riconoscimento causa di servizio quesito

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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pierluigi

riconoscimento causa di servizio quesito

Messaggio da pierluigi »

gentilissimo avvocato carta sono un assiduo lettore di questo sito e in particolar modo dei suoi articoli/denunce
le vorrei portare a conoscenza il mio problema e sapere da lei come comportarmi.
Sono un appuntato scelto in congedo per riforma dal 10/06/2005 al momento della riforma avevo maturato 25 anni e mesi 6 di servizio effettivo (22 anni e mesi sei nell'Arma e tre anni nell'esercito come volontario prima di transitare nell'Arma) con i riscatti degli anni raggiungevo anni 29 e 10 mesi e 11 giorni di anzianità a fini pensionistici.
Il 13 novembre ricevevo un richiesta (raccomandata) da parte il servizio amministrativo nazionale di Chieti dove mi veniva chiesto la restituzione di € 3.525,05 a loro dire indebitamente percepiti,motivando la richiesta con il fatto che gli ultimi tre mesi di aspettativa per infermità (dal 28/02 al 09/06/2005) mi erano stati retribuiti al 100% anzichè al 50% prima della riforma stessa in quanto sempre a detta loro le malattie al quel momento erano "NO"dipendenti da causa di servizio.
Le malattie erano "PERSISTENTE DISTURBO D'ANSIA GENERALIZZATO CON SOMATIZZAZIONE E DEFLESSIONE REATTIVA DELL'UMORE" / "ARTROSI CERVICO- DORSO- LOMBARE- CON RIDUZIONI DISCALI MULTIPLE" le quali erano in corso di
riconoscimento cosa avvenuta il 17/10/2005 da parte della commissione di verifica, ma solo per una e precisamente ARTROSI C.D.L..In conseguenza di tuttociò telefonicamente,riuscivo aparlarecon il servizio amministrativo stesso e mi riferivano che si una mi era stata riconosciuta "SI"dipendente ma la quale nn era la preminente per la riforma stessa.
Io so/sapevo che quando si è in aspettativa per infermità anche se le malattie al momento nn sono dipendenti da causa di servizio ma in corso di riconoscimento e lo stesso avviene in seguito a valore retroattivo
A questo punto mi chiedo ma sopratutto LE chiedo:
1) L'amministrazione è nel giusto nel chiedermi la restituzione delll'indebito ricevuto?
2) é vero che il riconoscimento ha valore anche retroattivo?
3) e se è vero,nel mio caso specifico basta averne riconosciuta una per essere al riparo da eventuali richieste come da me subita?
4) eventualmente,se esiste una legge/norma che definisce/stabilisce che se uno si trova nella mia stessa situazione per aver diritto allla retribuzione intera l'infermità preminente deve essere "SI" dipendente?oppure è solo una interpretazione
autonoma dell'Amministrazione stessa come nella stragante maggioranza delle situazini/contenziosi che si hanno con Le amministrazioni Statali?
5) ho possibilità di controbbattere e far valere i miei interessi nello specifico?
6) ho solo 30 giorni per una risposta da dare?
In attesa di un suo autorevole riscontro distinti saluti


Roberto Mandarino
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Re: riconoscimento causa di servizio quesito

Messaggio da Roberto Mandarino »

Caro collega,

ti informo subito che avendo una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio se è stata ascritta almeno ad un' ottava categoria Tabella "A" ai fini di P.P.O. (Pensione Privilegiata Ordinaria) hai diritto alla pensione privilegiata, inoltre a fianco alla categoria tabellare deve essere riportata la dicitura "a vita" oppure "non suscettibile di miglioramento" altrimenti la pensione privilegiata viene elargita soltanto per alcune annualità, solitamente quattro.

Diversamente, per la stessa patologia, puoi presentare domanda di aggravamento sempre ai fini di Pensione Privilegiata Ordinaria, senza correre alcun rischio di incappare nella prescrizione, per cercare di raggiungere almeno l' 8^ categoria, ovviamente senza attendere un ulteriore parere da parte del Comitato di Verifica che sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tale patologia si è già espresso favorevolmente in passato.

Riguardo al tuo quesito, mi pare corretta su tutto la posizione dell'amministrazione, sia sulla malattia preminente che sul resto. Ci sono molteplici circolari in merito.
L'unica mia perplessità è relativa al lungo tempo trascorso per il recupero di tali somme. L'Amministrazione dell' Arma dei Carabinieri infatti solitamente decurta immediatamente dopo il 12° mese della normale aspettativa malattia (per patologia in corso di riconoscimento) il 50% dello stipendio, e tutto lo stipendio dopo il 18°e fino al 24°mese (anche se la normativa sta per cambiare). E' strano che questo venga fatto dopo tutto questo tempo.

Sarebbe stato errato soltanto se si fosse trattato di somme relative ad un periodo di "speciale aspettativa malattia" relativa al personale parzialmente idoneo. Infatti in tal caso, le somme percepite indebitamente dal 12° al 24° non possono essere richieste quando il diniego al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, viene decretato dal Comitato di Verifica, superati 24 mesi a decorrere dalla data di stesura da parte della Commissione Medico Militare del verbale di idoneità parziale (ma non è il tuo caso).

Saluti Roberto
2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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Avv. Giorgio Carta
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Re: riconoscimento causa di servizio quesito

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

Devo dare atto a Roberto63 della sua comprovata preparazione in pateria pensionistica, di cause di servizio e di transiti al ruolo civile. Probabilmente, ne sa più di me.

faccio solo due precisazioni, anche la richiesta di aggravamento soggiace al termine di 6 mesi dalla sua scoperta. Va datto, ovviamente, che la data della scopera è in realtà stabilita (salvo diverse risultanze documentali) dallo stesso richiedente.

L'anomalia del lungo tempo trascorso prima del recupero delle somme pagate in eccedenza sussiste fino ad un certo punto e, counque, non incide sulla ripetibilità (restiuzione) delle somme medesime, salvo che non siano trascorsi più di 10anni, situazione in cui il credito dell'Amministrazione si prescrive.

Saluti e grazie a Rpberto63 per il suo sostegno.

Avv. Giorgio Carta
Roberto Mandarino
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Re: riconoscimento causa di servizio quesito

Messaggio da Roberto Mandarino »

Ringrazio l'autorevole avvocato Carta per i complimenti che ricambio per la sua grande professionalità e modestia.


La più favorevole elargizione delle somme di equo indennizzo dovute a causa dell'aggravamento di patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, può essere concessa soltanto per una volta. La relativa richiesta deve essere presentata, pena prescrizione, tassativamente entro cinque anni a decorrere dalla data in cui è stato notificato all'interessato il Decreto dell' Equo Indennizzo precedentemente riscosso. Se la patologia non è ascritta a tabella, la domanda di aggravamento ai fini di equo indennizzo deve essere presentata entro cinque anni a decorrere dalla data in cui è stato notificato all' interessato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della stessa patologia per la quale chiede l'aggravamento.

Diversamente la domanda di aggravamento, ai fini della Pensione Privilegiata Ordinaria, di patologie già riconosciute dipendenti da causa di servizio dal Comitato di Verifica delle Cause di Servizio (denominato dal 1973 al 2001 Comitato delle Pensioni Privilegiate), può essere presentata dall' interessato in qualsiasi momento, non esistendo alcun termine prescrizionale, come recita l'art.70 del D.P.R.1092/1973 (tutt'oggi in vigore) che allego in basso.
Se la domanda di pensione privilegiata oppure la domanda di aggravamento di patologie gia' riconosciute dipendenti da causa di servizio ai fini di P.P.O. viene prodotta entro due anni dal congedo, l'eventuale migliore trattamento economico decorre dal giorno del congedo.

In realtà il termine di scadenza di sei mesi è previsto soltanto per la domanda relativa alla concessione dell'equo indennizzo e decorre dal giorno in cui l' amministrazione è venuta a conoscenza della patologia sofferta dall' interessato.

Per presentare la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia, ai fini di pensione privilegiata, questo termine di scadenza (come ha giustamente riferito avvocato Carta e come risulta dalla circolare INPDAP in allegato) è quasi sempre superabile, in quanto i sei mesi decorrono dal giorno in cui l'interessato ha avuto consapevolezza della serietà della propria infermità.
Come disposto dalla sentenza 323/08, della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’' illegittimità dell' art. 169 del D.P.R. 1092/73 “nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa.



Alla luce di quanto sopra, i colleghi appartenenti alle Forze Armate e di Polizia che hanno ottenuto dal Comitato il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una patologia (anche se soltanto ai fini di Equo Indennizzo), si trovano avvantaggiati rispetto agli altri.

Visto che il parere, sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di una stessa patologia, del Comitato di Verifica delle Cause di Servizio, a decorrere dall'entrata in vigore del D.P.R.n.461/2001, è valido sia ai fini di Pensione Privilegiata che di Equo Indennizzo, e considerato anche e soprattutto che oggi sempre più raramente il Comitato di Verifica riconosce la dipendenza da causa di servizio di nuove patologie.

Tale personale avvantaggiato (una volta in congedo) può chiedere, in qualsiasi tempo, l'aggravamento di tale patologia ai fini di Pensione Privilegiata Ordinaria, e nel caso in cui la Commissione Medica ne disponga l'ascrizione ad una qualsiasi categoria della tabella "A" ai fini della stessa P.P.O. (non ha nessuna pertinenza la valutazione espressa ai fini di equo indennizzo) a "vita" oppure "non suscettibile di miglioramento" (diversamente la P.P.O. si intende concessa per alcune annualità, solitamente quattro, quindi alla scadenza di tale periodo è necessario sottoporsi a nuova visita medica per cercare di ottenere un prolungamento di tale beneficio), avranno diritto automaticamente alla pensione privilegiata ordinaria per tutta la durata della loro esistenza in vita, senza che la documentazione sanitaria, inerente tale patologia, venga sottoposta nuovamente al vaglio del Comitato che nel merito alla stessa patologia, si era già espresso favorevolmente in passato.

Saluti Roberto63
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Art. 70. D.P.R.1092/73 Aggravamento .

Nei casi di aggravamento delle infermità o delle lesioni per le quali sia già stato attribuito il trattamento privilegiato, l’invalido può far valere i suoi maggiori diritti chiedendone la revisione senza limiti di tempo. L’interessato può altresì in ogni tempo far valere i suoi diritti, nei casi di aggravamento, qualora sia stato emesso provvedimento negativo di trattamento privilegiato perché le infermità o le lesioni non erano valutabili ai fini della classificazione ovvero quando, ai sensi delle norme concernenti lo stato giuridico del personale, le infermità o le lesioni siano state riconosciute dipendenti da fatti di servizio, ma non invalidanti. Se, eseguiti i prescritti accertamenti sanitari, la domanda è respinta, essa può essere rinnovata non più di due volte per la stessa infermità o lesione; a tal fine non si tiene conto delle domande presentate prima del 12 giugno 1965. E’ ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definitiva con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento.

Si considera che sia sopravvenuto aggravamento anche quando si accerti che l’invalidità, sebbene non aggravata, sia tuttavia da ascrivere ad una categoria superiore a quella a cui venne prima assegnata.

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2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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