sospensione precauzionale dal servizio

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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maxleon
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sospensione precauzionale dal servizio

Messaggio da maxleon »

Per un procedimento penale un conoscente appartenente alla Guardia di Finanza, col grado di Brigadiere è attualmente agli "arresti domiciliari" ed è stato, quindi posto in stato di sospensione precauzionale dall'impiego a titolo obbligatorio con decorrenza 23 aprile 2010, ma in data 5 luglio 2010 è stata notificata la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo per la sospensione precauzionale dal servizio a titolo discrezionale, artt. 7 ed 8 L. 241 provvedimento (tra l'altro senza alcuna lettera di accompagnamento e senza protocollo) che è stato notificato in data 19 ottobre 2010 ed a valersi retroattivamente dal mese di settembre (non ricordo la data) all'uopo si osserva:

1) Poichè la sospensione precauzionale dall'impiego a titolo obbligatorio è correlato allo stato di restrizione della libertà personale, ed è appunto un obbligo della P.A., come è possibile che sia stato emesso un provvedimento di sospensione a titolo discrezionale????

2) nella comunicazione per l'avvio del procedimento amministrativo è stato indicato che lo stesso doveva essere ultimato entro 90 giorni dalla notifica, tuttavia l'atto di sospensione a titolo discrezionale non è protocollato, nè è accompagnato da una lettera di trasmissione che ne attesti la data certa, quindi cosa conta per la chiusura del procedimento??? La data di notifica o quella con cui si DICHIARA essersi concluso il procedimento???

Questo perchè nel caso in cui sia valida la data di notifica il procedimento in questione sarebbe stato concluso oltre il periodo dei 90 giorni... termine che si sa essere perentorio con l'avvento della L nr. 69/2009;

3) Oltre l'eventuale illeggittimità di cui al punto 1) Il provvedimento di sospensione discrezionale produce effetti giuridici??

Sarei infinitamente grato se nella risposta fossero indicate anche fonti normative ed eventuali questioni di illegittimità-nullità o altro che possano essere utili.

Grazie in anticipo.


maxleon
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Re: sospensione precauzionale dal servizio

Messaggio da maxleon »

Egr. Avv. Le sarei grato se volesse prendere in considerazione la mia richiesta al più presto, dovendo il mio conoscente, produrre al più presto ricorso al competente TAR e non volendo, quindi escludere ogni possibile ragionevole causa di nullità- illegittimità.
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Avv. Giorgio Carta
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Re: sospensione precauzionale dal servizio

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Come lei correttamente ha rilevato, la sospensione obbligatoria è effetto diretto dello stato di detenzione del militare interessato, mentre quella facoltativa è l'effetto di una valutazione discrezionale dell'Amministarzione in riferimento all'opportunità del mantenimento in servizio del dipendente mentre questi è sottoposto a procedimento penale.
I due istituti, quindi, hanno presupposti diversi e sono cumulabili in riferimento al medesimo caso.
Evidentemente, l'Amministrazione sta valutando se mantenere lo stato di sospensione per l'epoca in cui saranno cessate le misure cautelari detentive.
L'avvio del procedimento di perfeziona per l'interessato al momento della notifica (a prescindere dall'indicazione o mendo di data e numero di protocollo), onde è da allora che decorre il termine di conclusione dl procedimento.
Saluti,
Avv. Giorgio Carta
maxleon
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Re: sospensione precauzionale dal servizio

Messaggio da maxleon »

Egr. Avvocato, La ringrazio per la risposta, ma volevo precisare solo una cosa per la quale, forse, sono stato poco chiaro nel formulare la richiesta e cioè, che il provvedimento di sospensione cautelare a titolo discrezionale è già stato emesso, mentre era ancora vigente quello di sospensione obbligatorio. Ora, a parte il fatto che comunque è stato notificato oltre i termini previsti (ed è noto che i termini fissati dalla L.241 sono perentori dopo l'entrata in vigore della L. nr.69/2009), sono pienamente cosciente che i due provvedimenti possono essere cumulati, a patto, però (credo) che il provvedimento ultimo di sospensione cautelare a titolo discrezionale abbia valore ultrattivo a decorrere dalla data in cui il soggetto passivo riacquista la libertà personale, (invece quello impugnato si riferisce al periodo in cui il destinatario è ancora agli arresti domiciliari) in questo caso però, a mio parere, la P.A. ha inteso adottare un provvedimento discrezionale senza averne ancora la facoltà, in tale circostanza, infatti, il provvedimento cautelare, andrebbe, di fatto ad annullare, la precedente disposizione per la sospensione obbligatoria sostituendola con una dello stesso tipo, ma discrezionale, in tal modo la P.A. si è sottratta ad uno specifico obbligo di legge.

A mio avviso, nel caso della sospensione obbligatoria, l’amministrazione è tenuta ad adottare un atto vincolato nei modi e nei contenuti, senza che possa esercitare nessun tipo di valutazione discrezionale sul caso. Tale limite appare superato solo nel momento in cui il dipendente riacquista la libertà personale.
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