riforma e poi?
riforma e poi?
Messaggio da sprite1000 »
Salve, ho un dubbio al quale gradirei delucidazioni da chi ne sa + di me........
sono prossimo a visita presso CMO dopo 5 mesi di convalescenza datami dalla stessa CMO, nel frattempo ho presentato causa di servizio che avra' i suoi tempi di risoluzione.....cosa succede se la CMO mi riforma? e successivamente mi verra' concessa la causa di servizio?
grazie per le risposte.....
sono prossimo a visita presso CMO dopo 5 mesi di convalescenza datami dalla stessa CMO, nel frattempo ho presentato causa di servizio che avra' i suoi tempi di risoluzione.....cosa succede se la CMO mi riforma? e successivamente mi verra' concessa la causa di servizio?
grazie per le risposte.....
riforma e poi?
Messaggio da sprite1000 »
Salve, ho un dubbio al quale gradirei delucidazioni da chi ne sa + di me........
sono prossimo a visita presso CMO dopo 5 mesi di convalescenza datami dalla stessa CMO, nel frattempo ho presentato causa di servizio che avra' i suoi tempi di risoluzione.....cosa succede se la CMO mi riforma? e successivamente mi verra' concessa la causa di servizio?
grazie per le risposte.....
sono prossimo a visita presso CMO dopo 5 mesi di convalescenza datami dalla stessa CMO, nel frattempo ho presentato causa di servizio che avra' i suoi tempi di risoluzione.....cosa succede se la CMO mi riforma? e successivamente mi verra' concessa la causa di servizio?
grazie per le risposte.....
Re: riforma e poi?
Sprite dopo la riforma vi è la pensione, oppure se la commissione lo ritiene opportuno(dipende dalla patologia)si puo' transitare nel ruolo degli impiegati civili.sprite1000 ha scritto:Salve, ho un dubbio al quale gradirei delucidazioni da chi ne sa + di me........
sono prossimo a visita presso CMO dopo 5 mesi di convalescenza datami dalla stessa CMO, nel frattempo ho presentato causa di servizio che avra' i suoi tempi di risoluzione.....cosa succede se la CMO mi riforma? e successivamente mi verra' concessa la causa di servizio?
grazie per le risposte.....
Per la causa di servizio nessuno puo' saperlo.
Sarebbe meglio dare più notizie possibili (patologie, anni serviziogrado, ecc., cosi' è difficile dare risposte.
un saluto.
Per Aspera ad Astra!!!!
Re: riforma e poi?
Messaggio da sprite1000 »
Ciao Lino, grazie per la risposta..... la domanda e' : avendo una causa di servizio in corso e non sapendo appunto l'esito visto i tempi biblici, la CMO come si comporta?
1) attende l'esito della riforma?
2) riforma con possibilita' di passaggio ai ruoli civili? in questo caso se si accetta si rinuncia anche alla causa di servizio?
oppure?
ciao
1) attende l'esito della riforma?
2) riforma con possibilita' di passaggio ai ruoli civili? in questo caso se si accetta si rinuncia anche alla causa di servizio?
oppure?
ciao
Re: riforma e poi?
La CMO riforma a prescindere che tu abbia cause di servizio in corso o meno, tranquillo passando ai ruoli civili la tua causa di servizio non viene cancellata poi come detto da Lino , se non indiscreto , se ci fornisci qualche elemento in più per darti una risposta più precisa.
PS: mia situazione: 1 Mllo riformato a fine 2009 con causa di servizio ,2, riconosciute dal comitato a Roma e 2 in fase di riconoscimento uscito con 37 anni di contributi eppure alla CMO mi hanno chiesto se intendevo passare nei ruoli civili ......la mia risposta ma andate a......ciao Mikele
PS: mia situazione: 1 Mllo riformato a fine 2009 con causa di servizio ,2, riconosciute dal comitato a Roma e 2 in fase di riconoscimento uscito con 37 anni di contributi eppure alla CMO mi hanno chiesto se intendevo passare nei ruoli civili ......la mia risposta ma andate a......ciao Mikele
Re: riforma e poi?
Giustamente, senza maggiori dettagli, si può solo dare una risposta generica, comunque in linea di massima, la CMO valuta l'idoneità o meno al servizio militare incondizionato, questo a prescindere dalle eventuali domande di riconoscimento di malattie dipendenti da causa di servizio. Nell'ambito della propria autonomia, può decidere se è inidoneo a qualsiasi attività lavorativa, oppure se è possibile un passaggio ai "ruoli civili"; in linea di massima posso dire che, a meno che le patologie non siano estreme, la CMO tende a far sforare il limite dei 730 giorni di aspettativa per malattia nell'arco del quinquennio, in modo che il militare ha comunque diritto alla pensione (l'unica differenza starebbe nel fatto che, di solito, non riconoscono i sei scatti anticipati).
Se si hanno altre malattie riconosciute si dipendenti da causa di servizio, la CMO è tenuta a valutarle per la concessione della pensione privilegiata; dopo che si viene riformati, se non sbaglio, si ha diritto a tre mesi di stipendio intero e poi alla pensione.
Per quanto riguarda eventuali domande di riconoscimento di malattie dipendenti da causa di servizio, queste seguono normalmente il loro corso, per cui alla fine dell'iter previsto se ci dovesse essere un responso positivo, si potrà richieder l'equo indennizzo e/o la pensione privilegiata se non già concessa.
Se si hanno altre malattie riconosciute si dipendenti da causa di servizio, la CMO è tenuta a valutarle per la concessione della pensione privilegiata; dopo che si viene riformati, se non sbaglio, si ha diritto a tre mesi di stipendio intero e poi alla pensione.
Per quanto riguarda eventuali domande di riconoscimento di malattie dipendenti da causa di servizio, queste seguono normalmente il loro corso, per cui alla fine dell'iter previsto se ci dovesse essere un responso positivo, si potrà richieder l'equo indennizzo e/o la pensione privilegiata se non già concessa.
Re: riforma e poi?
la CMO tende a far sforare il limite dei 730 giorni di aspettativa per malattia
E' molto raro di solito non superano l'anno esperienza personale....
Nell'ambito della propria autonomia, può decidere se è inidoneo a qualsiasi attività lavorativa, oppure se è possibile un passaggio ai "ruoli civili";
Nel caso di riforma , a meno di particolari patologie , ti fanno comunque idoneo ai ruoli civili e se non hai gli anni utili a pensione ti conviene farlo....
dopo che si viene riformati, se non sbaglio, si ha diritto a tre mesi di stipendio intero e poi alla pensione.
Più precisamente vieni gestito per 3 mesi , è il tempo che occore per il disbrigo della pratica, dal tuo reparto passati i tre mesi dovresti se tutto è andato liscio cominciare a percepire la pensione e contemporaneamente si dovrebbe ricever la tanto agognata Cassa Sottufficiali , non ricordo come si chiama adesso, e la liquidazione.
Malcom
E' molto raro di solito non superano l'anno esperienza personale....
Nell'ambito della propria autonomia, può decidere se è inidoneo a qualsiasi attività lavorativa, oppure se è possibile un passaggio ai "ruoli civili";
Nel caso di riforma , a meno di particolari patologie , ti fanno comunque idoneo ai ruoli civili e se non hai gli anni utili a pensione ti conviene farlo....
dopo che si viene riformati, se non sbaglio, si ha diritto a tre mesi di stipendio intero e poi alla pensione.
Più precisamente vieni gestito per 3 mesi , è il tempo che occore per il disbrigo della pratica, dal tuo reparto passati i tre mesi dovresti se tutto è andato liscio cominciare a percepire la pensione e contemporaneamente si dovrebbe ricever la tanto agognata Cassa Sottufficiali , non ricordo come si chiama adesso, e la liquidazione.
Malcom
Re: riforma e poi?
Sia ben chiaro che la mia non vuole essere assolutamente una polemica, ma nella mia risposta, mi sono attenuto a quella che era la mia situazione personale che è stata descritta nel seguente thread:
http://forum.grnet.it/viewtopic.php?f=60&t=1790" onclick="window.open(this.href);return false;
Per quanto riguarda il fatto che le CMO tendano a far sforare i 730 giorni di aspettativa per motivi di salute, è una affermazione che non è mia, ma che mi hanno riferito proprio alcuni colleghi di stanza alla CMO di Caserta, chiarendomi, anzi che tali erano le direttive ricevute (le mie patologie, tuttavia, apparivano sufficientemente gravi da giustificare una riforma anticipata).
Per quanto riguarda, invece l'assegnazione ai ruoli civili, se la CMO dovesse esprimersi in tal senso, appare evidente che non risulterebbe rispettato l'assunto di "totale inabilità" previsto dalla legge 335/95 art 2 comma 12, per cui, condivido il fatto che se non sono stati raggiunti i requisiti per la pensione, convenga accettare i ruoli civili, restando sempre l'opportunità, di richiedere poi successivamente la pensione di inabilità (se ve ne sono i presupposti) seguendo il presente thread:
http://forum.grnet.it/viewtopic.php?f=60&t=2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Per quanto riguarda i tre mesi, non ricordo dove, ma credo che fosse espressamente previsto per legge, ma poi alla fine non cambia assolutamente nulla.
http://forum.grnet.it/viewtopic.php?f=60&t=1790" onclick="window.open(this.href);return false;
Per quanto riguarda il fatto che le CMO tendano a far sforare i 730 giorni di aspettativa per motivi di salute, è una affermazione che non è mia, ma che mi hanno riferito proprio alcuni colleghi di stanza alla CMO di Caserta, chiarendomi, anzi che tali erano le direttive ricevute (le mie patologie, tuttavia, apparivano sufficientemente gravi da giustificare una riforma anticipata).
Per quanto riguarda, invece l'assegnazione ai ruoli civili, se la CMO dovesse esprimersi in tal senso, appare evidente che non risulterebbe rispettato l'assunto di "totale inabilità" previsto dalla legge 335/95 art 2 comma 12, per cui, condivido il fatto che se non sono stati raggiunti i requisiti per la pensione, convenga accettare i ruoli civili, restando sempre l'opportunità, di richiedere poi successivamente la pensione di inabilità (se ve ne sono i presupposti) seguendo il presente thread:
http://forum.grnet.it/viewtopic.php?f=60&t=2649" onclick="window.open(this.href);return false;
Per quanto riguarda i tre mesi, non ricordo dove, ma credo che fosse espressamente previsto per legge, ma poi alla fine non cambia assolutamente nulla.
Re: riforma e poi?
Giusto per completezza, ricordavo di una circolare dell'INPDAP che ho trovato nei meandri del mio pc: Circolare 18.9.2009 n. 18.
La circolare in questione al punto 3.3 chiarisce:
3.3. Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale della Guardia di Finanza dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico).
Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al personale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per il personale Ispettori e Sovrintendenti; art. 18 legge n. 833/1961 per il personale Appuntati e Finanzieri).
Conseguentemente, la pensione, pur avendo decorrenza giuridica dalla data di cessazione, avrà decorrenza economica a partire dal IV mese successivo la cessazione stessa.
Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per le quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
Naturalmente si parla di G.di F. ma credo che sia valida per tuttele amministrazioni gestite dall'INPDAP.
La circolare in questione al punto 3.3 chiarisce:
3.3. Requisiti per il diritto alla pensione derivante da infermità
Il personale della Guardia di Finanza dispensato dal servizio per infermità dipendenti o non da causa di servizio ha diritto al trattamento pensionistico qualora abbia raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo (articolo 52,comma 1, del Testo unico).
Si rende opportuno precisare che in base all’articolo 40, comma 1, del Testo unico, il servizio utile è costituito dal servizio effettivo con l’aggiunta degli aumenti derivanti da maggiorazione dei servizi o di periodi computabili in base alle disposizioni vigenti.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di stato giuridico, dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al personale gli interi assegni spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza (art. 37, legge n. 113/1954 per il personale Ufficiali; art. 29 della legge n. 599/1954 per il personale Ispettori e Sovrintendenti; art. 18 legge n. 833/1961 per il personale Appuntati e Finanzieri).
Conseguentemente, la pensione, pur avendo decorrenza giuridica dalla data di cessazione, avrà decorrenza economica a partire dal IV mese successivo la cessazione stessa.
Per completezza di esposizione si precisa che anche nei confronti del personale in esame trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Pertanto, nella ipotesi in cui la cessazione dal servizio sia imputabile ad infermità non dipendente da causa di servizio, per le quale gli interessati si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all’atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. Ai fini del riconoscimento del diritto della suddetta pensione di inabilità è richiesto il possesso di un’anzianità contributiva minima di cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente la decorrenza della pensione d’inabilità.
Naturalmente si parla di G.di F. ma credo che sia valida per tuttele amministrazioni gestite dall'INPDAP.
Re: riforma e poi?
Messaggio da sprite1000 »
Grazie per le risposte, ma di un tipo di riforma detta riforma parziale di cui spesso sento parlare mi sapete dire di cosa si tratta?
Re: riforma e poi?
Riforma parziale, dovrebbe equivalere ad un tab "A" cat. quinta massima secondo cui non sei più abile a determinati compiti, quindi ti trattengono in servizio cob compiti ridotti, ad esempio in ufficio.
Però non so essere più preciso.
Però non so essere più preciso.
Re: riforma e poi?
maxleon ha scritto:Riforma parziale, dovrebbe equivalere ad un tab "A" cat. quinta massima secondo cui non sei più abile a determinati compiti, quindi ti trattengono in servizio cob compiti ridotti, ad esempio in ufficio.
Però non so essere più preciso.
....DI SOLITO E' COSI' COME DICI TU, MA CMQ DIPENDE DALLA PATOLOGIA E SE E' VERO CHE E' STATA ASCRITTA
ALLA 5^ CAT. TAB.A, SI VIENE RIFORMATI.- CIAO
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