SENTENZA PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA PRESCRIZIONE DECENNALE

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aeronatica
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SENTENZA PAGAMENTO LICENZA ORDINARIA PRESCRIZIONE DECENNALE

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Un saluto a tutti.
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.

N. 01780/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01454/2012 REG.RIC.
N. 00450/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1454 del 2012, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino nel cui studio in Milano, via Fontana 18 è elettivamente domiciliato

contro

Ministero della Difesa, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso il cui ufficio in via Freguglia, 1 è ex lege domiciliato
sul ricorso numero di registro generale 450 del 2013, proposto da:
Manlio Mario Davide Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino nel cui studio in Milano, via Fontana 18 è domiciliato

contro

Ministero della Difesa, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso il cui ufficio in via Freguglia, 1 è ex lege domiciliato

quanto al ricorso n. 1454 del 2012:

per l’impugnazione del silenzio dell’Amministrazione della Difesa sulla istanza prodotta in data 9 marzo 2011 per la corresponsione del pagamento del compenso sostitutivo della licenza ordinaria non fruita e spettante per intervenuto congedo, previa concessione dei provvedimenti cautelari urgenti;

quanto al ricorso n. 450 del 2013:

per l’annullamento del provvedimento prot. n.rs6-e/uc/747/p.06.03 in data 30.11.2012, emesso dal Comando del 6° stormo A.M. di Ghedi (BS);

del provvedimento prot. n.m_d.arm002.53771 datato 12.7.2012 emesso dal Comando squadra aerea A.M. di Roma;

del provvedimento prot. n._d.abs001.00221.18 datato 18.12.2012, emesso dal Comando del 6° stormo A.M. di Ghedi (BS);

dell'ordine di pagamento n. 1994 del 17.12.2012;

e di tutti gli atti e provvedimenti presupposti e conseguenti.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO

Il ricorrente, che prestava servizio presso il Ministero della Difesa con il grado di Maresciallo di prima classe, a seguito del collocamento in congedo per inidoneità al servizio, intervenuto per superamento del termine di comporto, dopo un lungo periodo di infermità temporanea determinata da un evento traumatico occorso in servizio, ha proposto all’Amministrazione la richiesta di pagamento del compenso sostitutivo delle licenze ordinarie non fruite nel corso della malattia.

A fronte del silenzio serbato dal Ministero nel rispondere a tale domanda il Maresciallo Ferrario proponeva innanzi a questo Tribunale un giudizio sul silenzio ai sensi dell’art. 117 c.p.a.

Nelle more del giudizio veniva depositato un rapporto informativo, con il quale il Comando Squadra Aerea del Ministero della Difesa ha specificato i giorni di licenza di cui, a suo giudizio, il militare non avrebbe fruito negli anni dal 2006 al 2008, ritenendo, invece, prescritte le pretese relative all’anno 2005.

Con sentenza interlocutoria n. 2510 del 11 ottobre 2012 la Sezione, ritenendo che l’Amministrazione dovesse pronunciarsi formalmente sulla istanza del suo dipendente, ordinava al Ministero di procedere in tal senso individuando i periodi di licenza non fruiti ed alla relativa liquidazione delle spettanze.

Il Ministero dava adempimento alla sentenza con la nota della Aereonautica Militare del 30/11/2012, nella quale si specificava che le ferie non godute ammontavano a 4 giorni per l’anno 2006, 20 giorni per l’anno 2007 e 14 giorni per l’anno 2008. Alla predetta nota faceva seguito l’ordine di pagamento in data 17/12/2012 nel quale veniva liquidata la somma di € 3.255,61.

Avverso i predetti atti il Maresciallo Ferrario ha proposto un successivo autonomo ricorso con il quale ha affermato che il diritto ai compensi sostitutivi dei periodi di congedo ordinario non fruiti nell’anno 2005 non sarebbero caduti in prescrizione e che, per i restanti periodi, i conteggi effettuati dalla p.a. sarebbero apodittici e sforniti di ogni riferimento documentale.

Si è costituita l’Avvocatura distrettuale per resistere al giudizio.

All'udienza pubblica del giorno 26 giugno 2013, relatore il dott. Raffaello Gisondi, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorrente imputa all’Amministrazione di non aver dato prova del fatto che i giorni di licenza non fruita relativamente agli anni 2006 2007 e 2008 siano stati effettivamente quelli indicati nella nota impugnata, ritenendo che essa avrebbe dovuto giustificare le proprie affermazioni mediante la produzione delle lettere di licenza ordinaria e dei registri recanti la annotazione dei periodi di assenza.

Egli afferma, quindi, che, in assenza di prova contraria, il diritto alla liquidazione dei compensi sostitutivi delle licenze non godute andrebbe quantificato in relazione all’intero numero di giornate di licenza ordinaria previsto dalla normativa vigente per il rapporto di lavoro del personale militare del Ministero della Difesa.

I presupposti giuridici da cui muove il ricorso sono, tuttavia, destituiti di fondamento.

Secondo un consolidato indirizzo della Suprema Corte di Cassazione, al quale il Collegio ritiene di aderire, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione della attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento della attività lavorativa in eccedenza rispetto al normale periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo della indennità suddetta (Cass. 22/12/2009, n. 26985 e giurisprudenza richiamata nel corpo della motivazione).

Tale principio vale anche nel caso in cui la ragione del mancato godimento della licenza sia da imputare a malattia o a ricovero, atteso che, pure in questa ipotesi, spetta all’attore dimostrare che la sommatoria dei periodi di assenza per malattia e di quelli lavorativi eccedono i giorni annuali di debito lavorativo.

I principi espressi dalla Suprema Corte appaiono, inoltre, applicabili anche al pubblico impiego non privatizzato atteso che, anche per i lavoratori pubblici non contrattualizzati, la fruizione dei periodi di licenza costituisce un diritto soggettivo rispetto al quale operano, i medesimi oneri probatori valevoli nel campo privatistico.

Con riguardo alle licenze relative all’anno 2005 il Collegio deve, invece, rilevare che l’Amministrazione non ha liquidato al ricorrente nemmeno l’indennizzo per i periodi che essa stessa ha riconosciuto non essere stati fruiti dal Maresciallo Ferrario (si veda il punto n. 3 della nota del 19/7/2012), ritenendolo soggetto a prescrizione quinquennale.

Sul punto, tuttavia, la giurisprudenza ha espresso l’avviso, condiviso dal Collegio, che in tema di pubblico impiego non privatizzato, il termine di prescrizione per chiedere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, a cui si aggiunge anche l'indennità sostitutiva dei riposi settimanali non goduti, è quello ordinario decennale, perché il diritto rivendicato, essendo direttamente correlato a un inadempimento contrattuale del datore di lavoro, ha natura squisitamente risarcitoria (Cass. sez. lavoro, 11.5.2011, n. 10341).

In conclusione il ricorso deve essere respinto per quanto riguarda la domanda di liquidazione di un indennizzo ad un numero di giorni di licenze non godute superiore a quello di 38 giorni individuato nella nota del 6° Stormo della Aereonautica Militare del 30/11/2012, mentre deve essere accolto in relazione all’indennizzo per licenze non godute nell’anno 2005 che l’Amministrazione dovrà liquidare, detraendo dal periodo complessivo spettante al ricorrente n. 12 giorni di ferie godute secondo quanto da essa stessa affermato al punto n. 3 della nota del Comando Squadra Aerea in data 19/7/2012.

Le spese seguono la parziale soccombenza dell’Amministrazione.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, ordinando all’Amministrazione di liquidare l’indennizzo relativo alle licenze ordinarie non godute per l’anno 2005 secondo i criteri di cui in motivazione. Condanna l’Amministrazione intimata alla refusione delle spese di lite che liquida in € 2.000,00, oltre IVA e c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Mariuzzo, Presidente

Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore

Roberto Lombardi, Referendario


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)


SECONDO ME QUESTO E' L'ESEMPIO CHE LE COSE POSSONO CAMBIARE.
UN SALUTO A TUTTI


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