Assegno vitalizio Vittime del Dovere.

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uniko40

Assegno vitalizio Vittime del Dovere.

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Leggendo il parere del Consiglio di Stato, sul quesito posto dal Ministero dell'Interno, l'assegno vitalizio di euro 500,00 compete anche alle VdD e/o eventuali superstiti a decorrere dal 1 Gennaio 2008.
Questo è quanto !
Un sentito grazie al collega "Panorama" .

PARERE ,sede di CONSIGLIO DI STATO ,sezione SEZIONE 1 ,numero provv.: 201502155 - Public 2015-07-23 -


Numero 02155/2015 e data 23/07/2015


REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima

Adunanza di Sezione del 1 luglio 2015

NUMERO AFFARE 02961/2013

OGGETTO:
Ministero dell’interno.

Quesiti in ordine all’applicazione dell’art. 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, che disciplina i benefìci spettanti alle vittime del dovere;

LA SEZIONE
Vista la relazione 23 luglio 2013 prot. n. 16386 con la quale il Ministero dell’interno – dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - ha posto i quesiti sopra indicati;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Francesco Bellomo.

Premesso:

Il Ministero dell’interno formula al Consiglio di Stato taluni quesiti in ordine all’applicazione dell’art. 2, commi 105 e 106 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che disciplinano i benefici spettanti alle vittime del dovere.

Precisamente, chiede se:

1) il beneficio previsto in favore dei figli maggiorenni superstiti spetti nella misura di euro 500, ai sensi dell’art. 2 della legge 407 del 1998, ovvero nella misura di euro 258, 23, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) decreto del presidente della repubblica 243 del 2006;

2) il beneficio si riferisca a qualsiasi figlio maggiorenne superstite ovvero solo a quelli non a carico della vittima, considerato che per questi ultimi già era prevista, prima della legge n. 244 del 2007, l’attribuzione dell’assegno di cui all’art. 2, comma 2 della legge n. 407 del 1998;

3) per i figli superstiti di vittime del dovere e della criminalità organizzata il beneficio decorra dal 26 agosto 2004, come previsto per i figli superstiti delle vittime del terrorismo dell’art. 5, comma 3, lett. b) delle legge 3 agosto 2004, ovvero dall’1 gennaio 2008, data d’entrata in vigore della legge n. 204 del 2007.

È stata disposta l’acquisizione dei pareri della Presidenza del Consiglio dei ministri e del ministero dell’economia.

Ha adempiuto solo la Presidenza del Consiglio, illustrando i contrastanti orientamenti che, con riguardo al primo punto, sono emersi nel “tavolo tecnico” istituito per lo studio della normativa in materia.

Considerato:

L’art. 2, comma 105 della legge 24 dicembre 2007 n. 244 stabilisce:

“A decorrere dal 1º gennaio 2008, alle vittime della criminalità organizzata, di cui all’articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni, e ai loro familiari superstiti, alle vittime del dovere, di cui all’articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e ai loro familiari superstiti, nonchè ai sindaci vittime di atti criminali nell’ambito dell’espletamento delle loro funzioni e ai loro familiari superstiti, sono erogati i benefıci di cui all’articolo 5, commi 3 e 4, della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal comma 106”.

Il successivo comma 106, alla lett. b), prevede che “all’articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai figli maggiorenni superstiti, ancorchè non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni;”.

L’art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, come modificato dal citato comma 106, prevede che “A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, é concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all’elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 euro per l'anno 2004, di 8.474.834 euro per l'anno 2005 e di 8.686.694 euro a decorrere dall'anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorchè non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere del 26 agosto 2004, l'assegno vitalizio non reversibile di cui all'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni”.

L'art. 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, per quanto qui rileva, prevede:

“1. A chiunque, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza degli eventi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.302, come modificati dall’articolo 1, comma 1, della presente legge, subisca una invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata e' concesso, oltre alle elargizioni di cui alla citata legge n.302 del 1990, un assegno vitalizio, non reversibile, di lire 500 mila mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni. Per l'attuazione del presente comma é autorizzata la spesa di lire 1.993 milioni per l'anno 1998, di lire 2.092 milioni per l’anno 1999, di lire 2.193 milioni per l'anno 2000 e di lire 2.293 milioni annue a decorrere dall'anno 2001.
1-bis. […]

2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano superstiti le persone di cui al primo comma dell’articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n.466, come sostituito dall’articolo 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720, secondo l'ordine ivi indicato”.

L’art. 4, comma 238, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto che “Con effetto dal 1° gennaio 2004 i trattamenti mensili dei soggetti destinatari dell'assegno vitalizio di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono elevati a 500 euro mensili”.

Il Ministero ha chiarito il primo quesito, nel senso che esso è diretto a stabilire se l’ultima disposizione citata si applichi anche ai figli maggiorenni superstiti delle vittime del dovere. La soluzione a tale quesito è positiva.

L’art. 2, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 estende alle vittime del dovere i benefici di cui all’art. 5, comma 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206 – introdotto dall’art. 2 comma 106, lett. b) della stessa legge n. 244 del 2007 – , il quale prevede che “Ai figli maggiorenni superstiti, ancorchè non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile di cui all’articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni”. Poiché la disposizione da ultimo citata contiene un rinvio formale all’art. 2 della legge 23 novembre 1998 n. 407, comprensivo delle successive modificazioni, deve ritenersi che la misura dell’assegno vitalizio spetti ai figli maggiorenni superstiti nella misura di euro 500 mensili.

Con riferimento al secondo quesito, il beneficio si riferisce ai soli figli maggiorenni non a carico della vittima, considerato che per quelli a carico era già prevista l’attribuzione dell’assegno di cui all’art. 2, comma 2 della legge n. 407 del 1998, mentre la legge n. 244 del 2007 introduce tale beneficio per i figli maggiorenni ancorchè non conviventi con la vittima di atti di terrorismo e lo estende ai figli maggiorenni ancorchè non conviventi con la vittima del dovere, sicchè non può che trattarsi di beneficio attribuito per la prima volta.

Con riferimento al terzo quesito, che per i figli superstiti di vittime del dovere il beneficio decorre dall’1 agosto 2008, e non già dal 26 agosto 2004, come invece previsto per i figli superstiti delle vittime del terrorismo. Ciò perché il richiamo operato dalla legge n. 244 del 2007 all’art. 5, comma 3, lett. b) della legge n. 206 del 2004 – che tale termine prevede – si riferisce alla spettanza del beneficio e non alla sua misura, che è espressamente prevista dalla stessa legge n. 244 del 2007, la quale appunto fissa la decorrenza al 1º gennaio 2008.

P.Q.M.

nelle suesposte considerazioni è il parere del Consiglio di Stato.



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Bellomo Raffaele Carboni




IL SEGRETARIO
Giuseppe Testa


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