Monetizzazione congedo ordinario
Monetizzazione congedo ordinario
Salve a tutti, questa mattina ho presentato la domanda per la monetizzazione del congedo ordinario non goduto per malattia. Nella circostanza mi hanno conteggiato i giorni, ovvero 12 del 2009, 45 del 2010, 45 del 2011 e, poiché sono stato riformato il 25 gennaio 2012, i giorni che ho maturato quest'anno - a proposito c'è qualcuno che sa quanti sono ? Nella domanda ho messo anche le festività soppresse, anche se i colleghi dell'ufficio mi hanno detto che quest'ultime non mi spettano. grazie a tutti coloro che vorranno aiutarmi a capire. Ciao
Re: Monetizzazione congedo ordinario
grazie romaforlì, evidentemente non mi sono spiegato bene.Non intendevo il calcolo economico ma il calcolo dei giorni di ferie che ho maturato quest'anno essendo stato riformato il 25 gennaio. Mi spettano tutti i 45 giorni oppure solo una parte? Ciao
Re: Monetizzazione congedo ordinario
RomaForli11 ha scritto:Ma possibile che dopo tanti anni ancora non si conosce come calcolare le ferie ?
Il calcolo da fare e il seguente: Stipendio mensile lordo diviso 30 il risultato e l'equivalente di un guiorno devi moltiplicarlo per i giorni che avanzi e ricavi il risulato lordo -Alla somma totale deve assere applicata l'irpef a secondo dello scaglione a cui fa rifermento il tuo stipendio-
grazie romaforlì, evidentemente non mi sono spiegato bene.Non intendevo il calcolo economico ma il calcolo dei giorni di ferie che ho maturato quest'anno essendo stato riformato il 25 gennaio. Mi spettano tutti i 45 giorni oppure solo una parte? Ciao
Re: Monetizzazione congedo ordinario
ciao Collega,
posso dirti che per l'anno a cui fa riferimento il mese di Gennaio (Data riforma) ti spetta solo gg. 3,75
45:12=3,75 per ogni mese di lavoro
posso dirti che per l'anno a cui fa riferimento il mese di Gennaio (Data riforma) ti spetta solo gg. 3,75
45:12=3,75 per ogni mese di lavoro
Re: Monetizzazione congedo ordinario
mimmo63 ha scritto:ciao Collega,
posso dirti che per l'anno a cui fa riferimento il mese di Gennaio (Data riforma) ti spetta solo gg. 3,75
45:12=3,75 per ogni mese di lavoro
Grazie Mimmo63
Re: Monetizzazione congedo ordinario
buonasera volevo sapere se è vero che nell'eventualità uno dovesse transitare nei ruoli civile, dopo essere stato riformato, la domanda presentata per la monetizzazione delle ferie non godute ti viene respinta? perchè?
Re: Monetizzazione congedo ordinario
Per notizia
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 00109/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Di Pardo, Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo Avv. in Campobasso, via Berlinguer, N. 1;
contro
Ministero dell'Interno in Persona del Ministro Leg.Rapp. P.T., Questura di Campobasso in Pers. del Quest. e Leg.Rapp.P.T., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124; Ministero dell'Interno Dipartimento Dipartimento Pubblica Sicurezza;
per l'annullamento
Dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Divisione 1 – Sezione Stato Giuridico, nonché della Questura di Campobasso sulle istanze presentate dal OMISSIS in data 29/11/2010, nonché in data 26/3/2011 volte ad ottenere il riconoscimento dei congedi ordinari maturati durante il periodo compreso tra il 26/6/2003 al 29/11/2004 quando è stato collocato in aspettativa per infermità, di quelli maturati durante il periodo compreso tra il 30/11/2004 al 18/12/2006 collocato in aspettativa speciale ai sensi dell'art. 8 ult. co. del D.p.r. 339/82 e quelli relativi al periodo che va dal 19/12/2006 al 23/4/2007 in cui è stato posto a disposizione della C.M.O. competente.
NONCHE’ PER LA DECLARATORIA
Dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti di pronunciarsi con un provvedimento formale, espresso e motivato, sull’istanza dei ricorrenti ex art. 2 della Legge n. 241/90 e ss. mm e ii.
PER L’ACCERTAMENTO
Dell' esistenza del diritto del ricorrente ad usufruire dei congedi ordinari maturati durante il periodo di aspettativa per infermità (dal 22/6/2003 al 29/11/2004), di quelli maturati durante il periodo di aspettativa speciale ai sensi del D.P.R. 339/82 (dal 30/11/2004 al 18/12/2006) e di quelli maturati durante il periodo in cui il ricorrente è stato posto a disposizione della C.M.O. competente.
NONCHE'
per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, all'obbligo di facere di provvedere con un provvedimento espresso favorevole al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la nota della Questura di Campobasso del 29.2.2012, depositata dall’avvocatura il 16.3.2012, dalla quale si evince che l’amministrazione ha provveduto in modo satisfattivo per il ricorrente;
che, pertanto, è cassata la materia del contendere.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara estinto, condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 1000, a titolo di spese processuali, oltre al contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2012
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
N. 00109/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00342/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 342 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Salvatore Di Pardo, Giuliano Di Pardo, con domicilio eletto presso Salvatore Di Pardo Avv. in Campobasso, via Berlinguer, N. 1;
contro
Ministero dell'Interno in Persona del Ministro Leg.Rapp. P.T., Questura di Campobasso in Pers. del Quest. e Leg.Rapp.P.T., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata per legge in Campobasso, via Garibaldi, 124; Ministero dell'Interno Dipartimento Dipartimento Pubblica Sicurezza;
per l'annullamento
Dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Divisione 1 – Sezione Stato Giuridico, nonché della Questura di Campobasso sulle istanze presentate dal OMISSIS in data 29/11/2010, nonché in data 26/3/2011 volte ad ottenere il riconoscimento dei congedi ordinari maturati durante il periodo compreso tra il 26/6/2003 al 29/11/2004 quando è stato collocato in aspettativa per infermità, di quelli maturati durante il periodo compreso tra il 30/11/2004 al 18/12/2006 collocato in aspettativa speciale ai sensi dell'art. 8 ult. co. del D.p.r. 339/82 e quelli relativi al periodo che va dal 19/12/2006 al 23/4/2007 in cui è stato posto a disposizione della C.M.O. competente.
NONCHE’ PER LA DECLARATORIA
Dell’obbligo delle Amministrazioni resistenti di pronunciarsi con un provvedimento formale, espresso e motivato, sull’istanza dei ricorrenti ex art. 2 della Legge n. 241/90 e ss. mm e ii.
PER L’ACCERTAMENTO
Dell' esistenza del diritto del ricorrente ad usufruire dei congedi ordinari maturati durante il periodo di aspettativa per infermità (dal 22/6/2003 al 29/11/2004), di quelli maturati durante il periodo di aspettativa speciale ai sensi del D.P.R. 339/82 (dal 30/11/2004 al 18/12/2006) e di quelli maturati durante il periodo in cui il ricorrente è stato posto a disposizione della C.M.O. competente.
NONCHE'
per la conseguente condanna dell'Amministrazione resistente anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, all'obbligo di facere di provvedere con un provvedimento espresso favorevole al ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la nota della Questura di Campobasso del 29.2.2012, depositata dall’avvocatura il 16.3.2012, dalla quale si evince che l’amministrazione ha provveduto in modo satisfattivo per il ricorrente;
che, pertanto, è cassata la materia del contendere.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara estinto, condanna l’amministrazione resistente al pagamento, in favore del ricorrente, della somma complessiva di euro 1000, a titolo di spese processuali, oltre al contributo unificato, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2012 con l'intervento dei magistrati:
Goffredo Zaccardi, Presidente
Orazio Ciliberti, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/03/2012
Re: Monetizzazione congedo ordinario
1) - diniego di indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito per aspettativa dovuta a infermità, e pagamento delle somme spettanti per le ferie non usufruite durante il periodo di aspettativa per motivi di salute riferite agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, oltre agli interessi e alla rivalutazione e la condanna dell'amministrazione al pagamento del dovuto.
2) - Nella relazione depositata dall'avvocatura dello Stato il 16 maggio 2012 si fa presente che l'amministrazione ha liquidato e pagato al ricorrente una somma a titolo di compenso sostitutivo per i giorni di ferie maturate e non godute durante il periodo di collocamento in aspettativa per motivi di salute. Chiede quindi che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente non si oppone a tale richiesta.
3) - Considerato quindi che al ricorrente è stato corrisposto, sia pure dopo la presentazione del ricorso, quanto dovuto dall'amministrazione a titolo di compenso per le ferie non godute, non resta a questo collegio che dichiarare il presente ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
03/07/2012 201200335 Sentenza 1
N. 00335/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2010, proposto da:
G. A., rappresentato e difeso dall'avv. Clementina Settevendemie, con domicilio eletto presso il suo studio, in Pescara, piazza Ettore Troilo, n.5;
contro
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
per l'annullamento
del decreto del 13 maggio 2010 del Ministero degli interni con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico del ricorrente avverso il diniego di indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito per aspettativa dovuta a infermità,
e per l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento delle somme spettanti per le ferie non usufruite durante il periodo di aspettativa per motivi di salute riferite agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, oltre agli interessi e alla rivalutazione e la condanna dell'amministrazione al pagamento del dovuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. Umberto Zuballi e uditi l'avv.Clementina Settevendemie per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, collocato a riposo, e già ispettore della Polizia di Stato, venne collocato in aspettativa per motivi di infermità; chiese che gli venisse corrisposto il compenso sostitutivo per il periodo di ferie non godute. Avverso il diniego proponeva ricorso gerarchico ma il Capo della polizia lo rigettava.
Nell'unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'articolo 14 comma 14 del d.p.r. 395 del 95, e dell'articolo 18 del d.p.r. 254 del 99, cita a favore una copiosa giurisprudenza e osserva come il diritto al congedo ovvero al compenso sostitutivo costituiscono due aspetti di un medesimo diritto costituzionale.
Nella relazione depositata dall'avvocatura dello Stato il 16 maggio 2012 si fa presente che l'amministrazione ha liquidato e pagato al ricorrente una somma a titolo di compenso sostitutivo per i giorni di ferie maturate e non godute durante il periodo di collocamento in aspettativa per motivi di salute. Chiede quindi che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente non si oppone a tale richiesta.
Considerato quindi che al ricorrente è stato corrisposto, sia pure dopo la presentazione del ricorso, quanto dovuto dall'amministrazione a titolo di compenso per le ferie non godute, non resta a questo collegio che dichiarare il presente ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese esse vanno ristorate al ricorrente, in quanto la sua domanda era corretta, come riconosciuto dalla stessa amministrazione; esse vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese e onorari del presente giudizio che liquida in complessivi € 3000 (tremila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
Michele Eliantonio, Consigliere
Dino Nazzaro, Consigliere
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2012
2) - Nella relazione depositata dall'avvocatura dello Stato il 16 maggio 2012 si fa presente che l'amministrazione ha liquidato e pagato al ricorrente una somma a titolo di compenso sostitutivo per i giorni di ferie maturate e non godute durante il periodo di collocamento in aspettativa per motivi di salute. Chiede quindi che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente non si oppone a tale richiesta.
3) - Considerato quindi che al ricorrente è stato corrisposto, sia pure dopo la presentazione del ricorso, quanto dovuto dall'amministrazione a titolo di compenso per le ferie non godute, non resta a questo collegio che dichiarare il presente ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
03/07/2012 201200335 Sentenza 1
N. 00335/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00358/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 358 del 2010, proposto da:
G. A., rappresentato e difeso dall'avv. Clementina Settevendemie, con domicilio eletto presso il suo studio, in Pescara, piazza Ettore Troilo, n.5;
contro
Il Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L’Aquila, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
per l'annullamento
del decreto del 13 maggio 2010 del Ministero degli interni con cui è stato rigettato il ricorso gerarchico del ricorrente avverso il diniego di indennità sostitutiva del congedo ordinario non fruito per aspettativa dovuta a infermità,
e per l'accertamento del diritto del ricorrente al pagamento delle somme spettanti per le ferie non usufruite durante il periodo di aspettativa per motivi di salute riferite agli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, oltre agli interessi e alla rivalutazione e la condanna dell'amministrazione al pagamento del dovuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 giugno 2012 il dott. Umberto Zuballi e uditi l'avv.Clementina Settevendemie per il ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Luigi Simeoli per il Ministero resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, collocato a riposo, e già ispettore della Polizia di Stato, venne collocato in aspettativa per motivi di infermità; chiese che gli venisse corrisposto il compenso sostitutivo per il periodo di ferie non godute. Avverso il diniego proponeva ricorso gerarchico ma il Capo della polizia lo rigettava.
Nell'unico motivo di ricorso deduce la violazione dell'articolo 14 comma 14 del d.p.r. 395 del 95, e dell'articolo 18 del d.p.r. 254 del 99, cita a favore una copiosa giurisprudenza e osserva come il diritto al congedo ovvero al compenso sostitutivo costituiscono due aspetti di un medesimo diritto costituzionale.
Nella relazione depositata dall'avvocatura dello Stato il 16 maggio 2012 si fa presente che l'amministrazione ha liquidato e pagato al ricorrente una somma a titolo di compenso sostitutivo per i giorni di ferie maturate e non godute durante il periodo di collocamento in aspettativa per motivi di salute. Chiede quindi che venga dichiarata l’improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. La parte ricorrente non si oppone a tale richiesta.
Considerato quindi che al ricorrente è stato corrisposto, sia pure dopo la presentazione del ricorso, quanto dovuto dall'amministrazione a titolo di compenso per le ferie non godute, non resta a questo collegio che dichiarare il presente ricorso improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese esse vanno ristorate al ricorrente, in quanto la sua domanda era corretta, come riconosciuto dalla stessa amministrazione; esse vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Condanna l'amministrazione resistente al pagamento a favore del ricorrente delle spese e onorari del presente giudizio che liquida in complessivi € 3000 (tremila) oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/07/2012
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