SENTENZA DIRITTO TRANSITO RUOLI CIVILI ANCHE PER DECADUTI

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aeronatica
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SENTENZA DIRITTO TRANSITO RUOLI CIVILI ANCHE PER DECADUTI

Messaggio da aeronatica »

Un saluto a tutti.
Per opportuna conoscenza e divulgazione lasciando a ciascuno le conseguenti valutazioni.



N. 01951/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00138/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 138 del 2013, proposto da:
Manlio Davide Mario Ferrario, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Zaccaglino nel cui studio in Milano, via Fontana, n. 18 è elettivamente domiciliato


contro

Ministero della Difesa, con l'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso il cui ufficio in via Freguglia, 1 è ex lege domiciliato


per l'annullamento

del silenzio dell'Amministrazione della Difesa sull'istanza di transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa prodotta dal ricorrente in data 4.6.2012.




Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Raffaello Gisondi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il ricorrente è stato posto in congedo dal Ministero della Difesa con decreto n. 1336 datato 274.12, notificato in data 22 maggio 2012; a seguito di detto provvedimento, in data 4 giugno 2012, ha proposto istanza per ottenere il transito nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero medesimo ai sensi delle norme vigenti.

Scaduto il termine per la conclusione del procedimento il Maresciallo Ferrario ha adito questo Tribunale con il giudizio previsto dall’art. 117 c.p.a., sostenendo in quella sede che sulla sua domanda si sarebbe formato il silenzio - assenso in forza dell’art. 4 del D.M. 18 aprile 2002.

Nelle more del giudizio l’Amministrazione ha provveduto sulla istanza del militare, rigettandola.

Ad avviso del Ministero, infatti, il transito nei ruoli civili dell’Amministrazione militare potrebbe avvenire solo in costanza di rapporto, mentre il Maresciallo Ferrario avrebbe richiesto l’applicazione di tale misura dopo il suo collocamento in congedo.

Avverso tale provvedimento l’interessato ha formulato motivi aggiunti, sostenendo che la commissione medica che lo aveva a suo tempo visitato, dichiarandolo non idoneo al servizio militare, avrebbe dovuto accertare d’ufficio se sussistessero i presupposti per un suo utile collocamento nei ruoli del personale civile.

Non essendo ciò avvenuto, l’Amministrazione non avrebbe potuto, sic et simpliciter, rigettare la domanda di transito ai ruoli civili, ma avrebbe, invece, dovuto disporre gli accertamenti a ciò propedeutici non compiuti a tempo debito.

Il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 1 del DM 18 aprile 2002 Il personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o non da causa di servizio transita, a domanda, nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo la corrispondenza definita nell'annessa tabella A, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego.

Presupposto affinchè la suddetta previsione normativa possa applicarsi è, quindi, che sia accertata l’impossibilità del militare di continuare a prestare servizio nelle Forze armate a causa del sopravvenire di una infermità invalidante. In tal caso, la stessa commissione medica che esprime il giudizio di non idoneità deve contestualmente accertare se lo stato di salute del dipendente sia compatibile con il suo impiego nei ruoli civili.

Nel caso di specie il Maresciallo Ferrario è stato collocato in congedo non in ragione di un accertamento definitivo circa la sua definitiva inidoneità al servizio presso l’Aereonautica militare, ma in forza del decorrere del periodo massimo di congedo per malattia previsto dalla legge.

In tale ipotesi l’ordinamento non prevede a favore del militare la possibilità di presentare la domanda di transito nei ruoli civili.

Quanto sopra spiega il perché non sia mai stato effettuato alcun accertamento in ordine all’idoneità all’impiego civile del ricorrente, posto che le commissioni mediche che lo hanno di volta in volta visitato non hanno mai accertato la presenza di uno stato invalidante che gli impedisse in via definitiva la continuazione del servizio militare, limitandosi a diagnosticare la necessità di periodi di convalescenza che si sono via via sommati superando il tetto massimo previsto dall’ordinamento.

Peraltro, non sussistendo il presupposto sostanziale per la proposizione della domanda di transito nei ruoli civili, non poteva prodursi alcun silenzio - assenso la cui formazione presuppone la ricorrenza di tutte le condizioni, dei requisiti e dei presupposti richiesti dalla legge (ex multis, Tar Piemonte, Torino, Sez. I 14 gennaio 2011 n. 16;Tar Campania, Napoli, Sez. VIII, 10 settembre 2010 n. 17398; Tar Lazio, Latina 23 febbraio 2010 n. 137).

Il ricorso deve, quindi, essere respinto.

Le spese seguo la soccombenza e si liquidano, in proporzione alla attività difensiva prestata dall’Avvocatura, come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione I di Milano, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite che liquida in € 1.500,00.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:



Francesco Mariuzzo, Presidente

Raffaello Gisondi, Primo Referendario, Estensore

Angelo Fanizza, Referendario







L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

CI SARA' UN SEGUITO.
UN SALUTO A TUTTI


rocco61
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Re: SENTENZA DIRITTO TRANSITO RUOLI CIVILI ANCHE PER DECADUT

Messaggio da rocco61 »

ho letto questa sentenza.
ma se io sono decaduto a dicembre 2014 (730 gg) perché la mia amm.ne mi manda a giugno 2015 alla cmo per la idoneità o meno al transito ruoli civili? c'e' qualcosa che non va? o e' normale.-grazie
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