 1092 del 1973);
osservatori Onu: maggiorazioni pari 1/2 e 3/4 a seconda che il servizio sia stato svolto in sede disagiata o particolarmente disagiata (articolo 23 Dpr 1092 del 1973)
servizi di operai addetti a lavori insalubri o ai polverifici: maggiorazioni di 1/4 (articolo 25 Dpr 1092 del 1973); maggiorazioni di 1/2 per i primi 2 anni e 1/3 per i successivi (articolo 24 Dpr 1092 del 1973);
servizi di colonia: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
servizi in zona di armistizio: maggiorazioni di 1/2 per i primi due anni e 1/3 per il periodo successivo;
campagne di guerra: maggiorazione di 1 anno (sono sufficienti 3 mesi di permanenza in zone di operazione) (articolo 18 Dpr 10

:arrow: Questa e', quella da prendere come riferimento.-Saluti
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Giuseppe58x
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Re: PENSIONE CHISSA'

Messaggio da Giuseppe58x »

E' un modo anche di confrontarsi ,No?Cmq chiedevo riguardo la liquidazione,sto facendo questi mesi di servizio in più per raggiungere i 37 anni da poter essere liquidati...secondo te ci arrivo ai 70 netti? :?: :arrow: :?:
gino59
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Re: PENSIONE CHISSA'

Messaggio da gino59 »

Giuseppe58x ha scritto:E' un modo anche di confrontarsi ,No?Cmq chiedevo riguardo la liquidazione,sto facendo questi mesi di servizio in più per raggiungere i 37 anni da poter essere liquidati...secondo te ci arrivo ai 70 netti? :?: :arrow: :?:



:arrow: Se fai un giro per i miei post, vedrai che non mi sono mai espresso sul TFS, sia perche' non mi
:arrow: sono mai interessato e anche per non togliere spazio ad altri colleghi.-

:arrow: P.S. :arrow: :P L'unico TFS che interessa a me' e', :arrow: lei... :) :D :mrgreen: .....

:arrow: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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