Perdita del grado per arruolamento nella M.M.

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Perdita del grado per arruolamento nella M.M.

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13/01/2014 201400365 Sentenza 1B


N. 00365/2014 REG.PROV.COLL.
N. 08774/2002 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente

SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8774 del 2002, proposto da:
(congruo nr. di ricorrenti – omissis - ), tutti rappresentati e difesi dagli avv. O. P., A. G., con domicilio eletto presso Studio Legale Omissis in Roma, Piazzale Don Giovanni Minzoni, 9;

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento
del provvedimento di applicazione dell’art. 39 comma 15 bis del d. lgs. 196/95 e della conseguente perdita del grado ai sensi degli artt. 60 co. 1, 3 e 61 l. n. 599/54 per arruolamento nella marina militare con 1^ corso complementare marescialli a decorrere dal 25.3.2002.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2013 il dott. Giampiero Lo Presti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo i ricorrenti, tutti vincitori del concorso interno per l’ammissione al 1° Corso Complementare Marescialli della Marina Militare e delle Capitanerie di Porto, indetto con d.m. n. 41/R del 14.11.2000 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale del 21.11.2000, impugnano l’applicazione disposta nei loro confronti della previsione di cui all’art. 39 comma 15 bis del d. lgs. 196/95, con conseguente perdita del grado posseduto nel ruolo di originaria appartenenza.

Assumono i ricorrenti che il bando di concorso non prevedeva la perdita del grado ma la permanenza nel ruolo di appartenenza con il grado rivestito; e che la diversa disposizione menzionata, per la quale i vincitori di concorso ammessi a frequentare i corsi formativi previsti vengono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievo sarebbe stata introdotta con il d.lgs n. 82 del 2001, successivo alla data di pubblicazione del bando di concorso.

Lamentano quindi l’illegittimità dell’applicazione retroattiva della norma sopravvenuta che contrasta con le regole della procedura previste nel bando del concorso, in violazione peraltro della norma di cui all’art. 24 comma 2 dello stesso d.lgs. 82/2001 che fa salvi gli atti, gli effetti prodotti e i rapporti costituiti sulla base delle norme sul reclutamento precedentemente in vigore.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata per resistere al giudizio.

Su istanza dei ricorrenti in epigrafe, che hanno proposto opposizione avverso il decreto di perenzione del ricorso, dichiarando il proprio persistente interesse alla definizione del merito della controversia, alla pubblica udienza straordinaria del giorno 26 novembre 2013 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Il ricorso è infondato.

La norma di cui all’art. 39 comma 15 bis del d. lgs. 196/95, introdotta dall’art. 21 del d. lgs. 28.2.2001 n. 82 introduce regole che riguardano esclusivamente il corso di formazione a cui vengono ammessi i vincitori del concorso interno, prevedendo l’attribuzione della sola qualità di allievo a tutti i partecipanti al corso, provenienti da ruoli diversi, con ordinamenti gerarchici affatto differenti, i quali vengono quindi posti in condizioni di parità per il tempo della frequentazione del corso, salvo poi , in caso di superamento del corso, ad assumere il nuovo grado superiore ed il relativo trattamento economico, ovvero, nel caso di mancato superamento, ad essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito con il computo nell’anzianità di servizio del periodo trascorso come allievi.

Trattandosi di norma, quindi, che disciplina il corso di formazione, e le regole di partecipazione allo stesso, essa ha trovato applicazione ai corsi di formazione avviati dal momento della sua entrata in vigore, come anche al corso frequentato dagli odierni ricorrenti, iniziato soltanto in data 25 marzo 2002.

Infondato è pertanto l’assunto relativo ad una presunta applicazione retroattiva della norma in considerazione della sopravvenienza rispetto alla data di pubblicazione del bando di concorso, atteso che con essa non vengono dettati requisiti di ammissione al concorso o regole sullo svolgimento della procedura concorsuale, bensì una disciplina del grado rivestito durante la frequentazione del corso successivamente al completamento delle operazioni concorsuali di selezione dei militari da ammettere al corso di formazione per l’attribuzione del nuovo grado superiore.

Conclusivamente il ricorso è infondato e va rigettato.

Sussistono comunque giusti motivi per compensare fra le parti le spese di causa, in considerazione della natura della controversia e della novità della questione interpretativa affrontata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2013 con l'intervento dei magistrati:
Elia Orciuolo, Presidente
Giampiero Lo Presti, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/01/2014


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