Mancata risposta ad una istanza di trasferimento.

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
Feed - L'Avv. Giorgio Carta risponde

Moderatore: Avv. Giorgio Carta

Regole del forum
Questo servizio è gratuito ed i quesiti rivolti all'avvocato Giorgio Carta saranno evasi compatibilmente con i suoi impegni professionali. Riceveranno risposta solo i quesiti pubblicati nell’area pubblica, a beneficio di tutti i frequentatori del forum. Nel caso si intenda ricevere una consulenza riservata e personalizzata , l’avvocato Carta è reperibile ai recapiti indicati sul sito www.studiolegalecarta.com, ma la prestazione professionale è soggetta alle vigenti tariffe professionali.
Rispondi
alfa

Mancata risposta ad una istanza di trasferimento.

Messaggio da alfa »

Egregio avvocato, le pongo i seguenti quesiti:
"Sono un Maresciallo della GdF, nel 2005 ho presentato una istanza di trasferimento tesa ad ottenere un avvicendamento nell'ambito del Nucleo (da Via Costi - Roma a Via dell'Olmata - Roma) per sopravvenute esigenze di carattere personale, che necessitano del cambio di sede. Dette esigenze sono dovute alla particolare condizione di salute di mia madre, la quale in seguito al decesso di mio padre avvenuto in data 2004, dopo aver subito un intervento di gastroresezione per carcinoma, è andata incontro ad una "sindrome depressiva con tendenze autolesionistiche (in allegato alla domanda vi era il certificato medico) a tutt'oggi non ho avuto alcuna risposta". E' normale?
Siccome la condizione di salute di mia madre è peggiorata voglio riproporre la medesima domanda facendo il seguito a quella presentata nel 2005 e ribadendo che non ho avuto alcun riscontro. Sarebbe giusta la procedura?

Cosa mi consiglia di fare?

E' una situazione assurda.

La ringrazio.


Avatar utente
Avv. Giorgio Carta
Professionista
Professionista
Messaggi: 2212
Iscritto il: ven apr 03, 2009 9:14 am

Re: Mancata risposta ad una istanza di trasferimento.

Messaggio da Avv. Giorgio Carta »

La situazione descritta non è per niente normale, anzi legittima.
La legge n. 241/1990, infatti, impone all'Amministrazione do concludere ogni procedimento amministrativo con un provvedimento espresso.
Il rimendio a sua disposizione esiste ed è disicplinato dall'art. 21 bis della legge TAR, mediante il quale potrebbe obbligare la scala gerarchica a rispondere.
Non so se ripresentare un'altra, analoga, domanda sarebbe la soluzione.

Saluti,

Avv. Giorgio Carta
Rispondi