Buonasera avvocato,
giuro che sto provando da stamattina a cercare riferimenti normativi per la decurtazione stipendiale dopo un lungo periodo di aspettativa.
In particolare, il mio dubbio è sulla decurtazione del 50 per cento che avviene dopo 12 mesi dall'inizio della... e quì casca l'asino... non trovo alcun riferimento normativo che dica se è dall'inizio della convalescenza o dall'aspettativa.
Ovviamente nel forum ho trovato numerose notizie contrastanti, per la maggioranza si propende sui 12 mesi dall'inizio dell'aspettativa. Però, visto che mi riguarda in prima persona, e visto che in ballo ci sono non pochi euro (visti i 45 giorni di differenza), vorrei leggerlo su qualcosa di ufficiale.
Chi, meglio di lei, può aiutarmi in tale ricerca.
Grazie in anticipo
Questa maledetta decurtazione stipendiale...
Moderatore: Avv. Giorgio Carta
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Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
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Re: Questa maledetta decurtazione stipendiale...
===in aspettativa si viene collocati dopo aver fruito di tutte le licenze, dopo i trascorsi 365 giorni di aspettativa si và in decurtazione.ciccio2017 ha scritto:Buonasera avvocato,
giuro che sto provando da stamattina a cercare riferimenti normativi per la decurtazione stipendiale dopo un lungo periodo di aspettativa.
In particolare, il mio dubbio è sulla decurtazione del 50 per cento che avviene dopo 12 mesi dall'inizio della... e quì casca l'asino... non trovo alcun riferimento normativo che dica se è dall'inizio della convalescenza o dall'aspettativa.
Ovviamente nel forum ho trovato numerose notizie contrastanti, per la maggioranza si propende sui 12 mesi dall'inizio dell'aspettativa. Però, visto che mi riguarda in prima persona, e visto che in ballo ci sono non pochi euro (visti i 45 giorni di differenza), vorrei leggerlo su qualcosa di ufficiale.
Chi, meglio di lei, può aiutarmi in tale ricerca.
Grazie in anticipo
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Re: Questa maledetta decurtazione stipendiale...
Messaggio da christian71 »
In attesa dell'intervento dell'avvocato, prova a leggere l'art.26 della legge n. 187/1976
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/st ... originario" onclick="window.open(this.href);return false;
Titolo IV
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO NEI CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO
PER INFERMITA' NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.
Art. 26.
Trattamento durante l'aspettativa
Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di
servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia,
ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo
dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonche' ai
cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto
previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni
di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi
e ridotti alla meta' per i successivi sei mesi, fermi restando il
diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei
successivi periodi, durante i quali nessun assegno e' dovuto.
Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due
periodi di aspettativa per infermita' si sommano quando tra essi non
intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non comporta
alcuna detrazione di anzianita' ed e' computato per intero ai fini
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi
e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere
fisso e continuativo.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli
ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai
sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti
in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824,
limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per
infermita' non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme
vigenti per le singole categorie di personale.
Saluti
Christian
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/st ... originario" onclick="window.open(this.href);return false;
Titolo IV
TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO NEI CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO
PER INFERMITA' NON DIPENDENTE DA CAUSA DI SERVIZIO.
Art. 26.
Trattamento durante l'aspettativa
Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di
servizio, agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente
dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia,
ai vicebrigadieri ed ai militari di truppa in servizio continuativo
dell'Arma dei carabinieri e dei predetti Corpi di polizia nonche' ai
cappellani militari in servizio permanente competono, salvo quanto
previsto al precedente articolo 16, lo stipendio e gli altri assegni
di carattere fisso e continuativo per intero per i primi dodici mesi
e ridotti alla meta' per i successivi sei mesi, fermi restando il
diritto agli interi assegni per carichi di famiglia e la durata dei
successivi periodi, durante i quali nessun assegno e' dovuto.
Agli effetti del trattamento previsto dal precedente comma, due
periodi di aspettativa per infermita' si sommano quando tra essi non
intercorre un periodo di servizio attivo superiore a tre mesi.
Il tempo trascorso in aspettativa per infermita' non comporta
alcuna detrazione di anzianita' ed e' computato per intero ai fini
dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, delle classi
e dei livelli dello stipendio e degli altri assegni di carattere
fisso e continuativo.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli
ufficiali di complemento e della riserva di complemento ed ai
sottufficiali di complemento e della riserva richiamati o trattenuti
in servizio ai sensi della legge 20 dicembre 1973, n. 824,
limitatamente ai periodi massimi di assenza dal servizio per
infermita' non dipendente da causa di servizio, previsti dalle norme
vigenti per le singole categorie di personale.
Saluti
Christian
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Re: Questa maledetta decurtazione stipendiale...
Messaggio da ciccio2017 »
Ti ringrazio angri, in realtà io cercavo il riferimento normativo ma grazie ad un utente in un altro topic, l'ho trovato. Si tratta dell' art.26 della legge n. 187/1976.
Grazie per la disponibilità, a questo punto potete anche chiudere il topic.
Grazie per la disponibilità, a questo punto potete anche chiudere il topic.
Re: Questa maledetta decurtazione stipendiale...
più chiaro di così.angri62 ha scritto:===in aspettativa si viene collocati dopo aver fruito di tutte le licenze, dopo i trascorsi 365 giorni di aspettativa si và in decurtazione.ciccio2017 ha scritto:Buonasera avvocato,
giuro che sto provando da stamattina a cercare riferimenti normativi per la decurtazione stipendiale dopo un lungo periodo di aspettativa.
In particolare, il mio dubbio è sulla decurtazione del 50 per cento che avviene dopo 12 mesi dall'inizio della... e quì casca l'asino... non trovo alcun riferimento normativo che dica se è dall'inizio della convalescenza o dall'aspettativa.
Ovviamente nel forum ho trovato numerose notizie contrastanti, per la maggioranza si propende sui 12 mesi dall'inizio dell'aspettativa. Però, visto che mi riguarda in prima persona, e visto che in ballo ci sono non pochi euro (visti i 45 giorni di differenza), vorrei leggerlo su qualcosa di ufficiale.
Chi, meglio di lei, può aiutarmi in tale ricerca.
Grazie in anticipo
"ogni diamante ha molte sfaccettature, ognuna diversa dall'altra.......(cit.mia)"
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
La vera libertà è poter fare (anche) quello che fa la maggioranza del gregge (cit.mia)
La vera conoscenza è sapere che non ci sono limiti della nostra ignoranza.(cit.mia)
Re: Questa maledetta decurtazione stipendiale...
Messaggio da ciccio2017 »
ariete, forse non mi sono spiegato, io cercavo il riferimento normativo e grazie a christian l'ho trovato.ariete17 ha scritto:più chiaro di così.angri62 ha scritto:===in aspettativa si viene collocati dopo aver fruito di tutte le licenze, dopo i trascorsi 365 giorni di aspettativa si và in decurtazione.ciccio2017 ha scritto:Buonasera avvocato,
giuro che sto provando da stamattina a cercare riferimenti normativi per la decurtazione stipendiale dopo un lungo periodo di aspettativa.
In particolare, il mio dubbio è sulla decurtazione del 50 per cento che avviene dopo 12 mesi dall'inizio della... e quì casca l'asino... non trovo alcun riferimento normativo che dica se è dall'inizio della convalescenza o dall'aspettativa.
Ovviamente nel forum ho trovato numerose notizie contrastanti, per la maggioranza si propende sui 12 mesi dall'inizio dell'aspettativa. Però, visto che mi riguarda in prima persona, e visto che in ballo ci sono non pochi euro (visti i 45 giorni di differenza), vorrei leggerlo su qualcosa di ufficiale.
Chi, meglio di lei, può aiutarmi in tale ricerca.
Grazie in anticipo
Il concetto di angri è chiaro anche se non è corretto nei modi e nei termini poichè vi sono diversi conteggi in base alle varie casistiche ed il termine licenze è troppo generico. Se si risponde al posto di un avvocato si dovrebbe essere più precisi. Cmq non fa niente, ho trovato quel che cercavo e grazie ancora per la disponibilità.
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aspettativa a domanda e d'ufficio decurtazione stipendi
Messaggio da albino1960 »
Buonasera a tutti.
Vorrei porre un quesito che mi riguarda;
in aspettativa a domanda dal 15.07.2015, l' 1.07.2016 la CMO mi dichiara permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, vengo posto in aspettativa d'ufficio alla stessa data in quanto o presentato domanda di causa di servizio, non riconosciuta nell'adunanza del 12.07.2017 quindi circa 23 mesi dopo la mia domanda di aspettativa e 11 mesi di quella d'ufficio.
Premetto che sono ancora in attesa della notifica di rigetto dal Ministero dell'interni.
La mia domanda è, la cosi detta aspettativa speciale per il raggiungimento dei fatidici 24 mesi per cui non sono più ripetibili gli stipendi ha inizio dal 15.7.2015 inizio aspettativa a domanda o dall' 1.7.2016 inizio aspettativa d'ufficio?
Grazie per le cortesi risposte.
Vorrei porre un quesito che mi riguarda;
in aspettativa a domanda dal 15.07.2015, l' 1.07.2016 la CMO mi dichiara permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale, vengo posto in aspettativa d'ufficio alla stessa data in quanto o presentato domanda di causa di servizio, non riconosciuta nell'adunanza del 12.07.2017 quindi circa 23 mesi dopo la mia domanda di aspettativa e 11 mesi di quella d'ufficio.
Premetto che sono ancora in attesa della notifica di rigetto dal Ministero dell'interni.
La mia domanda è, la cosi detta aspettativa speciale per il raggiungimento dei fatidici 24 mesi per cui non sono più ripetibili gli stipendi ha inizio dal 15.7.2015 inizio aspettativa a domanda o dall' 1.7.2016 inizio aspettativa d'ufficio?
Grazie per le cortesi risposte.
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