contributi volontari dopo destituzione

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luciano99
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contributi volontari dopo destituzione

Messaggio da luciano99 »

Salve a tutti e ringrazio in anticipo coloro che potranno consigliarmi.
Sono un sottufficiale della Polizia che a causa di una vicenda penale verrà presumibilmente destituito.
Ho 47 anni, 25 di servizio effettivo + 5 di abbuoni=30 anni di contributi.
Posto che alla pensione di anzianità attualmente si accede con 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età, la mia domanda è questa:
È possibile versare volontariamente i 5 anni di contributi mancanti per poi attendere i 57 anni per fare la domanda di pensione?
Atteso che qualcuno mi ha detto che non si può fare perché sarei via dall'amministrazione e ciò determinerebbe l'equiparazione ai privati, vi chiedo se ciò corrisponde al vero.
Siccome devo rapidamente fare due conti vi ringrazio per la sollecitudine con la quale vorrete rispondere.


avt8
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Re: contributi volontari dopo destituzione

Messaggio da avt8 »

luciano99 ha scritto:Salve a tutti e ringrazio in anticipo coloro che potranno consigliarmi.
Sono un sottufficiale della Polizia che a causa di una vicenda penale verrà presumibilmente destituito.
Ho 47 anni, 25 di servizio effettivo + 5 di abbuoni=30 anni di contributi.
Posto che alla pensione di anzianità attualmente si accede con 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età, la mia domanda è questa:
È possibile versare volontariamente i 5 anni di contributi mancanti per poi attendere i 57 anni per fare la domanda di pensione?
Atteso che qualcuno mi ha detto che non si può fare perché sarei via dall'amministrazione e ciò determinerebbe l'equiparazione ai privati, vi chiedo se ciò corrisponde al vero.
Siccome devo rapidamente fare due conti vi ringrazio per la sollecitudine con la quale vorrete rispondere.
La domanda per il versamento dei contributi volontari va fatta entro sei mesi dala cessazione dal servizio-
Poichè tu cessi dal servizio statale senza aver raggiunto il requisito della pensione, la contribuzione volontaria, non ti permette di raggiungere il requisito che tu hai postato.in quanto i contributi tuoi INPDAP,andranno a confluire nei posizione gesttione separata di contributi INPS,e la pensione la prenderai adesso ci voglio 66 e mesi 3- e fra cinque annni ci voglio 67 anni e mesi 7- Potrai percepire la pensione sono quando avrai 42 anni e mesi 3 di contributi effettivamente versati-
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angri62
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Re: contributi volontari dopo destituzione

Messaggio da angri62 »

avt8 ha scritto:
avt8 ha scritto:
luciano99 ha scritto:Salve a tutti e ringrazio in anticipo coloro che potranno consigliarmi.
Sono un sottufficiale della Polizia che a causa di una vicenda penale verrà presumibilmente destituito.
Ho 47 anni, 25 di servizio effettivo + 5 di abbuoni=30 anni di contributi.
Posto che alla pensione di anzianità attualmente si accede con 35 anni di contributi e 57 anni e 3 mesi di età, la mia domanda è questa:
È possibile versare volontariamente i 5 anni di contributi mancanti per poi attendere i 57 anni per fare la domanda di pensione?
Atteso che qualcuno mi ha detto che non si può fare perché sarei via dall'amministrazione e ciò determinerebbe l'equiparazione ai privati, vi chiedo se ciò corrisponde al vero.
Siccome devo rapidamente fare due conti vi ringrazio per la sollecitudine con la quale vorrete rispondere.
La domanda per il versamento dei contributi volontari va fatta entro sei mesi dala cessazione dal servizio-
Poichè tu cessi dal servizio statale senza aver raggiunto il requisito della pensione, la contribuzione volontaria, non ti permette di raggiungere il requisito che tu hai postato.in quanto i contributi tuoi INPDAP,andranno a confluire nei posizione gesttione separata di contributi INPS,e la pensione la prenderai adesso ci voglio 66 e mesi 3- e fra cinque annni ci voglio 67 anni e mesi 7- Potrai percepire la pensione sono quando avrai 42 anni e mesi 3 di contributi effettivamente versati-
Dimenticavo che con anni 30 più 5 di abbuono e 57 anni non si accede a nessun tipo di pensione,sei rimasto indietro con la normativa- con 30 più cinque si può solo accedere alla pensione della "CARITAS "
===questo dei 57,7 e 35 anni contributivi, si accede benissimo alla pensione.
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Re: contributi volontari dopo destituzione

Messaggio da avt8 »

Nel 2015 , 57 anni e 3 mesi con 35 anni di contributi più la finestra mobile di 12 mesi e si arriva non più a 57, ma a 58 anni- Inoltre il colllega essendo cessato dal servizio (se lo destituiscono ) pur versando i contributi volontari, no percpepirà la pensione quando avra i 57 e 3 memsi ed i 12 mesi della finestra mobile,in quanto i suoi contributi verrano a costituire la psosizione separata dei contributi INPS,per cui non gli sarà applicato il requisito pensionsitico del comparto sicurezza e difesa,ma quello della gestione privata-
Scrivo questo perchè ad un collega che ha versato 4 anni di contributi volontari, e compiva 60 anni, fece la domanda della pensione e gli fu respinta in quanto essendo cessato dall'amminstrazione prima dell'acquisizione del diritto e pensione. -La pensione gli e stata riconosciuta 4 anni fa al compimento del 65 anno di età e mesi 3-Nonostante avesse pagato i contributi in relazione all'ultimo stipendio pari al 33%- con pagamento rata trimestrale-
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Re: contributi volontari dopo destituzione

Messaggio da angri62 »

avt8 ha scritto:Nel 2015 , 57 anni e 3 mesi con 35 anni di contributi più la finestra mobile di 12 mesi e si arriva non più a 57, ma a 58 anni- Inoltre il colllega essendo cessato dal servizio (se lo destituiscono ) pur versando i contributi volontari, no percpepirà la pensione quando avra i 57 e 3 memsi ed i 12 mesi della finestra mobile,in quanto i suoi contributi verrano a costituire la psosizione separata dei contributi INPS,per cui non gli sarà applicato il requisito pensionsitico del comparto sicurezza e difesa,ma quello della gestione privata-
Scrivo questo perchè ad un collega che ha versato 4 anni di contributi volontari, e compiva 60 anni, fece la domanda della pensione e gli fu respinta in quanto essendo cessato dall'amminstrazione prima dell'acquisizione del diritto e pensione. -La pensione gli e stata riconosciuta 4 anni fa al compimento del 65 anno di età e mesi 3-Nonostante avesse pagato i contributi in relazione all'ultimo stipendio pari al 33%- con pagamento rata trimestrale-
===avt8, la mia osservazione riguardava il diritto acquisito dei 35 anni contributivi con l'età dei 57,7, la finestra mobile è facoltativa. se hai di che sostenerti puoi rimanere a casa e allo scadere ti verrà erogata la pensione anticipata.
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Re: contributi volontari dopo destituzione

Messaggio da avt8 »

Siccome io mi ricordavo qualcosa che nel caso di dimissioni,decadenza,destituzione,senza diritto a pensione, la posizione assicurativa presso l'inps, riguarda solo ed esclusisivamente sul servizio effettivo prestato e non nel servizio utile- gli aumenti di 1/5 di abbuono non competono,sia che si fa il versamento volontario,sia che si viene assunta presso un'azienda privata-
Lo hanno stabilito le sezioni riunite in quanto un capitano dei carabinieri si era dimesso dopo 17 anni di servizio,ed e andato a lavorare presso azienda privata- Ha chiesto che il servizio prestato ai fini pensionistici doveva essere calcolato con gli aumenti di 1/5-
La suprema Corte della Corte dei Conti a sezioni riunite con una sentenza del 2011, ha stabilito che il dipendente pubblico che cessa dal servizio senza diritto a pensione, va fatta la posizione assicurativa presso l'inps,ma solo a riguardo del servizio effettivo svolto e non quello utile comprensivo degli aumenti di 1/5
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Re: contributi volontari dopo destituzione

Messaggio da avt8 »

Per luciano 99 leggi questa sentenza che rigurda il licenziamento senza aver diritto a pensione ,gli aumenti di un quinto non competono-:LEGGI BENE





REPUBBLICA ITALIANA 800/2014 A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Dott.ssa Piera MAGGI Presidente

Dott.ssa Rita LORETO Consigliere relatore

Dott.ssa Emma ROSATI Consigliere

Dott.ssa Giuseppa MANEGGIO Consigliere

Dott. Bruno TRIDICO Consigliere

Ha pronunziato la seguente

S E N T E N Z A

sull’appello, in materia di pensioni militari, iscritto al n. 43304 del registro di segreteria, proposto da ZAMAI Rudi, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Alessandra Polonio e Alberto M. Papadia, presso quest’ultimo elettivamente domiciliato in Roma, Via Catanzaro n. 9;

avverso la sentenza n. 174/2011, depositata il 21/09/2011, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Friuli Venezia Giulia;

e nei confronti del Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Gen.le dello Stato

e dell’INPS, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Antonino Sgroi;

VISTI gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 25 marzo 2014, il consigliere relatore dott.ssa. Rita Loreto, l’avv. Alberto Maria Papadia per la parte appellante, il dr. Massimo Sabbatano per il Ministero della Difesa, nessuno presente per l’INPS;

F A T T O

Con ricorso alla Sezione giurisdizionale Friuli Venezia Giulia di questa Corte dei conti il sig. ZAMAI Rudi invocava l’accertamento del proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato presso il Ministero della Difesa dal 02.09.1983 al 30.09.2001, con le maggiorazioni previste dall’art. 20 del DPR n. 1092/1973, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS e di ricongiunzione, con tutte le conseguenze di legge. Rappresentava il ricorrente di aver prestato servizio presso l’Aereonautica militare dal 2 settembre 1983 al 30 settembre 2001 e di essersi congedato con il grado di tenente pilota; non avendo egli maturato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, gli era stata costituita la posizione assicurativa presso l’INPS ai sensi dell’art. 124 del DPR n. 1092/1973, ma senza le maggiorazioni previste dall’art. 20 del citato DPR, di cui chiedeva appunto il calcolo.

Con la sentenza in epigrafe l’adìta Sezione territoriale respingeva il ricorso.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor ZAMAI Rudi, deducendo in sostanza carenza di motivazione e la violazione della L. n. 322/1958, degli artt. 124, 1° comma, 20 e 40 del D.P.R. n. 1092/1973, e dell’art. 2 della L. n. 29/1979.

Ritiene l’appellante che le norme su richiamate, nell’individuare il periodo da considerare, non hanno fatto riferimento al servizio prestato effettivamente, ma, con formula più ampia, hanno inteso riferirsi al complessivo servizio che assume rilevanza in sede pensionistica, con esclusione dei soli periodi non computabili.

Viene quindi richiamata la sentenza n. 8/2011/QM, con la quale le Sezioni riunite di questa Corte dei conti hanno risolto il contrasto interpretativo insorto al riguardo, fissando il principio di diritto conforme alla posizione assunta dall’amministrazione. L’appellante manifesta il proprio dissenso rispetto a tale pronuncia, che si porrebbe in contrasto con l’evolversi del quadro normativo in materia.

L’appellante lamenta altresì che il primo giudice non abbia tenuto adeguatamente conto dei motivi di disparità di trattamento e di contrasto con l’art. 38 Cost. sollevati in primo grado, e del contrasto con l’art. 3 Cost., non essendovi ragione alcuna per discriminare i servizi resi solo perché l’erogazione della pensione avviene a carico dell’INPS e non dello Stato.

Chiede pertanto che venga dichiarato il proprio diritto al computo del periodo di servizio prestato secondo le maggiorazioni di cui all’art. 20 del DPR n. 1092/1973, in sede di costituzione della posizione assicurativa presso l’INPS. In subordine, chiede di eventualmente dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 124, 1° comma, del DPR n. 1092/1973 per contrasto con gli artt. 3 e 38, commi II e IV, della Costituzione.

L’INPS si è costituito in giudizio, deducendo la piena correttezza della prima sentenza e chiedendo quindi il rigetto del gravame, con la conferma della decisione impugnata e la condanna alle spese della parte appellante, stante l’ormai consolidata giurisprudenza sul tema.

Parte appellante ha prodotto recente memoria conclusionale, nella quale ha diffusamente ribadito le argomentazioni contenute nell’atto di gravame. Ha insistito, in particolare, sull’interpretazione, a suo dire corretta, dell’art. 124 del T.U. n. 1092/1973, che parla di servizio “prestato” e non già “effettivamente prestato”, e sull’irragionevolezza che si determinerebbe nel caso di identificazione del servizio prestato con quello effettivo.

All'odierna udienza dibattimentale, udito il relatore, l’avv. Papadia si è riportato alle memorie prodotte e ha insistito per l’accoglimento dell’appello; il dr. Sabbatano, per il Ministero della Difesa, ha sostenuto l’infondatezza del gravame, richiamando il pacifico orientamento della giurisprudenza d’appello e in particolare la sentenza n. 8/2009 delle Sezioni riunite, da ritenere del tutto conforme alla fattispecie.

D I R I T T O

1. L’odierno gravame non è meritevole di accoglimento.

L'art. 124 del d.P.R. n. 1092 del 1973 stabilisce: "qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nella assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato".

Per l’identificazione del “servizio prestato” cui si richiama la disposizione appena citata, occorre riferirsi alla fondamentale distinzione tra “servizio effettivo e servizio utile” posta dall’art. 40 del d.P.R. n. 1092 del 1973: “la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza, considerati senza tener conto degli aumenti del precedente capo III, costituisce il servizio effettivo; con l’aggiunta di tali aumenti, costituisce il servizio utile”. E questi “aumenti nel computo dei servizi” del capo III sono previsti per le campagne di guerra, i servizi di navigazione e su costa, di volo, di confine, in reparti di correzione o stabilimenti militari di pena, in residenze disagiate da parte del personale dell’Amministrazione degli affari esteri, in istituti d’istruzione all’estero, in lavori insalubri etc. Si tratta, in sostanza, di servizi considerati dal legislatore più onerosi dell’ordinario e pertanto meritevoli di una maggiore considerazione ai fini pensionistici.

2. Orbene, ai fini della costituzione della posizione assicurativa il “servizio prestato” non può che essere il servizio realmente prestato, quindi il “servizio effettivo”. Il “servizio utile” - che per definizione è, almeno in parte, servizio non “prestato” - può essere pertanto utilizzato ai fini della liquidazione dell’indennità una tantum che in applicazione degli artt. 42 e 52 del d.P.R. n. 1092 del 1973 viene attribuita al “personale cui non spetti la pensione”: non anche, appunto, ai fini della costituzione della posizione assicurativa.

Tale posizione, accolta in misura largamente maggioritaria dalla giurisprudenza di questa Corte dei conti (cfr., ex multis, Sezione I app., 5.4.2009, n. 235; Sezione II app., 31.1.2011, n. 58 e 8.3.2011, n. 136), è stata da ultimo autorevolmente (e definitivamente) confermata dalle Sezioni riunite, con la recente sentenza 27.5.2011, n. 8/QM, la quale ha fissato il principio di diritto secondo cui “Ai fini della costituzione della posizione assicurativa prevista dall’art. 124, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 29.12.1973, l’espressione <periodo di servizio prestato>, ivi contenuta, deve intendersi come <servizio effettivo> e non come <servizio utile>”.

I principi su detti sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame, contrariamente a quanto opinato dall’appellante, con insussistenza degli stessi presupposti per una nuova remissione alle SS.RR., data anche la chiarezza del principio da esse affermato.

Le eccezioni d’illegittimità costituzionali prospettate dal ricorrente, poi, sono manifestamente infondate, perché non sussiste differenza di trattamento tra posizioni identiche: la normativa del TU. 1092/73 non concerne l’A.G.O. (presunto contrasto con l’art. 3 Cost) e, del resto, assolutamente infondato è, poi, il sostenuto contrasto con l’art. 38, commi 2° e 4°, della Costituzione, posto che non v’è alcuna ragione per ritenere che il trattamento pensionistico che, a tempo debito, sarà verosimilmente concesso al ricorrente in base alla normativa dettata in materia di Assicurazione Generale Obbligatoria potrebbe non essere comunque “adeguato” alle esigenze di vita del ricorrente stesso.

In definitiva, l'appello in esame deve essere respinto, e va per conseguenza confermata la sentenza impugnata.

3. In ragione della soccombenza e tenuto conto della natura assolutamente pacifica della questione sottoposta all’esame di questo Collegio, l’appellante è condannato alla rifusione delle spese legali in favore del Ministero della Difesa, che si liquidano equitativamente in euro 1.000,00 (MILLE/00).

Non è luogo, invece, a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall’art. 10 della 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533; principio al quale la giurisprudenza di questa Corte attribuisce carattere di generalità (Sez. I app., 18.11.2009, n. 642, 23.11.2009, n. 648; Sez. III app., 1.10. 2007, n. 272).

P. Q. M.

La Corte dei conti – Sezione prima giurisdizionale centrale d’appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

RESPINGE l'appello proposto da ZAMAI Rudi avverso la sentenza in epigrafe;

CONDANNA l’appellante, in ragione della soccombenza, alla rifusione delle spese legali in favore del Ministero della Difesa, che si liquidano equitativamente in euro 1.000,00 (MILLE/00).

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.03.2014.

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Rita LORETO f.to Piera MAGGI


CASO PER ME CHIUSO-

Depositata in Segreteria il 4 giugno
luciano99
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Re: contributi volontari dopo destituzione

Messaggio da luciano99 »

Quindi come si dice in gergo: "cornuto e mazziato". Viva l'Italia e i suoi burocrati!
Ad ogni buon fine se non venissero versati altri contributi né in forma volontaria né in forma di altro lavoro nel privato, la pensione di vecchiaia verrebbe pagata conteggiando 25 anni di contributi oppure 20 come mi è stato detto?
In sintesi i 5 eccedenti sarebbero inutili perché le pensioni si pagano o calcolando il minimo contributivo o i 42 e passa previsti dalla legge e tutto quanto sta in mezzo andebbe perso.
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Re: contributi volontari dopo destituzione

Messaggio da avt8 »

luciano99 ha scritto:Quindi come si dice in gergo: "cornuto e mazziato". Viva l'Italia e i suoi burocrati!
Ad ogni buon fine se non venissero versati altri contributi né in forma volontaria né in forma di altro lavoro nel privato, la pensione di vecchiaia verrebbe pagata conteggiando 25 anni di contributi oppure 20 come mi è stato detto?
In sintesi i 5 eccedenti sarebbero inutili perché le pensioni si pagano o calcolando il minimo contributivo o i 42 e passa previsti dalla legge e tutto quanto sta in mezzo andebbe perso.
La pensione di vecchiaia ti verrà calcolata in base ai contributi versati all'inps,essendo costituita la posizione assicurativo presso detto ente-
indio
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Re: contributi volontari dopo destituzione

Messaggio da indio »

caro Luciano 99,
non fasciarti la testa prima del tempo.
non ti hanno ancora destituito.
quando sarà e speriamo di no chiedi consiglio a AVT8.

crepi il lupo
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Re: contributi volontari dopo destituzione

Messaggio da avt8 »

luciano99 ha scritto:Quindi come si dice in gergo: "cornuto e mazziato". Viva l'Italia e i suoi burocrati!
Ad ogni buon fine se non venissero versati altri contributi né in forma volontaria né in forma di altro lavoro nel privato, la pensione di vecchiaia verrebbe pagata conteggiando 25 anni di contributi oppure 20 come mi è stato detto?
In sintesi i 5 eccedenti sarebbero inutili perché le pensioni si pagano o calcolando il minimo contributivo o i 42 e passa previsti dalla legge e tutto quanto sta in mezzo andebbe perso.
Se si verifica che ti destituiscono, controlla bene tutta la procedura relativa al procediemento disciplinare, termini e tempistca, e la motivazione- E valuta se sia il caso di impugnare avanti al T.A.R. il provvedimento-
Però valuta bene se ne sia il caso,di ricorrere,perchè nel caso che il tuo ricorso non venga accolto, se trovi un giudice nemico delle forze di polizia essendo tu soccombente corri anche il rischio di essere condananato alle spese legali che si aggirano dai 1500 ai 2000 euro-
E qui veramente come si dice a Napoli diventi "cornuto e mazziato "
luciano99
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Re: contributi volontari dopo destituzione

Messaggio da luciano99 »

Ciao avt8, ti ho scritto in privato che avrei bisogno di un consulto. Attendo risposta.
Intanto grazie per i lreziosi consigli di tutti voi.
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Re: contributi volontari dopo destituzione

Messaggio da avt8 »

luciano99 ha scritto:Ciao avt8, ti ho scritto in privato che avrei bisogno di un consulto. Attendo risposta.
Intanto grazie per i lreziosi consigli di tutti voi.
Caro Luciano

Mi sembra che su questo argomento ho scritto abbastanza per dare un esauriente contributo a chi era interessato, e una cosa devo dirla .a me non piace ripetere sempre le stesse cose, si qui che con mp-
E dovete anche comprendere-
fulmineacielsereno
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Re: contributi volontari dopo destituzione

Messaggio da fulmineacielsereno »

Buon pomeriggio a tutti, avt8 ti ringrazio sempre.
In pratica da quello che leggo se un appartenente alle FF.PP. viene destituito o rimosso dal grado con 34 anni e 10 mesi di contributi effettivi, oltre i 5 di abbuono, anche se pagasse i restanti 9 mesi con i contributi volontari percepirà la pensione come un comune dipendente statale a 67 anni ora ed oltre poi?
avt8
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Re: contributi volontari dopo destituzione

Messaggio da avt8 »

fulmineacielsereno ha scritto:Buon pomeriggio a tutti, avt8 ti ringrazio sempre.
In pratica da quello che leggo se un appartenente alle FF.PP. viene destituito o rimosso dal grado con 34 anni e 10 mesi di contributi effettivi, oltre i 5 di abbuono, anche se pagasse i restanti 9 mesi con i contributi volontari percepirà la pensione come un comune dipendente statale a 67 anni ora ed oltre poi?
I 5 DI ABBUONO SE SI INTERROMPE IL LAVORO PER QUALSIASI CAUSA SENZA DIRITTO A PENSIONE NON COMPETONO-
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