Legge n. 104/1992 - trasferimento

Diritto Militare e per le Forze di Polizia
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Garibaldi

Legge n. 104/1992 - trasferimento

Messaggio da Garibaldi »

Gentile Avvocato,
sono un Ispettore della G.diF. ed ho fatto un ricorso contro la determinazione di non accoglimento della mia domanda di trasferimento ai sensi della Legge n. 104/1192, notificatami nel mese di ottobre 2011.
Il TAR Marche ha accolto il mio ricorso (ordinanza n. 100/2012). Successivamente, l'amministrazione ha proposto ricorso in appello ed il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1675/2012, ha respinto tale ricorso, confermando quanto stabilito dal giudice di primo grado.
Nel mio caso, il ricorso è stato accolto soprattutto in considerazione del fatto che, secondo il giudice del TAR, erano presenti i requisiti dell'esclusività e della continuità, previsti dalla precedente normativa, anche se non più necessari a seguito delle modifiche apportate dalla nuova legge.
Qunidi, non si trattava di decidere in merito all'applicabilità o meno della nuova legge, in quanto erano comunque verificati i presupposti ai sensi della vecchia legge.
Il giudice del TAR aveva pertanto ordinato all'amministrazione di rideterminarsi di conseguenza, esaminando meglio la situazione soprattutto in riferimento ai requisiti dell'esclusività e della continuità.
Il Comando Regionale, dopo il rigetto del proprio ricorso in appello, si è rideterminato nuovamente continuando ad insistere sulla mancanza dei requisiti, inviando però l'istanza al Comando Generale, per eventuali, differenti determinazioni.
La notifica della nuova determinazione risale al luglio 2012 e ad oggi il Comando Generale non ha ancora risposto. So che i termini previsti per fornire risposta, nal mio caso, sono di 120 giorni dalla domanda (vgs. nuova circolare sui trasferimenti e D.P.C.M. n. 109/2011, Tab. H, n. 33).
Siccome ho il timore che il Comando Generale non si pronunci, visto che la domanda è stata inviata per EVENTUALI, differenti determinazioni, e per evitare che il mio ricorso muioa, d'accordo con il mio avvocato ho ritenuto opportuno impugnare in tempo utile, con un ricorso per motivi aggiunti, l'unico atto attualmente impugnabile, ossia la seconda determinazione, quella di luglio 2012, con cui il Comando Regionale si esprimeva sfavorevolmente sul mio trasferimento, nonostante le due ordinanze, inoltrando però l'istanza a Roma.
Volevo un Suo cortese parere in merito alla situazione sopra descritta, soprattutto in considerazione del fatto che probabilmente sto impugnando un atto endoprocedimentale, che però contiene molti elementi che potrebbero condizionare negativamente l'orientamento dell'autorità che dovrà decidere definitivamente sulla questione.
Cordiali saluti.


Garibaldi

Re: Legge n. 104/1992 - trasferimento

Messaggio da Garibaldi »

Se può interessare, il TAR Marche ha accolto il mio ricorso per motivi aggiunti con sentenza breve n. 17/2013.
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