MAGARI PUO' SERVIRE A QUALCHE ISCRITTO COMUNE MORTALE

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avt8
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MAGARI PUO' SERVIRE A QUALCHE ISCRITTO COMUNE MORTALE

Messaggio da avt8 »

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2360 del 2012, proposto da Celotto Ciro, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano Leonardi, con domicilio eletto presso il suo studio, in Catania, Via Canfora, 135 (St. Basile);


contro

Ministero dell' Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;


per l'annullamento

del decreto del Ministero dell’Interno del 14 maggio 2012 prot. 559/C/3/E/8/CC/1440 di rigetto dell’istanza del ricorrente volta ad essere equiparato a vittima del dovere.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell' Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2016 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 19 settembre 2012 e depositato il 9 ottobre successivo, il signor Celotto Ciro, brigadiere dei Carabinieri in “Ruolo d’onore” e in congedo assoluto per riforma dal 23 marzo 1995 (per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio), espone di avere prestato servizio presso il Nucleo Tribunale e Traduzioni della Compagnia di Catania, piazza Dante, dal 1981 al 1995 e di aver ricoperto, nel predetto periodo, compiti particolarmente difficili e gravosi quali ad esempio il contatto con detenuti di ogni nazionalità (alcuni dei quali affetti da malattie quali epatiti o aids), lo svolgimento di perquisizioni personali, (senza l’utilizzo di guanti e mascherine), traduzioni di detenuti vari istituti penitenziari e aule bunker su tutto il territorio nazionale; il tutto affrontando spesso lunghe ed estenuanti ore di viaggio e pesanti ritmi di lavoro.

Fa altresì presente che:

1) nel 1989, a seguito di ricovero ospedaliero, gli veniva diagnosticata l’epatite cronica da HBV; infermità che veniva riconosciuta dipendente da causa di servizio e che, nel 1995, lo costringeva, a causa del suo aggravarsi in cirrosi epatica, al congedo assoluto per riforma;

2) successivamente, a seguito dell’aggravarsi della suddetta infermità, gli erano riconosciuti attestati vari (quali quello di “Ferito in servizio” e di “Grande invalido per Servizio”);

3) la C.M.O. Di Augusta, in data 5 marzo 2012, egli riconosceva il 100% di invalidità;

4) con decreto del 14 maggio 2012 prot. 559/C/3/E/8/CC/1440, il Ministero dell’Interno respingeva l’istanza volta ad ottenere la equiparazione a Vittima del Dovere ex Legge n. 266/2005, tenuto conto del parere negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, reso dall’adunanza n. 258 2011 del 13 dicembre 2011.

In particolare, con un’unica ed articolata censura, deduce che il Ministero dell’Interno, nel rigettare la suddetta istanza conformata semplicisticamente al parere negativo del Comitato di Verifica invece di verificare, come avrebbe dovuto, la sussistenza dei presupposti richiesti per la elargizione del beneficio in parola.

In particolare il ricorrente lamenta che la situazione di fatto, clinicamente accertata in cui ha contratto l’infermità sopra menzionata rientrerebbe chiaramente nell’ipotesi contemplata dalla lett. c) dell’art. 1, comma 563 della legge 266/2005 (secondo cui per vittima del dovere devono intendersi, tra l’altro, i dipendenti pubblici che abbiano subito un invalidità permanente in attività di servizio nell’espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari) e altresì in quella del successivo comma 564 (secondo cui sono equiparati ai soggetti di cui al precedente comma coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura effettuate dentro e fuori dei confini nazionali che siano riconosciute dipendenti da cause di servizio per le particolari condizioni ambientali ed operative).

Per resistere al ricorso, si è costituito il Ministero dell’Interno chiedendo che il ricorso sia rigettato.

In vista dell’udienza di discussione, nel merito, del ricorso in epigrafe, il ricorrente ha depositato memorie con le quali ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 24 febbraio 2016, il ricorso è stato posto in decisione.

Tutto ciò premesso in fatto, il Collegio premette che, perché si rientri nell’ipotesi di cui all’art. 1, c. 563 L. n. 266/2005, che ha ampliato la portata della legge 466/80 attraverso una più ampia individuazione dei soggetti da considerare vittime del dovere cui riconoscere la concessione della speciale elargizione prevista dalla L. n. 302/90 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, occorre che l’evento lesivo che ha determinato la lesione del dipendente scaturisca da sopravvenute circostanze straordinarie e da fatti di servizio che hanno esposto il dipendente a rischi o fatiche maggiori rispetto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto, come precisato dall’art. 1, sub c) del DPR n. 243 del 7/07/2006 (“regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle previdenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’art. 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005, n.266”).

Usando la chiave interpretativa della disciplina in questione, fornita dal D.P.R. da ultimo richiamato, è agevole desumere che affinché al dipendente, che abbia conseguito una grave lesione della propria incolumità psico- fisica, sia riconosciuta la qualità di “vittima del dovere”, occorre un quid pluris rispetto a quanto richiesto per il conseguimento dei benefici (pensione privilegiata ed equo indennizzo) connessi al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione riportata. In altri termini, occorre che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all’attività d’istituto.

E’ pertanto necessario che il provvedimento che dà esito all’istanza di riconoscimento dello stato di vittima del dovere tenga dettagliatamente conto delle circostanze e del contesto in cui l’attività del dipendente si è svolta ed in cui è intervenuto l'evento lesivo o addirittura letale.

Se dunque per “vittima del dovere” deve intendersi non chi subisce un vulnus nel quale il servizio sia condicio sine qua non, bensì chi si è esposto al sacrificio nell’adempimento del dovere in circostanze obiettive che esprimano non un mero rischio generico, ma un rischio specifico connesso alla peculiare pericolosità concreta delle funzioni di polizia svolte, occorre indagare se il dipendente ha conseguito la grave lesione (riconosciuta dipendente da causa di servizio), nell’esercizio di una operazione di istituto che lo abbia esposto ad “un rischio specifico connesso alla peculiare pericolosità concreta delle funzioni di polizia svolte”, nella sussistenza delle particolari condizioni ambientali od operative richieste dal D.P.R. n. 243/2006.

Infatti la ratio del beneficio de quo, altrimenti meramente coincidente con quello della dipendenza della lesione da una causa di servizio, sta non nel solo espletamento di un'attività istituzionale, né solo nella stretta correlazione tra questa e l'evento dannoso, ma essenzialmente nel fatto che il rischio affrontato vada oltre quello ordinario connesso all'attività medesima (Cons. Stato Sez. III, Sent., 14/09/2015, n. 4259).

Orbene, rileva il Collegio che se dagli atti prodotti in giudizio, si ricava la sussistenza delle condizioni per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione riportata dal ricorrente, sulla scorta del riscontrato nesso di causalità che la lega all’azione del ricorrente stesso; tuttavia ai fini del riconoscimento della qualifica di “vittima del dovere” occorre anche che siano intervenuti elementi di straordinarietà da ricercarsi in fattori ulteriori dei quali non sia possibile una preventiva ponderazione (in termini C.G.A., sent. n. 544/2013).

Nel caso di specie i fatti di servizio che hanno determinato il ferimento del ricorrente non hanno rivestito il carattere della straordinarietà e quindi della sussistenza di un livello eccedente gli ordinari limiti di rischio professionale legati al servizio. Ciò per la considerazione che il servizio espletato dal ricorrente nel tempo e nel luogo in cui si sono svolti i fatti di cui è causa, rientra nei normali compiti di servizio del militare appartenente all’Arma dei Carabinieri, tra i cui specifici compiti istituzionali rientrano anche il contatto con i detenuti, lo svolgimento di perquisizioni personali e di traduzione di detenuti nei vari istituti penitenziari e/o aule bunker.

Non è dato rilevare, pertanto, dagli atti prodotti in giudizio e dalla prospettazione dei fatti contenuta in ricorso, che il rischio affrontato dal ricorrente sia andato oltre quello ordinario connesso all’attività di istituto, ritenendo il Collegio che nessuno degli elementi che vengono addotti abbiano il carattere di fattore straordinario, in quanto, nemmeno nella loro considerazione complessiva, possano fare qualificare come eccezionalità la situazione affrontata dal ricorrente, non rivestendo la stessa caratteristiche diverse da quelle che ordinariamente accompagnano il servizio reso dal ricorrente.

Il ricorso introduttivo va pertanto rigettato.

Spese del giudizio, data la natura della controversia e degli interessi in gioco, possono andare compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:



Gabriella Guzzardi, Presidente

Francesco Brugaletta, Consigliere

Francesco Mulieri, Referendario, Estensore







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/05/2016

IL SEGRETARIO


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Marco Metello
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Re: MAGARI PUO' SERVIRE A QUALCHE ISCRITTO COMUNE MORTALE

Messaggio da Marco Metello »

Ciao Avt8,
secondo il mio modesto punto di vista, correggimi se sbaglio, andava richiesta l'equiparazione alle VDD per particolari condizioni ambientali ed operative e non lo status di VDD.
Saluti
christian71
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Re: MAGARI PUO' SERVIRE A QUALCHE ISCRITTO COMUNE MORTALE

Messaggio da christian71 »

Io non mi fodo molto del TAR, secondo me doveva ricorrere al Tribunale del Lavoro assistito da un'avvocato più esperto in materia...

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christian71
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Re: MAGARI PUO' SERVIRE A QUALCHE ISCRITTO COMUNE MORTALE

Messaggio da christian71 »

Marco Metello ha scritto:Ciao Avt8,
secondo il mio modesto punto di vista, correggimi se sbaglio, andava richiesta l'equiparazione alle VDD per particolari condizioni ambientali ed operative e non lo status di VDD.
Saluti
Anche secondo me rientrerebbe più come equiparato alle VdD e la straordinarietà, sempre secondo me, starebbe nel fatto che non gli è stato fornito un equipaggiato tale da prevenire un eventuale contagio...

Il CdV è stato disonesto e il ricorso, in altra sede (Giudice del Lavoro) e con avvocato più esperto, doveva vincerlo...

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Marco Metello
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Re: MAGARI PUO' SERVIRE A QUALCHE ISCRITTO COMUNE MORTALE

Messaggio da Marco Metello »

Ciao Christian,
infatti mio fratello ex appartenente all'Arma in quanto riformato per patologia dipendente da causa di servizio per aver contratto la tbc durante i piantonamenti al Forlanini (Reparti di malattie infettive), senza protezioni individuale, parliamo del lontano 1977-1978, abbiamo proposto ricorso al G.L. con Bava, il quale mi ha assicurato che lo vinceremo al 100% in quanto ha un altra causa similare vinta in Corye di Appello a Napoli.
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pietro17
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Re: MAGARI PUO' SERVIRE A QUALCHE ISCRITTO COMUNE MORTALE

Messaggio da pietro17 »

Purtroppo, se notate all'inizio della sentenza, sub 4), il ministero gli ha negato il riconoscimento di equiparato alle Vdd.
Il fatto è che, purtroppo, molti legali fanno presentare ricorso ai tar anziché al tribunale.
Saluti.


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spartagus
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Re: MAGARI PUO' SERVIRE A QUALCHE ISCRITTO COMUNE MORTALE

Messaggio da spartagus »

Non conosciamo se ha fatto l'appello, all'ora la può rifare preeso il giudice del lavoro
ciro49
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Re: MAGARI PUO' SERVIRE A QUALCHE ISCRITTO COMUNE MORTALE

Messaggio da ciro49 »

Marco Metello ha scritto:Ciao Christian,
infatti mio fratello ex appartenenvitaliziall'Arma in quanto riformato per patologia dipendente da causa di servizio per aver clanche itto la tbc durante i piantonamenti al Forlanini (Reparti di malattie infettive), senza protezioni individuale, parliamo del lontano 1977-1978, abbiamo proposto ricorso al G.L. con Bava, il quale mi ha assicurato che lo vinceremo al 100% in quanto ha un altra causa similare vinta in Corye di Appello a Napoli.
Guarda che Bava e un ottimo legale má i miracoli mi risulta che non li fã âncora lanche lui delle cause lê perde.
Comunique il ricorso andava presentato al t.a.r.per effetto del diniego del cv In quanto há dato parere negativo per riconoscimento di equiparato vd..
Comunnque anche i giudici spesso sono appiattiti da ordine di escuderia.
A Padova un giudice del lavoro há riconosciuto il vitalizio da
500 euro.sempre nella stessa citta há respinto il ricorso di Bava per il vitalizio da500 euro.Proposto appello udienza Nel 2019
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Re: MAGARI PUO' SERVIRE A QUALCHE ISCRITTO COMUNE MORTALE

Messaggio da ciro49 »

Marco Metello ha scritto:Ciao Christian,
infatti mio fratello ex appartenenvitaliziall'Arma in quanto riformato per patologia dipendente da causa di servizio per aver clanche itto la tbc durante i piantonamenti al Forlanini (Reparti di malattie infettive), senza protezioni individuale, parliamo del lontano 1977-1978, abbiamo proposto ricorso al G.L. con Bava, il quale mi ha assicurato che lo vinceremo al 100% in quanto ha un altra causa similare vinta in Corye di Appello a Napoli.
Guarda che Bava e un ottimo legale má i miracoli mi risulta che non li fã âncora lanche lui delle cause lê perde.
Comunique il ricorso andava presentato al t.a.r.per effetto del diniego del cv In quanto há dato parere negativo per riconoscimento di equiparato vd..
Comunnque anche i giudici spesso sono appiattiti da ordine di escuderia.
A Padova un giudice del lavoro há riconosciuto il vitalizio da
500 euro.sempre nella stessa citta há respinto il ricorso di Bava per il vitalizio da500 euro.Proposto appello udienza Nel 2019
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Re: MAGARI PUO' SERVIRE A QUALCHE ISCRITTO COMUNE MORTALE

Messaggio da christian71 »

Secondo me, i decreti di diniego sono tutti uguali, nel senso che sono provvedimenti definitivi emessi dal Ministero sulla base della documentazione raccolta. Infatti, sempre secondo me, il parere del Comitato di Verifica altro non è che uno dei documenti acquisiti dal Ministero (come il parere della Prefettura, il verbale della CMO, ecc...) con lo scopo di valutare il caso e prendere la sua decisione...

Detto questo, secondo il mio punto di vista, quel ricorso poteva essere fatto direttamente al Tribunale del Lavoro per contestare il Decreto del Ministero, non il parere del Comitato di Verifica...

Saluti e buona giornata
Christian

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antoniomlg
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Re: MAGARI PUO' SERVIRE A QUALCHE ISCRITTO COMUNE MORTALE

Messaggio da antoniomlg »

Il giudice del lavoro nel emettere sentenza positiva
condanna il ministero a riconoscere il ricorrente "vittima..."
------------
differentemente il tar annulla semplicemente l'atto cui si ricorre,
condannando il ministero ad emettere altra determinazione , che potrebbe
nuovamente essere negativa.

è difficile con ricorso al tar attaccare il e scardinare il parere reso dal CVCS.


ciao
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