Congedo straordinario speciale per trasferimento

Feed - POLIZIA DI STATO

Rispondi
panorama
Staff Moderatori
Staff Moderatori
Messaggi: 12872
Iscritto il: mer feb 24, 2010 3:23 pm

Congedo straordinario speciale per trasferimento

Messaggio da panorama »

Complimenti al collega della P.S..

1) - Capo della polizia ha respinto il ricorso gerarchico avverso il diniego di concessione del congedo straordinario per trasferimento.

2) - esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, come stabilito dalla circolare ministeriale n. 333.A/9802.B.B.5.4 del 3 agosto 1996.

3) - art. 15, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995 n. 395.

ATTENZIONE A QUESTO PASSAGGIO:

1) - L’Amministrazione resistente, nelle controdeduzioni, ha rappresentato di avere, per l’attuazione dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 395 del 1995, emanato due circolari, rispettivamente in data 13 febbraio 1996 e 3 agosto 1996, con la seconda delle quali (richiamata dal ricorrente) ha disposto che:
a) - soltanto nel caso di fruizione del congedo straordinario contestualmente alla decorrenza del trasferimento, la relativa istanza dev’essere inoltrata al dipartimento della della pubblica sicurezza, corredata esclusivamente del provvedimento di trasferimento;
b) - qualora, invece, la fruizione del congedo venga richiesta dopo la data di decorrenza del trasferimento dev’essere corredata di idonea documentazione comprovante le specifiche esigenze organizzative che ne rendano necessaria la fruizione.

IL C.d.S. ha precisato:

1) - I primi due motivi, che possono essere esaminati insieme, sono invece fondati.

2) - il d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254 ha stabilito con l’art. 19 che “le esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare di cui all'art. 15 comma 2 D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, sussistono anche per il personale accasermato”.

3) - Dal richiamato contesto normativo si ricava il carattere tassativo della disposizione espressa nell’art. 15 detto, che subordina la fruizione del beneficio in questione alla sola sussistenza di esigenze di riorganizzazione familiare, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2007 n. 297).

4) - Si tratta di elementi che, anche sotto il profilo della ragionevolezza, soddisfano il presupposto fattuale delle esigenze di riorganizzazione familiare, come espresse nel più volte citato art. 15, pur nell’ipotesi in cui la famiglia non segua l’interessato nella nuova sede.

5) - Peraltro detto orientamento interpretativo è condiviso anche dalla circolare ministeriale del 3 agosto 1996, la quale esclude che la fruizione del congedo in questione possa essere preclusa dal mancato trasferimento della residenza della famiglia, e trova conferma nella normativa sopravvenuta che ha esteso il beneficio anche al personale accasermato.

6) - In entrambi gli atti si legge, infatti, che il dipendente - contrariamente a quanto documentato in fascicolo e confermato nella stessa relazione ministeriale -
- non ha allegato all’istanza di congedo straordinario alcuna documentazione comprovante le specifiche esigenze organizzative che rendono necessaria la fruizione del congedo speciale in epoca successiva al trasferimento, così come richiesto dalla circolare del 3 agosto 1996.

Ricorso Accolto. Per una maggior informazione potete leggere qui sotto le motivazioni.
Anche nell'Arma ci sono restrizioni.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

13/07/2012 201101699 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 22/02/2012


Numero 03223/2012 e data 13/07/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 22 febbraio 2012

NUMERO AFFARE 01699/2011

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’assistente capo della Polizia di Stato R. M., nato a OMISSIS e in servizio presso il settore di polizia di frontiera di Luino, per l’annullamento del decreto con il quale il Capo della polizia ha respinto il ricorso gerarchico avverso il diniego di concessione del congedo straordinario per trasferimento disposto dal dirigente della II Zona di polizia di frontiera per la Lombardia.

LA SEZIONE
Vista la relazione 14 aprile 2011 prot. n. 333-A./U.C.65973/2183/CS, con la quale il ministero dell'interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso indicato in oggetto;
visto il ricorso straordinario, proposto il 20 ottobre 2010;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
Con il ricorso straordinario in esame l’assistente capo della Polizia di Stato R. M. ha impugnato il decreto con il quale il Capo della polizia ha respinto il suo ricorso gerarchico contro il provvedimento sfavorevole del dirigente della II Zona di polizia di frontiera per la Lombardia, relativo all’istanza di concessione di 20 giorni di “congedo straordinario speciale per trasferimento”.

Il rigetto del ricorso gerarchico è motivato col fatto che il ricorrente, avendo richiesto di fruire del congedo dopo l’avvenuto trasferimento, non ha corredato l’istanza con la documentazione comprovante le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio, come stabilito dalla circolare ministeriale n. 333.A/9802.B.B.5.4 del 3 agosto 1996.

Il ricorrente, premesso in fatto di essere stato trasferito per esigenze di servizio dal Valico Porto Ceresio (VA) al Settore di Luino (VA) a decorrere dal 10 novembre 2009 e di aver richiesto, il 20 novembre successivo, il congedo per trasferimento, deduce l’illegittimità del diniego con le seguenti censure:

a) violazione di legge: entrambi gli atti contestati richiamano fonti normative secondarie e non citano l’art. 15, comma 2, del decreto del presidente della repubblica 31 luglio 1995 n. 395, di recepimento di un accordo sindacale, il quale, secondo il ricorrente, dispone in modo tassativo che in occasione di trasferimento del personale l’Amministrazione è tenuta a concedergli un congedo straordinario speciale per le esigenze di trasloco e di riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio. Nel caso di specie è evidente l’inerzia dell’Amministrazione ad applicare la norma, posto che nessuno degli operatori trasferiti al Settore di Luino dai soppressi valichi di frontiera con la Svizzera ha potuto fruire del congedo in questione;

b) carenza d’istruttoria e travisamento dei fatti, considerato che egli nell’istanza aveva ampiamente documentato le esigenze familiari e riorganizzative connesse al trasferimento, precisando, altresì, che, ai sensi della circolare ministeriale n. 333.A/9802.B.B.5.4 del 3 agosto 1996, la circostanza che il richiedente non abbia spostato il nucleo familiare nella nuova sede di servizio non preclude la fruizione del beneficio;

c) disparità di trattamento, considerato che il personale nella medesima situazione, trasferito alla questura di Varese, ha potuto fruire dello speciale congedo sulla base di una turnazione predisposta dai dirigenti preposti.

L’Amministrazione resistente, nelle controdeduzioni, ha rappresentato di avere, per l’attuazione dell’art. 15, comma 2, del d.P.R. n. 395 del 1995, emanato due circolari, rispettivamente in data 13 febbraio 1996 e 3 agosto 1996, con la seconda delle quali (richiamata dal ricorrente) ha disposto che soltanto nel caso di fruizione del congedo straordinario contestualmente alla decorrenza del trasferimento, la relativa istanza dev’essere inoltrata al dipartimento della della pubblica sicurezza, corredata esclusivamente del provvedimento di trasferimento; qualora, invece, la fruizione del congedo venga richiesta dopo la data di decorrenza del trasferimento dev’essere corredata di idonea documentazione comprovante le specifiche esigenze organizzative che ne rendano necessaria la fruizione. Nel caso di specie, il ricorrente aveva fruito di licenza ordinaria dal 1 novembre 2009 all’8 novembre successivo, immediatamente prima del trasferimento effettuato il 10 novembre 2009, sicché le esigenze di riorganizzazione personale e familiare dovevano ritenersi soddisfatte con il congedo ordinario appena goduto. Detta circostanza, unita all’inadeguatezza della documentazione probatoria allegata all’istanza, aveva indotto il dirigente responsabile a respingerla.

Con nota del 5 settembre 2011, l’Amministrazione ha poi trasmesso memoria di replica alla relazione, nella quale il ricorrente ribadisce di aver ben documentato le esigenze di famiglia (pesante ristrutturazione abitativa e inserimento del figlio all’asilo) non potute soddisfare con il congedo ordinario.

Considerato.
Il terzo motivo di ricorso, contenente la doglianza di disparità di trattamento, è generico e come tale va respinto.

I primi due motivi, che possono essere esaminati insieme, sono invece fondati.

L’art. 15 del d.P.R. 31 luglio 1995 n. 395 ha introdotto, per il personale delle Forze di Polizia, il congedo straordinario speciale per trasferimento, disposto d’autorità o a domanda, al fine di consentire il trasloco e la riorganizzazione familiare presso la nuova sede di servizio.

La durata di tale congedo è così articolata:
a) per il trasferimento in territorio nazionale:
- giorni 20 per il personale ammogliato o con famiglia a carico o con almeno 10 anni di servizio;
- giorni 10 per il personale senza famiglia a carico o con meno di 10 anni di servizio;
b) per il trasferimento del personale destinato a prestare servizio all’estero o che rientri da tale servizio:
- giorni 30 al personale ammogliato con famiglia a carico o con almeno l0 anni di servizio;
- giorni 20 al personale senza famiglia a carico o con meno di 10 anni di servizio.

Inoltre, il d.P.R. 16 marzo 1999 n. 254, concernente il “recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di Polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di Polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio 1998-1999”, ha stabilito con l’art. 19 che “le esigenze di trasloco e riorganizzazione familiare di cui all'art. 15 comma 2 D.P.R. 31 luglio 1995 n. 395, sussistono anche per il personale accasermato”.

Per consentire una uniforme applicazione di tale istituto, con successive circolari dipartimentali in data 13 febbraio 1996 e 3 agosto 1996, recanti, fra l’altro, direttive in materia di congedo straordinario speciale per trasferimento, sono stati stabiliti i criteri per l’applicazione del suddetto beneficio al personale della Polizia di Stato.

Dal richiamato contesto normativo si ricava il carattere tassativo della disposizione espressa nell’art. 15 detto, che subordina la fruizione del beneficio in questione alla sola sussistenza di esigenze di riorganizzazione familiare, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. St., sez. VI, 26 gennaio 2007 n. 297)

Nel caso di specie, risulta in atti che il ricorrente, a sostegno dei motivi espressi nella richiesta di congedo straordinario, ha allegato una dichiarazione di un istituto comprensivo statale, nel quale si attestava che il figlio era stato ammesso alla scuola dell’infanzia a decorrere dal mese di settembre, nonché certificazione comunale attestante che erano in corso lavori di ampliamento dell’abitazione di OMISSIS, dove risiede la famiglia.

Si tratta di elementi che, anche sotto il profilo della ragionevolezza, soddisfano il presupposto fattuale delle esigenze di riorganizzazione familiare, come espresse nel più volte citato art. 15, pur nell’ipotesi in cui la famiglia non segua l’interessato nella nuova sede.

Peraltro detto orientamento interpretativo è condiviso anche dalla circolare ministeriale del 3 agosto 1996, la quale esclude che la fruizione del congedo in questione possa essere preclusa dal mancato trasferimento della residenza della famiglia, e trova conferma nella normativa sopravvenuta che ha esteso il beneficio anche al personale accasermato.

Definiti i limiti entro i quali può l’amministrazione deve operare l’apprezzamento dell’unico presupposto previsto dall’art. 15 del d.P.R. n. 385 del 1995, è fondata anche la doglianza di difetto d’istruttoria che emerge dalla motivazione del decreto impugnato e del diniego sottostante. In entrambi gli atti si legge, infatti, che il dipendente - contrariamente a quanto documentato in fascicolo e confermato nella stessa relazione ministeriale - non ha allegato all’istanza di congedo straordinario alcuna documentazione comprovante le specifiche esigenze organizzative che rendono necessaria la fruizione del congedo speciale in epoca successiva al trasferimento, così come richiesto dalla circolare del 3 agosto 1996.

Per le considerazioni espresse, il ricorso dev’essere accolto, annullando gli atti impugnati.

P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Francesca Albanesi


Rispondi