Differenze tra CDS e non CDS

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asterixb12

Differenze tra CDS e non CDS

Messaggio da asterixb12 »

Ho letto i vari post ma non tutti hanno le idee chiare o si fà confusione, vorrei esattamente le differenze tra patologia Causa di Servizio e la stessa patologia NON Causa di Servizio sia durante i tre anni di aspettativa che dopo, quindi come cambia la pesione nei due casi (ad esempio con anni 15 effettivi di servizio).

Un saluto a tutti.


asterixb12

Re: Differenze tra CDS e non CDS

Messaggio da asterixb12 »

???
paolo65

Re: Differenze tra CDS e non CDS

Messaggio da paolo65 »

Gli anni di aspettativa sono due nel quinquennio esclusi i primi 45 gg di assenza che costituiscono licenza straordinaria.se vieni riformato per una patologia si dipendente hai diritto al massimo contributivoa bisogna vedere quanto anni utili di servizio si hanno perché anche se sei riformato wr
No causa di servizio come spesso avviene e si ha una patologia pregressa già dipendente si ha diritto alla p.p. Nel caso del sottoscritto riformato con 32 anni utili e con diritto a p.p. avendo una 7 categoria riconosciuta dal CDv nel 2009 non può fregare di meno la riforma per malattia no dipendente perché quel 10% di pensione aggiuntiva mi fa raggiungere una base pensionabile dell 80% e oltre(parole della cmo) mentre a colui che ha pochi anni di lavoro una riforma si dipendente ovviamente farà comodo ma bisogna vedere con quale categoria si viene riformati.ultimamente le
Cmo riformano con la 5^ mentre per ottenere una base pensionabile decente ci vorrebbe almeno una 3^ che equivale ad un 70 80% della pensione col Max contributivo Roberto correggi eventuali errori anche se il succo e' più o meno questo...


http://forum.grnet.it/viewtopic.php?f=4 ... gino#p9903" onclick="window.open(this.href);return false;
asterixb12

Re: Differenze tra CDS e non CDS

Messaggio da asterixb12 »

ok grazie, ma di aspettativa sò che si hanno 12 mesi (in qualunque caso) pagati al 100% altri 6 mesi pagati al 100% (se si dipendente) e al 50% (se non dipendente) questi 18 mesi si azzerano se si rientra in servizio almeno un giorno. Parallelamente si ha tre anni di aspettativa nel quinquennio, questi si azzerano se si rientra in servizio per almeno tre mesi.
Vi risulta...
paolo65

Re: Differenze tra CDS e non CDS

Messaggio da paolo65 »

Si possono fare 731 gg di aspettativa nel quinquennio calcolati dalla data Dell ultimo provvedimento medico legale a ritroso dopo si e' fuori,dopo 12 mesi nel caso non ci sia una patologia riconosciuta oppure non sia in corso di riconoscimento avviene la decurtazione.i tre mesi di servizio servono per annullare il conteggio ai fini della decurtazione non Dell aspettativa altrimenti uno in 5 anni potrebbe farne 4 di malattia...i tre anni non esistono,si potevano fare se non sbaglio fino agli anni 70.ora sono come dicevo 730 o 731 nel caso ci sia un bisestile di mezzo.Scusate le imprecisioni o la punteggiatura sto scrivendo con iPhone.
asterixb12

Re: Differenze tra CDS e non CDS

Messaggio da asterixb12 »

paolo65 ha scritto:Si possono fare 731 gg di aspettativa nel quinquennio calcolati dalla data Dell ultimo provvedimento medico legale a ritroso dopo si e' fuori,dopo 12 mesi nel caso non ci sia una patologia riconosciuta oppure non sia in corso di riconoscimento avviene la decurtazione.i tre mesi di servizio servono per annullare il conteggio ai fini della decurtazione non Dell aspettativa altrimenti uno in 5 anni potrebbe farne 4 di malattia...i tre anni non esistono,si potevano fare se non sbaglio fino agli anni 70.ora sono come dicevo 730 o 731 nel caso ci sia un bisestile di mezzo.Scusate le imprecisioni o la punteggiatura sto scrivendo con iPhone.
a me l'uff personale mi ha detto che se si superano i 18 mesi continuativi sei out, quindi non è vero!!!
paolo65

Re: Differenze tra CDS e non CDS

Messaggio da paolo65 »

Per il personale della Polizia di Stato il limite massimo e' due anni e mezzo nel quinquennio.Pensavo fossi dell'Arma.
paolo65

Re: Differenze tra CDS e non CDS

Messaggio da paolo65 »

L’aspettativa per infermità


– Generalità


L’istituto generale dell’aspettativa, previsto per i pubblici dipendenti dal d.P.R. 3/1957, si applica anche alla Polizia di Stato; l’aspettativa per infermità, prevista dall’art. 68, d.P.R. 3/1957, è disposta, d’ufficio o a domanda, nei casi in cui viene accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Va ricordato che in assenza di indicazioni specifiche nella dichiarazione di inizio malattia il dipendente viene automaticamente collocato in congedo straordinario fino all’esaurimento del periodo residuo spettantegli e che, ai sensi dell’art. 22, co. 24 L. 537/1993, qualora egli abbia ancora a disposizione c.s. residuo, potrà essere collocato in aspettativa solo per assenze continuative superiori a sette giorni lavorativi, escludendo quindi dal computo i giorni destinati alla fruizione del riposo settimanale e le festività.
In proposito si ribadisce che il congedo straordinario, diversamente da quello ordinario, assorbe le giornate festive e quelle destinate a riposo, per cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa avviene per il congedo ordinario.

– Periodo massimo di aspettativa, cumulo ed interruzione


L’aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale è stata disposta e non può protrarsi per più di diciotto mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di diciotto mesi, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi; la durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio, fermo restando che, durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, nessun assegno è dovuto al dipendente, come più avanti meglio illustrato.

Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all’impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi; scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità, il dipendente che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti.

Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore; tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo (art. 19, co. 3 d.P.R. 164/2002).
Fonte Siulp.
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