Nota operativa n.18 del 10 luglio 2006 applicazione.

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
Feed - L'Avv. Giorgio Carta risponde

Moderatore: Avv. Giorgio Carta

Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
accademico
Attività iniziale
Attività iniziale
Messaggi: 12
Iscritto il: dom gen 24, 2016 9:21 pm

Nota operativa n.18 del 10 luglio 2006 applicazione.

Messaggio da accademico »

Dottore buonasera gradirei conoscere se la nota operativa dell'I.N.P.D.A.P citata in oggetto che disciplinava l'esodo stabilito dal Decreto Legislativo 8 maggio 2001 n, 2015 è ancora valida.In quando la stessa recita testualmente : Il collocamento in ausiliaria è equiparato a tutti gli effetti a quello per il raggiungimento dei lìmiti di età.Al personale interessato compete, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, il trattamento pensionistico e l'indennità di buonuscita che allo stesso sarebbe spettato qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di et, compresi gli eventuali aumenti periodici ed i passaggi di classe di stipendio. Tanto premesso, al personale collocato in ausiliaria in base alle citate disposizioni di legge dovrà essere corrisposta l'indennità di buonuscita entro 105 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro senza quindi attendere i sei mesi previsti per i collocamenti a riposo a domanda. Fra i benefici virtuali - il cui onere finanziario è da porre a carico dell'Amministrazione di appartenenza - dovrà essere ricompresa la valutazione del periodo intercorrente tra l'effettiva data di cessazione dal servizio e quella teorica prevista per il raggiungimento dei limiti di età nonchè la differenza tra la retribuzione realmente maturata all'atto della cessazione dal servizio e quello virtuale che sarebbe spettata al termine dello stesso arco temporale.Purtroppo questo periodo è stato considerato solo ai fini di buonuscita, invece andava considerato anche ai fini pensionistici per il calcolo della quota B e del pro - rata della Legge Fornero, grazie per la gentile risposta.


Rispondi