Mancata corresponsione primi tre mesi p.p.o

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Mancata corresponsione primi tre mesi p.p.o

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Buongiorno signor Avvocato Carta.

Sono il Lgt. dei CC. in congedo, per infermità, dal 16.07.2014, MANUELLO Giacomo. Arruolato nel 1980. All’atto del congedo contavo anni 33 e mesi 9 di servizio effettivi, di cui gli ultimi 20 comandante di Stazione.

La ringrazio sin da subito per il suo tempo prezioso che mi dedicherà per la questione che di seguito le espongo:

Premesso:
• che in data 16.07.2014 ero posto in congedo per infermità riconosciuta SI dipendente da causa di servizio e ascritta alla tabella A ctg.8^;

• che in data 18.07.2014, tramite patronato, presentavo regolare domanda all’INPS di Trento per ottenere il trattamento privilegiato per le infermità dipendenti da causa di servizio;

• che, dopo il congedo, l’Arma dei Carabinieri mi corrispondeva regolarmente per un periodo di tre mesi gli interi assegni, come stabilito dall’art.1877 D.Lgs. 66/2010 art.58 D.P.R. 1092/1973 (dal 16.7 al 16.10.2014);

• che, con decorrenza 17.10.2014 è amministrato economicamente dall’INPS di Trento (iscrizione n.17607604)

• che, in data 16.06.2015 la C.M.O. di Milano riteneva le infermità per le quali era stata presentata domanda di p.p.o, ascrivibili alla tabella A ctg.8^ per quattro anni;

• che, in relazione a quanto sopra, in data 08.02.2016 l’INPS di Trento determinava di concedere l’adeguamento del trattamento pensionistico privilegiato per 4 anni a decorrere dal 17.10.2014 (data dalla quale sono amministrato INPS) al 16.7.2018, anziché dal 17.7.2014 (data dalla quale sono stato collocato in pensione), seppur determinava che la decorrenza giuridica del trattamento di pensione mensile ordinaria che privilegiata era il 17.7.2014, ma la decorrenza economica era il 17.10.2014, poiché, dalla data del congedo (16.7.2014), erano stati corrisposti tre mesi di assegni interi di attività dall’amministrazione dell’Arma dei CC., e, quindi, secondo loro interpretazione della norma, non poteva esserci cumulabilità tra i due benefici economici, sostenendo, per l’appunto, che tra il pagamento dei tre mesi di assegni interi dell’Arma dei CC. (dal 17.7. al 16.10.2014) e la pensione da loro erogata (dal 17.10.2014) vi è cumulabilità.

• che, reputando infondate tali motivazioni per il mancato pagamento degli arretrati a far data dal 17.7.2014, in data 23.3.2016 proponevo ricorso online all’INPS Comitato di Vigilanza Gestione Dipendenti Pubblici, che, in data 04.01.2017 (notificato il 17.1.2017), mi veniva rigettato, con la seguente motivazione : “PRESO ATTO che ai sensi dell’art.1877 del codice di Ordinamento militare in vigore, al militare cessato dal servizio permanente per infermità sono corrisposti, per un periodo di tre mesi, gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente, applicando in questi casi quanto previsto dall’art.58 del D.P.R. 1092/1973 in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio. CONSIDERATO che nel caso in esame è applicabile la norma sopra citata in quanto è prevista la non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio”

• che, a mio parere, così decretando l’INPS si era esonerata dal pagamento degli arretrati dei primi tre mese, implicitamente rispedendo di conseguenza tale onere all’ARMA dei CC., ritenendola competente anche per il trattamento di privilegio, considerando il beneficio compreso negli interi assegni e, quindi, ci sarebbe cumulabilità. Ma, sempre a mio parere, così non è, trattandosi per l’appunto di una “competenza economica” a se stante, NON facente parte degli interi assegni spettanti nei primi tre mesi dal congedo per riforma del Militare, che comprendono: “Indennità Vacanza Contrattuale 2010-2012; Retribuzione indennità Anzianità; Stipendio, Indennità Pensionabile e Assegno Funzione Pensionabile”. Quindi, sempre a mio modesto parere, il caso in disamina non ha nulla a che vedere con la questione cumulabilità tra gli interi assegni spettanti per i primi tre mesi dal congedo e la pensione concessa a seguire dal quarto mese (come da normativa vigente, art.1877 D.Lgs. 66/2010 art.58 D.P.R. 1092/1973), visto che i due benefici economici sono stati erogati separatamene uno dopo l’altro, e, soprattutto non si sono sovrapposti, non trovando, pertanto, alcun obiettivo riscontro delle motivazioni che gli hanno permesso di decidere di non pagare l’aumento di un decimo della pensione anche per i primi tre mesi.

• che in data 02.02.2017, presentavo istanza al Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri a corrispondergli gli arretrati dei primi tre mesi che, invece, spettavano all’INPS, ma volutamente non aveva corrisposto per le motivazione sopra indicate.

• che in data 13.02.2017, con f.n.193844JB/1-1 PND il Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma dei Carabinieri – Servizio Trattamento Economico, evadeva la mia istanza, indirizzandola altresì per competenza alla Direzione Provinciale dell’INPS di Trento, ribadendo quanto già indicato nel precedente f.n.193844JB/4-PNP datato 22.09.2014. In data 03.03.2017, alle ore 12,50, chiamavo telefonicamente il C.N.A. di Chieti al numero dedicato 0871/546600 e chiedevo all’Operatore dell’Ufficio che aveva redatto la lettera se poteva farmi chiarezza in merito al contenuto, ovvero se con tale lettera mi era stata riconosciuta la spettanza dei primi tre mesi di p.p.o. e se la corresponsione era a carico dell’INPS, ricevendo risposta affermativa.

In relazione a quest’ultimo esito, in data 07.03.2017, ripresentavo istanza all’INPS di Trento, ma purtroppo, ostinatamente, anche questa volta mi negava la concessione, ribadendo nuovamente, quale motivazione, che il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri gli aveva comunicato di aver corrisposto al pensionato tre mensilità di assegni interi di attività dalla data di congedo, come previsto dall'art. 1877 del D.L.vo n. 66/2010. Tali assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio non sono cumulabili con le rate di pensione. Risposta fornita a firma della Dottoressa Alessia GRISENTI.

Ancora oggi non riesco proprio a comprendere come l’INPS possa decurtare arbitrariamente 3 mesi da un periodo di 48 riconosciuti dalla C.M.O. (anni 4 di trattamento) riducendolo quindi a 45, omettendo di corrispondere il beneficio economico di p.p.o. per quei mesi.
A questo punto mi viene spontaneo fare questa riflessione e dire: “se la norma citata dall’INPS trova fondamento a proprio favore, permettendo loro di non attribuire i primi tre mesi di trattamento di privilegio, non dicasi altresì per il mio datore di lavoro (Arma dei Carabinieri) il quale, a questo punto, avrebbe omesso di retribuirmi i primi tre mesi dalla riforma con uno “stipendio di privilegio”, ovvero aumentato di 1/10.

Tutto ciò premesso, nella speranza di avere attirato la sua preziosa attenzione e di non averla invece annoiata, Le chiedo gentilmente un suo competente e legale parere-consiglio, affinché io possa far valere definitivamente il diritto ad ottenere quanto mi è dovuto oppure rinunziarvi per sempre.

Se, nella cronologica narrazione dei fatti, non fossi stato in grado di spiegarmi bene, per meglio far comprendere la questione, allego tutta la documentazione in mio possesso.

A sua gentile disposizione, porgo cordiali.
Giacomo MANUELLO
Tel. 334/6915099.
Eventuale PEC: manuello.giacomo@pec.it.

Allegati:
F.n.193844JB/4-PNP datato 22.09.2014 del Comando Generale dell’Arma – C.N.A. di Chieti;
Atto n.TN012014805292 dell’INPS Provinciale di Trento con la quale è conferita la pensione ordinaria;
F.n.7/29229-4-2014 datato 14.01.2016 del Comando Generale dell’Arma – Direzione di Amministrazione;
Determina n.TN 12016839191 dell’INPS Provinciale di Trento con la quale è conferita la pensione privilegiata;
Ricorso presentato in data 23.3.2016 all’INPS - Comitato di Vigilanza Gestione Dipendenti Pubblici;
Scheda istruttoria dell’INPS Provinciale di Trento, in merito al ricorso;
Definizione ricorso dell’INPS Generale. Deliberazione n.0375 del 30.11.2016;
Istanza al Comando Generale Arma datata 02.02.2017 ad ottenere arretrati di pensione privilegiata e lettera trasmissione via e-mail;
F.n.193844JB/1-1 PNP datato 13.02.2017 del Comando Generale dell’Arma – C.N.A. di Chieti, in esito all’istanza datata 02.02.2017;
Nuova istanza alla Direzione Provinciale dell’INPS di Trento datata 07.03.2017 ad ottenere gli arretrati di pensione privilegiata e lettera trasmissione via e-mail;
E-mail della Direzione Centrale Pensioni dell’INPS di Roma datata 10.03.2017;
E-mail della Direzione Provinciale dell’INPS di Trento


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