TRATTAMENTO ECONOMICO "PERMAN. NON IDONEO IN MODO PARZIALE"

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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alessio
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TRATTAMENTO ECONOMICO "PERMAN. NON IDONEO IN MODO PARZIALE"

Messaggio da alessio »

BUONGIORNO AVVOCATO LE RIASSUMO LA MIA STORIA IN BREVE:
ERO UN VOLONTARIO IN SPE DELL 'EI.ORA SONO IN ATTESA DI TRANSITO NEI RUOLI CIVILI.
A MARZO 2008 SONO STATO GIUDICATO "PERMANENTEMENTE NON IDONEO IN MODO PARZIALE"
COME PREVISTO DAL DPR 171 DEL 2007 ART 12 SONO STATO COLLOCATO IN ASPETTATIVA "SPECIALE" FINO AL GIORNO DELLA NOTIFICA (NEGATIVA)SULLA CAUSA DI SERVIZIO 06/02/2010 (DATA QUINDI DELLA RIFORMA ASSOLUTA). HO SEMPRE PERCEPITO LO STIPENDIO IN MISURA INTERA.
A MAGGIO 2009 MI ARRIVA UNA LETTERA DOVE IL MIO COMANDO DICE CHE A MENTE DI UNA CIRCOLARE DI 06/2007 NON MATURO INCREMENTI STIPENDIALI A PARTIRE DALLA DATA IN CUI SONO PASSATO IN FORZA POTENZIALE E DISPONE IL RECUPERO DI VACANZA CONTRATTUALE E IMP AGG PENSIONABILE X I PREGRESSI ANNI.
IN POCHE PAROLE MI HANNO DETTO CHE NN MI TOCCANO GLI AUMENTI DEL CONTRATTO DI LAVORO 2008/2009-
ORA IO QUESTA CIRCOLARE DA LORO MENZIONATA NON L'HO LETTA MA IL DPR 171 2007 E' PIU' RECENTE RISPETTO ALLA LOROO CIRCOLARE.INFATTI ALL' ART 12 CITA:
2. Il personale militare, giudicato permanentemente non idoneo al
servizio in modo parziale, permane ovvero e' collocato in aspettativa
fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di
servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non
idoneita', anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa
vigente. Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento
piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita' sino alla
pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio
della lesione subita o dell'infermita' contratta, competono gli
emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel
caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio
e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della
stessa amministrazione o in altre amministrazioni, previste
dall'articolo 14, comma 5 della legge 28 luglio 1999, n. 266, sono
ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al
diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme
corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa.
Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul
riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il
ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa.
Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di
aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del
predetto limite massimo.
A MIO PARERE FINO ALLA DATA DELLA RIFORMA ASSOLUTA CHE CORRISPONDE A QUELLA DELLA NOTIFICA DELLA CAUSA DI SERVIZIO (06/02/2010) DOVREI PERCEPIRE I MEDESIMI INCREMENTI STIPENDIALI DEI COLLEGHI IN SERVIZIO.
LE CHIEDO LUMI IN MERITO.
CORDIALI SALUTI AVVOCATO
ALEX


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