Interrogazione parlamentare...... INDENNITA COLLAUDO AEROMOB

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jaffiu

Interrogazione parlamentare...... INDENNITA COLLAUDO AEROMOB

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MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 13, commi 7 e 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78 dispone che «Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, è corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa. Il compenso di cui al comma precedente non può superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi»;

la direttiva CL-111 ed. 11 ottobre 2005 regolamenta i «Voli di controllo militare, di collaudo e prove sugli aeromobili dell'Aeronautica Militare»;

la norma tecnica Aer n. 30 della Marina militare del 15 giugno 1995 regolamenta i «Voli collaudo e voli prova»;

le definizioni di «volo di collaudo» e «volo prova» vengono disciplinate in modo differente tra la Marina militare e l'Aeronautica militare;

per effetto delle disposizioni emanate, a parità di collaudo in volo di aeromobili, al personale della Marina militare la previsione di cui all'articolo 13, commi 7 e 8, citata è applicata in modo differente rispetto al personale dell'Aeronautica militare -:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto in premessa e quali iniziative intenda assumere affinché le citate disposizioni siano armonizzate/unificate al fine di evitare l'insorgenza di situazioni di disparità di trattamento nei confronti del personale della Marina militare;

quale sia il numero degli ufficiali, dei sottufficiali, dei graduati e militari di truppa dell'esercito della Marina militare e dell'Aeronautica militare che abbiano preso parte a operazioni di collaudo e quale sia stata l'effettiva spesa per ogni singola forza armata per il pagamento del previsto emolumento.

(4-10915)



MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. - Al Ministro della difesa, al Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione. - Per sapere - premesso che:

l'articolo 28-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, stabilisce inderogabilmente che nelle amministrazioni pubbliche il cinquanta per cento degli incarichi dirigenziali di prima fascia venga attribuito mediante concorso pubblico per titoli ed esami;

il Ministero della difesa, ad avviso dell'interrogante non conformemente alla predetta normativa, avrebbe recentemente conferito i seguenti quattro incarichi da direttore generale: direttore centrale dell'ufficio centrale per le ispezioni amministrative, vice capo di gabinetto del Ministro della difesa, capo del 1o reparto del segretariato generale della difesa, capo del 2o reparto del segretariato generale della difesa;

a tali nomine si aggiungano le due precedenti effettuate circa un anno fa, ossia quelle di direttore generale della direzione generale di commissariato e di servizi generali, e direttore generale della direzione generale per il personale civile, anch'esse effettuate discrezionalmente e senza bandire concorso;

per tutte le indicate nomine, di cui ben quattro a favore di donne, pare non sia stata applicata la rigorosa procedura selettiva basata sulla valutazione comparativa dei curricula dei candidati, al fine di individuare, sulla base del percorso professionale di ciascuno, il dirigente più meritevole;

l'incarico di direttore centrale dell'ufficio per le ispezioni amministrative è stato conferito ad un dirigente posizionato al 72o posto nel ruolo dei dirigenti di 2a fascia del Ministero della difesa di cui al decreto dirigenziale 31 dicembre 2009, il quale è stato prescelto a scapito di concorrenti più anziani nel grado e secondo l'interrogante più meritevoli in quanto a titoli professionali posseduti;

l'incarico di vice capo di gabinetto è stato conferito ad una dirigente posizionata addirittura all'80o posto, scavalcando - senza apparente ragione - candidati più anziani e meritevoli in possesso anche del titolo preferenziale acquisito presso il centro alti studi della Difesa;

la genericità dei criteri generali di cui al decreto ministeriale 5 ottobre 2010 del Ministro della difesa, presumibilmente adattabile ad un gran numero di candidati, non ha consentito di salvaguardare le legittime aspettative di imparzialità e meritocrazia dei possibili candidati; tale decreto, peraltro, è successivo alle prime due nomine ed è stato emesso dopo la pubblicazione dell'avviso di vacanza del posto presso l'ufficio centrale per le ispezioni amministrative e dopo l'acquisizione delle relative istanze prodotte dagli interessati alla nomina;

al fine di garantire il buon andamento e l'efficienza della pubblica amministrazione, la Corte di cassazione con la sentenza n. 19233 del 23 maggio 2007 ha bocciato l'attribuzione discrezionale degli incarichi dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni;

i recenti conferimenti di incarichi dirigenziali di prima fascia presso il Ministero della difesa, hanno originato numerose situazioni di malcontento nei dirigenti civili del dicastero a causa del mancato rispetto di procedure finalizzate alla massima trasparenza ed imparzialità; i medesimi dirigenti, considerato anche la mancata pubblicazione dell'esito delle procedure di nomina, paventano logiche poco chiare che non consentono di ottimizzare le risorse dirigenziali, né di incentivare la meritocrazia -:

se il conferimento degli incarichi di cui in premessa sia stato effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente che espressamente prevede il pubblico concorso al fine di coprire il cinquanta per cento dei posti dirigenziali di prima fascia;

se tutti i possibili candidati siano stati posti in situazione di parità sostanziale di trattamento nella valutazione comparativa dei curricula, e se le nomine scaturiscano da una effettiva procedura selettiva e meritocratica dei concorrenti;

se l'attribuzione degli incarichi in questione sia stata effettuata secondo criteri predefiniti, specifici e dettagliati per ciascun incarico da ricoprire, nel pieno ed assoluto rispetto della vigente normativa;

quali urgenti iniziative si intendano assumere rispetto alle citate problematiche.

(4-10928)


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