Aspettativa nel quinquennio

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Nico60
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Aspettativa nel quinquennio

Messaggio da Nico60 »

Sig.Roberto buonasera, sono un Sov.c. della P.di S. con 31 anni - mesi 7 di servizio effettivo più 3 mesi di servizio militare di leva e i 5 anni di riscatto , per un tot. di circa 36 anni e 10 mesi circa .-
Sono affetto da “Ipertensione arteriosa – Cardiopatia ipertensiva 2^ stadio” ascritta cat. 8 max Tab. A.- “Discopatie erniarie varie” ascritta anche questa alla cat.8 max tab. A - già’ convalidate dal comitato e verifiche. - “Doppia ulcera duodenale” ascritta alla cat.7 max, riconosciuta come causa di servizio, ma presenta con domanda intempestiva. In più’ ho in corso altre patologie per il riconoscimento.
essendo in aspett. la mia paura è che sto per superare i 24 mesi nel quinquennio senza che la C.M.O. mi riformi prima. Se dovessi superare il periodo dei 731 giorni avendo il riconoscimento delle patologie già riconosciute perdo eventuali benefici tipo pensione privilegiata o sei scatti paga ecc. ecc.?

Roberto se mi puoi dire quando supero i 731 giorni di aspettativa nel quinquennio nel mio caso, se puoi grazie (sotto ho trascritto i periodi di aspettativa).

18/04/04 AL 24/02/05 GG. 99
14/12/05 AL 25/08/06 GG. 255
19/03/07 AL 05/04/07 GG. 18
11/04/09 AL 08/05/09 GG. 28
Inizio continuato dell’aspettativa dal
18/12/09 AL 31/12/09 GG. 14
01/01/10 AL 29/12/10 GG. 333
Dal 30/11/10 AL 21/03/11 mi hanno dato altri GG. 112 di aspettativa fino al 21.03.2011
Grazie per aver letto rimango in attesa di una risposta, scusami del disturbo ma non riesco più’ a dormire per pensare a tutto questo, grazie ancora a presto.


Roberto Mandarino
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Re: Aspettativa nel quinquennio

Messaggio da Roberto Mandarino »

Sicuramente al suo posto dormirei sonni molto più tranquilli.

Il conteggio dei giorni di aspetttativa malattia deve essere comunque fornito alla Commissione Medica dal suo Ente Amministrativo.

Non accadrebbe nulla di particolare neanche se lei superasse i 731 giorni di aspettativa malattia nell'ultimo quinquennio di servizio e venisse dichiarato decaduto dal servizio.Infatti in questo caso avrebbe comunque diritto alla pensione d'invalidità come se fosse stato riformato in modo totale dal servizio d'istituto. Avrebbe quindi diritto anche ai sei scatti sulla pensione.
In questo caso l'unica cosa che perderebbe sarebbero soltato i sei scatti ai fini del tfr 2-3 mila euro.

Inoltre con l'anzianità di servizio che riferisce ha diritto al sistema pensionistico retributivo, questo le consente di poter ottenere ORIENTATIVAMENTE una pensione netta di circa 1.850 euro al mese più tredicesima, esclusi carichi familiari, pensione privilegiata ed eventuali indennità operative.


In caso di decadimento dal servizio per aver superato i 731 giorni e quindi nel caso in cui la Commissione Medica non le avrà redatto il Verbale di non idoneità al servizio con riportate tutte le patologie di cui soffre, dovrà chiedere successivamente al congedo che tali patologie vengano valutate ai fini della Pensione Privilegiata. In questo modo, dopo qualche tempo, sarà chiamato nuovamente a visita dalla Commissione Medica e qualora in tale circostanza ottenga sul verbale l'ascrizione AI FINI DI PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA ad una qualsiasi categoria della tab.A "a vita" di almeno una patologia riconosciuta dipendente dal servizio DAL COMITATO avrà diritto alla pensione privilegiata a vita, questa nel suo caso sarà dell'importo della maggiorazione del 10% della pensione d'invalidità maturata nell'arco di tutta la vita lavorativa comprese eventuali indennità operative.

Mentre nel caso fosse riformato prima della scadenza del periodo massimo di aspettativa malattia, e anche una sola delle patologie che le sono già state riconosciute dipendenti dal servizio dal Comitato di Verifica le venga ascritta dalla Commissione Medica sul verbale di riforma ad una qualsiasi categoria della Tab.A "a vita" (AI FINI DI P.P.O. NON DI EQUO INDENNIZZO COME E' STATO FATTO FINO AD ORA), avrà diritto automaticamente anche alla pensione privilegiata a vita, di cui sopra.

Sereno Natale a lei e famiglia Roberto Mandarino
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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Re: Aspettativa nel quinquennio

Messaggio da Nico60 »

caro Roberto ti ringrazio di cuore per avermi tranquillizzato, difatti è da circa un paio d'ore che sono rientrato dalla Questura dove lavoro e gli Uffici competenti (ossia quello sanitario e matriola) asseriscono che spettano nel quinquennio 30 mesi di aspettativa. a questo punto volevo sapere se sono
30 o 24 mesi che spettano e a decorrere da quando il conteggio nel quinquennio, considerato che sono in aspettaiva da 15 mesi e 20 giornicontinuativi ?
Grazie ancora per l'opera che svolgi, visto che nessuno sa darmi le risposte giuste.
Ti ringrazio per gli Auguri di natale e ricambio. Grazie ancora.
Roberto Mandarino
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Re: Aspettativa nel quinquennio

Messaggio da Roberto Mandarino »

Ti allego la normativa gentilmente postata dall'amico paolo65.

Saluti Roberto Mandarino
_________


L’aspettativa per infermità


– Generalità


L’istituto generale dell’aspettativa, previsto per i pubblici dipendenti dal d.P.R. 3/1957, si applica anche alla Polizia di Stato; l’aspettativa per infermità, prevista dall’art. 68, d.P.R. 3/1957, è disposta, d’ufficio o a domanda, nei casi in cui viene accertata, in base al giudizio di un medico scelto dall’amministrazione, l’esistenza di una malattia che impedisca temporaneamente la regolare prestazione del servizio.

Va ricordato che in assenza di indicazioni specifiche nella dichiarazione di inizio malattia il dipendente viene automaticamente collocato in congedo straordinario fino all’esaurimento del periodo residuo spettantegli e che, ai sensi dell’art. 22, co. 24 L. 537/1993, qualora egli abbia ancora a disposizione c.s. residuo, potrà essere collocato in aspettativa solo per assenze continuative superiori a sette giorni lavorativi, escludendo quindi dal computo i giorni destinati alla fruizione del riposo settimanale e le festività.
In proposito si ribadisce che il congedo straordinario, diversamente da quello ordinario, assorbe le giornate festive e quelle destinate a riposo, per cui queste non vengono sottratte dal numero complessivo dei giorni di assenza, come viceversa avviene per il congedo ordinario.

– Periodo massimo di aspettativa, cumulo ed interruzione


L’aspettativa per infermità ha termine col cessare della causa per la quale è stata disposta e non può protrarsi per più di diciotto mesi; due periodi di aspettativa per motivi di salute si sommano, agli effetti della determinazione del limite massimo di diciotto mesi, quando tra essi non intercorra un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi; la durata complessiva dell’aspettativa per motivi di famiglia e per infermità non può superare in ogni caso due anni e mezzo in un quinquennio, fermo restando che, durante i periodi di aspettativa per motivi di famiglia, nessun assegno è dovuto al dipendente, come più avanti meglio illustrato.

Per motivi di particolare gravità il Consiglio di amministrazione può consentire all’impiegato, che abbia raggiunto i limiti previsti dai commi precedenti e ne faccia richiesta, un ulteriore periodo di aspettativa senza assegni di durata non superiore a sei mesi; scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità, il dipendente che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti.

Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane, ovvero è collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermità che ha causato la non idoneità anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore; tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del detto limite massimo (art. 19, co. 3 d.P.R. 164/2002).
Fonte Siulp.
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
Beppe L.
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Re: Aspettativa nel quinquennio

Messaggio da Beppe L. »

Scusate se riprendo questo post ormai ampiamente trattato, ma dalla prima risposta alla legge citata c'è una discrepanza. I 730 gg. non sono 2 anni e mezzo????
Quale fa fede?
Grazie se mi rispondete, forse sono un pò imbranato nell'interpretazione!!!!
P.S. per me è importante sono alla soglia dei 730 gg. :? :?
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Re: Aspettativa nel quinquennio

Messaggio da toto60 »

Beppe L. ha scritto:Scusate se riprendo questo post ormai ampiamente trattato, ma dalla prima risposta alla legge citata c'è una discrepanza. I 730 gg. non sono 2 anni e mezzo????
Quale fa fede?
Grazie se mi rispondete, forse sono un pò imbranato nell'interpretazione!!!!
P.S. per me è importante sono alla soglia dei 730 gg. :? :?
i giorni di aspettativa nel quinquennio sono 913 per gli appartenenti alla Polizia di Stato.
ciao
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Re: Aspettativa nel quinquennio

Messaggio da alias8171 »

scusate se mi intrometto, ma nn ci sto capendo piu' nulla......qui leggo una cosa, il mio ufficio me ne dice un'altro.....vi prego aiutatemi a capire forse sono io che sono stupida!!!!......riassumendo, nel quinquennio si possono fare 913 giorni di aspettativa totali ok?...bene! allora vi chiedo, la causa di servizio riconosciuta rientra nel conteggio?....io ho letto che l'art 70 del Testo unico 3/57 comma 3 dice..."la norma esclude dal computo del periodo massimo di aspettativa anche i periodi di assenza del dipendente dovuti a ferite o lesioni traumatiche riportate in servizio che nn comportino inidoneità assoluta allo stesso.......sempre che la causa di servizio sia stata formalmente attestata dagli organi medico legale."
cosi come l'art.19 comma 3 del dpr 164/2......giusto?....ho capito male io ?la causa di servizio nn rientra nel conteggio dei 913 giorni?......e un'altra cosa....se uno lavora 3 mesi e piu', quindi effettua "servizio attivo", nel quale è compreso anche il congedo ordinario, i riposi leggi, i congedi parentali....stacca il conteggio?.....
sono in totale confusione, chi dice una cosa e chi un altra....mi è stato detto che nn significa nulla staccare 3 mesi, il conteggio si fa ugualmente per il quinquennio......ma allora sono pazza io?????..... e nei 913 giorni si calcola anche il congedo straordinario per malattia? il cumulo nn è solo per l'aspettativa?
VI PREGO AIUTATEMI A CAPIRE...e se possibile ditemi dove sono le norme e le leggi in merito GRAZIEEEEE!!! :? :?
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Re: Aspettativa nel quinquennio

Messaggio da alias8171 »

........SCUSATE ANCORA........ma quando hai un incidente in itinere non è l'ufficio ad iniziare la pratica per la causa di servizio?.......e comunque fino a che il comitato di verifica nn si pronuncia su causa di servizio o no, i giorni di malattia...dati dal cmo....quasi tutti.....rientrano o no nel conteggio dei 913 giorni?????.....nel mio ufficio stanno facendo un casino enorme e nn ci sto capendo piu' nulla.......AIUTOOOOOO!!!! :( :( :( :?
panorama
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Re: Aspettativa nel quinquennio

Messaggio da panorama »

-) - è stato sospeso, a decorrere dal 16/02/2011, il trattamento economico, per il presunto superamento, nell’ultimo quinquennio, del periodo massimo di aspettativa;

-) - è stato dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 3/1957, a decorrere dal 17/08/2011, per aver superato il periodo massimo di aspettativa;

1) - il ricorrente, impugna con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti i provvedimenti con i quali è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dapprima e la dispensa poi dal servizio, per aver superato il periodo massimo di aspettativa.

2) - Espone in fatto che, affetto da gravi patologie che lo rendevano non idoneo al servizio in modo parziale, presentava in data 22/10/2009, 24/10/2009 e 16/06/2011 n. 3 istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e delle documentate patologie da cui era affetto, venendo collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 68 del T.U. approvato con DPR 10/01/1957 n. 3.

3) - Le istanze risulterebbero ancora pendenti in istruttoria, in attesa del giudizio da parte della competente Commissione Medico – Ospedaliera e, successivamente, del Comitato di Verifica delle cause di servizio.

4) - Espone inoltre che, prima dell’adozione degli atti impugnati, non sarebbe mai stato sottoposto a visita medica al fine di valutare la sua idoneità all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno lo stesso sarebbe stato giudicato non idoneo per altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

IL TAR di REGGIO CALABRIA così scrive:

5) - Con ordinanza nr. 59/2012 è stata concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti degli atti impugnati.

6) - La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che a norma dell’art. 71 del DPR n. 3/1957 (ai sensi del quale “scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”) non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio (Cassazione civile sez. lav., 7 settembre 2009, n. 19263), con la conseguenza che “ai sensi degli art. 71, 129 e 130 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ai fini della dispensa dal servizio di un proprio dipendente per motivi di salute, l'amministrazione deve attenersi ai seguenti principi: a) l'intervenuta scadenza del termine massimo di aspettativa non opera la cessazione del rapporto d'impiego; b) all'impiegato deve essere assegnato un congruo termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; c) l'impiegato deve essere successivamente sottoposto a visita medica collegiale, con lo scopo specifico dell'accertamento della sua inidoneità fisica ai fini della dispensa” (TAR Campania, Napoli, 7 settembre 2006, n. 7968).

7) - Correttamente, dunque, parte ricorrente richiama, per quel che concerne la possibilità di essere utilizzato in altri compiti del personale della Polizia di Stato, il DPR n. 339/1982, il cui art. 1 stabilisce che: “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità assoluta”, con applicazione del procedimento di cui agli artt. 129 e 130 del testo unico approvato con DPR 3/1957 (ai sensi dell’art. 9 del medesimo DPR 339/1982 cit.).

8) - Nell’odierna fattispecie non risulta che, prima dell’adozione del provvedimento di dispensa, l’Agente OMISSIS sia stato sottoposto a visita medica e dichiarato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno che lo stesso sia stato giudicato non idoneo negli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

9) - Né può prospettarsi che la dispensa possa essere disposta ai sensi dell’art. 71 cit. in casi diversi da quelli di un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente, ovvero come mera conseguenza di un superamento del periodo di comporto per una somma di inidoneità temporanee: al momento del superamento dei termini massimi di aspettativa, spetta all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 in ordine alla impossibilità di riprendere servizio ed alla possibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni o farlo transitare presso altre PA (e ciò presuppone l’avvenuto accertamento delle condizioni di salute, la comunicazione di tale esito all’interessato, con il conseguente decorso dei termini per domandare il trasferimento, nonché il rispetto delle altre condizioni procedurali di cui agli artt.129 e 130 del TU 3/1957).

10) - Nel caso in esame, la premessa dalla quale muove la motivazione del decreto di dispensa impugnato è esclusivamente quella dell’avvenuto superamento del periodo di comporto, senza altre considerazioni.

RICORSO ACCOLTO.

Per il resto leggete la sentenza completa.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

04/06/2013 201300356 Sentenza 1


N. 00356/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00076/2012 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 76 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Puliafito e Massimo Romano, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Reggio Calabria, viale Amendola, 8/B;

contro
U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, Ministero dell'Interno, Questura di Reggio Calabria, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr.le dello Stato, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;

per l'annullamento
(con il ricorso) del Decreto prot. n. 6621 emesso dal Prefetto della Provincia di Reggio Calabria in data 14/07/2011 e notificato in data 30/11/2011 con il quale nei confronti del ricorrente, Agente della Polizia di Stato, è stato sospeso, a decorrere dal 16/02/2011, il trattamento economico, per il presunto superamento, nell’ultimo quinquennio, del periodo massimo di aspettativa;

(con i motivi aggiunti) del Decreto del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, n. 333-D/70291/DIS, datato 23/11/2011 e notificato in data 12/07/2012, con il quale l’Agente della Polizia di Stato OMISSIS è stato dispensato dal servizio, ai sensi dell’art. 71 DPR n. 3/1957, a decorrere dal 17/08/2011, per aver superato il periodo massimo di aspettativa; nonché per l’annullamento di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale rispetto a quello impugnato anche se non espressamente citato.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. - Prefettura di Reggio Calabria, del Ministero dell'Interno e della Questura di Reggio Calabria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2013 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1) Nell’odierno giudizio il sig. OMISSIS, Agente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, impugna con il ricorso principale e con il ricorso per motivi aggiunti i provvedimenti con i quali è stata disposta nei suoi confronti la sospensione dapprima e la dispensa poi dal servizio, per aver superato il periodo massimo di aspettativa.

Espone in fatto che, affetto da gravi patologie che lo rendevano non idoneo al servizio in modo parziale, presentava in data 22/10/2009, 24/10/2009 e 16/06/2011 n. 3 istanze volte ad ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche e delle documentate patologie da cui era affetto, venendo collocato in aspettativa per infermità ai sensi dell’art. 68 del T.U. approvato con DPR 10/01/1957 n. 3.

Le istanze risulterebbero ancora pendenti in istruttoria, in attesa del giudizio da parte della competente Commissione Medico – Ospedaliera e, successivamente, del Comitato di Verifica delle cause di servizio.

Espone inoltre che, prima dell’adozione degli atti impugnati, non sarebbe mai stato sottoposto a visita medica al fine di valutare la sua idoneità all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno lo stesso sarebbe stato giudicato non idoneo per altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

Deduce articolati motivi di censura contro i provvedimenti impugnati, con i quali fa valere l’eccesso di potere e la violazione di legge sotto diversi profili.

Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato che resiste al ricorso ed ai motivi aggiunti di cui chiede il rigetto.

Con ordinanza nr. 59/2012 è stata concessa la misura cautelare della sospensione degli effetti degli atti impugnati.

L’Avvocatura Distrettuale dello Stato ha effettuato in data 7 marzo 2013 il deposito di documenti, che la difesa di parte ricorrente chiede dichiararsi inammissibile per violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a.
Alla pubblica udienza del 10 aprile 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.

2) Preliminarmente va dichiarata la tardività della produzione documentale dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositata il 7 marzo 2013, per violazione dei termini di cui all’art. 73 c.p.a. rispetto all’udienza pubblica del 10 aprile 2013, onde il Collegio non ne tiene conto ai fini della decisione.

Nel merito, il gravame è fondato e si presta ad essere accolto nei seguenti termini.

La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che a norma dell’art. 71 del DPR n. 3/1957 (ai sensi del quale “scaduto il periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità dall’art. 68 e dall’art. 70, l’impiegato che risulti non idoneo per infermità a riprendere servizio è dispensato ove non sia possibile utilizzarlo, su domanda, in altri compiti attinenti alla sua qualifica”) non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l'aspettativa per infermità, ma occorre, come ulteriore requisito, che l'impiegato risulti non idoneo a riprendere il servizio (Cassazione civile sez. lav., 7 settembre 2009, n. 19263), con la conseguenza che “ai sensi degli art. 71, 129 e 130 d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ai fini della dispensa dal servizio di un proprio dipendente per motivi di salute, l'amministrazione deve attenersi ai seguenti principi: a) l'intervenuta scadenza del termine massimo di aspettativa non opera la cessazione del rapporto d'impiego; b) all'impiegato deve essere assegnato un congruo termine per presentare, ove lo creda, le proprie osservazioni; c) l'impiegato deve essere successivamente sottoposto a visita medica collegiale, con lo scopo specifico dell'accertamento della sua inidoneità fisica ai fini della dispensa” (TAR Campania, Napoli, 7 settembre 2006, n. 7968).

Correttamente, dunque, parte ricorrente richiama, per quel che concerne la possibilità di essere utilizzato in altri compiti del personale della Polizia di Stato, il DPR n. 339/1982, il cui art. 1 stabilisce che: “Il personale dei ruoli della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all’assolvimento dei compiti di istituto può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l’infermità accertata ne consenta l’ulteriore impiego. La domanda deve essere presentata al Dipartimento della pubblica sicurezza entro trenta giorni dalla notifica all’interessato del giudizio di inidoneità assoluta”, con applicazione del procedimento di cui agli artt. 129 e 130 del testo unico approvato con DPR 3/1957 (ai sensi dell’art. 9 del medesimo DPR 339/1982 cit.).

Nell’odierna fattispecie non risulta che, prima dell’adozione del provvedimento di dispensa, l’Agente OMISSIS sia stato sottoposto a visita medica e dichiarato assolutamente inidoneo all’assolvimento dei compiti di Istituto, né tantomeno che lo stesso sia stato giudicato non idoneo negli altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

Né può prospettarsi che la dispensa possa essere disposta ai sensi dell’art. 71 cit. in casi diversi da quelli di un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente, ovvero come mera conseguenza di un superamento del periodo di comporto per una somma di inidoneità temporanee: al momento del superamento dei termini massimi di aspettativa, spetta all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 in ordine alla impossibilità di riprendere servizio ed alla possibilità di utilizzare il dipendente in altre mansioni o farlo transitare presso altre PA (e ciò presuppone l’avvenuto accertamento delle condizioni di salute, la comunicazione di tale esito all’interessato, con il conseguente decorso dei termini per domandare il trasferimento, nonché il rispetto delle altre condizioni procedurali di cui agli artt.129 e 130 del TU 3/1957).

Nel caso in esame, la premessa dalla quale muove la motivazione del decreto di dispensa impugnato è esclusivamente quella dell’avvenuto superamento del periodo di comporto, senza altre considerazioni.
Per queste ragioni, il ricorso è fondato e come tale va accolto, conseguendone l’annullamento degli atti impugnati, con espressa salvezza delle ulteriori motivate determinazioni dell’Amministrazione.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Staccata di Reggio Calabria
definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna parte resistente alle spese di lite che liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:
Ettore Leotta, Presidente
Caterina Criscenti, Consigliere
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





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Re: Aspettativa nel quinquennio

Messaggio da panorama »

Per il personale PolStato.
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dispensa dal servizio dell'Agente scelto di Polizia di Stato, per il superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità;
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1) - Il ricorrente, ha replicato evidenziando l’onere, a carico dell’Amministrazione, di verificare la possibilità di un’utilizzazione alternativa del dipendente, ed ha quindi chiesto l’archiviazione del procedimento, o di essere ascoltato personalmente in base all’art. 129 del d.p.r. n. 3/1957 ed essere utilizzato in altri compiti attinenti alla propria qualifica ex art. 71 del d.p.r. n. 3/1957.

2) - Il Ministero dell’Interno, ..... (con la quale l’interessato è stato invitato a presentarsi presso -OMISSIS- ai fini della visita presso la locale Commissione medico ospedaliera), ....., lo ha dispensato dal servizio ..., ed ha respinto la richiesta di essere utilizzato in altre mansioni attinenti alla qualifica posseduta ritenendo che l’invocato art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 non fosse applicabile al personale della Polizia di Stato.

IL TAR di Firenze precisa:

3) - in virtù dell’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 ai fini della dispensa dal servizio non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità, ma occorre anche che il dipendente risulti concretamente non idoneo a riprendere il lavoro (TAR Calabria, Reggio Calabria, I, 4.6.2013, n. 356), mentre gli artt. 6 e 15 del d.p.r. n. 461/2001 impongono la sottoposizione alla visita medica della competente Commissione, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio. Non depone diversamente l’intervenuta abrogazione degli artt. 129 e 130 del d.p.r. n. 3/1957, in quanto l’art. 6, comma 5, del d.p.r. n. 461/2001 continua a prevedere l’assistenza del medico di fiducia alla visita medica di verifica di idoneità al servizio (Cons. Stato, III, 30.5.2013, n. 2936).

4) - Pertanto, alla luce del d.p.r. n. 461/2001 e dell’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 (........), non può ritenersi che la dispensa possa prescindere da un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente ovvero conseguire al mero superamento del periodo massimo di aspettativa, spettando all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 in ordine all’impossibilità di riprendere servizio e di essere adibito ad altre mansioni (TAR Calabria, Reggio Calabria, I, 4.6.2013, n. 356).

Il resto per completezza dell'argomento, leggetelo qui sotto.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 18.. del 2008, proposto dal signor -OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati F. P. e V. P., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Firenze, via L.S. Cherubini n. ..;

contro
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato, e domiciliato per legge presso la stessa in Firenze, via degli Arazzieri n. 4;

per l'annullamento
-del decreto del Direttore Centrale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. ….. del 1° agosto 2008, recante la dispensa dal servizio dell'Agente scelto di Polizia di Stato -OMISSIS--OMISSIS- a decorrere dal 27 dicembre 2007, per il superamento del periodo massimo di aspettativa per infermità;

e per il riconoscimento
del diritto del ricorrente ad essere reintegrato in servizio, ovvero di essere adibito ad altri compiti attinenti alla sua qualifica;

nonché per la condanna
al pagamento delle retribuzioni eventualmente non corrisposte a seguito del provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il ricorrente, agente scelto della Polizia di Stato presso -OMISSIS-, ha ottenuto un periodo di aspettativa per infermità, ai sensi dell’art. 68 del d.p.r. n. 3/1957, a seguito di una -OMISSIS-.

In data 7.7.2008 egli si è visto notificare, tramite l’Autorità consolare italiana di -OMISSIS-, la nota datata 27.5.2008, con la quale il Ministero dell’Interno, Servizio Sovrintendenti, assistenti e agenti, lo ha informato della facoltà di presentare osservazioni in merito al procedimento di dispensa dal servizio avviato nei suoi confronti per superamento del periodo massimo di aspettativa.

L’esponente, con missiva del 15.7.2008, ha replicato evidenziando l’onere, a carico dell’Amministrazione, di verificare la possibilità di un’utilizzazione alternativa del dipendente con -OMISSIS-, ed ha quindi chiesto l’archiviazione del procedimento, o di essere ascoltato personalmente in base all’art. 129 del d.p.r. n. 3/1957 ed essere utilizzato in altri compiti attinenti alla propria qualifica ex art. 71 del d.p.r. n. 3/1957.

Il Ministero dell’Interno, con decreto datato 24.7.2008, richiamate la nota del 22.4.2008 (con la quale l’interessato è stato invitato a presentarsi presso -OMISSIS- ai fini della visita presso la locale Commissione medico ospedaliera), la citata lettera del 27.5.2008 e le osservazioni presentate dal ricorrente, lo ha dispensato dal servizio a decorrere dal 27.12.2007, ed ha respinto la richiesta di essere utilizzato in altre mansioni attinenti alla qualifica posseduta ritenendo che l’invocato art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 non fosse applicabile al personale della Polizia di Stato.

Avverso il predetto decreto ministeriale l’esponente è insorto per i seguenti motivi:
violazione e/o falsa applicazione dell’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957; eccesso di potere per illogicità manifesta, carenza di istruttoria e travisamento dei fatti.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. -OMISSIS- sono stati disposti incombenti istruttori.
Ad esito di tale pronuncia l’Amministrazione ha depositato in giudizio documenti.
Con ordinanza n. …. del 28.1.2009 è stata respinta l’istanza cautelare.
All’udienza del ….. dicembre 2013 la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente, precisato che “solo alcuni degli atti richiamati nella parte motivata del provvedimento impugnato sono stati ritualmente notificati” e che, in particolare, l’invito a presentarsi presso la sala medica della Questura non gli è mai pervenuto, lamenta che il Ministero ha disposto la dispensa senza la verifica delle sue condizioni fisiche, in violazione dell’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957, prescindendo dalle garanzie sancite dall’art. 6 del d.p.r. n. 461/2001 e disattendendo illegittimamente la richiesta di essere adibito a compiti diversi inerenti la qualifica attribuita.

I rilievi sono fondati.

Il Collegio rileva innanzitutto che non risulta dimostrata l’avvenuta notificazione della nota con cui il Ministero ha invitato il deducente a presentarsi presso l’Ufficio sanitario della Questura; al riguardo, infatti, l’Amministrazione ha depositato in giudizio la copia quasi del tutto illeggibile di un documento, dalla quale non sono riconoscibili gli estremi propri della relata di notifica.

Inoltre il Ministero, pur chiamando il ricorrente, con nota del 27.5.2008, a presentare osservazioni, e pur ricevendo dal medesimo la richiesta di essere ascoltato personalmente con l’assistenza di un medico di fiducia e di valutare l’assegnabilità di compiti alternativi attinenti alla qualifica, ha respinto l’istanza sulla base soltanto dell’assunto che “l’art. 20, lettera c, del d.p.r. n. 461/2001 ha abrogato i commi quarto e quinto degli artt. 129 e 130 del d.p.r. n. 3/1957” e che “la richiesta di poter essere utilizzato in altri compiti…ai sensi dell’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 non può essere accolta atteso che la norma invocata non è applicabile al personale della Polizia di Stato”, ed ha quindi decretato la dispensa sul mero presupposto dell’avvenuta ultimazione del periodo massimo di aspettativa.

Al contrario, in virtù dell’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 ai fini della dispensa dal servizio non è sufficiente la scadenza del periodo massimo previsto per l’aspettativa per infermità, ma occorre anche che il dipendente risulti concretamente non idoneo a riprendere il lavoro (TAR Calabria, Reggio Calabria, I, 4.6.2013, n. 356), mentre gli artt. 6 e 15 del d.p.r. n. 461/2001 impongono la sottoposizione alla visita medica della competente Commissione, ai fini dell’accertamento delle condizioni di idoneità al servizio. Non depone diversamente l’intervenuta abrogazione degli artt. 129 e 130 del d.p.r. n. 3/1957, in quanto l’art. 6, comma 5, del d.p.r. n. 461/2001 continua a prevedere l’assistenza del medico di fiducia alla visita medica di verifica di idoneità al servizio (Cons. Stato, III, 30.5.2013, n. 2936).

Pertanto, alla luce del d.p.r. n. 461/2001 e dell’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 (il quale pone a presupposto della cessazione dal servizio per infermità l’inidoneità a riprendere servizio e l’impossibilità di utilizzo, su domanda, in altri compiti), non può ritenersi che la dispensa possa prescindere da un accertamento definitivo dell’inidoneità del dipendente ovvero conseguire al mero superamento del periodo massimo di aspettativa, spettando all’Amministrazione accertare le specifiche condizioni di cui all’art. 71 del d.p.r. n. 3/1957 in ordine all’impossibilità di riprendere servizio e di essere adibito ad altre mansioni (TAR Calabria, Reggio Calabria, I, 4.6.2013, n. 356).

I presupposti della dispensa sanciti dal citato art. 71 non sono stati soppressi dalle disposizioni speciali riguardanti il personale di Polizia: gli artt. 1 e 9 del d.p.r. n. 339/1982 non derogano alla suddetta norma, ma introducono una disciplina di dettaglio in virtù della quale la dispensa dal servizio dell’appartenente alla Polizia di Stato continua a presupporre la valutazione di assoluta inidoneità al servizio d’istituto ed il riconoscimento dell’inidoneità all’assolvimento delle mansioni nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato. Invero, “dal combinato disposto delle norme sopra richiamate emerge con chiarezza che, per applicare la dispensa dal servizio ad un appartenente alla Polizia di Stato, è necessario che lo stesso, giudicato assolutamente inidoneo al servizio d’istituto, venga poi riconosciuto anche non idoneo all’assolvimento dei compiti in altri ruoli della Polizia di Stato o di altre amministrazioni dello Stato” (Cons. Giust. Amm. Sic., 9.8.2010, n. 1064).

In conclusione, il ricorso va accolto e, per l’effetto, deve essere annullato l’impugnato decreto, con conseguente obbligo dell’Amministrazione di sottoporre a visita medica il ricorrente e di valutare la sua idoneità ad altre mansioni attinenti alla qualifica posseduta.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna il Ministero dell’Interno a corrispondere al ricorrente la somma di euro 2.000 (duemila) oltre ad accessori di legge, a titolo di spese di giudizio inclusive di onorari difensivi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
OMISSIS.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno … dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Buonvino, Presidente
Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore
Pierpaolo Grauso, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
fabri.40
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Re: Aspettativa nel quinquennio

Messaggio da fabri.40 »

Salve,
anche io potrei superare i 913 di aspettativa per patologie riconosciute causa di servizio tra le quali una iscritta tab A cat. 8 nell ultimo quinquennio. Molti mi riferiscono che qualora accadesse verrei dispensato dal servizio senza alcuna pensione, ho appena maturato 27 anni di servizio. La domanda che vi pongo e che non mi fa dormire la notte, se è possibile essere dispensati senza aver diritto alla pensione per gli anni maturati di servizio.
Grazie in anticipo.
christian71
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Re: R: Aspettativa nel quinquennio

Messaggio da christian71 »

fabri.40 ha scritto:Salve,
anche io potrei superare i 913 di aspettativa per patologie riconosciute causa di servizio tra le quali una iscritta tab A cat. 8 nell ultimo quinquennio. Molti mi riferiscono che qualora accadesse verrei dispensato dal servizio senza alcuna pensione, ho appena maturato 27 anni di servizio. La domanda che vi pongo e che non mi fa dormire la notte, se è possibile essere dispensati senza aver diritto alla pensione per gli anni maturati di servizio.
Grazie in anticipo.
Salve e benvenuto fabri.40, premetto di non essere proprio espertissimo in materia, ma come diceva Roberto Mandarino nei primi post di questo argomento (nel 2010), dovresti aver diritto alla pensione relativa agli anni di servizio prestati fino ad ora...
Diversamente sarebbe stato se fossi decaduto, per esempio, con 10 anni di servizio, cioè quando non avevi ancora maturato l'anzianità minima pensionabile...se non erro il quel caso avresti cominciato a percepire la relativa quota di pensione al compimento dell'età pensionabile...

Ma comunque prova ad aspettare magari ci sarà qualche utente che confermerà che nulla è cambiato dal 2010 quando Roberto Mandarino aveva dato quelle indicazioni...ma che io sappia nulla è cambiato...

Saluti e in bocca al lupo
Christian
fabri.40
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Re: Aspettativa nel quinquennio

Messaggio da fabri.40 »

Grazie per avermi risposto, oramai vivo nell'incertezza e nella paura, spero che qualcuno del gruppo possa darmi una risposta certa basata da riscontri o circolari in merito.
Ti auguro buone cose.
christian71
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Re: Aspettativa nel quinquennio

Messaggio da christian71 »

fabri.40 ha scritto:Grazie per avermi risposto, oramai vivo nell'incertezza e nella paura, spero che qualcuno del gruppo possa darmi una risposta certa basata da riscontri o circolari in merito.
Ti auguro buone cose.
Buongiorno fabri.40, ho fatto una ricerca in rete per vedere se potevo aiutarti ed ho trovato queste cose che sicuramente ti saranno utili...apri questo link:

http://www.poliziadistato.it/articolo/view/23739/" onclick="window.open(this.href);return false;

al punto 4) dice così:
4) PENSIONE PER INFERMITA'

CHI HA DIRITTO ALLA PRESTAZIONE

I dipendenti della Polizia di Stato che sono dispensati dal servizio per infermità e che hanno un'anzianità di almeno 15 anni di servizio utile, di cui 12 di servizio effettivo.

DECORRENZA: dal giorno successivo a quello della dispensa dal servizio.

COME SI OTTIENE LA PRESTAZIONE: su domanda, da inviare all'INPS Gestione dipendenti pubblici secondo le modalità indicate nelle circolari


n. 333/H/N18 ter del 5 dicembre 2012
n. 333/H/N18 ter del 12 febbraio 2013
n. 333/H/N18 ter del 11 aprile 2013

Copia della predetta domanda dovrà essere trasmessa alla Prefettura - U.T.G. competente.

I dipendenti, che intendano continuare ad avvalersi delle prestazioni creditizie fornite dall'Ente previdenziale, in sede di richiesta della pensione, dovranno chiedere l'adesione al Fondo credito evidenziando la loro scelta all'apposito campo, direttamente nel modulo di richiesta di pensione ordinaria.

COMPETENZA e PAGAMENTO: Dal 1° ottobre 2005 è subentrata alle Prefetture-U.T.G. nella liquidazione dei trattamenti pensionistici. Inoltre, secondo me ti sarà di aiuto anche questa recente sentenza:
Polizia di Stato, dispensa dal servizio per superamento periodo di aspettativa - Sentenza 22 gen 2014.pdf
Se sarai interessato, probabilmente potresti anche transitare nei Ruoli Tecnici delle P.S....prova a chiamare lo 06/4651, è il centralino del Ministero dell'Interno, fatti passare l'Ufficio Pensione o l'ufficio che tratta l'aspettativa o che tratta i transiti nei ruoli tecnici e fatti confermare quanto sopra...

Saluti, in bocca al lupo e buona giornata...
Christian
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Re: Aspettativa nel quinquennio

Messaggio da Udin1962 »

Fabri40, io purtoppo sono esperto del settore, ma vedo che Christian ti ha risposto benissimo, se hai bisogno di delucidazioni contattami pure. Ciao
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