PENSIONE PRIVILEGIATA OLTRE ALLO STIPENDIO DEI TRANSITATI

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Roberto Mandarino
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PENSIONE PRIVILEGIATA OLTRE ALLO STIPENDIO DEI TRANSITATI

Messaggio da Roberto Mandarino »

Alcuni colleghi hanno riferito in questi forum di aver ottenuto la pensione privilegiata in aggiunta allo stipendio da impiegato civile percepito dopo il transito ai ruoli civili.

Per completezza di informazione aggiungo che, l'art.139 del D.P.R.1092/1973 tutt'oggi in vigore (allegato in basso) vieta il cumulo tra la pensione privilegiata ed un reddito da lavoro dipendente se quest'ultimo è derivante dallo stesso rapporto di servizio che ha dato luogo alla pensione.

Come viene riportato anche al punto n. 7 della circolare INPDAP allegata in basso, il cumulo tra la pensione privilegiata ed il reddito da lavoro dipendente, è consentito soltanto se il nuovo rapporto di lavoro è stato intrapreso con cessazione o cancellazione dai ruoli dell' amministrazione di appartenenza.

Il transito ai ruoli civili, accettato dal personale del comparto Difesa e Sicurezza dopo la riforma per sopravvenuta inidoneità totale al servizio militare oppure d'istituto, non interrompe il precedente rapporto di lavoro.

Pertanto, per ottenere entrambi i trattamenti economici, è necessaria la cancellazione dal precedente ruolo di appartenza, questa operazione risulta agevole a coloro che una volta transitati prestano servizio in un mistero diverso da quello dal quale provenivano. In questi casi, SEMPRE A DOMANDA, la Pensione Privilegiata decorre dal giorno successivo alla cancellazione dal ruolo di precedente appartenenza.

Saluti Roberto Mandarino

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art.139 D.P.R. 1092/1973 Pensione privilegiata.

La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attività ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti.






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2.9.1963. Fa bene e scordati, fa male e pensaci.
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