ATTENZIONE AL TIPO DI PROCEDIMENTO PENALE

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avt8
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ATTENZIONE AL TIPO DI PROCEDIMENTO PENALE

Messaggio da avt8 »

Attenzione al tipo di procedimento penale -In quanto alla fine si potrebbe vierificare anche questo,in quanto le amministrazioni tultimamente stanno chiedendo il danno dell'immagine-
Sperando che nessuno degli iscritti appartiene a questo tipo di reati,perchè può succedere..................


Sentenza n. 126/2015

Repubblica italiana

in nome del popolo italiano

la Corte dei conti

Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia

composta dai seguenti magistrati:

Claudio Galtieri Presidente

Eugenio Musumeci Giudice relatore

Massimiliano Atelli Giudice

ha pronunciato la seguente

sentenza

nel giudizio iscritto al n° 28153 del registro di segreteria, proposto dalla Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale



contro

Filippi Valter, nato a Taranto il 14 dicembre 1958 e residente a Gianico (BS) in via Guglielmo Marconi n° 140, codice fiscale flpvtr58t14l049f, costituito personalmente nel presente giudizio;

§ § §

fatto e diritto

1. Con atto di citazione depositato il 6 novembre 2014 la Procura regionale ha convenuto in giudizio Valter Filippi, militare della Guardia di Finanza, già comandante dapprima della brigata di Gardone Val Trompia e poi della tenenza di Desenzano sul Garda, il quale con sentenza n° 1210/2007 del tribunale di Brescia (all. 2 della Procura regionale) era stato dichiarato colpevole di due reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio, nonché di favoreggiamento personale; e che quindi era stato condannato alla pena di quattro anni ed otto mesi di reclusione, con interdizione quinquennale dai pubblici uffici. Tale pena detentiva era stata ridotta a quattro anni dalla corte d’appello di Brescia; la quale ne aveva infine rideterminata la misura in due anni ed otto mesi, con interdizione dai pubblici uffici di pari durata, dopo che la Corte di cassazione aveva dichiarato prescritto il reato di cui al capo A (ossia uno di quelli di corruzione propria, peraltro originariamente qualificato come concussione).

Al Filippi è stata altresì inflitta la sanzione disciplinare della rimozione per perdita del grado militare.

Nei confronti di tale convenuto viene quindi domandato il risarcimento del danno all’immagine arrecato alla Guardia di Finanza: riguardo al quale la Procura regionale adduce a parametro di riferimento la somma (€ 100.000) che, secondo l’odierna attrice, il giudice penale avrebbe accertato esser stata illecitamente percepita dal Filippi quale pretium dei reati su descritti.

2. Il convenuto si è costituito personalmente, chiedendo preliminarmente di vagliare se fosse stata travalicata la soglia di centoventi giorni fra la scadenza del termine entro cui presentare le deduzioni, concretamente rese dal Filippi l’8 agosto 2014, e la data del 9 dicembre di quello stesso anno in cui gli era stata notificata la citazione per l’odierno giudizio; nonché se fosse stato rispettato il termine ex art. 7 della legge n° 97/2001, in riferimento alla data in cui era stata trasmessa alla Procura odierna attrice la sentenza
n° 1263/2010 della Corte di cassazione ovvero quella n° 404/2011 della corte d’appello di Brescia. E lamentando, inoltre, che la Procura regionale non aveva esaminato la documentazione depositata dal Filippi stesso insieme alle proprie deduzioni.

Nel merito il convenuto ha sottolineato il proprio
“… eccellente stato di servizio …”, lo “… ambiente investigativo palesemente [a lui] ostile …” e la circostanza che erroneamente la declaratoria di prescrizione non fosse stata estesa dal giudice penale anche al reato di cui al capo d’imputazione B (ossia ad uno dei due reati di corruzione per atti contrari ai doveri d’ufficio).

3. All’udienza del 4 marzo 2015 il giudizio è stato discusso dalle parti, rappresentate la Procura regionale dal S.P.G. Antonino Grasso e il Filippi dall’avv. Giampiero Maffi (del foro di Brescia) contestualmente costituitosi; e, quindi, è stato trattenuto in decisione.

4. Preliminarmente va dichiarata nulla la costituzione dell’avv. Maffi quale difensore del convenuto: atteso che la procura ad litem conferitagli dal Filippi non risulta apposta, nella pur lata accezione di cui al terzo comma dell’art. 83 c.p.c., in calce o a margine di alcun atto depositato per l’odierno giudizio.

5. Le eccezioni pregiudiziali sollevate dal convenuto si appalesano entrambe infondate.

A detrimento di quella di tardività della citazione introduttiva basti richiamare il consolidato orientamento delle Sezioni Riunite (sentenza n° 18/1998/Q.M.) secondo cui la citazione stessa si considera emessa allorquando essa venga depositata presso la segreteria della sezione giurisdizionale adita. Orbene, posto che nel caso di specie l’invito a dedurre è stato notificato al Filippi l’11 luglio 2014 (all. 7 della Procura regionale), la correlativa citazione è stata depositata presso la segreteria di questa Sezione a distanza di neppure centoventi giorni da quella data, ossia il successivo 6 novembre: talché non occorre nemmeno applicare la (pur incontroversa) sospensione di quel termine nel periodo feriale per considerare tempestiva l’azione della Procura.

Quanto alla lamentata violazione dell’art. 7 della legge
n° 97/2001 questa Sezione ha già avuto modo di chiarire (ex multis: sentenza n° 250/2012) che il termine de quo risulta rispettato semplicemente mediante il promovimento di un “… procedimento di responsabilità per danno erariale …”: il che significa che esso ha natura endoprocedimentale e valenza meramente sollecitatoria, senza riflettersi sulla proposizione della relativa azione di responsabilità amministrativa, e che quindi per rispettare detto termine risulta sufficiente che la Procura regionale apra un procedimento istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui le sia pervenuta la notitia sententiae. Laddove nel caso di specie il procedimento n° 2006/2035 richiamato nell’intestazione della citazione introduttiva risulta aperto (all. 1 di parte attrice) già il 14 dicembre 2006, ossia prima ancora che venisse emessa la pronuncia penale di primo grado (sentenza n° 1210/2007 del tribunale di Brescia: all. 2 della Procura regionale).

6. Quantunque sollevata soltanto in udienza dal difensore del Filippi (e quindi invalidamente, in virtù di quanto poc’anzi rilevato), risulta comunque infondata anche l’eccezione di estinzione per prescrizione del danno all’immagine.

Invero, posto che il Filippi stesso riconosce che la scoperta dei reati a lui ascritti vi sia stata soltanto nel 2006 (ossia, con l’emissione, da parte del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Brescia, dell’ordinanza di custodia cautelare del 20 gennaio di quell’anno: all. 1 della Procura regionale), quest’ultima ha altresì depositato (all. 3) un atto di costituzione in mora notificato al Filippi l’11 giugno 2011, esplicitamente qualificato come rinnovazione di un pregresso analogo atto del 12 ottobre 2006 (all. 1 della Procura regionale, ultime tre pagine).

Non occorre spender parole, infine, per evidenziare come anteriormente al 2006 l’esistenza di quei medesimi reati debba considerarsi dolosamente occultata dall’odierno convenuto.

7. Nel merito il giudicato penale per il reato di corruzione propria di cui al capo B, che vedeva quali concorrenti tre imprenditori della famiglia Bregoli, rende incontestabile la perpetrazione del reato stesso da parte del Filippi.

Se dunque è indubbia la gravissima violazione dei suoi obblighi di servizio, dagli articoli di stampa in atti (all. 10 della Procura regionale) e dalla rilevante posizione funzionale di comandante di brigata rivestita dal Filippi risulta indubbio come questi abbia cagionato un gravissimo danno all’immagine della Guardia di Finanza, almeno nel distretto industriale della Val Trompia in cui egli operava. E ciò anche a voler prescindere dal parallelo reato corruttivo di cui al capo A: che è stato dichiarato prescritto dal giudice penale sul presupposto che esso fosse cessato all’inizio del 2002, anziché protrarsi fino al 2005 come quello sub B, e che vedeva quale extraneus l’imprenditore Achille Bettinsoli.

8. Il quantum di tale danno ben può commisurarsi all’entità del pretium sceleris percepito negli anni dal Filippi. Riguardo alla cui entità, se è vero che il giudice penale di primo grado non si è sostanzialmente espresso, nella sentenza
n° 1950/2007 della corte d’appello di Brescia (all. 1 della Procura regionale) si rinvengono invece le seguenti affermazioni:

à i fratelli Bregoli ed il Bettinsoli avevano evitato le indagini perché versavano regolarmente al Filippi circa 250.000 euro all’anno (pag. 4);

à nel 1999 Egidio Bregoli aveva consegnato all’odierno convenuto una busta contenente tra i sette e gli otto milioni di lire (pag. 5);

à dopo il 2000 il Bregoli stesso aveva pagato al Filippi “… per ogni anno la somma di 40.000 €, parte dei quali provenienti da lui, parte dal Bettinsoli” (ibidem), ma non più “… dopo il 2001 …” (pag. 6);

à a metà del 2005 il Filippi, ormai trasferito a Desenzano, aveva declinato una richiesta di aiuto proveniente ancora da Egidio Bregoli, che il 22 giugno di quell’anno era stato destinatario di un’ispezione da parte della Guardia di Finanza e dei Carabinieri (pagg. 5 - 6);

à le accuse nei confronti dell’imputato scaturivano soprattutto dalle concordi dichiarazioni del Bregoli e del Bettinsoli, secondo i quali nel corso di un incontro conviviale tra il 1999 e il 2000 il Filippi aveva fatto “… capire molto chiaramente che era necessario pagare una somma annuale, quantificata in lire 100 milioni o successivamente in € 50.000 per poter ‘continuare a lavorare’ …” (pag. 15);

à quelle dichiarazioni avevano una serie di riscontri (descritti alle pagg. 15 -17), che nel loro insieme andavano reputati gravi, precisi e concordanti (ibidem);

à “il tenore di vita del Filippi non risulta essere … quello di chi riceve regali di centinaia di milioni di lire o dell’equivalente in euro …, ma le strutture finanziarie odierne consentono ampiamente il nascondimento anche di grossi capitali”
(pag. 18).

Conseguentemente, in considerazione dell’estensione temporale (circa un lustro) della complessiva condotta corruttiva di cui al punto B e della circostanza che almeno per due anni (a cavallo tra il 2000 e il 2002) l’odierno convenuto ha percepito somme ingentissime a fronte di quella condotta, risulta giustificato determinare all’attualità nella misura di centomila euro domandata da parte attrice il danno all’immagine cagionato dal Filippi stesso alla Guardia di Finanza.

9. Le spese di giustizia seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, definitivamente pronunciando in merito al giudizio
n° 28153:

1) condanna il Filippi a risarcire il danno di € 100.000 (centomila) da lui cagionato alla Guardia di Finanza, addizionato degli interessi legali dalla data di deposito della presente sentenza fino a quella dell’effettivo soddisfo;

2) pone a carico del convenuto le spese del presente giudizio, liquidate nella misura di € 269,46 (duecentosessantanove/46)



Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 4 marzo 2015.



il Giudice estensore

(Eugenio Musumeci)

il Presidente

(Claudio Galtieri)

PS
Questo non riguarda solo gli appartanenti alla GDF,ma a tutti gli impiegati civile e militari dello stato

Depositata il 30.06.2015


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