ricorso al tar per riammissione in s.p.e.

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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dotthouse
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ricorso al tar per riammissione in s.p.e.

Messaggio da dotthouse »

Egr. Avv. Carta ,

sono un ufficiale medico militare congedato a domanda circa un anno fa, attualmente facente
parte delle forze di complemento.

A distanza di un anno circa dall'ottenimento del congedo ho presentato al ministero difesa
una domanda volta di riammissione in servizio permanente effettivo; la medesima ha pero' avuto
esito negativo.

Contestualmente al diniego di riammissione mi e' stato esplicitato il diritto di
ricorso al TAR.

Le chiedo, in base alla Sua grande esperienza, se esiste un appiglio per portare avanti e positivamente
la procedura di ricorso, tenuto conto che anche nel c.a. l’amministrazione difesa ha bandito un concorso
volto all'arruolamento di personale medico.

Per ora so per certo solo che nell’anno 2000 c’è stato un caso simile riguardante un ufficiale
del corpo sanitario (non medico) il quale, a seguito di ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale Liguria è stato riammesso con una sentenza che allo stato
attuale non si riesce a trovare pur avendo gli estremi.
La ringrazio anticipatamente.

In attesa di una sua risposta,
porgo cordiali saluti.


silversky

Re: ricorso al tar per riammissione in s.p.e.

Messaggio da silversky »

Buongiorno,
sono un ex Maresciallo della Guardia Costiera, che per gravi motivi familiari è stato costretto, come lei a doversi congedare. Ho fatto domanda per la riammissione in servizio permanente.
Il diniego del Ministero Difesa fonda le sue ragioni nel fatto che il Codice Militare non prevede la riammissione in servizio permanente. Il Ministero mi permette però di ricorrere al TAR.
Volevo chiederle se è venuto a conoscenza di qualche norma di legge che possa sostenere la mia, come anche la sua, richiesta e/o qualche sentenza già espressa dal TAR in merito.
La ringrazio anticipatamente.
finalmente

Re: ricorso al tar per riammissione in s.p.e.

Messaggio da finalmente »

dotthouse ha scritto:Egr. Avv. Carta ,

sono un ufficiale medico militare congedato a domanda circa un anno fa, attualmente facente
parte delle forze di complemento.

A distanza di un anno circa dall'ottenimento del congedo ho presentato al ministero difesa
una domanda volta di riammissione in servizio permanente effettivo; la medesima ha pero' avuto
esito negativo.

Contestualmente al diniego di riammissione mi e' stato esplicitato il diritto di
ricorso al TAR.

Le chiedo, in base alla Sua grande esperienza, se esiste un appiglio per portare avanti e positivamente
la procedura di ricorso, tenuto conto che anche nel c.a. l’amministrazione difesa ha bandito un concorso
volto all'arruolamento di personale medico.

Per ora so per certo solo che nell’anno 2000 c’è stato un caso simile riguardante un ufficiale
del corpo sanitario (non medico) il quale, a seguito di ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale Liguria è stato riammesso con una sentenza che allo stato
attuale non si riesce a trovare pur avendo gli estremi.
La ringrazio anticipatamente.

In attesa di una sua risposta,
porgo cordiali saluti.
Egregio Dotthause-
Purtroppo Lei non può essere più riammesso a seguito della sua domanda di dimissioni accettatate dalla sua amministrazione- I Giudici del lavoro hanno accolto il ricorso del dipendente,in quanto al momento della presentazione della domanda era affetto da una forte depressione_( forse Lei fa riferimento a questa sentenza)

Potrebbe tentare questa via,se dispone di certificazione medica attestante tale patologie-
Altrimenti potrebbe fare una nuova domanda di partecipazione a concorso di arruolamento,qualora avrebbe ancora i requisiti anagraficiper la partecipazione al bando di concorso-
finalmente

Re: ricorso al tar per riammissione in s.p.e.

Messaggio da finalmente »

silversky ha scritto:Buongiorno,
sono un ex Maresciallo della Guardia Costiera, che per gravi motivi familiari è stato costretto, come lei a doversi congedare. Ho fatto domanda per la riammissione in servizio permanente.
Il diniego del Ministero Difesa fonda le sue ragioni nel fatto che il Codice Militare non prevede la riammissione in servizio permanente. Il Ministero mi permette però di ricorrere al TAR.
Volevo chiederle se è venuto a conoscenza di qualche norma di legge che possa sostenere la mia, come anche la sua, richiesta e/o qualche sentenza già espressa dal TAR in merito.
La ringrazio anticipatamente.
Identica risposta anche per Lei-
Il Ministero ha l'obbligo quando emetto un decreto di diniego di scrivere a quale autorità si può ricorrere-
Non significa fare ricorso al T.A.R. e si vince-
finalmente

Re: ricorso al tar per riammissione in s.p.e.

Messaggio da finalmente »

Egregio Dottorhause-
La risposta di prima era riferita ad un impiegato di banca-
Si legga questo parere del Consiglio di Stato,che forse uno spiraglio al suo quesito c'è-
auguri-

Consiglio di Stato

Adunanza della Sezione terza del 5 dicembre 2000



N° Sezione 2055/2000

Oggetto

Ministero delle finanze. Quesito concernente la riammissione in servizio di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza collocati in congedo a domanda, ai sensi degli artt. 42 e 81 del R.D. 3 gennaio 1926, n. 126.



La Sezione

Vista la relazione prot. n. 335748, in data 8 novembre 2000, pervenuta il successivo 27 novembre , con la quale il Ministero delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all'argomento indicato in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore Cons. Pier Luigi Lodi;

Premesso:

Riferisce l’Amministrazione che si è posto il caso di ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, anche abilitati al pilotaggio d'aeroplano, già collocati in congedo a domanda, i quali chiedono di essere riammessi in servizio pur avendo oltrepassato i limiti di età previsti dal regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, che ha approvato il regolamento organico della Guardia di finanza, ossia trenta anni, ovvero trentacinque anni quando non sia trascorso un anno dall'avvenuto congedo.

Limiti analoghi (ventotto anni ovvero trentacinque anni quando non sia trascorso più di un anno dal collocamento in congedo) sono stabiliti per la riammissione in servizio dei sottufficiali e del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri" della Guardia di finanza posti in congedo a domanda.

La legge 10 aprile 1954, n. 113, recante lo stato giuridico degli ufficiali, non conterrebbe invece norme relative all'istituto della riammissione degli ufficiali cessati dal servizio a domanda, e mancherebbero, comunque, norme in materia di riammissione in servizio riguardanti specificamente il ruolo degli ufficiali della Guardia di finanza.

Per il personale della Polizia di Stato, invece, ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, è espressamente prevista la possibilità di riammissione in servizio, subordinata soltanto alla vacanza del posto, secondo quanto stabilito dall'art. 132 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

La possibilità di applicazione dell'istituto della riammissione in servizio anche agli ufficiali del Corpo è stata, peraltro, di recente affermata in un parere relativo ad un ricorso straordinario espresso dalla Sezione Terza del Consiglio di Stato (n. 283 del 15 giugno 1999).

A giudizio dell'Amministrazione sussisterebbero, comunque, rilevanti ragioni di pubblico interesse per l'accoglimento, ove possibile, delle istanze di riammissione in servizio degli ufficiali di cui sopra, specie nell'ipotesi di ufficiali in possesso di particolari specializzazioni.

Si chiede, pertanto, al Consiglio di Stato un chiarimento in ordine alla conformità a diritto, in mancanza di una specifica previsione normativa, della riammissione in servizio degli ufficiali del Corpo - ferma restando la condizione della sussistenza di posti disponibili nel grado - anche oltre il limite d'età di trentacinque anni, analogamente a quanto previsto per il personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile.

Considerato:

L'Amministrazione delle finanze pone il problema della possibilità di riammissione in servizio degli ufficiali del Corpo della Guardia di Finanza, ferma restando la condizione della sussistenza di posti disponibili nel grado, tenuto conto, da un lato, delle esigenze operative dei reparti e della grave carenza di effettivi con particolari specializzazioni e, dall'altro lato, della rilevata scarsa chiarezza della normativa vigente in materia.

Osserva la Sezione che la legge 10 aprile 1954, n. 113, che disciplina lo stato degli ufficiali delle Forze armate, delinea per tale categoria di militari una condizione del tutto peculiare, prevedendo il mantenimento da parte di essi di una serie di obblighi di servizio e delle prerogative del grado anche dopo la cessazione dal servizio permanente, pure nell'ipotesi di collocamento in congedo assoluto per infermità (cfr. in ispecie gli artt. 3 e 66).

Ciò si pone in evidente correlazione con le fondamentali funzioni di difesa demandate agli appartenenti ai Corpi militari, che debbono essere sempre espletate nel caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze operative dei Corpi medesimi, restando perciò sostanzialmente immutata, nel tempo, l’appartenenza del singolo ufficiale al Corpo in cui ha prestato servizio attivo.

L'Amministrazione riferente non precisa la posizione attualmente ricoperta dagli ufficiali che si intenderebbe riammettere in servizio; trattandosi, peraltro, di personale già facente parte della componente aerea della Guardia di finanza, e quindi presumibilmente di ufficiali in servizio permanente cessati dal servizio a domanda con limitata anzianità di servizio, è da ritenere che essi risultino ora collocati nella categoria degli ufficiali di complemento, ai sensi dell'art. 43, comma 2, della citata legge n. 113 del 1954.

Trattasi di ufficiali che, in base a quanto espressamente disposto dall'art. 58 della medesima legge, sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata, e che, in base al successivo art. 59, lettera "b", hanno tra l'altro l'obbligo di servizio di "rispondere ... alle chiamate per speciali esigenze o per soddisfare a particolari condizioni...".

Per la categoria degli ufficiali in congedo è poi generalmente stabilito dall'art. 50 della legge in parola che il singolo ufficiale, oltre che d’autorità "può anche essere richiamato a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi circostanza e per qualunque durata".

La particolare connotazione del rapporto intercorrente tra gli ufficiali ed il Corpo di appartenenza induce quindi a ritenere che la disciplina sulla riammissione in servizio dettata dagli artt. 42 e 81 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante il regolamento organico per la Guardia di finanza, non sia in effetti incompatibile con le norme generali di stato attualmente applicabili a tale categoria di militari, come osservato da questa stessa Sezione con precedente parere n. 283 del 15 giugno 1999.

Appare, invece, non più coerente con le anzidette le norme generali la limitazione connessa all'età (di trenta o trentacinque anni) che ai sensi del citato art. 42 condizionava l'esercizio della facoltà in parola, trattandosi di limitazione che non appare più giustificata dalle esigenze operative prese in considerazione dalle ripetute norme generali di stato degli ufficiali e che, in ogni caso, non è stata ribadita da successive norme particolari, al contrario di quanto avvenuto per le categorie di sottufficiali e di appuntati e finanzieri indicate dall'art. 68 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, tenendosi conto, presumibilmente, della specifica natura delle funzioni da questi ultimi esercitate.

Non si ravvisano, pertanto, ostacoli di principio per l'accoglimento, da parte dell'Amministrazione delle istanze di riammissione in servizio di cui si tratta, in applicazione, del resto, dello stesso criterio posto a base delle disposizioni dell'art. 60 del D.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, relative al personale della Polizia di Stato che svolge funzioni di polizia analoghe a quelle della Guardia di Finanza.

Va opportunamente rammentato, in proposito, che il citato art. 60 rinvia, per la riammissione in servizio, alla disciplina dell'art. 132 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, secondo cui detta riammissione non è condizionata da limitazioni relative all’età.

P.Q.M.

Esprime il parere nei sensi di cui in motivazione.
silversky

Re: ricorso al tar per riammissione in s.p.e.

Messaggio da silversky »

Egregio Avvocato,
ha specificato che nel caso sussistano anche patologie personali, come ad esempio depressione, all'atto della domanda (ovviamente riscontrabili da idonee certificazioni), questo può essere motivo di possibile accoglimento della domanda in sede di ricorso.
gentilmente potrebbe, se ne è a conoscenza, citarmi eventuale normativa o sentenza che possa sostenere la cosa?
Le sarei grato.
Cordialmente.
ExUffMarina
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Re: ricorso al tar per riammissione in s.p.e.

Messaggio da ExUffMarina »

finalmente ha scritto:
dotthouse ha scritto:Egr. Avv. Carta ,

sono un ufficiale medico militare congedato a domanda circa un anno fa, attualmente facente
parte delle forze di complemento.

A distanza di un anno circa dall'ottenimento del congedo ho presentato al ministero difesa
una domanda volta di riammissione in servizio permanente effettivo; la medesima ha pero' avuto
esito negativo.

Contestualmente al diniego di riammissione mi e' stato esplicitato il diritto di
ricorso al TAR.

Le chiedo, in base alla Sua grande esperienza, se esiste un appiglio per portare avanti e positivamente
la procedura di ricorso, tenuto conto che anche nel c.a. l’amministrazione difesa ha bandito un concorso
volto all'arruolamento di personale medico.

Per ora so per certo solo che nell’anno 2000 c’è stato un caso simile riguardante un ufficiale
del corpo sanitario (non medico) il quale, a seguito di ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale Liguria è stato riammesso con una sentenza che allo stato
attuale non si riesce a trovare pur avendo gli estremi.
La ringrazio anticipatamente.

In attesa di una sua risposta,
porgo cordiali saluti.
Egregio Avv. CARTA,
la mia vicenda é iniziata circa un anno fa , anno nel quale ho subito tutta una serie di vessazioni che mi hanno portato ad un severo stato depressivo culminato con le mie dimissioni. Per fortuna ora la situazione è tornata pressoché nella norma e vorrei cercare di rientrare.
Anche io come dotthouse so di ufficiali riammessi in s.p.e. dopo il congedo volontario. Quindi qualche spiraglio esiste....
Mi piacerebbe avere almeno gli estremi della sentenza del TAR Lazio citata dal collega...sarebbe un punto di partenza...
Grazie
ExUffMarina
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Re: ricorso al tar per riammissione in s.p.e.

Messaggio da ExUffMarina »

ExUffMarina ha scritto:
finalmente ha scritto:
dotthouse ha scritto:Egr. Avv. Carta ,

sono un ufficiale medico militare congedato a domanda circa un anno fa, attualmente facente
parte delle forze di complemento.

A distanza di un anno circa dall'ottenimento del congedo ho presentato al ministero difesa
una domanda volta di riammissione in servizio permanente effettivo; la medesima ha pero' avuto
esito negativo.

Contestualmente al diniego di riammissione mi e' stato esplicitato il diritto di
ricorso al TAR.

Le chiedo, in base alla Sua grande esperienza, se esiste un appiglio per portare avanti e positivamente
la procedura di ricorso, tenuto conto che anche nel c.a. l’amministrazione difesa ha bandito un concorso
volto all'arruolamento di personale medico.

Per ora so per certo solo che nell’anno 2000 c’è stato un caso simile riguardante un ufficiale
del corpo sanitario (non medico) il quale, a seguito di ricorso al Tribunale Amministrativo
Regionale Liguria è stato riammesso con una sentenza che allo stato
attuale non si riesce a trovare pur avendo gli estremi.
La ringrazio anticipatamente.

In attesa di una sua risposta,
porgo cordiali saluti.
Egregio Avv. CARTA,
la mia vicenda é iniziata circa un anno fa , anno nel quale ho subito tutta una serie di vessazioni che mi hanno portato ad un severo stato depressivo culminato con le mie dimissioni. Per fortuna ora la situazione è tornata pressoché nella norma e vorrei cercare di rientrare.
Anche io come dotthouse so di ufficiali riammessi in s.p.e. dopo il congedo volontario. Quindi qualche spiraglio esiste....
Mi piacerebbe avere almeno gli estremi della sentenza del TAR Liguria citata dal collega...sarebbe un buon punto di partenza!
Grazie
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