Assente alla visita fiscale domiciliare

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Assente alla visita fiscale domiciliare

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1) - Il provvedimento è stato adottato in applicazione dell’art. 5 comma 14 del D.L. 12.09.1983 n. 463 (convertito in legge, con modificazioni, con l’art. unico L. 11.11.1983, n. 638) in ragione del fatto che l’interessato è risultato assente alla visita di controllo domiciliare

Ricorso perso.

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N. 00942/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00735/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 735 del 2012, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Grazia Broiera, con domicilio eletto presso lo studio della medesima in Torino, corso Francia, 333/6;

contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata in Torino, corso Stati Uniti, 45;

per l'annullamento
del decreto n. ... del 19.1.2012 emesso dalla Prefettura di Torino, notificato al ricorrente in data 21.4.2012, con il quale veniva negato il diritto al trattamento economico per i giorni compresi tra il 10.5.2011 ed il 12.5.2011, periodo nel quale il sig. OMISSIS usufruiva del congedo straordinario.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Il ricorrente, agente scelto della polizia di Stato in servizio presso la Questura di Torino, impugna il provvedimento indicato in epigrafe con cui il Prefetto di Torino gli ha negato il diritto al trattamento economico per i giorni compresi tra il 10.05.2011 e il 12.05.2011 (per un importo pari a circa € 150), giorni in cui il ricorrente usufruiva del congedo straordinario per malattia.
2. Il provvedimento è stato adottato in applicazione dell’art. 5 comma 14 del D.L. 12.09.1983 n. 463 (convertito in legge, con modificazioni, con l’art. unico L. 11.11.1983, n. 638) in ragione del fatto che l’interessato è risultato assente alla visita di controllo domiciliare effettuata alle ore 17,30 del 12.05.2011”.
Le ragioni dell’assenza addotte dall’interessato in sede procedimentale (“si trovava in cantina per prelevare alimenti in scatola”) non sono state ritenute dal Prefetto tali da giustificare l’irreperibilità del dipendente al momento del controllo medico-fiscale.
3. In relazione alla stessa vicenda l’amministrazione ha inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare del richiamo orale, che l’interessato non ha impugnato.
4. Attraverso un unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce la violazione del citato art. 5 comma 14 D.L. 463/1982, nella parte in cui esclude la perdita del trattamento economico nel caso di “giustificato motivo”; il ricorrente ha dedotto in sede procedimentale che al momento del controllo medico si trovava in cantina, e quindi comunque nella pertinenza della sua abitazione, ma di tale circostanza esimente il Prefetto non ha tenuto conto; inoltre, lo stesso medico fiscale, dopo aver eseguito il giorno successivo la visita di controllo, ha confermato i restanti giorni di malattia aderendo alla diagnosi compiuta dal medico curante, ad ulteriore conferma della veridicità delle affermazioni del ricorrente; infine, il Prefetto non ha tenuto conto neppure del fatto che il ricorrente è un dipendente esemplare che non ha mai riportato sanzioni disciplinari, al di fuori di quella, minima, del richiamo orale irrogato in dipendenza della stessa vicenda.
5. Si è costituito il Ministero dell’Interno depositando documentazione e resistendo al gravame con memoria.
6. All’udienza in camera di consiglio del 26 luglio 2012, fissata per la trattazione della domanda cautelare proposta dalla parte ricorrente, la causa è stata trattenuta per essere definita con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge e sentite, sul punto, le parti costituite.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

1. L’art. 5 comma 14 del D.L. 12.09.1983 n. 463 (convertito in legge, con modificazioni, con l’art. unico L. 11.11.1983, n. 638) dispone che “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.
2. In forza di tale disposizione il pubblico dipendente dichiaratosi ammalato, che risulti assente a visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo di malattia, trattandosi di regola avente portata generale in quanto finalizzata alla disciplina del controllo sanitario dei lavoratori nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa; pertanto, sussiste l’obbligo del dipendente di rendersi reperibile, nel quadro della necessaria collaborazione che egli deve prestare affinchè siano realizzate le condizioni richieste per l’erogazione del trattamento di malattia.
3. Secondo principi giurisprudenziali condivisi dalla Sezione, l’assenza alla visita di controllo, per non essere sanzionata dalla perdita del trattamento economico di malattia, può essere giustificata o da causa di forza maggiore ovvero da altra situazione che abbia reso indifferibile altrove la presenza personale del dipendente per soddisfare un’esigenza di solidarietà e di vicinanza familiare, senz’altro meritevole di tutela nell’ambito dei rapporti etico-sociali garantiti dalla Costituzione (Cass. civ. sez. lav. 9 marzo 2010, n. 5718).
Nel caso in esame la giustificazione dell’assenza addotta dal ricorrente (si trovava in cantina per prelevare alimenti in scatola) non configura né una causa di forza maggiore né una situazione indifferibile per il soddisfacimento di superiori esigenze di carattere solidaristico). E d’altra parte, come giustamente osservato dalla difesa erariale, durante i giorni di malattia il dipendente è tenuto ad organizzare la propria giornata in modo tale da poter prontamente rispondere al citofono nella fasce orarie sottoposte a controllo medico.
4. La circostanza che lo stesso medico fiscale, in occasione della visita di controllo il giorno successivo, abbia confermato la diagnosi del medico curante è inconferente ai fini che occupano, dal momento che tale diagnosi confermativa non vale ad escludere la perdita del diritto al trattamento economico, ma ha la sola funzione di impedire la protrazione degli effetti della sanzione della decadenza per il periodo successivo (Cass. civ. sez. lav. 28 gennaio 2008, n. 1809; TAR Puglia Lecce, sez. II, 4 settembre 2009, n. 2074).
5. Neppure è rilevante, ai fini del presente giudizio, che la condotta in servizio del ricorrente sia stata sempre esemplare prima della vicenda qui sanzionata, dal momento, che per un verso la legge non prevede che l’amministrazione debba valutare tale profilo ai fini dell’applicazione dell’art. 5 comma 14 citato, e che per altro verso di tale aspetto l’amministrazione ha comunque tenuto conto sotto il profilo propriamente disciplinare, irrogando al ricorrente la sanzione (più lieve) del richiamo orale in luogo di quella (più grave) pecuniaria prevista dall’art. 4 comma 18 del DPR 737/1981.

6. Alla stregua di tali considerazioni, il ricorso è infondato e va respinto.

7. Le spese seguono la regola generale della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo rigetta.
Condanna il ricorrente a rifondere al Ministero dell’Interno le spese di lite, che liquida forfettariamente in € 1.500 (millecinquecento), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 26 luglio 2012 con l'intervento dei magistrati:
Lanfranco Balucani, Presidente
Paola Malanetto, Referendario
Ariberto Sabino Limongelli, Referendario, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/07/2012


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Re: Assente alla visita fiscale domiciliare

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Ecco alcuni punti particolari della vicenda.

1) - Il provvedimento disciplinare impugnato è motivato nel modo seguente:
“dimostrando negligenza in servizio, ometteva di informare l’ufficio sanitario della preannunciata assenza dal proprio domicilio di un Sovrintendente chiedente visita, come comunicatogli tramite il coordinatore del 1° settore, rendendo così inutile la visita fiscale effettuata dal sanitario del Corpo".

2) - l’ispettore capo OMISSIS, in servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Macerata, dopo aver predisposto la richiesta di visita fiscale nei confronti di un dipendente a riposo medico, ometteva di comunicare all’ufficio sanitario che il dipendente nel pomeriggio si sarebbe recato dal medico per farsi rilasciare la certificazione sanitaria e pertanto non sarebbe stato reperibile al domicilio.

3) - Nella circostanza il medico incaricato, ignaro di quanto sopra, si recava presso l’abitazione del dipendente, non trovandolo a casa. Il dipendente in questione, a seguito dell’assenza alla visita fiscale, veniva sottoposto a procedimento disciplinare.

Il resto potete leggerlo qui sotto per poter capire meglio la vicenda.

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11/08/2012 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 04/04/2012


Numero 03543/2012 e data 11/08/2012


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 4 aprile 2012


NUMERO AFFARE 04097/2011

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS;
per l’annullamento della sanzione disciplinare del richiamo scritto.

LA SEZIONE
Vista la relazione prot. n. 333-A./U.C./24083/2413/D del 21/09/2011 con la quale il Ministero dell'interno, dipartimento della pubblica sicurezza, ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso in oggetto;
esaminati gli atti e udito il relatore, Consigliere Nicola Russo;

Premesso:
Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica presentato, privo di sottoscrizione, in data 4.6.2011 e successivamente regolarizzato in data 24.06.2011, l’ispettore capo della Polizia di Stato OMISSIS ha impugnato, chiedendone l’annullamento, il decreto del Questore di Macerata in data 14.02.2011, notificato in data 31.3.2011, con il quale è stato respinto il ricorso gerarchico dal medesimo presentato in data 23.11.2010 avverso il provvedimento di irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto, inflitta dal dirigente del Commissariato di P.S. Civitanova Marche.

Il provvedimento disciplinare impugnato è motivato nel modo seguente: “dimostrando negligenza in servizio, ometteva di informare l’ufficio sanitario della preannunciata assenza dal proprio domicilio di un Sovrintendente chiedente visita, come comunicatogli tramite il coordinatore del 1° settore, rendendo così inutile la visita fiscale effettuata dal sanitario del Corpo”.

In fatto si premette quanto segue.

In data 9.4.2009, l’ispettore capo OMISSIS, in servizio presso l’Ufficio Immigrazione della Questura di Macerata, dopo aver predisposto la richiesta di visita fiscale nei confronti di un dipendente a riposo medico, ometteva di comunicare all’ufficio sanitario che il dipendente nel pomeriggio si sarebbe recato dal medico per farsi rilasciare la certificazione sanitaria e pertanto non sarebbe stato reperibile al domicilio.

Nella circostanza il medico incaricato, ignaro di quanto sopra, si recava presso l’abitazione del dipendente, non trovandolo a casa. Il dipendente in questione, a seguito dell’assenza alla visita fiscale, veniva sottoposto a procedimento disciplinare.

Il Dirigente del Commissariato Civitanova Marche, ravvisando nella condotta del dipendente una violazione dei doveri d’ufficio, avviava nei confronti del ricorrente procedimento disciplinare formulando contestazione di addebiti per la mancanza prevista e punita dall’art. 3, n. 2 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737. Il procedimento disciplinare si concludeva in data 25.05.2010, con l’applicazione nei confronti del ricorrente del richiamo scritto.

Con provvedimento in data 30.09.2010 il Dirigente del commissariato di P.S. Civitanova Marche annullava, in regime di autotutela, il decreto di irrogazione della sanzione disciplinare del richiamo scritto per vizio della motivazione, in quanto difforme da quella contenuta nell’atto di contestazione di addebiti, e per la sussistenza di un mero errore materiale nell’indicazione del numero progressivo identificativo dell’atto in questione.

Con successivo provvedimento in data 30.9. 2010 veniva comminata al ricorrente la sanzione del richiamo scritto.

In data 23.11.2010 il ricorrente presentava ricorso gerarchico avverso il provvedimento inflittivo della sanzione disciplinare, ricorso che veniva respinto.

Avverso quest’ultimo provvedimento, di rigetto del ricorso gerarchico, l’OMISSIS ha proposto il ricorso in esame deducendo le seguenti doglianze.

Il ricorrente articola vari profili di illegittimità dell’atto impugnato, sostanzialmente incentrati sulla verifica della legittimità dell’azione di annullamento, in regime di autotutela decisoria, del provvedimento sanzionatorio. A suo giudizio l’azione di annullamento non sarebbe sorretta da un interesse pubblico, concreto ed attuale alla rimozione dell’atto, in quanto avvenuta a distanza di quattro mesi dal perfezionamento del provvedimento.

Il ricorrente deduce la violazione del divieto di "revisio prioris istantiae", la violazione del termine infraprocedimentale di novanta giorni, di cui all’art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957, senza che l’Amministrazione abbia compiuto alcuna attività, per cui il procedimento disciplinare deve considerarsi estinto e di conseguenza. non rinnovabile.

Contesta, inoltre, la violazione dei principi generali in materia di autotutela di cui agli artt. 21 octies comma 1 e 2 e 21 nonies comma 1 della legge n. 241 del 1990. Lamenta, infine, la violazione di legge, per contraddittorietà fra il decreto in data 30.9.2010 e la disposizione dell’art. 120 del d.P.R. n. 3 del 1957 e l’eccesso di potere nella figura sintomatica della contraddittorietà fra atti, dal momento che il provvedimento in data 30.9.2009 si porrebbe in contrasto con la precedente manifestazione di volontà espressa dall’Amministrazione con il provvedimento in data 25.5.2010.

Il ricorrente ha chiesto l’accesso alla relazione, riservandosi motivi aggiunti.

A seguito dell’accesso, il ricorrente ha fatto presente di non voler produrre alcuna memoria scritta, limitandosi a richiamare il contenuto del ricorso.

L’Amministrazione riferente conclude per il rigetto del ricorso in quanto infondato nel merito.
Considerato:

Il ricorso è infondato.

E, invero, come correttamente rilevato dall’Amministrazione, l’esigenza da cui ha tratto origine l’esercizio del potere di annullamento in autotutela del decreto in data 25.05.2010, con il quale è stata comminata al ricorrente la sanzione del richiamo scritto, è stata la necessità di garantire un’agire amministrativo in cui la motivazione della contestazione di addebiti risultasse pienamente coincidente con la fase decisoria culminante nella parte dispositiva del decreto inflittivo della sanzione.

Nella specie il provvedimento annullato era dunque caratterizzato da una motivazione difforme rispetto a quella contenuta nell’atto di contestazione e da un errore materiale nell’indicazione del numero identificativo dell’atto. La P.A., pertanto, nel legittimo esercizio della potestà di rimuovere ogni vizio contenuto nel provvedimento emesso, ne ha, di conseguenza, disposto l’annullamento in autotutela, con conseguente rinnovazione.

Tale puntualizzazione circa il corretto esercizio del potere di autotutela nel caso di specie, a ben vedere, prescinde dalla innegabile constatazione - operabile anche ex officio - che dall’annullamento del provvedimento in autotutela impugnato conseguirebbe la mera “reviviscenza” dell’atto ritirato, anch’esso inflittivo della sanzione disciplinare del richiamo scritto, con conseguente carenza di interesse in capo al ricorrente

Quanto alla presunta violazione dell’art. 120 del d.P.R. n. 3/57 e gli ulteriori profili di illegittimità sollevati in relazione all’art. 21-nonies della L. 241/1990, come fondatamente eccepito dall’Amministrazione, trattasi di doglianze non previamente introdotte con il ricorso gerarchico e che, pertanto, non possono essere esaminate in questa sede.

Da parte di numerose pronunce è stato, infatti, riaffermato il principio della necessaria corrispondenza delle censure dedotte in sede gerarchica e di quelle successivamente prospettate in sede giurisdizionale: la regola deve peraltro intendersi valevole pure per i ricorsi straordinari, essendo anche in tale sede preclusa la possibilità di modificare l’oggetto del contendere già individuato con il gravame gerarchico (cfr., tra le tante: Cons. St., Sez. VI, 3 novembre 1999, n. 1704).

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, pertanto, il ricorso in esame deve essere respinto.
P.Q.M.
Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE F/F
Nicola Russo Giancarlo Montedoro




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Re: Assente alla visita fiscale domiciliare

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Il provvedimento impugnato è stato adottato perché il ricorrente, in servizio presso la questura di Milano, in congedo per malattia presso il proprio domicilio di Taranto dal 20 al 25 luglio 2006, alle ore 10,30 del 25 luglio risultava assente alla visita di controllo domiciliare che avrebbe dovuto eseguire il medico della Polizia di Stato. Richiesto di giustificare l’assenza, l’interessato riferiva di aver anticipato il rientro presso la sede di Milano, partendo nella mattinata con il treno al fine di raggiungere per tempo la sede di servizio, e allegava il biglietto ferroviario.

Ricorso straordinario Accolto.

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15/03/2013 201100117 Definitivo 1 Adunanza di Sezione 16/01/2013


Numero 01328/2013 e data 15/03/2013


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 16 gennaio 2013


NUMERO AFFARE 00117/2011

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dall’agente scelto della Polizia di Stato D. B., Omissis, per l’annullamento del decreto del prefetto di Milano del 25 settembre 2007, notificatogli il 10 ottobre 2007, con il quale è stato collocato in congedo straordinario per motivi di salute per sei giorni con contestuale decadenza dal diritto a percepire il trattamento economico per lo stesso periodo.

LA SEZIONE

Vista la relazione 11 gennaio 2011 n. 333-A/U.C./18714/2125, con la quale il ministero dell’interno - dipartimento della pubblica sicurezza - ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso sopra indicato;
visto il ricorso straordinario, notificato alla prefettura di Milano il 18 ottobre 2007;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano.

Premesso.
Con il ricorso straordinario in esame il signor OMISSIS, agente scelto della Polizia di Stato, ha impugnato il provvedimento con il quale è stato collocato in congedo straordinario per motivi di salute dal 20 luglio 2006 al 25 luglio 2006, con contestuale decadenza dal diritto a percepire il trattamento economico per detto periodo, ai sensi dell’art. 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983 n. 638.

Il provvedimento impugnato è stato adottato perché il ricorrente, in servizio presso la questura di Milano, in congedo per malattia presso il proprio domicilio di Taranto dal 20 al 25 luglio 2006, alle ore 10,30 del 25 luglio risultava assente alla visita di controllo domiciliare che avrebbe dovuto eseguire il medico della Polizia di Stato. Richiesto di giustificare l’assenza, l’interessato riferiva di aver anticipato il rientro presso la sede di Milano, partendo nella mattinata con il treno al fine di raggiungere per tempo la sede di servizio, e allegava il biglietto ferroviario.

Con i motivi di ricorso il signor OMISSIS, ritenendo corretto il proprio comportamento, deduce violazione dell’art. 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983 n. 463, violazione della legge 5 agosto 1990 n. 241 per difetto di motivazione e mancata partecipazione al procedimento, vizio di forma nell’atto di contestazione, nel quale è erroneamente citato l’ufficio sanitario di Cagliari anziché di Taranto.

Il ministero, nelle controdeduzioni, eccepisce preliminarmente l’inammissibilità del ricorso nella parte in cui viene richiesta la revoca o la riforma dell’atto impugnato; ritiene poi infondate le censure e conclude per il rigetto del ricorso.

Considerato.
L’eccezione d’inammissibilità parziale del ricorso è infondata, posto che il ricorrente si è limitato a chiedere la caducazione del provvedimento impugnato per vizi di legittimità, come previsto dall’art. 8 del decreto del presidente della repubblica 24 novembre 1971 n. 1199 sui ricorsi amministrativi.

Ciò premesso, il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo della dedotta violazione di legge.

Al riguardo si considera che l’art. 5, comma 14, del decreto-legge n. 463 del 1983, dispone che “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo”.

Ritiene la Sezione che il giustificato motivo di esonero del lavoratore in stato di malattia dall’obbligo di reperibilità a visita domiciliare di controllo, secondo la disposizione sopra trascritta, non s’identifica con il concetto di forza maggiore (che postula un impedimento assoluto dovuto a causa ineluttabile) e sussiste invece in presenza di un ragionevole impedimento e di qualsivoglia serio motivo di assenza durante la fascia oraria di reperibilità, la cui dimostrazione rimane sempre un onere del lavoratore.

Nel caso di specie, il giustificato motivo è stato dimostrato, posto che il signor OMISSIS producendo il biglietto ferroviario ha dato prova che nell’ultimo giorno dei sei concessigli di congedo straordinario aveva già lasciato Taranto per intraprendere il viaggio di rientro a Milano, sede di servizio, e presentarsi quindi puntualmente il giorno successivo sul posto d’impiego.

Pertanto, il ricorso dev’essere accolto, annullando il provvedimento impugnato.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere accolto.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Elio Toscano Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Antimo Morlando
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Re: Assente alla visita fiscale domiciliare

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Ricorso al TAR ACCOLTO.

1) - l’istante si è, tra l’altro, lamentato del fatto che nella contestazione degli addebiti si era criticata una condotta (“l’essersi assentato dal domicilio durante la prescritta fascia di reperibilità”), diversa da quella poi sanzionata (“omessa comunicazione della necessità di assentarsi dal domicilio”).

Per completezza leggete qui sotto.

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14/06/2013 201300332 Sentenza 1


N. 00332/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00300/2011 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 300 del 2011, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Serino, con domicilio eletto presso il proprio difensore in Pescara, via Roma, 138;

contro
Ministero dell'Interno Dipartimento Pubblica Sicurezza e Questura di Pescara, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S. Domenico;

per l'annullamento
del decreto 24 marzo 2011, n. 665/11, con il quale il Dirigente OMISSIS ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare del “richiamo scritto”, prevista dall’art. 3, comma I, punto 3), del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (per “mancanza di correttezza nel comportamento”); nonchè degli atti presupposti e connessi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L’attuale ricorrente, ispettore capo della Polizia di Stato in servizio presso il Reparto OMISSIS di Pescara, riferisce di essersi allontanato dall’abitazione nelle ore di reperibilità quando era assente dal servizio per malattia e di non essere stato reperito dal medico fiscale.

Sottoposto a procedimento disciplinare per violazione dell’art. 4, comma 2, punto 18, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (che prevede la sanzione della pena pecuniaria “per qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza”), si è visto infliggere la sanzione del “richiamo scritto”, prevista dall’art. 3, comma I, punto 3), del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (“mancanza di correttezza nel comportamento”). Tale sanzione è stata irrogata con decreto 24 marzo 2011, n. 665/11, del Dirigente del Reparto in ragione del fatto che aveva omesso di avvisare l’ufficio di appartenenza della propria assenza e che tale omessa comunicazione aveva reso vana la visita di controllo effettuata dal Medico della Polizia di Stato; si è conclusivamente rilevato che il dipendente “nella circostanza denotava mancanza di correttezza nel comportamento”.

Con il ricorso in esame il dipendente ha impugnato tale decreto, deducendo le seguenti censure:
1) che la condotta da lui tenuta era lecita, in quanto aveva dato precise giustificazioni delle ragioni per le quali si era allontanato dall’abitazione, essendosi recato dapprima presso lo studio del medico di base (come dallo stesso attestato) e poi in farmacia (come risulta dal relativo scontrino fiscale); aveva, inoltre, provveduto a contattare telefonicamente l’Ufficio, ma non era riuscito a prendere la linea; è stato sanzionato in definitiva un comportamento omissivo, in realtà, non previsto come illecito disciplinare;

2) che nella contestazione degli addebiti si era configurato l’illecito disciplinare della violazione dell’art. 4, comma 2, punto 18, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, in relazione ad un comportamento (“l’essersi assentato dal domicilio durante la prescritta fascia di reperibilità”) diverso da quello poi sanzionato (“omessa comunicazione della necessità di assentarsi dal domicilio”) e per violazione dell’art. 3, comma I, punto 3), del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737;

3) che la sanzione era priva di motivazione in ordine al fatto che il ricorrente aveva dichiarato di avere più volte tentato di mettersi in contatto con l’ufficio; inoltre, veniva dato rilievo al fatto che la visita fiscale non aveva potuto essere effettuata, senza considerare che tale visita era stata poi effettuata il giorno successivo, verificando la persistenza della malattia (“flogosi della alte vie aeree”), con concessione di ulteriori tre giorni di malattia.

Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio ed, oltre a depositare tutti gli atti del procedimento ed una analitica relazione dell’Amministrazione, con memoria depositata il 24 aprile 2013 ha contestato il fondamento delle censure dedotte.

Alla pubblica udienza del 6 giugno 2013 la causa è stata trattenuta a decisione.

DIRITTO

Con il ricorso in esame - come sopra esposto - è stato impugnato il decreto 24 marzo 2011, n. 665/11, con il quale il Dirigente OMISSIS della Polizia di Stato ha irrogato al ricorrente la sanzione disciplinare del “richiamo scritto”, per “mancanza di correttezza nel comportamento”, prevista dall’art. 3, comma I, punto 3), del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737.

Tale sanzione è stata irrogata con la seguente motivazione: “indisponibile al servizio per motivi di salute, in data 2 marzo 2011 si allontanava dal proprio domicilio durante la prescritta fascia di reperibilità pomeridiana omettendo di avvisare l’ufficio di appartenenza della propria assenza, determinata dall’esigenza di recarsi presso lo studio medico curante e poi in farmacia per l’acquisto di uno sciroppo per la tosse. L’omessa comunicazione rendeva vana, di conseguenza, la visita di controllo effettuata dal Medico della Polizia di Stato. Nella circostanza denotava mancanza di correttezza nel comportamento”.
Come sembra evidente la “mancanza di correttezza nel comportamento” è stata individuata non nella circostanza il dipendente si fosse allontanato dal domicilio durante la prescritta fascia di reperibilità (in quanto tale assenza, come pacificamente riconosciuto, era stata determinata dall’esigenza di recarsi presso lo studio medico curante e poi in farmacia per l’acquisto di un farmaco), ma nel fatto che lo stesso aveva omesso di avvisare l’ufficio di appartenenza della propria assenza.

Nell’esposizione in fatto si sono puntualmente descritte le vicende che hanno dato origine al procedimento disciplinare in questione.

Basta in questa sede ricordare che il ricorrente, dopo essersi dichiarato indisponibile al servizio per malattia, non era stato rinvenuto presso la propria abitazione dal medico incaricato della visita fiscale e che il giorno successivo si era presentato presso la sala medica della Questura dove i sanitari avevano accertato la sussistenza della patologia lamentata, con concessione di ulteriori tre giorni di riposo.

L’Amministrazione, in virtù delle circostanze appena descritte, aveva avviato il procedimento disciplinare a carico del ricorrente con atto formale di contestazione degli addebiti del 5 marzo 2011, con il quale si era contestala la condotta di essersi “assentato dal proprio domicilio durante la prescritta fascia di reperibilità pomeridiana”, individuando nell’art. 4, punto 18, del D.P.R. 737/1981 la norma violata (che determina la punizione con pena pecuniaria di «qualsiasi altro comportamento, anche fuori dal servizio, non espressamente preveduto nelle precedenti ipotesi, comunque non conforme al decoro delle funzioni degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»); ed evidenziando che tale condotta assumeva “ulteriore e significativa rilevanza in considerazione dell’incarico ricoperto (responsabile dell’unità operativa) “, che avrebbe dovuto imporre “contegni esemplari”.

Con il provvedimento impugnato il Dirigente del Reparto presso cui presta servizio il ricorrente ha inflitto la sanzione del richiamo scritto ai sensi dell’art. 3 n. 3 del D.P.R. 737/1981, che si applica nei casi in cui si rilevi «mancanza di correttezza nel comportamento», dando atto, implicitamente, dell’accoglimento parziale delle giustificazioni addotte dal ricorrente, tanto da determinare la derubricazione della sanzione individuata in un primo momento (pena pecuniaria) in quella più lieve appena descritta.

Il ricorso è fondato.

Carattere pregiudiziale ed assorbente riveste in merito la doglianza dedotta con il secondo motivo di gravame e con la quale l’istante si è, tra l’altro, lamentato del fatto che nella contestazione degli addebiti si era criticata una condotta (“l’essersi assentato dal domicilio durante la prescritta fascia di reperibilità”), diversa da quella poi sanzionata (“omessa comunicazione della necessità di assentarsi dal domicilio”).

Deve al riguardo ricordarsi che costituisce un principio generale in materia di sanzioni disciplinari - codificato per il personale dell’Amministrazione di pubblica sicurezza nell’art. 13 del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 - quello secondo il quale “ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti”. Inoltre, l’art. 17 di tale decreto prevede in merito che i procedimenti per l’irrogazione del richiamo scritto e della pena pecuniaria, debbono iniziarsi con la “contestazione scritta degli addebiti al trasgressore”.

Tale contestazione, posta in funzione di garanzia del lavoratore, deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specificità della trasgressione di cui l’incolpato è chiamato a rispondere: debbono, cioè, essere individuati sia la norma disciplinare ritenuta violata e sia i fatti rilevati, ossia quegli elementi contenutistici previsti a garanzia dell’interessato, che deve essere posto nelle condizioni di replicare non soltanto con riguardo all’addebito dei fatti suscettibili di sanzione, ma anche in merito alla loro qualificazione giuridica (cfr. per tutti, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 2 ottobre 2012, n. 2446, T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 luglio 2012, n. 6331, e T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 9 marzo 2011, n. 1360).

Tali principi della specifica contestazione preventiva degli addebiti e della necessaria corrispondenza fra quelli contestati e quelli addotti a sostegno dell’applicazione della sanzione disciplinare, non escludono, peraltro, una diversa qualificazione o una parziale modificazioni dei fatti contestati, ove però tali fatti siano relativi a circostanze non configuranti una fattispecie di illecito disciplinare diversa da quella addebitata, quando cioè tali modificazioni non costituiscono elementi integrativi di una diversa fattispecie di illecito disciplinare, dal momento che in tali ipotesi non risulta in tal modo preclusa la difesa del lavoratore (Cass. Civ., sez. lav.,14 giugno 2010, n. 14212).

Ciò premesso, va però rilevato che nel caso di specie la contestazione degli addebiti era volta a censurare un comportamento (l’essersi “assentato dal proprio domicilio durante la prescritta fascia di reperibilità pomeridiana”), diverso da quello poi in concreto sanzionato (“omessa comunicazione della necessità di assentarsi dal domicilio”); la legittimità di provvedimenti sanzionatori relativi a tale omissione è già stata messa in evidenza da altro Tribunale (T.A.R. Campania, Napoli, sez. VI, 30 aprile 2009, n. 2226) relativamente ad una fattispecie per molti versi analoga a quella ora all’esame, nella quale, però, nella contestazione degli addebiti era stata espressamente contestata l’omessa comunicazione della necessità di assentarsi dal domicilio. In tale occasione, invero, quel Tribunale, dopo aver chiarito che la norma applicata dall'Amministrazione nel sanzionare la violazione di principi di «correttezza» (art. 3, , comma I, punto 3), del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737), costituisce clausola generale in grado di far assumere rilevanza disciplinare a comportamenti atipici (nel senso di non codificati), ma egualmente disdicevoli da parte di un dipendente della Polizia di Stato, ha anche precisato che la ragionevolezza della valutazione operata dall’Amministrazione era confortata “dall’esame delle pregresse disposizioni di servizio impartite ai dipendenti della Polizia di Stato che impongono l’obbligo di avvisare l’amministrazione in caso ci si assenti nel corso della malattia”.

Per tali considerazioni deve, pertanto, ritenersi che il comportamento censurato nel caso di specie sia diverso da quello contestato, in quanto tale comportamento (“omessa comunicazione della necessità di assentarsi dal domicilio”) costituisce elemento integrativo di una diversa fattispecie di illecito disciplinare, collegato alla violazione delle predette disposizioni di servizio.

Alla luce delle suesposte considerazioni il ricorso in esame deve, conseguentemente, essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’atto impugnato, in quanto con la sanzione è stato censurato un comportamento non indicato nell’atto di contestazione degli addebiti.

Sussistono, tuttavia, in relazione alla complessità della normativa applicabile alla fattispecie e delle questioni interpretative che tale normativa pone, giuste ragioni per disporre la totale compensazione tra le parti delle spese e degli onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’impugnato decreto 24 marzo 2011, n. 665/11, del Dirigente del Reparto OMISSIS della Polizia di Stato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Michele Eliantonio, Presidente, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
Massimiliano Balloriani, Consigliere


IL PRESIDENTE, ESTENSORE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/06/2013
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